Articolo 3 della Legge 27 luglio 1956, n. 769
Articolo 2Articolo 4
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15 agosto 1956
Art. 3.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1956-57 la spesa di lire 14.300.000.000 - di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 , e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240 , nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217 , nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione, degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 :
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali; commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
d) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956