Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 988/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1787/2020 del 30/12/2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
GIORGIO TERRANOVA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla procuratrice speciale con sede in Controparte_2
Verona, via Flavio Gioia n. 39, P.I. , con il patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Cicero, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Contr con sede in Milano, via San Prospero n. 4, C.F. , rappresentata Parte_3 P.IVA_3 dalla procuratrice speciale con sede in Verona, via Controparte_2
Flavio Gioia n. 39, P.I. con il patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Cicero, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
e Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 34625217 intercorrente con posto che le sottoscrizioni « » vergate sul Controparte_4 Parte_2 pagina 1 di 7
Parte_2 nel merito, non essendo mai stati consegnati agli opponenti gli importi finanziati e, comunque, nella mancata realizzazione dello scopo posto a base della posizione di finanziamento (acquisto di autoveicolo Land Rover), ritenere e dichiarare che nulla è dovuto ad da e CP_1 Parte_2
; Parte_1 in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare che l'opponente
[...]
ha diritto alla restituzione delle rate riscosse da e, per l'effetto, Pt_1 Controparte_4 condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., alla ripetizione dell'importo di €. 5.263,24, pari a n.15 rate mensili;
in via subordinata, ritenere e dichiarare il credito prescritto;
in via ancora più gradata, previo accertamento e declaratoria che nel contratto di finanziamento n.
34625217 la misura del TAEG effettivamente applicato è superiore a quello dichiarato nel contratto, dichiarare la nullità in parte qua del contratto di finanziamento e, per l'effetto, disporre la sostituzione del tasso contrattualmente indicato con quello nella misura di legge;
previo accertamento e declaratoria che nel contratto di finanziamento n. 34625217 sono stati applicati interessi moratori, dichiarare la nullità della clausola relativa all'applicazione di tali interessi e, per l'effetto, disporre la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
ritenere e dichiarare che l'opponente ha diritto a portare in compensazione Parte_1 l'importo corrisposto a titolo di interessi non dovuti con il maggior credito dovuto alla società ingiungente;
in ogni caso, ritenere e dichiarare che il debito effettivamente dovuto dall'opponente
[...]
sia pari al saldo tra l'esposizione debitoria che sarà determinata all'esito della Pt_1 disponenda C.T.U. tecnico-contabile ed il credito vantato nei confronti della cessionaria;
in ogni caso annullare, revocare o con qualunque altra statuizione utile al fine porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 1787/20 (n. 3921/20 R.G.) reso immediatamente esecutivo in data 30.12.2020 ed in tale forma notificato in uno ad atto di precetto a mezzo del servizio postale in data
25.1.2021 e ricevuto il 28.1.2021, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine a spese e compensi professionali. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
e rappresentate dalla procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_5 CP_2
[...] Controparte_2
Piaccia al Tribunale:
“In via preliminare:
- Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del IG.
[...]
, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le Pt_1 causali in atti;
In via principale e nel merito:
- Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto priva di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1787/2020 del Tribunale Ordinario di RAGUSA nei confronti del IG.
[...]
; Pt_1
- Accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, la società
ha diritto al pagamento da parte della IG.ra , in solido con il IG. CP_1 Parte_2
, della complessiva somma di € 27.203,88; oltre interessi moratori maturandi al Parte_1
pagina 2 di 7 tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del
D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
- Condannare gli opponenti alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In via subordinata e nel merito: a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte degli opponenti IG.ri e , in solido tra loro, della Parte_2 Parte_1 complessiva somma di € 27.203,88; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
o - in subordine - condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minore somma che il Giudicante Vorrà ritenere equa e giusta;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione. b) Condannare gli opponenti alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1787/2020 del 30/12/2020, immediatamente esecutivo, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a e di corrispondere a la somma Parte_2 Parte_1 Controparte_1 di €. 27.203,88, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, il credito in questione derivando dal saldo debitore (per sorte capitale ed interessi di mora) del contratto di finanziamento n. 34625217 stipulato in data 15/02/2008 dai medesimi soggetti ingiunti con (vd. doc. n. 3 del Controparte_4 fascicolo monitorio); il credito derivante da tale contratto di finanziamento è stato poi ceduto da
[...]
a nonché da questa a Banca ed infine dalla predetta Banca CP_4 Controparte_6 CP_7
Ifis s.p.a. a in favore della quale ultima è stato emesso il decreto ingiuntivo (cfr. doc. Controparte_1 nn. 3 ss. del fascicolo monitorio).
Avverso il decreto ingiuntivo i soggetti ingiunti hanno proposto opposizione eccependo l'“Omessa consegna della somma finanziata” e la “mancata realizzazione dell'operazione finalisticamente collegata alla concessione di provvista”, la “Prescrizione del credito”, l'“Errata determinazione del TAEG” e l'“illegittima applicazione dell'indennità di ritardo”, nonché l'“Applicazione di tassi usurari”. Preliminarmente alle predette eccezioni, l'opponente Parte_2 rilevava che “le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili alla IG.ra quale parte Parte_2 richiedente il finanziamento n.34625217 ed obbligata principale, vergate nel modello contrattuale versato agli atti del procedimento monitorio (al n. 3 dell'indice della produzione della medesima società ingiungente), sono apocrife e si disconoscono ad ogni effetto”, ed altresì eccepiva, per l'effetto, il proprio “Difetto di legittimazione passiva”. Inoltre, l'altro opponente nel sollevare Parte_1 la comune eccezione di “Omessa consegna della somma finanziata” e di “mancata realizzazione dell'operazione finalisticamente collegata alla concessione di provvista”, chiedeva la condanna della società opposta alla ripetizione, in suo favore, “dell'importo di €. 5.263,24, pari al pagamento di n.15 rate mensili del finanziamento, come si evince dall'estratto conto (al n. 10 dell'indice della produzione del fascicolo monitorio).”. Si costituiva rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2 contestando ognuno dei motivi di opposizione proposti e, in particolare, “formulando, ex
[...] art. 216 c.p.c., istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, intendendo valersi di esso a fondamento della propria pretesa creditoria, riservandosi di produrre originale del contratto ove il Giudice ne faccia espressa richiesta”.
Nel corso del giudizio si costituiva altresì ex art. 111 c.p.c. rappresentata dalla Controparte_5 procuratrice deducendo che “con contratto di cessione del credito Controparte_2 del 3.3.2022 […] la subentrando nei rapporti giuridici, attivi e passivi, CP_5 originariamente detenuti dalla , acquisiva da quest'ultima il credito vantato nei CP_1 confronti degli odierni opponenti identificato con il numero di sofferenza NDG 0324332044, comprensivo delle spese liquidate con il suddetto decreto ingiuntivo.” (vd. all. nn. 3 – “Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17.3.2022” -, 4 – “estratto credito ceduto alla ” – e 5 – “contratto di CP_5 cessione”). La società così intervenuta, costituendosi in giudizio, richiamava, confermava e faceva proprie tutte le difese già svolte dall'opposta.
Tutto ciò premesso, e proprio a tal ultimo riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi che con le proprie note di trattazione scritta dell'udienza del 15/11/2022, parte opposta, “In ragione della intervenuta cessione del credito oggetto di causa in favore della , chiedeva la estromissione CP_5 della dalla presente causa”. D'altro canto, con le proprie note di trattazione scritta relative CP_1 alla medesima udienza, la parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., “In ragione della intervenuta cessione del credito oggetto di causa in favore della , acconsentiva alla estromissione della CP_5 CP_1 dalla presente causa”. Orbene, come in precedenza evidenziato, tuttavia, l'opponente ha esercitato domanda Parte_1 di condanna dell'opposta alla ripetizione, in suo favore, “dell'importo di €. 5.263,24, pari al pagina 4 di 7 pagamento di n.15 rate mensili del finanziamento, come si evince dall'estratto conto (al n. 10 dell'indice della produzione del fascicolo monitorio).”. Pertanto, in ragione della domanda in questione, spiegata proprio nei riguardi dell'opposta, non può essere dichiarata l'estromissione di quest'ultima. Ciò posto, deve a questo punto esaminarsi la questione relativa al disconoscimento operato dall'opponente relativamente al contratto di finanziamento posto a fondamento del Parte_2 decreto ingiuntivo opposto. Come anticipato, infatti, quest'ultima, in sede di opposizione, ha rilevato che “le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili alla IG.ra quale parte richiedente il finanziamento n. Parte_2
34625217 ed obbligata principale, vergate nel modello contrattuale versato agli atti del procedimento monitorio (al n. 3 dell'indice della produzione della medesima società ingiungente), sono apocrife e si disconoscono ad ogni effetto”. A fronte di ciò, parte opposta si è costituita in giudizio “formulando, ex art. 216 c.p.c., istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, intendendo valersi di esso a fondamento della propria pretesa creditoria, riservandosi di produrre originale del contratto ove il Giudice ne faccia espressa richiesta”. Con l'ordinanza istruttoria resa all'esito dei concessi termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., è stata quindi disposta “CTU grafologica per accertare se le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento siano riconducibili alla mano di ”, altresì onerando “parte opposta a Parte_2 produrre in giudizio entro la prossima udienza l'originale del contratto di finanziamento”. A fronte di ciò, tuttavia, parte opposta, con le proprie note di trattazione scritta dell'udienza in questione (del 12/07/2022) ha rappresentato che non disponeva “al momento dell'originale cartaceo del contratto di finanziamento oggetto di causa ma di una sua copia fotostatica”, e “nel dichiarare nuovamente che era interesse della stessa società avvalersi della scrittura di finanziamento de quo […] chiedeva […] comunque procedere al conferimento dell'incarico al CTU grafologo affinché questi preliminarmente si esprimesse in merito allo "stato" del documento e alla possibilità, quindi, che la perizia grafologica ex art. 216 c.p.c. venisse svolta sulla detta copia del contratto (in atti) dal quale il credito scaturisce”. All'udienza in questione, quindi, è stato conferito “al C.T.U. l'incarico descritto nell'ordinanza del 4/5/2022, compatibilmente con la possibilità di effettuare l'indagine sulla fotocopia in atti”. E tuttavia, in data 29/07/2022 il c.t.u. nominato, dott.ssa ha fatto presente “la non Per_1 fattibilità tecnica relativamente all'espletamento della consulenza grafologica riguardante il documento oggetto di causa in copia (oltretutto di pessima qualità)”, altresì evidenziando che tale
“riproduzione fotostatica non garantisce la corrispondenza del contenuto con l'originale”. Conseguentemente, in data 17/08/2022 è stata disposta la sospensione delle operazioni peritali.
Tutto ciò premesso, e considerato che non è stato possibile procedere alla verificazione pur richiesta dall'opposta al fine di paralizzare il disconoscimento operato dall'opponente , deve Parte_2 concludersi nel senso della inutilizzabilità probatoria, nei confronti di quest'ultima, del contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Dalla inutilizzabilità probatoria del documento contrattuale in questione, discende altresì l'impossibilità di far valere il diritto di credito ingiunto nei confronti della predetta opponente . Parte_2
Ad opposta conclusione deve pervenirsi avuto riguardo all'opponente Parte_1 Nei riguardi di quest'ultimo, infatti, il contratto di finanziamento in esame ha conservato la propria efficacia di prova legale ai sensi dell'art. 2702 c.c., il medesimo non avendo disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto medesimo e a lui imputate. Devono pertanto esaminarsi, rispetto a questi, gli ulteriori motivi di opposizione sollevati con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Come anticipato, è stata eccepita l'“Omessa consegna della somma finanziata” e la “mancata realizzazione dell'operazione finalisticamente collegata alla concessione di provvista”.
pagina 5 di 7 L'eccezione è chiaramente superata, poiché ne contraddice il presupposto, dall'esercizio della già menzionata domanda di condanna dell'opposta “alla ripetizione in favore dell'opponente
[...]
dell'importo di €. 5.263,24, pari al pagamento di n. 15 rate mensili del finanziamento, Pt_1 come si evince dall'estratto conto (al n. 10 dell'indice della produzione del fascicolo monitorio).”. È del tutto evidente, infatti, che l'ammissione, neppure implicita, del “pagamento di n. 15 rate mensili del finanziamento”, di cui peraltro si richiede la ripetizione, esclude che possa sostenersi l'eccepita
“Omessa consegna della somma finanziata”, o l'ulteriore circostanza della “mancata realizzazione dell'operazione finalisticamente collegata alla concessione di provvista”, anche laddove quest'ultima possa essere ritenuta rilevante.
In ordine, poi, alla domanda di ripetizione in questione, come detto esercitata dall'opponente
[...]
deve sin d'ora evidenziarsi che la stessa è infondata e va pertanto rigettata. Pt_1 È infatti evidente che la legittimazione ad agire relativa all'azione in questione sarebbe al più spettata all'opponente , quale debitrice principale e dunque soggetto che ha presumibilmente Parte_2 provveduto ad effettuare i versamenti delle rate oggetto dell'azione medesima. D'altro canto, atteso che l'opponente ha invece sottoscritto il contratto di finanziamento per cui è causa nella sua qualità di “garante” (vd. doc. n. 3 del fascicolo monitorio), può evidenziarsi quanto affermato in materia di “fideiussione”, ed in particolare che “Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81
c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso.” (Cass., sez. I, 04/12/2019 n. 31653; vd. anche Cass. sez. I, 20/08/2003 n. 12225). Né, del resto, l'opponente ha dimostrato di vantare un titolo autonomo (rispetto Parte_1 all'altra opponente ) alla restituzione dell'importo complessivamente corrispondente a Parte_2 quello delle predette 15 rate mensili del finanziamento già versate, il medesimo non avendo dedotto né tanto meno provato di avere provveduto ai relativi pagamenti, e non essendo dunque legittimato all'esercizio dell'azione di ripetizione in questione neppure “in proprio”. CP_
Viene altresì eccepita “la prescrizione del credito azionato da per avvenuto decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge”, senza null'altro aggiungere. L'eccezione in questione è evidentemente generica, posto che manca ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici dell'invocata prescrizione. Ed infatti “La generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile.” (Cass., sez. II, 16/04/1999 n. 3798).
È stata altresì eccepita l'“Errata determinazione del TAEG”, altresì deducendo che “la conseguenza, sul piano sanzionatorio, di tale violazione è la sostituzione del tasso contrattualmente indicato con quello nella misura di legge e, in altri termini, la rideterminazione del piano di ammortamento facendo applicazione del tasso minimo dei BOT in sostituzione di quello convenzionale (art. 117, comma 7^ T.U.B.)”. Anche l'eccezione in questione deve essere disattesa.
pagina 6 di 7 La stessa, infatti, è formulata in maniera generica e indeterminata, atteso che non è dato comprendere di quali voci di costo, e per quale rispettivo ammontare, non si sarebbe tenuto conto nel calcolo del T.A.E.G. indicato in contratto. Ma oltre a ciò, è stato chiaramente evidenziato che “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993 , tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.” (Cass., sez. I, 09/12/2021 n. 39169).
Né, del resto, può essere presa in considerazione l'ulteriore contestazione concernente l'“illegittima applicazione dell'indennità di ritardo”. La contestazione in questione, formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, non consente neppure un esame della medesima.
Infine, si eccepisce l'“Applicazione di tassi usurari”. Al riguardo, basti evidenziare che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell' art. 2697 c.c., [ma lo stesso principio è applicabile anche agli interessi corrispettivi] si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cass., S.U., 18/09/2020 n. 19597).
Contrariamente alla giurisprudenza citata, nel caso di specie è stata solo genericamente lamentata l'“Applicazione di tassi usurari”, senza neppure indicare il tasso soglia di riferimento e il tasso d'interesse, corrispettivo e/o moratorio, concretamente pattuito. Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1787/2020 del 30/12/2020, confermando l'efficacia esecutiva dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 988/2021 R.G. REVOCA, nei confronti dell'opponente , il decreto ingiuntivo n. 1787/2020 del Parte_2
30/12/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 3921/2020 R.G; RIGETTA l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto conferma, nei Parte_1 confronti di quest'ultimo, il predetto decreto ingiuntivo n. 1787/2020 del 30/12/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 3921/2020 R.G., già esecutivo nei suoi confronti;
CONDANNA parte opposta e parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. al pagamento, in favore dell'opponente , delle spese di lite che si liquidano in €. 7.616,00 per compenso, oltre a Parte_2 rimborso spese generali, Iva e Cpa;
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta e parte Parte_1 intervenuta ex art. 111 c.p.c., delle spese di lite che si liquidano in €. 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
PONE le spese della c.t.u. a carico della parte opposta. Ragusa, 2/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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