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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2023
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2048/2023
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. LUNGHI ALBERTO Parte_1
ERNESTO.
Per MPRESA INDIVIDUALE l'avv. CERESA ANNAMARIA. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2048/2023 promossa da:
(C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
), in persona del titolare , con sede legale in 26020 – Palazzo Pignano P.IVA_1 Parte_1
(CR), Vicolo Monte Rosa N. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO E. LUNGHI(CF
del Foro di Cremona presso il cui studio in Pandino (CR), Via Borgo Roldi 16, C.F._2
ha eletto domicilio;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ; P.I. ), Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2
in persona del titolare sig. con sede legale in 26025 – Pandino (CR), via G. Cavalcanti Parte_2
n. 1, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. ANNAMARIA CERESA del Foro di Cremona (C.F.
), presso il cui studio in 26010 - Casaletto Ceredano (CR), Via delle Industrie C.F._4
n. 1/N, ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del Parte_3 titolare e legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
629/2023 (R.G. n. 1144/2023) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare: ci si oppone da subito alla concessione di qualsivoglia provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, dato che la stessa verte su prova scritta;
in via principale
e nel merito: premessa ogni declaratoria del caso con efficacia di giudicato, revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato, e comunque respingersi qualsivoglia domanda di condanna avanzata dall'avversario nei confronti di , in quanto infondata in fatto Parte_1
pagina 2 di 5 ed in diritto per tutte le ragioni delle quali alla sopraestesa narrativa, e ciò comunque per inadempimento della controparte alla fornitura richiesta, con ogni conseguenza in merito alla validità del contratto intercorso, e comunque con eventuale compensazione dei controcrediti emergenti in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta , in persona del Controparte_1 titolare e legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “premesso ogni più opportuno accertamento e dichiarazione, A) In via preliminare e/o pregiudiziale, principale: • dichiarare
l'improcedibilità dell'opposizione instaurata dall'attore opponente Parte_1 per inosservanza del termine di iscrizione a ruolo di cui all'art 165 c.p.c. e, per
[...]
l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 629/2023 – R.G.N. 1144/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cremona l'08.08.2023; • ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, co.1, c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
629/2023 – R.G.N. 1144/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cremona l'08.08.2023, rilevato che
l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la controversia non è di facile e pronta soluzione, anche in considerazione della spiegata eccezione preliminare;
• respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione e tutte le domande inerenti proposte da
[...]
in quanto manifestamente infondate e pretestuose in fatto e diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 629/2023 – R.G.N.
1144/2023 del Tribunale Ordinario di Cremona, in quanto del tutto legittimo e pienamente valido e/o comunque dichiarare dovuto in favore dell'impresa individuale da parte Parte_2 dell'opponente il pagamento della somma di € 32.405,34= Parte_1
(euro trentaduemilaquattrocentocinque/34=), oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal D.lgs. n.
231/2002 decorrenti dal 06.06.2023 e sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio ed oltre successive spese occorrende, o quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa e/o che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia e, conseguentemente, condannare
[...]
a corrispondere detti importi alla impresa individuale Parte_1 [...]
Comunque respingere ogni domanda ex adverso proposta (…)C. In ogni caso: spese e Pt_2 compenso professionale interamente rifusi, sia del procedimento monitorio che di opposizione”.
Con ordinanza del 26/11/2024 il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, rigettate le istanze istruttorie dedotte e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 13/3/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente sentenza.
L'opposizione promossa da va dichiarata inammissibile in Parte_3 quanto tardiva. pagina 3 di 5 Invero, com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni.
Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede che “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.
Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. sent. 849/2000).
Ancora, è stato affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell'opponente nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. comporta la improcedibilità dell'opposizione ai sensi della norma speciale di cui all'art. 647, primo comma, dello stesso codice, l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio ai sensi della regola generale di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà (Cass. n.
10116/2004; Cass. n. 15727/2006).
Nel caso di specie, è pacifico che – ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 10/8/2023 (doc.
10 opposta) – l'opponente abbia notificato l'atto di opposizione (citazione) in data 10/10/2023 e che tuttavia abbia iscritto a ruolo la causa (e quindi depositato in cancelleria la citazione notificata) solo in data 25/10/2024 (doc.
9-11 opposta), quindi oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Peraltro, l'opponente non ha contestato tale ricostruzione n risulta neppure essere stata formulata l'istanza di rimessione nei termini ex art. 153 c.p.c., che avrebbe potuto essere proposta immediatamente – ricorrendone i presupposti – nel momento della pur tardiva iscrizione al ruolo.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere dichiarata inammissibile, e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2048/2023 R.G., così dispone: DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da e per Parte_3 Parte_1
l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 629/2023 (R.G. n. 1144/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
pagina 4 di 5 CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2048/2023
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. LUNGHI ALBERTO Parte_1
ERNESTO.
Per MPRESA INDIVIDUALE l'avv. CERESA ANNAMARIA. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2048/2023 promossa da:
(C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
), in persona del titolare , con sede legale in 26020 – Palazzo Pignano P.IVA_1 Parte_1
(CR), Vicolo Monte Rosa N. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO E. LUNGHI(CF
del Foro di Cremona presso il cui studio in Pandino (CR), Via Borgo Roldi 16, C.F._2
ha eletto domicilio;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ; P.I. ), Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2
in persona del titolare sig. con sede legale in 26025 – Pandino (CR), via G. Cavalcanti Parte_2
n. 1, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. ANNAMARIA CERESA del Foro di Cremona (C.F.
), presso il cui studio in 26010 - Casaletto Ceredano (CR), Via delle Industrie C.F._4
n. 1/N, ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del Parte_3 titolare e legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
629/2023 (R.G. n. 1144/2023) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare: ci si oppone da subito alla concessione di qualsivoglia provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, dato che la stessa verte su prova scritta;
in via principale
e nel merito: premessa ogni declaratoria del caso con efficacia di giudicato, revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato, e comunque respingersi qualsivoglia domanda di condanna avanzata dall'avversario nei confronti di , in quanto infondata in fatto Parte_1
pagina 2 di 5 ed in diritto per tutte le ragioni delle quali alla sopraestesa narrativa, e ciò comunque per inadempimento della controparte alla fornitura richiesta, con ogni conseguenza in merito alla validità del contratto intercorso, e comunque con eventuale compensazione dei controcrediti emergenti in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta , in persona del Controparte_1 titolare e legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “premesso ogni più opportuno accertamento e dichiarazione, A) In via preliminare e/o pregiudiziale, principale: • dichiarare
l'improcedibilità dell'opposizione instaurata dall'attore opponente Parte_1 per inosservanza del termine di iscrizione a ruolo di cui all'art 165 c.p.c. e, per
[...]
l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 629/2023 – R.G.N. 1144/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cremona l'08.08.2023; • ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, co.1, c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
629/2023 – R.G.N. 1144/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cremona l'08.08.2023, rilevato che
l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la controversia non è di facile e pronta soluzione, anche in considerazione della spiegata eccezione preliminare;
• respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione e tutte le domande inerenti proposte da
[...]
in quanto manifestamente infondate e pretestuose in fatto e diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 629/2023 – R.G.N.
1144/2023 del Tribunale Ordinario di Cremona, in quanto del tutto legittimo e pienamente valido e/o comunque dichiarare dovuto in favore dell'impresa individuale da parte Parte_2 dell'opponente il pagamento della somma di € 32.405,34= Parte_1
(euro trentaduemilaquattrocentocinque/34=), oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal D.lgs. n.
231/2002 decorrenti dal 06.06.2023 e sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio ed oltre successive spese occorrende, o quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa e/o che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia e, conseguentemente, condannare
[...]
a corrispondere detti importi alla impresa individuale Parte_1 [...]
Comunque respingere ogni domanda ex adverso proposta (…)C. In ogni caso: spese e Pt_2 compenso professionale interamente rifusi, sia del procedimento monitorio che di opposizione”.
Con ordinanza del 26/11/2024 il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, rigettate le istanze istruttorie dedotte e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 13/3/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente sentenza.
L'opposizione promossa da va dichiarata inammissibile in Parte_3 quanto tardiva. pagina 3 di 5 Invero, com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni.
Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede che “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.
Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. sent. 849/2000).
Ancora, è stato affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell'opponente nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. comporta la improcedibilità dell'opposizione ai sensi della norma speciale di cui all'art. 647, primo comma, dello stesso codice, l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio ai sensi della regola generale di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà (Cass. n.
10116/2004; Cass. n. 15727/2006).
Nel caso di specie, è pacifico che – ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 10/8/2023 (doc.
10 opposta) – l'opponente abbia notificato l'atto di opposizione (citazione) in data 10/10/2023 e che tuttavia abbia iscritto a ruolo la causa (e quindi depositato in cancelleria la citazione notificata) solo in data 25/10/2024 (doc.
9-11 opposta), quindi oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Peraltro, l'opponente non ha contestato tale ricostruzione n risulta neppure essere stata formulata l'istanza di rimessione nei termini ex art. 153 c.p.c., che avrebbe potuto essere proposta immediatamente – ricorrendone i presupposti – nel momento della pur tardiva iscrizione al ruolo.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere dichiarata inammissibile, e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2048/2023 R.G., così dispone: DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da e per Parte_3 Parte_1
l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 629/2023 (R.G. n. 1144/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
pagina 4 di 5 CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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