Articolo 3 della Legge 1 agosto 1977, n. 563
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 settembre 1977
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto e' trasferito con decreto del Ministro per la sanita' entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti.
Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico gia' in godimento alle dipendenze dell'ONMI".
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all' articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 ".
Il personale di cui al precedente comma e' collocato nel ruolo unico di cui all' articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 , ove non trasferito alle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 8 settembre 1977