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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO RE
BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10781/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. e , nata a [...] il [...], residente a C.F._1 Parte_2
Scordia Via Duca degli Abruzzi 17, C.F. , elett. dom. in Scordia Via C.F._2
Giovanni XXIII 3 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Benedetto, da questi rappr. e dif. per procura in atti;
-ATTORI-
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Ammirato 81, C.F. e in persona del legale C.F._3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in San Gregorio di Catania Via C. Colombo 1, P.I.
pagina 1 di 4 ; P.IVA_1
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 novembre 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 5 ottobre 2024 i due attori indicati in epigrafe chiedevano quanto segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania dichiarare che i Sigg.ri Parte_2
e nel marzo 2019 stipulavano contratto finanziario di
[...] Parte_1
investimento con i convenuti al fine di accendere una polizza assicurativa con la società
Novis; che l'importo iniziale dell'investimento ammontava ad Euro 15.000,00, che veniva corrisposto tramite bonifico alla in data 28.03.2019: Controparte_2
che la predetta società, tramite il suo legale rappr. p.t., , non ha Controparte_1
adempiuto all'incarico ricevuto, trattenendo per sé le somme versate dalla e Parte_2
non versando le stesse alla società Novis, individuata quale titolare del prodotto finanziario da investire;
dichiarare quindi, l'inadempimento contrattuale del Sig. in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappr. p.t. della Controparte_2
condannare, di conseguenza, i convenuti al pagamento della somma di Euro 15.000,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e le somme dovute a titolo di remunerazione del capitale, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, per l'impossibilità della quantificazione della stessa.
pagina 2 di 4 Con condanna alle spese e compensi del giudizio”.
I convenuti anche se regolarmente citati in giudizio non si costituivano.
Nel merito, dalla documentazione ritualmente prodotta da parte attrice è risultato provato che: 1) gli attori nel 2019 si rivolgevano a e alla per Controparte_1 Controparte_2
informazioni in merito a possibili investimenti di liquidità; veniva proposto alla Parte_2
di stipulare polizza assicurativa con la società Novis, indicando quale beneficiario il figlio,
; 2) in data 28.03.2019 gli attori sottoscrivevano in Catania tale Parte_1
prodotto finanziario, eseguendo contestualmente bonifico bancario di Euro 15.000,00 a favore di con dicitura proposta 6119030377 - Novis Digital Assets;
3) Controparte_2
nessuna somma è stata poi corrisposta alla Novis per l'attivazione della polizza assicurativa di cui sopra;
4) il ha incassato le somme di cui sopra senza rispettare la proposta CP_1
contrattuale.
Pertanto, visto il gravissimo ed evidente inadempimento dei convenuti, quest'ultimi vanno condannati in solido tra loro alla restituzione in favore degli attori della somma di euro 15.000,00, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Non spetta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 10781/24 R.G., così statuisce:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al versamento in favore degli attori della somma di € 15.000,00, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 3 di 4 2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 260,00 per spese, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
CATANIA 2 DICEMBRE 2025
IL GIUDICE
RE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO RE
BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10781/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. e , nata a [...] il [...], residente a C.F._1 Parte_2
Scordia Via Duca degli Abruzzi 17, C.F. , elett. dom. in Scordia Via C.F._2
Giovanni XXIII 3 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Benedetto, da questi rappr. e dif. per procura in atti;
-ATTORI-
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Ammirato 81, C.F. e in persona del legale C.F._3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in San Gregorio di Catania Via C. Colombo 1, P.I.
pagina 1 di 4 ; P.IVA_1
- CONVENUTI -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 novembre 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 5 ottobre 2024 i due attori indicati in epigrafe chiedevano quanto segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania dichiarare che i Sigg.ri Parte_2
e nel marzo 2019 stipulavano contratto finanziario di
[...] Parte_1
investimento con i convenuti al fine di accendere una polizza assicurativa con la società
Novis; che l'importo iniziale dell'investimento ammontava ad Euro 15.000,00, che veniva corrisposto tramite bonifico alla in data 28.03.2019: Controparte_2
che la predetta società, tramite il suo legale rappr. p.t., , non ha Controparte_1
adempiuto all'incarico ricevuto, trattenendo per sé le somme versate dalla e Parte_2
non versando le stesse alla società Novis, individuata quale titolare del prodotto finanziario da investire;
dichiarare quindi, l'inadempimento contrattuale del Sig. in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappr. p.t. della Controparte_2
condannare, di conseguenza, i convenuti al pagamento della somma di Euro 15.000,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e le somme dovute a titolo di remunerazione del capitale, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, per l'impossibilità della quantificazione della stessa.
pagina 2 di 4 Con condanna alle spese e compensi del giudizio”.
I convenuti anche se regolarmente citati in giudizio non si costituivano.
Nel merito, dalla documentazione ritualmente prodotta da parte attrice è risultato provato che: 1) gli attori nel 2019 si rivolgevano a e alla per Controparte_1 Controparte_2
informazioni in merito a possibili investimenti di liquidità; veniva proposto alla Parte_2
di stipulare polizza assicurativa con la società Novis, indicando quale beneficiario il figlio,
; 2) in data 28.03.2019 gli attori sottoscrivevano in Catania tale Parte_1
prodotto finanziario, eseguendo contestualmente bonifico bancario di Euro 15.000,00 a favore di con dicitura proposta 6119030377 - Novis Digital Assets;
3) Controparte_2
nessuna somma è stata poi corrisposta alla Novis per l'attivazione della polizza assicurativa di cui sopra;
4) il ha incassato le somme di cui sopra senza rispettare la proposta CP_1
contrattuale.
Pertanto, visto il gravissimo ed evidente inadempimento dei convenuti, quest'ultimi vanno condannati in solido tra loro alla restituzione in favore degli attori della somma di euro 15.000,00, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Non spetta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 10781/24 R.G., così statuisce:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al versamento in favore degli attori della somma di € 15.000,00, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 3 di 4 2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 260,00 per spese, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
CATANIA 2 DICEMBRE 2025
IL GIUDICE
RE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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