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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 5360/2025, promossa da:
nato a [...] il Parte_1
21/01/1994, con il patrocinio dell'Avv. ZILETTI ANDREA RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. RODOLFI MONIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una Parte_1 Controparte_1 relazione more uxorio, da cui nasceva la figlia il 29.9.19. Per_1
Con decreto di questo Tribunale dell'11.10.22 (docc.
2-3 ric.) venivano stabilite in sintesi, su accordo delle parti, queste condizioni: affidamento condiviso della figlia, con residenza dalla madre;
tempi di permanenza con il padre a weekend alternati e due sere infrasettimanali dalle 18 alle 21; assegno di mantenimento a carico del padre di € 350 oltre all'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 16.5.25, il ricorrente ha chiesto di modificare queste condizioni.
La resistente si è costituita in giudizio il 9.10.25.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 11.11.25 per la prima udienza.
Con ordinanza del 14.12.25, ritenute superflue le prove chieste dalle parti, il giudice ha rimesso la causa direttamente al Collegio, stante l'autorizzazione ricevuta in udienza.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da memoria del 30.10.25) sono state:
«- a modifica del decreto n. 1206/2022 – R.G. 7457/2022 del 14 ottobre 2022, disporre la riduzione dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento per la minore da parte del sig. RSona_2 Parte_1
ad € 200,00, oltre le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale allegato;
- a modifica del decreto n.
[...]
1206/2022 – R.G. 7457/2022 del 14 ottobre 2022, disporre che sia la Sig.ra a settimane alterne, a CP_1 prelevare la minore presso l'abitazione paterna in via Triumplina 33 la domenica alle ore 19 e RSona_2 alle 21 nelle giornate infrasettimanali che la piccola trascorrerà col padre;
- rigettare per i motivi esposti nella prima memoria la domanda formulata dalla resistente per la quale il padre terrà con sé la figlia un giorno la settimana da concordarsi, dalle 18.00 con pernotto presso di lui e l'impegno ad accompagnarla a scuola la mattina seguente alle ore 8.00. - rigettare per i motivi esposti nella prima memoria la domanda di controparte circa l'adeguamento ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025 dell'assegno di mantenimento di € 350,00 oltre spese straordinarie mensili attualmente dovuto dal Sig. In ogni caso si chiede la rifusione delle spese di lite». Pt_1
Le conclusioni della parte resistente (come da memoria del 30.10.25) sono state:
«a) respingere le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto. b) Preso atto della difficoltà della minore a sopportare la frequentazione infrasettimanale del padre articolata in due pomeriggi con rientro presso l'abitazione materna alle 21.00, e preso atto anche che spesso la minore viene dal padre fatta rincasare ore dopo l'orario stabilito (come ammesso anche dal ricorrente che ha motivato ciò con la circostanza di attendere il rientro della compagna dal lavoro), si chiede di voler modificare la frequentazione infrasettimanale padre-figlia disponendo che il ricorrente potrà tenere con sè la minore un giorno infrasettimanale, da concordarsi con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche quando ritirerà la figlia dall'istituto sino al giorno seguente quando accompagnerà la minore a scuola alla mattina. Si precisa che l'assegno di concorso al mantenimento della minore rivalutato attualmente è di € 358,80=, e ad Ottobre 2025 scatterà il nuovo adeguamento in base ad indice ISTAT. Con ogni e ulteriore provvedimento ritenuto utile nell'interesse della minore stessa Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 22.5.25, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. Le parti concordano per l'affidamento condiviso della minore, che va confermato per il principio della c.d. bigenitorialità.
4.2. Al momento, resta con il padre: a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
Per_2 quando il weekend è con il padre, il mercoledì dalle 18 alle 21; quando il weekend è con la madre, il martedì e il giovedì dalle 18 alle 21.
Il ricorrente ha chiesto che sia la madre a ritirare la bambina da lui, per motivi organizzativi principalmente legati al lavoro della nuova compagna. La resistente ha proposto invece che resti Per_2 con il padre un giorno infrasettimanale con pernottamento. In udienza, è emerso che: (i) le case dei genitori, rispettivamente una a Brescia in via Triumplina e l'altra a San Zeno in via Stefana, distano circa mezz'ora (ma forse meno, in assenza in traffico); (ii) la scuola della figlia è a San Zeno, vicino al datore di lavoro del padre;
(iii) il ricorrente avrebbe difficoltà ad accompagnare la figlia a scuola, dovendo iniziare a lavorare alle 7.30, ma potrebbe organizzarsi;
(iv) la madre accompagna sempre la bambina a scuola alle 8 e la ritira alle 16; (v) il padre lavora fino alle 17.30 oltre straordinari, la madre fino alle 15.
Il Collegio osserva che: (i) le sere infrasettimanali dal padre non sono particolarmente funzionali alla tranquillità della bambina, che deve andare da una parte all'altra di Brescia solo per tre ore;
(ii) quattro pernottamenti al mese con il padre andrebbero aumentati per favorire la condivisione della quotidianità con il genitore;
(iii) le difficoltà all'accompagnamento a scuola una volta sola a settimana non paiono insormontabili, considerando la poca distanza dal lavoro del padre e l'apertura emersa in udienza;
(iv) per evitare che resti con la madre solo per due ore dall'uscita di scuola all'arrivo del padre e che Per_2
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quindi la resistente sia di fatto impegnata anche quei pomeriggi, sarebbe bene che il padre si occupasse del ritiro da scuola nei giorni di sua competenza (questo profilo però si lascia agli accordi tra le parti); (v) venuta meno l'esigenza di riaccompagnare la figlia dalla madre alle 21 nei giorni infrasettimanali, non occorre pronunciarsi sulla richiesta che il trasporto sia a suo carico;
(vi) il mercoledì è emerso come possibile giorno infrasettimanale con il padre, siccome già previsto nella settimana con lui (le parti però potranno accordarsi diversamente, sostituendolo con il martedì o il giovedì, a seconda dei propri impegni, purché resti tendenzialmente stabile).
Pertanto, va disposto che rimanga d'ora in poi col padre: a weekend alternati, dal venerdì Per_2
(possibilmente dall'uscita da scuola o dalle 18) alle 21 della domenica;
tutti i mercoledì, possibilmente dall'uscita da scuola o dalle 18 al mattino dopo. Le parti hanno la facoltà di introdurre un secondo momento con il padre nella settimana con weekend dalla madre, per evitare che passino sette giorni senza incontri padre-figlia. Le vacanze restano disciplinate come da precedente accordo.
4.3. Venendo alle questioni economiche, è emerso che:
(a) il ricorrente lavora in un autolavaggio, con stipendio dichiarato in udienza in € 1400/1500 (€ 1700 con gli straordinari, come dimostra anche l'estratto conto); le sue certificazioni uniche riportano netti € 15.671 nel 2021 (da un precedente datore di lavoro), € 18.141 nel 2022, € 18.903 nel 2023; l'estratto conto prodotto ha un saldo di € 1140 al 31.12.24; paga € 375 pro quota di canone di locazione (doc. 6 ric.; € 400 con le spese, stando a quanto indicato in udienza);
(b) la resistente lavora alla RR con stipendio dichiarato in udienza in € 1000/1200 (vi è corrispondenza con gli estratti conto); le sue certificazioni dei redditi riportano netti € 21.723 nel 2022,
€ 17.004 nel 2023, € 16.063 nel 2024 (dunque in evidente calo, avendo accettato un tempo parziale); l'estratto conto prodotto ha un saldo di € 2383 al 31.3.25; paga € 522 dal 2019 per il mutuo sulla casa in cui vive (doc. 12 res.) ed € 198 dal 2021 per l'automobile (doc. 13-bis res.);
(c) l'assegno unico è percepito interamente dalla resistente, pari ad € 570 complessivi per Per_2
e il secondo figlio.
4.3.1. Il ricorrente ha chiesto una diminuzione dell'assegno da € 350 ad € 200; la ricorrente di confermare il precedente importo (con rivalutazione).
Nei giudizi di modifica occorre paragonare la situazione precedente a quella attuale. Rispetto al 2022: RS (i) entrambi hanno avuto due figli, e nati nell'autunno 2024; (ii) entrambi convivono Per_4 con i nuovi compagni;
(iii) i redditi del ricorrente sono rimasti stabili, mentre quelli della resistente si sono sensibilmente contratti;
(iv) le spese abitative del ricorrente sono aumentate da € 275 ad € 375 (doc. 14 ric.); (v) i tempi di permanenza di con i genitori, nonostante la modifica, sono rimasti Per_2 pressoché uguali (in sostanza due colazioni prendono il posto di una cena, nelle due settimane).
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di una bambina di sei anni); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, cinque giorni con il padre e nove con la madre, nelle due settimane).
Le circostanze sopravvenute sopra elencate non militano univocamente in una direzione (perché entrambi hanno costituito nuove famiglie e l'aumento delle spese abitative del ricorrente è più che bilanciato dalla contrazione dei redditi della resistente). Il Collegio ritiene quindi di dare continuità all'assegno recentemente pattuito, ma rivalutato dall'anno successivo alla presente sentenza, sempre presupponendo che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico.
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5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del ricorrente (il quale peraltro non ha accettato la proposta formulata dalla resistente in udienza). Tenuto conto però della modesta divergenza tra le richieste di parte, si può compensare la metà delle spese di lite.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre considerare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale dal valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare, per l'intero: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (minimo, siccome non sono state assunte prove). Al totale, decurtato a 1/2 (e cioè € 1904) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – a modifica delle condizioni stabilite con decreto dell'11.10.22 – provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso di con residenza presso la madre;
stabilisce che i Per_2 genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
− dispone che frequenti il padre: a weekend alternati, dal venerdì (possibilmente dall'uscita Per_2 da scuola o dalle 18) alle 21 della domenica;
tutti i mercoledì, possibilmente dall'uscita da scuola o dalle 18 al mattino dopo. Le parti hanno la facoltà di introdurre un secondo momento con il padre nella settimana con weekend dalla madre, per evitare che passino sette giorni senza incontri padre-figlia. Le vacanze restano disciplinate come da precedente accordo;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 350,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− prende atto che la madre continuerà a percepire l'assegno unico percepito per la figlia;
− compensa per 1/2 le spese del presente giudizio e condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della restante parte, quantificata in € 1904,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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