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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di EN
Sezione Prima Civile
R.G. 1146/2023
La Corte D'Appello di EN, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione all'esecuzione nella causa iscritta al n. 1146 /2023 promossa da:
( ), sede legale in Torino Corso Unione Controparte_1 P.IVA_1
Sovietica n. 543, in persona del socio amministratore e legale rappresentante Nota
Alessandro ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
(To), via Pusterla n. 20, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pedullà Antonio
( ) e Prota Margherita ( PEC C.F._2 CodiceFiscale_3 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_1
Torino, via Modena n. 21 per procura speciale allegata all'appello appellante contro di MA ( ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
22/10/195, residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avvocati Zucchiatti Danilo ( – PEC C.F._5 Emai_2 Email_3
Ema_ pecavvocati.it) e Maradei Lucia ( – PEC C.F._6 Email_5
ecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
[...]
Viale Corsica, 43 per procura già depositata nel giudizio di primo grado appellata
* * *
Termine per la precisazione delle conclusioni al 27/1/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, -accogliere l'opposizione all'esecuzione di rilascio dell'immobile di Arma di Taggia, infra descritto, condannando l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1, 2
e 3, c.p.c., nella misura ritenuta equa.
-condannare la al pagamento della somma di euro 5.000,00 a favore della CP_2
Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le Parte_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte -contrariis reiectis- voler giudicare:
1 - Respingere integralmente l'appello proposto dalla e conseguentemente CP_1
confermare integralmente la impugnata sentenza.
2 - Condannare ex art. 96 c.p.c. parte appellante al risarcimento del danno provocato a parte appellata liquidandone l'ammontare anche in via equitativa.
3 - Con il favore di spese e competenza di procedura, spese generali, cpo, iva e successive tutte occorrende”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Imperia, con sentenza 751/2023, pubblicata il 13/10/2023, oggi impugnata, così decideva: “1) rigetta l'opposizione; 2) condanna la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_2
4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al
15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge;
…”.
Il Giudice di primo grado definiva così l'opposizione all'esecuzione incardinata da a seguito della notifica da parte di di precetto e di Parte_1 Controparte_2
copia della sentenza parziale della Corte di Appello di EN n. 658/2021 (cfr. doc. 10
munita di formula esecutiva, con la quale era stata accolta la richiesta di CP_2
rilascio avanzata da e rigettata la domanda riconvenzionale di Controparte_2
usucapione formulata da Parte_1
pag. 2/14 * * *
Risulta, invero, che in via cautelare, aveva chiesto al Giudice Parte_1 dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN lamentando che sarebbe stata “emessa a contraddittorio non integro in assenza di un contraddittore necessario”, cioè per non essere stata ritualmente evocata in causa la comproprietaria dell'immobile (cfr. pag. 2 doc. 5 ex art. 624 Controparte_3 Controparte_4
c.p.c.). L'appellante rilevava altresì che “la sentenza non definitiva n. 658/2021 della
Corte Genovese è pure viziata di omessa pronunzia su questa eccezione di merito, perché ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato ex art. 112
c.p.c.” (cfr. pag. 3 ibidem). nel ricorso cautelare, chiedeva la sospensione dell'esecuzione e nel Parte_1
merito:
“-accogliere l'opposizione dichiarando giuridicamente inesistenti ed inefficaci il titolo esecutivo azionato e il precetto, condannando la al pagamento Controparte_2
delle spese e competenze del procedimento, più rimborso forfetario del 15% C.P.A. e
IVA.; -condannare l'opposta al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio ex art. 96
– 2° co. c.p.c.; -condannare la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della ai sensi dell'art. 96 – 3° co. CP_1
c.p.c.”.
Il G.E. sospendeva l'esecuzione ed era poi incardinato il giudizio di merito definito con la sentenza oggi impugnata.
* * * nel giudizio di merito aveva, invece, formulato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“-accertare che alla prima udienza di trattazione del 20 dicembre 2016 la G.U.
Dott.ssa Silvana Oronzo ha rinviato, su richiesta della convenuta l'udienza CP_1
del 20 dicembre 2016 al 10 maggio 2017 per consentirle di integrare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell'alloggio nei confronti della sig.ra comproprietaria dello stesso immobile e Controparte_3
litisconsorte necessaria;
pag. 3/14 -accertare come il verbale dell'udienza del 20 dicembre 2016 a firma della Dott.ssa
Oronzo documenta senza ombra di dubbio che il G.U. non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della signora di Milano;
Controparte_3
-accertare che la – o chi per lei – ha inserito nel plico postale spedito, CP_2 all'insaputa della il 24 gennaio 2017, con raccomandata con avviso di CP_1 ricevimento, un foglio contenente questa attestazione: “Con ordinanza 20.12.2016 che qui si notifica in uno il G.U. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra di Milano”; Controparte_3
-accertare che questo AUTENTICO FALSO MATERIALE ED IDEOLOGICO, ideato
e confezionato dalla (o da chi per lei), con molta cura, ha tratto in inganno la CP_2
Corte genovese e ha consentito alla di conseguire un indebito profitto con grave CP_2
danno per la CP_1
-dichiarare non utilizzabile ed ordinare lo stralcio dal fascicolo di causa della prova falsa, costituita dall'apocrifo ordine d'integrazione del contraddittorio, attribuito alla
G.U. Dott.ssa Oronzo che non l'ha dato;
-dare atto che la Corte genovese non ha disposto la separazione delle cause ex art.
354, comma 1, c.p.c. e non ha disposto tra le domande restitutoria e risarcitoria – che la ha proposto, a contraddittorio incompleto, contro la sola anziché CP_2 CP_1
dichiararle nulle e rimetterle al giudice di primo grado, in quanto assoggettate alla regola del litisconsorzio necessario – e la domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla contro le coeredi e (Cass. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Ord. 28 luglio 2021, n. 21610);
-revocare con sentenza l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva dell'esecuzione di rilascio, disposta con urgenza il 3 marzo 2022 dalla G.E.Avv.
Ruocco, dichiarando giuridicamente inesistente ed inefficace la sentenza non definitiva
n. 658/2021 della Corte genovese, perché trattata e decisa a contraddittorio incompleto ex art. 102, comma 1, c.p.c., condannando la al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze di tutte le fasi del procedimento cautelare, oltre al rimborso forfetario,
C.P.A. e I.V.A.;
-condannare l'opposta al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio ex art. 96, comma 2, c.p.c.;
pag. 4/14 -condannare la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della proporzionata alla gravità delle modalità illecite a CP_1 cui è ricorsa la Buschi, ex art. 96, comma 3, c.p.c..”
* * *
Il Tribunale di Imperia con la sentenza oggi impugnata rilevava l'infondatezza della opposizione affermando: “… L'art. 161 Cpc, che disciplina la nullità della sentenza, stabilisce il principio della conversione dei vizi della stessa in motivi di impugnazione
…. La ratio sottesa a questo principio è quella di garantire la stabilità della decisione, sia essa di merito o di rito, precludendo in tal modo sia che la parte deduca la nullità in differenti giudizi aventi ad oggetto la contestazione della decisione stessa, sollevando la relativa eccezione, sia che la parte instauri un autonomo e differente giudizio al solo fine di far dichiarare la nullità della sentenza. La statuizione del principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione comporta che la parte, la quale ha interesse a far rilevare la nullità della sentenza, ha l'onere di impugnarla con il mezzo specifico previsto dalla legge, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prescritti. Se l'onere di impugnazione non viene dalla parte assolto, la nullità, sia diretta che derivata, che vizia la sentenza, resta sanata, non essendovi nessun altro modo per farla valere. Poiché i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, secondo il principio di assorbimento della invalidazione nell'impugnazione, le nullità della sentenza soggetta a ricorso per cassazione possono farsi valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione e non anche mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 Cpc.” (cfr. sentenza impugnata pagg. 2-3).
Il Giudice di prime cure, inoltre, esaminando il merito del giudizio posto in esecuzione precisava che “La in quanto comproprietaria, è Controparte_2
legittimata, sia attivamente che passivamente, a far valere i diritti relativi al bene comune o a rivendicarne la proprietà e il possesso, vieppiù nei confronti di un soggetto che detiene il bene senza titolo. in quanto titolare di un diritto che, sia Parte_3
pure nei limiti segnati dalla concorrenza della comproprietaria investe CP_3
l'intero immobile e non una frazione dello stesso, è legittimata ad agire in giudizio,
pag. 5/14 anche senza il consenso della per la tutela della cosa comune, nei confronti CP_3 del terzo” (cfr. ibidem pag. 3).
Il Tribunale di Imperia, infine, in relazione a tutte le ulteriori domande, da un lato, affermava che “le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che ha promosso il giudizio di merito sono più ampie e diverse da quelle rassegnate nell'atto introduttivo e dal consolidato principio che nella fase di merito dell'opposizione non possono essere introdotti motivi diversi da quelli prospettati nella fase cautelare poiché in tal modo si verrebbe a delineare una non consentita domanda nuova, l'opposizione introdotta ex art. 616 Cpc è infondata e, pertanto, va respinta” e, dall'altro, rilevava che “… Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida…” (cfr. ibidem).
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. roponeva appello e formulava sei censure relative: i) alla violazione Parte_1 dell'art. 616 c.p.c. perché “il giudice che conosce il merito dell'opposizione, dev'essere diverso dal G.E.” (cfr. pag. 2 appello); ii) alla violazione dell'art. 112 c.p.c. perché, dopo che il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione, non aveva reclamato il provvedimento di Controparte_2
sospensione ed era stato incardinato il giudizio di merito, motivo per cui sarebbe sopravvissuto l'effetto sospensivo e la sentenza provvisoria della Corte di Appello non sarebbe esecutiva;
iii) alla violazione dell'art. 102 c.p.c., per “l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza non definitiva della Corte d'Appello di
EN, perché emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio” (cfr. pag. 3 appello); vi) alla violazione degli articoli 278 e 361, comma 1, c.p.c. e alla falsa applicazione dell'articolo 161 c.p.c. perché era stata depositata riserva di ricorso per
Cassazione avverso la sentenza parziale n. 658/2021 della Corte di Appello di EN;
v) all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione dell'art. 112
c.p.c., perché il Tribunale di Imperia aveva indicato come fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , mentre nel verbale Controparte_3
20/12/2016 non vi era alcun ordine d'integrazione del contraddittorio;
vi) all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché
pag. 6/14 tra le stesse era intervenuta, tra l'altro, la sentenza Tribunale Imperia n. 196/2015, definita per cessazione della materia del contendere, con formazione di un giudicato la cui esistenza era stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito di primo grado, relativo al rilascio, e “anche avanti la Corte d'Appello di EN, la quale, con la citata sentenza non definitiva n. 658/2021, ha omesso di pronunciarsi su questa eccezione e ha accolto le domande rinunziate dalla ed illegittimamente riproposte, violando CP_2 doppiamente l'art. 112 c.p.c.”, questione sollevata anche in sede di opposizione all'esecuzione e non esaminata dal Tribunale.
* * *
Si costituiva che contestava la ammissibilità e la fondatezza di Controparte_2
tutte le censure di controparte e ne chiedeva il rigetto con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., primo comma, e alle spese di lite.
* * *
La Corte alla prima udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta, rilevata l'integrità del contradditorio, invitava le parti a precisare le conclusioni concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. La causa era quindi rinviata innanzi al Collegio per essere trattenuta a decisione.
* * *
3. Sulla prima e sulla seconda censura di appello.
Le prime due censure di appello possono essere tratte congiuntamente perché relative ad aspetti processuali connessi al giudizio di opposizione all'esecuzione. con la prima censura di appello lamenta la violazione dell'art. 616 Parte_1
c.p.c. perché “il giudice che conosce il merito dell'opposizione, dev'essere diverso dal
G.E.” (cfr. pag. 2 appello). con la seconda censura di appello lamenta Parte_1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. perché, dopo che il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione, non aveva reclamato il provvedimento di sospensione ed era stato Controparte_2 incardinato il giudizio di merito, motivo per cui sarebbe sopravvissuto l'effetto sospensivo della fase pregressa e la sentenza provvisoria della Corte di Appello non potrebbe essere esecutiva.
* * *
pag. 7/14 Le prime due doglianze sono manifestamente infondate.
Invero, quanto alla prima censura, il Tribunale di Imperia nella sentenza impugnata si è pronunciato non quale Giudice dell'Esecuzione ma quale giudice del merito dell'opposizione all'esecuzione, invero introdotta da con atto di citazione ai CP_1 sensi dell'art. 616 c.p.c..
Quanto alla seconda censura, la Corte di Cassazione con un orientamento risalente e costante ha affermato che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ha natura non definitiva e non è suscettibile di passare in giudicato. Si tratta di un provvedimento interinale che è destinato a sopravvivere sino al successivo accertamento nel merito della sussistenza del titolo posto in esecuzione incardinata con l'opposizione all'esecuzione. Il Supremo Collegio ha chiarito che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione non può formare oggetto di ricorso per cassazione proprio per tale motivo e che l'efficacia e l'esecutività del titolo viene accertata in sede di opposizione all'esecuzione (“È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione” Cass. 11243/2010, conformi Cass. 1176/2015,
Cass. 1228/2016).
Vanno, quindi, rigettate le prime due censure di appello.
* * *
4. Sulla terza, quarta e quinta censura di appello.
La terza, quarta e quinta censure di appello devono essere trattate congiuntamente perché tutte relative al titolo posto in esecuzione, quanto alla sua esistenza e alla portata dell'art. 161 c.p.c..
* * *
pag. 8/14 con la terza censura di appello lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 102 c.p.c., per “l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza non definitiva della Corte d'Appello di EN, perché emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio” (cfr. pag. 3 appello). con la quarta censura di appello lamenta la violazione degli articoli Parte_1
278 e 361, comma 1, c.p.c. e alla falsa applicazione dell'articolo 161 c.p.c. perché era stata depositata riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale n.
658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN. con la quinta censura di appello lamenta l'omesso esame circa un Parte_1 fatto decisivo per il giudizio con violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale di
Imperia nella sentenza impugnata avrebbe indicato come fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di mentre nel Controparte_3 verbale 20/12/2016 non vi sarebbe alcun ordine d'integrazione del contraddittorio.
* * *
La terza, la quarta e la quinta censure di appello sono infondate.
Va, in via preliminare, rilevato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame>>.” (Cass. 3277/2015 conforme Cass. 2785/2025). Il Supremo Collegio ha affermato che “in altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni
Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (Cass. 2785/2025).
Va, poi, evidenziato che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o
pag. 9/14 modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass. 26089/2005).
Va infine rilevato che ai sensi dell'art. 161 c.p.c. “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione”.
* * *
Ciò premesso l'odierna appellante con la terza censura deduce l'inesistenza giuridica della sentenza posta in esecuzione (Corte Appello EN 658/2021) per la presenza di un vizio radicale ed assoluto costituito dalla asserita mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di primo grado di rilascio con domanda riconvenzionale di usucapione, con un litisconsorte necessario, ovvero la comproprietaria dell'immobile signora per non essere stata citata da con l'atto di Controparte_3 Controparte_2 citazione, ma solo irritualmente all'esito dell'ordinanza 20/12/2016 emessa dal
Tribunale di Imperia a seguito della riconvenzionale di Parte_1
Risulta che la questione della asserita anomala integrazione del contradditorio è stata sollevata già innanzi al Tribunale di Imperia, Giudice di primo grado del giudizio di merito che ha originato il titolo posto in esecuzione e poi opposto. Si legge nella sentenza di primo grado “Nel lasso di tempo tra la prima udienza di trattazione del
20.12.2016, spostata al 10.5.2017 per consentire alla parte convenuta la chiamata del terzo sulla domanda riconvenzionale di usucapione, , senza previa Controparte_2 autorizzazione del giudice, chiamava in giudizio” (cfr. sentenza 527/2018, pag. 3).
L'odierna appellante, ove avesse ritenuto la nullità di quella pronuncia di primo grado per tale ragione, avrebbe dovuto dedurla in sede di gravame e, ove avesse ritenuto la radicale nullità della pronuncia di appello per l'esistenza di una nullità derivata, avrebbe dovuto dedurre tale vizio con ricorso per cassazione. Risulta, quindi, inapplicabile al caso di specie il principio di diritto richiamato dall'appellante a mente del quale “la violazione del contraddittorio comporta nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di
pag. 10/14 trasformarsi in cosa giudicata ove non impugnate” (Cass. 11496/2004, Cass. 6297/1994
e Cass. 5271/1989), e non risulta in esso impugnata. non può, quindi, dedurre l'inesistenza giuridica della sentenza della Parte_1
Corte di Appello di EN con l'opposizione all'esecuzione, perché i) avrebbe dovuto dedurre in altra sede l'asserita inesistenza della sentenza di appello e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata vocatio in ius di CP_3
e perché ii) il vizio oggi dedotto non si è verificato posteriormente alla
[...]
formazione del titolo oggetto della presente causa (Cass. 2785/2025).
L'opposizione all'esecuzione risulta, quindi, radicalmente inammissibile sotto il profilo dedotto con la terza censura.
Quanto alla quarta censura di appello, risulta del tutto neutra la circostanza che l'appellante abbia formulato riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN. Le questioni relative al contradditorio, agli asseriti vizi del giudizio di primo e secondo grado, alla inesistenza o nullità delle due pronunce e alla loro inefficacia esecutiva per tali profili dovranno essere dedotti innanzi al Supremo Collegio, afferendo a quei giudizi ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
È, quindi, infondata anche la quarta doglianza.
Quanto alla quinta censura di appello, lamenta l'omesso esame Parte_1 circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il
Tribunale di Imperia nella sentenza impugnata avrebbe indicato come fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di mentre Controparte_3 nel verbale 20/12/2016 non vi sarebbe alcun ordine d'integrazione del contraddittorio.
Si tratta della replica del terzo motivo e pertanto esso risulta assorbito, richiamandosi quanto sopra esposto.
È, quindi, infondata anche la quinta doglianza.
* * *
5. Sulla sesta censura di appello.
Parte appellante con la sesta censura lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché tra le stesse era intervenuta, tra l'altro, la sentenza del Tribunale Imperia n. 196/2015, definita per cessazione della pag. 11/14 materia del contendere, con formazione di un giudicato la cui esistenza era stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito di primo grado, relativo al rilascio, e
“anche avanti la Corte d'Appello di EN, la quale, con la citata sentenza non definitiva n. 658/2021, ha omesso di pronunciarsi su questa eccezione e ha accolto le domande rinunziate dalla ed illegittimamente riproposte, violando doppiamente CP_2
l'art. 112 c.p.c.”,
La censura è del tutto infondata.
Si osserva, in primo luogo che l'appellante non ha indicato quale è il contenuto della pronuncia che sarebbe passata in giudicato tra le parti e per quale ragione tale pronuncia dovrebbe travolgere il titolo posto in esecuzione. La sentenza richiamata, invero, è relativa a un giudizio, avente ad oggetto una domanda di divisione introdotta da nel quale si dà atto che il bene immobile di cui si discute è Controparte_2
pacificamente in comproprietà tra la stessa e , quali Controparte_2 Controparte_3
eredi del loro de cuius, motivo per cui è risultata estranea al giudizio di Parte_1
divisione (tale circostanza è stata, quindi posta a fondamento della pronuncia di cessazione della materia del contendere).
Si osserva, in secondo luogo, che la sentenza del Tribunale Imperia 196/2015, che non risulta impugnata, è stata pubblicata il 3/6/2015 ed è, quindi, anteriore al titolo posto in esecuzione di cui si discute, ovvero la sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN e pubblicata il 9/6/2021. Risulta, quindi, che l'esistenza della pronuncia del Tribunale Imperia 196/2015 avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di rilascio conclusosi con la sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN (ed eventualmente innanzi al giudice di legittimità), non costituendo di certo un fatto estintivo o modificativo del diritto del creditore verificatosi posteriormente alla formazione del titolo, giacché nel giudizio di opposizione non sono invocabili anche i fatti “intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”
(Cass. 26089/2005).
Va quindi rigetta la sesta doglianza dell'appellante perché del tutto infondata.
* * *
pag. 12/14
6. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado e sull'articolo 96
c.p.c..
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alla domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo primo,
c.p.c., la Corte rileva che il rigetto delle censure di appello comporta anche il rigetto di tale domanda.
Quanto alla domanda formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 96, comma primo,
c.p.c., la Corte rileva che non è stato provato il danno indicato in tale disposizione, motivo per cui la domanda va rigettata.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante che risulta pienamente soccombente. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014
n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del petitum
(250.000,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.106,00 euro (totale 14.317,00 euro).
La Corte rileva, infine, ex art. 96 terzo comma c.p.c., che le diverse censure di appello risultano in parte inammissibili e in parte radicalmente infondate, comunque sempre in contrasto con principi risalenti espressi dalla Corte di Cassazione in materia di opposizione all'esecuzione che sono acquisiti come pacifici nel nostro ordinamento.
L'appello risulta, quindi, formulato, quanto meno con colpa grave proprio per lo iato tra le censure come formulate e i principi ormai consolidati in tema di esecuzione.
Sussistono, quindi i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96, comma terzo c.p.c. e l'appellante va condannato al pagamento a favore dell'appellata di una somma equitativamente determinata pari alla metà delle spese di lite (cioè 7.158,50 euro).
* * *
pag. 13/14
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Controparte_1
nei confronti di di MA,
[...] Controparte_2
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. CONDANNA la parte appellante al pagamento a favore della parte appellata della somma di 7.158,50 euro ai sensi dell'articolo 96, comma terzo c.p.c., oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in EN, nella Camera di Consiglio del giorno 9/4/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di EN
Sezione Prima Civile
R.G. 1146/2023
La Corte D'Appello di EN, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione all'esecuzione nella causa iscritta al n. 1146 /2023 promossa da:
( ), sede legale in Torino Corso Unione Controparte_1 P.IVA_1
Sovietica n. 543, in persona del socio amministratore e legale rappresentante Nota
Alessandro ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
(To), via Pusterla n. 20, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pedullà Antonio
( ) e Prota Margherita ( PEC C.F._2 CodiceFiscale_3 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_1
Torino, via Modena n. 21 per procura speciale allegata all'appello appellante contro di MA ( ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
22/10/195, residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avvocati Zucchiatti Danilo ( – PEC C.F._5 Emai_2 Email_3
Ema_ pecavvocati.it) e Maradei Lucia ( – PEC C.F._6 Email_5
ecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
[...]
Viale Corsica, 43 per procura già depositata nel giudizio di primo grado appellata
* * *
Termine per la precisazione delle conclusioni al 27/1/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, -accogliere l'opposizione all'esecuzione di rilascio dell'immobile di Arma di Taggia, infra descritto, condannando l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1, 2
e 3, c.p.c., nella misura ritenuta equa.
-condannare la al pagamento della somma di euro 5.000,00 a favore della CP_2
Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le Parte_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte -contrariis reiectis- voler giudicare:
1 - Respingere integralmente l'appello proposto dalla e conseguentemente CP_1
confermare integralmente la impugnata sentenza.
2 - Condannare ex art. 96 c.p.c. parte appellante al risarcimento del danno provocato a parte appellata liquidandone l'ammontare anche in via equitativa.
3 - Con il favore di spese e competenza di procedura, spese generali, cpo, iva e successive tutte occorrende”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Imperia, con sentenza 751/2023, pubblicata il 13/10/2023, oggi impugnata, così decideva: “1) rigetta l'opposizione; 2) condanna la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_2
4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al
15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge;
…”.
Il Giudice di primo grado definiva così l'opposizione all'esecuzione incardinata da a seguito della notifica da parte di di precetto e di Parte_1 Controparte_2
copia della sentenza parziale della Corte di Appello di EN n. 658/2021 (cfr. doc. 10
munita di formula esecutiva, con la quale era stata accolta la richiesta di CP_2
rilascio avanzata da e rigettata la domanda riconvenzionale di Controparte_2
usucapione formulata da Parte_1
pag. 2/14 * * *
Risulta, invero, che in via cautelare, aveva chiesto al Giudice Parte_1 dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN lamentando che sarebbe stata “emessa a contraddittorio non integro in assenza di un contraddittore necessario”, cioè per non essere stata ritualmente evocata in causa la comproprietaria dell'immobile (cfr. pag. 2 doc. 5 ex art. 624 Controparte_3 Controparte_4
c.p.c.). L'appellante rilevava altresì che “la sentenza non definitiva n. 658/2021 della
Corte Genovese è pure viziata di omessa pronunzia su questa eccezione di merito, perché ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato ex art. 112
c.p.c.” (cfr. pag. 3 ibidem). nel ricorso cautelare, chiedeva la sospensione dell'esecuzione e nel Parte_1
merito:
“-accogliere l'opposizione dichiarando giuridicamente inesistenti ed inefficaci il titolo esecutivo azionato e il precetto, condannando la al pagamento Controparte_2
delle spese e competenze del procedimento, più rimborso forfetario del 15% C.P.A. e
IVA.; -condannare l'opposta al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio ex art. 96
– 2° co. c.p.c.; -condannare la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della ai sensi dell'art. 96 – 3° co. CP_1
c.p.c.”.
Il G.E. sospendeva l'esecuzione ed era poi incardinato il giudizio di merito definito con la sentenza oggi impugnata.
* * * nel giudizio di merito aveva, invece, formulato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“-accertare che alla prima udienza di trattazione del 20 dicembre 2016 la G.U.
Dott.ssa Silvana Oronzo ha rinviato, su richiesta della convenuta l'udienza CP_1
del 20 dicembre 2016 al 10 maggio 2017 per consentirle di integrare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell'alloggio nei confronti della sig.ra comproprietaria dello stesso immobile e Controparte_3
litisconsorte necessaria;
pag. 3/14 -accertare come il verbale dell'udienza del 20 dicembre 2016 a firma della Dott.ssa
Oronzo documenta senza ombra di dubbio che il G.U. non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della signora di Milano;
Controparte_3
-accertare che la – o chi per lei – ha inserito nel plico postale spedito, CP_2 all'insaputa della il 24 gennaio 2017, con raccomandata con avviso di CP_1 ricevimento, un foglio contenente questa attestazione: “Con ordinanza 20.12.2016 che qui si notifica in uno il G.U. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra di Milano”; Controparte_3
-accertare che questo AUTENTICO FALSO MATERIALE ED IDEOLOGICO, ideato
e confezionato dalla (o da chi per lei), con molta cura, ha tratto in inganno la CP_2
Corte genovese e ha consentito alla di conseguire un indebito profitto con grave CP_2
danno per la CP_1
-dichiarare non utilizzabile ed ordinare lo stralcio dal fascicolo di causa della prova falsa, costituita dall'apocrifo ordine d'integrazione del contraddittorio, attribuito alla
G.U. Dott.ssa Oronzo che non l'ha dato;
-dare atto che la Corte genovese non ha disposto la separazione delle cause ex art.
354, comma 1, c.p.c. e non ha disposto tra le domande restitutoria e risarcitoria – che la ha proposto, a contraddittorio incompleto, contro la sola anziché CP_2 CP_1
dichiararle nulle e rimetterle al giudice di primo grado, in quanto assoggettate alla regola del litisconsorzio necessario – e la domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla contro le coeredi e (Cass. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Ord. 28 luglio 2021, n. 21610);
-revocare con sentenza l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva dell'esecuzione di rilascio, disposta con urgenza il 3 marzo 2022 dalla G.E.Avv.
Ruocco, dichiarando giuridicamente inesistente ed inefficace la sentenza non definitiva
n. 658/2021 della Corte genovese, perché trattata e decisa a contraddittorio incompleto ex art. 102, comma 1, c.p.c., condannando la al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze di tutte le fasi del procedimento cautelare, oltre al rimborso forfetario,
C.P.A. e I.V.A.;
-condannare l'opposta al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio ex art. 96, comma 2, c.p.c.;
pag. 4/14 -condannare la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della proporzionata alla gravità delle modalità illecite a CP_1 cui è ricorsa la Buschi, ex art. 96, comma 3, c.p.c..”
* * *
Il Tribunale di Imperia con la sentenza oggi impugnata rilevava l'infondatezza della opposizione affermando: “… L'art. 161 Cpc, che disciplina la nullità della sentenza, stabilisce il principio della conversione dei vizi della stessa in motivi di impugnazione
…. La ratio sottesa a questo principio è quella di garantire la stabilità della decisione, sia essa di merito o di rito, precludendo in tal modo sia che la parte deduca la nullità in differenti giudizi aventi ad oggetto la contestazione della decisione stessa, sollevando la relativa eccezione, sia che la parte instauri un autonomo e differente giudizio al solo fine di far dichiarare la nullità della sentenza. La statuizione del principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione comporta che la parte, la quale ha interesse a far rilevare la nullità della sentenza, ha l'onere di impugnarla con il mezzo specifico previsto dalla legge, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prescritti. Se l'onere di impugnazione non viene dalla parte assolto, la nullità, sia diretta che derivata, che vizia la sentenza, resta sanata, non essendovi nessun altro modo per farla valere. Poiché i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, secondo il principio di assorbimento della invalidazione nell'impugnazione, le nullità della sentenza soggetta a ricorso per cassazione possono farsi valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione e non anche mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 Cpc.” (cfr. sentenza impugnata pagg. 2-3).
Il Giudice di prime cure, inoltre, esaminando il merito del giudizio posto in esecuzione precisava che “La in quanto comproprietaria, è Controparte_2
legittimata, sia attivamente che passivamente, a far valere i diritti relativi al bene comune o a rivendicarne la proprietà e il possesso, vieppiù nei confronti di un soggetto che detiene il bene senza titolo. in quanto titolare di un diritto che, sia Parte_3
pure nei limiti segnati dalla concorrenza della comproprietaria investe CP_3
l'intero immobile e non una frazione dello stesso, è legittimata ad agire in giudizio,
pag. 5/14 anche senza il consenso della per la tutela della cosa comune, nei confronti CP_3 del terzo” (cfr. ibidem pag. 3).
Il Tribunale di Imperia, infine, in relazione a tutte le ulteriori domande, da un lato, affermava che “le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che ha promosso il giudizio di merito sono più ampie e diverse da quelle rassegnate nell'atto introduttivo e dal consolidato principio che nella fase di merito dell'opposizione non possono essere introdotti motivi diversi da quelli prospettati nella fase cautelare poiché in tal modo si verrebbe a delineare una non consentita domanda nuova, l'opposizione introdotta ex art. 616 Cpc è infondata e, pertanto, va respinta” e, dall'altro, rilevava che “… Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida…” (cfr. ibidem).
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. roponeva appello e formulava sei censure relative: i) alla violazione Parte_1 dell'art. 616 c.p.c. perché “il giudice che conosce il merito dell'opposizione, dev'essere diverso dal G.E.” (cfr. pag. 2 appello); ii) alla violazione dell'art. 112 c.p.c. perché, dopo che il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione, non aveva reclamato il provvedimento di Controparte_2
sospensione ed era stato incardinato il giudizio di merito, motivo per cui sarebbe sopravvissuto l'effetto sospensivo e la sentenza provvisoria della Corte di Appello non sarebbe esecutiva;
iii) alla violazione dell'art. 102 c.p.c., per “l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza non definitiva della Corte d'Appello di
EN, perché emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio” (cfr. pag. 3 appello); vi) alla violazione degli articoli 278 e 361, comma 1, c.p.c. e alla falsa applicazione dell'articolo 161 c.p.c. perché era stata depositata riserva di ricorso per
Cassazione avverso la sentenza parziale n. 658/2021 della Corte di Appello di EN;
v) all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione dell'art. 112
c.p.c., perché il Tribunale di Imperia aveva indicato come fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , mentre nel verbale Controparte_3
20/12/2016 non vi era alcun ordine d'integrazione del contraddittorio;
vi) all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché
pag. 6/14 tra le stesse era intervenuta, tra l'altro, la sentenza Tribunale Imperia n. 196/2015, definita per cessazione della materia del contendere, con formazione di un giudicato la cui esistenza era stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito di primo grado, relativo al rilascio, e “anche avanti la Corte d'Appello di EN, la quale, con la citata sentenza non definitiva n. 658/2021, ha omesso di pronunciarsi su questa eccezione e ha accolto le domande rinunziate dalla ed illegittimamente riproposte, violando CP_2 doppiamente l'art. 112 c.p.c.”, questione sollevata anche in sede di opposizione all'esecuzione e non esaminata dal Tribunale.
* * *
Si costituiva che contestava la ammissibilità e la fondatezza di Controparte_2
tutte le censure di controparte e ne chiedeva il rigetto con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., primo comma, e alle spese di lite.
* * *
La Corte alla prima udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta, rilevata l'integrità del contradditorio, invitava le parti a precisare le conclusioni concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. La causa era quindi rinviata innanzi al Collegio per essere trattenuta a decisione.
* * *
3. Sulla prima e sulla seconda censura di appello.
Le prime due censure di appello possono essere tratte congiuntamente perché relative ad aspetti processuali connessi al giudizio di opposizione all'esecuzione. con la prima censura di appello lamenta la violazione dell'art. 616 Parte_1
c.p.c. perché “il giudice che conosce il merito dell'opposizione, dev'essere diverso dal
G.E.” (cfr. pag. 2 appello). con la seconda censura di appello lamenta Parte_1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. perché, dopo che il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione, non aveva reclamato il provvedimento di sospensione ed era stato Controparte_2 incardinato il giudizio di merito, motivo per cui sarebbe sopravvissuto l'effetto sospensivo della fase pregressa e la sentenza provvisoria della Corte di Appello non potrebbe essere esecutiva.
* * *
pag. 7/14 Le prime due doglianze sono manifestamente infondate.
Invero, quanto alla prima censura, il Tribunale di Imperia nella sentenza impugnata si è pronunciato non quale Giudice dell'Esecuzione ma quale giudice del merito dell'opposizione all'esecuzione, invero introdotta da con atto di citazione ai CP_1 sensi dell'art. 616 c.p.c..
Quanto alla seconda censura, la Corte di Cassazione con un orientamento risalente e costante ha affermato che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ha natura non definitiva e non è suscettibile di passare in giudicato. Si tratta di un provvedimento interinale che è destinato a sopravvivere sino al successivo accertamento nel merito della sussistenza del titolo posto in esecuzione incardinata con l'opposizione all'esecuzione. Il Supremo Collegio ha chiarito che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione non può formare oggetto di ricorso per cassazione proprio per tale motivo e che l'efficacia e l'esecutività del titolo viene accertata in sede di opposizione all'esecuzione (“È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione” Cass. 11243/2010, conformi Cass. 1176/2015,
Cass. 1228/2016).
Vanno, quindi, rigettate le prime due censure di appello.
* * *
4. Sulla terza, quarta e quinta censura di appello.
La terza, quarta e quinta censure di appello devono essere trattate congiuntamente perché tutte relative al titolo posto in esecuzione, quanto alla sua esistenza e alla portata dell'art. 161 c.p.c..
* * *
pag. 8/14 con la terza censura di appello lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 102 c.p.c., per “l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza non definitiva della Corte d'Appello di EN, perché emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio” (cfr. pag. 3 appello). con la quarta censura di appello lamenta la violazione degli articoli Parte_1
278 e 361, comma 1, c.p.c. e alla falsa applicazione dell'articolo 161 c.p.c. perché era stata depositata riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale n.
658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN. con la quinta censura di appello lamenta l'omesso esame circa un Parte_1 fatto decisivo per il giudizio con violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale di
Imperia nella sentenza impugnata avrebbe indicato come fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di mentre nel Controparte_3 verbale 20/12/2016 non vi sarebbe alcun ordine d'integrazione del contraddittorio.
* * *
La terza, la quarta e la quinta censure di appello sono infondate.
Va, in via preliminare, rilevato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame>>.” (Cass. 3277/2015 conforme Cass. 2785/2025). Il Supremo Collegio ha affermato che “in altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni
Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (Cass. 2785/2025).
Va, poi, evidenziato che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o
pag. 9/14 modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass. 26089/2005).
Va infine rilevato che ai sensi dell'art. 161 c.p.c. “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione”.
* * *
Ciò premesso l'odierna appellante con la terza censura deduce l'inesistenza giuridica della sentenza posta in esecuzione (Corte Appello EN 658/2021) per la presenza di un vizio radicale ed assoluto costituito dalla asserita mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di primo grado di rilascio con domanda riconvenzionale di usucapione, con un litisconsorte necessario, ovvero la comproprietaria dell'immobile signora per non essere stata citata da con l'atto di Controparte_3 Controparte_2 citazione, ma solo irritualmente all'esito dell'ordinanza 20/12/2016 emessa dal
Tribunale di Imperia a seguito della riconvenzionale di Parte_1
Risulta che la questione della asserita anomala integrazione del contradditorio è stata sollevata già innanzi al Tribunale di Imperia, Giudice di primo grado del giudizio di merito che ha originato il titolo posto in esecuzione e poi opposto. Si legge nella sentenza di primo grado “Nel lasso di tempo tra la prima udienza di trattazione del
20.12.2016, spostata al 10.5.2017 per consentire alla parte convenuta la chiamata del terzo sulla domanda riconvenzionale di usucapione, , senza previa Controparte_2 autorizzazione del giudice, chiamava in giudizio” (cfr. sentenza 527/2018, pag. 3).
L'odierna appellante, ove avesse ritenuto la nullità di quella pronuncia di primo grado per tale ragione, avrebbe dovuto dedurla in sede di gravame e, ove avesse ritenuto la radicale nullità della pronuncia di appello per l'esistenza di una nullità derivata, avrebbe dovuto dedurre tale vizio con ricorso per cassazione. Risulta, quindi, inapplicabile al caso di specie il principio di diritto richiamato dall'appellante a mente del quale “la violazione del contraddittorio comporta nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di
pag. 10/14 trasformarsi in cosa giudicata ove non impugnate” (Cass. 11496/2004, Cass. 6297/1994
e Cass. 5271/1989), e non risulta in esso impugnata. non può, quindi, dedurre l'inesistenza giuridica della sentenza della Parte_1
Corte di Appello di EN con l'opposizione all'esecuzione, perché i) avrebbe dovuto dedurre in altra sede l'asserita inesistenza della sentenza di appello e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata vocatio in ius di CP_3
e perché ii) il vizio oggi dedotto non si è verificato posteriormente alla
[...]
formazione del titolo oggetto della presente causa (Cass. 2785/2025).
L'opposizione all'esecuzione risulta, quindi, radicalmente inammissibile sotto il profilo dedotto con la terza censura.
Quanto alla quarta censura di appello, risulta del tutto neutra la circostanza che l'appellante abbia formulato riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN. Le questioni relative al contradditorio, agli asseriti vizi del giudizio di primo e secondo grado, alla inesistenza o nullità delle due pronunce e alla loro inefficacia esecutiva per tali profili dovranno essere dedotti innanzi al Supremo Collegio, afferendo a quei giudizi ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
È, quindi, infondata anche la quarta doglianza.
Quanto alla quinta censura di appello, lamenta l'omesso esame Parte_1 circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il
Tribunale di Imperia nella sentenza impugnata avrebbe indicato come fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di mentre Controparte_3 nel verbale 20/12/2016 non vi sarebbe alcun ordine d'integrazione del contraddittorio.
Si tratta della replica del terzo motivo e pertanto esso risulta assorbito, richiamandosi quanto sopra esposto.
È, quindi, infondata anche la quinta doglianza.
* * *
5. Sulla sesta censura di appello.
Parte appellante con la sesta censura lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché tra le stesse era intervenuta, tra l'altro, la sentenza del Tribunale Imperia n. 196/2015, definita per cessazione della pag. 11/14 materia del contendere, con formazione di un giudicato la cui esistenza era stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito di primo grado, relativo al rilascio, e
“anche avanti la Corte d'Appello di EN, la quale, con la citata sentenza non definitiva n. 658/2021, ha omesso di pronunciarsi su questa eccezione e ha accolto le domande rinunziate dalla ed illegittimamente riproposte, violando doppiamente CP_2
l'art. 112 c.p.c.”,
La censura è del tutto infondata.
Si osserva, in primo luogo che l'appellante non ha indicato quale è il contenuto della pronuncia che sarebbe passata in giudicato tra le parti e per quale ragione tale pronuncia dovrebbe travolgere il titolo posto in esecuzione. La sentenza richiamata, invero, è relativa a un giudizio, avente ad oggetto una domanda di divisione introdotta da nel quale si dà atto che il bene immobile di cui si discute è Controparte_2
pacificamente in comproprietà tra la stessa e , quali Controparte_2 Controparte_3
eredi del loro de cuius, motivo per cui è risultata estranea al giudizio di Parte_1
divisione (tale circostanza è stata, quindi posta a fondamento della pronuncia di cessazione della materia del contendere).
Si osserva, in secondo luogo, che la sentenza del Tribunale Imperia 196/2015, che non risulta impugnata, è stata pubblicata il 3/6/2015 ed è, quindi, anteriore al titolo posto in esecuzione di cui si discute, ovvero la sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN e pubblicata il 9/6/2021. Risulta, quindi, che l'esistenza della pronuncia del Tribunale Imperia 196/2015 avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di rilascio conclusosi con la sentenza parziale n. 658/2021 emessa dalla Corte di Appello di EN (ed eventualmente innanzi al giudice di legittimità), non costituendo di certo un fatto estintivo o modificativo del diritto del creditore verificatosi posteriormente alla formazione del titolo, giacché nel giudizio di opposizione non sono invocabili anche i fatti “intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”
(Cass. 26089/2005).
Va quindi rigetta la sesta doglianza dell'appellante perché del tutto infondata.
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6. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado e sull'articolo 96
c.p.c..
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alla domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo primo,
c.p.c., la Corte rileva che il rigetto delle censure di appello comporta anche il rigetto di tale domanda.
Quanto alla domanda formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 96, comma primo,
c.p.c., la Corte rileva che non è stato provato il danno indicato in tale disposizione, motivo per cui la domanda va rigettata.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante che risulta pienamente soccombente. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014
n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del petitum
(250.000,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.106,00 euro (totale 14.317,00 euro).
La Corte rileva, infine, ex art. 96 terzo comma c.p.c., che le diverse censure di appello risultano in parte inammissibili e in parte radicalmente infondate, comunque sempre in contrasto con principi risalenti espressi dalla Corte di Cassazione in materia di opposizione all'esecuzione che sono acquisiti come pacifici nel nostro ordinamento.
L'appello risulta, quindi, formulato, quanto meno con colpa grave proprio per lo iato tra le censure come formulate e i principi ormai consolidati in tema di esecuzione.
Sussistono, quindi i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96, comma terzo c.p.c. e l'appellante va condannato al pagamento a favore dell'appellata di una somma equitativamente determinata pari alla metà delle spese di lite (cioè 7.158,50 euro).
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7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Controparte_1
nei confronti di di MA,
[...] Controparte_2
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. CONDANNA la parte appellante al pagamento a favore della parte appellata della somma di 7.158,50 euro ai sensi dell'articolo 96, comma terzo c.p.c., oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in EN, nella Camera di Consiglio del giorno 9/4/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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