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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/11/2024, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 15241 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15241 /2023 promossa da:
, con l'avv. Beatrice Piraccini Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
La GOP Daniela Mingozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva,
l'annullamento del provvedimento del Questura della Provincia di notificatogli in data 26 CP_1 ottobre 2023, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, motivato sui precedenti penali, indici di pericolosità sociale rilevante a norma dell'art. 1 D. L.vo 6 settembre 2011 n.
159 e degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 (Testo Unico Immigrazione).
Nel ricorso il ricorrente rilevava d'essere coniuge convivente di cittadina italiana e, pur non negando la commissione dei reati, contestava che la pericolosità sociale fosse rilevante ai fini del permesso di soggiorno richiesto, attesa la durata del suo soggiorno in Italia fin dal 2006, la presenza quivi di tutti i suoi familiari, l'avvio di un progetto di recupero dalla condizione di tossicodipendenza che lo aveva portato a compiere reati, il pregresso svolgimento di varie attività lavorative sul territorio italiano, le esigenze di cura collegate ad una frattura alla mandibola da lui subita in occasione di un recente sinistro stradale. Il tribunale rigettava l'istanza di sospensiva e in data 1 marzo 2024 la causa veniva assegnata al GOP, che provvedeva a fissare udienza di comparizione.
Costituitasi con memoria del 29 maggio 2024, la resistente chiedeva la reiezione del ricorso, confermando come il diniego sia fondato sull'elevata pericolosità desumibile dai precedenti penali.
All'udienza del 30 maggio 2024 veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava:
«D. Da che anno si trova in Italia?
R. Dal 2006. Se non ricordo male dal 26 aprile 2006.
D. Quando è entrato in Italia era minorenne o maggiorenne?
R. Ero minorenne. Avevo circa 17 anni. Li ho compiuti dopo pochi giorni dal mio arrivo in Italia.
(D. in sede di rilettura: Da che anno è in Italia suo padre? R. Mio padre è in Italia dal 1982)
D. Che tipo di permesso di soggiorno ha avuto?
R. Sono venuto in Italia per ricongiungimento familiare a mio padre e ho avuto un permesso di soggiorno illimitato fino al
2017 o poco prima. Ho scoperto dopo due anni di avere il permesso revocato venendo fermato per puro caso dai carabinieri.
D. Sta lavorando?
R. No.
D. Come si sostiene?
R. Con mia moglie. Lavora lei. Io non riesco ad esser assunto non avendo il permesso. Ho una qualifica di metalmeccanico e il mio lavoro sarebbe richiesto, ma non avendo un permesso non mi prendono.
Ho svolto vari lavori in Italia, dall'agricoltura, all'edilizia, in cucina, imbiancatura, metalmeccanico.
D. Dove vive e con chi?
R. Vivo a Faenza in Via San Giovanni Bosco n. 18. Vivo con mia moglie. Siamo in affitto e paghiamo 450,00 euro al mese.
D. Da quanto tempo convive con sua moglie?
R. All'inizio convivevamo con i nostri genitori. Dal 2020 quando c'è stato il covid abbiamo iniziato a convivere da soli.
D. Quando vi siete sposati invece?
R. 2016. Il 5 marzo.
(D. in sede di rilettura: Dopo il matrimonio ha commesso altri fatti?
R. Fatti minori. La cosa peggiore è il tentato omicidio del 2012.)
D. Risulta dal provvedimento impugnato che ha riportato svariate condanne. Vuol dire qualcosa a questo riguardo?
(vengono lette al ricorrente quelle elencate nel provvedimento impugnato)
R. Io ho avuto un passato molto complicato, fin da piccolo. Anche in Marocco prima di venire qua dovevo badare al bestiame e studiare. Mio padre beveva tanto e picchiava mia madre. Io faccio delle cose senza volerle fare in determinate situazioni. Bevo e poi faccio delle cose involontariamente e me ne accorgo dopo averle fatte. Adesso ci sto andando dietro, andando al Sert, parlando un po' con gli psicologi. E' sempre così. Magari penso a tutte le cose che mi sono successe nella vita, cerco di superarle ma poi ci ricasco. Non è che le faccio con cattiveria e mi alzo penso di farle. Mi succede e basta. Me ne accorgo poi dopo. La prima volta che mi sono trovato in carcere neanche ci credevo.
Quanto ai fatti commessi nel 2014 a Faenza, se non erro era all'Oviesse. Non ricordo altro.
Il 3 marzo 2012, a Faenza, avevo bevuto. Mi ricordo che lavoravo ed era il mio giorno di riposo. Stavo andando con un mio amico. Avevamo bevuto insieme poi lui se l'è presa con un ragazzo. Si sono messi a litigare. Io mi sono messo a dividerli. Avevo bevuto tanto e non ce l'ho fatta a separarli e ho lasciato perdere. Sono scesi i vicini e hanno dato una mazzata da baseball al mio compaesano e continuavano a tirargli mazzate. Io allora ho preso una pietra, l'ho lanciata e ho preso uno in testa.
Nel 2011 a Brisighella ero al telefono, ho dato un calcio ad un pezzo di vetro della porta della stazione. Ho chiesto se potevo pagare. E' uscito un tipo e mi ha detto “aspetta i carabinieri”. Potevo anche andarmene, ma volevo ripagare il danno.
D. Dei fatti commessi a AS AL nel 2014 ricorda?
R. No. Se non erro nel 2014 neanche abitavo a AS AL.
D. Della condanna del 2019 per lesioni personali e rapina che cosa ricorda?
R. Se non erro, nel 2019 avevamo bevuto e tirato. Abbiamo rubato una maglietta e un pantalone del valore di 15-18 euro. Il mio compaesano è uscito fuori ha preso il lucchetto della bicicletta e ha iniziato a picchiare i commessi del negozio e gli tirava le cinghiate.
D. Dei fatti di AS AL il 5 gennaio 2019 invece cosa ricorda?
R. Si è trattato di un litigio. Una discussione che è nata al bar, che fra l'altro era attaccato alla Caserma dei Carabinieri.
Mi contestano di aver picchiato un ragazzo che conosco. Tra noi è finita lì e subito dopo abbiamo anche fumato insieme, ma la ragazza del bar ha chiamato i carabinieri. Neanche subito, dopo tre o quattro giorni.
D. Nel provvedimento impugnato si parla anche di denunce in data 29.12.2013 per furto aggravato, in data
26.01.2016 per ricettazione e in data 15.06.2022 per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.
R. L'ultima me la ricordo. Ero alla guida di un motore che fra l'altro avevo comprato, solo che non avevo ancora fatto il passaggio e tutto e fra l'altro non era neanche assicurato. Quando ho visto i Carabinieri mi sono dato alla fuga e dopo mi sono schiantato e ho avuto un incidente.
Delle altre due denunce non ricordo.
Ho avuto un incidente anche in mountain bike in seguito. Mi piace andare in montagna. Ho sbattuto il mento sul manubrio e mi sono fratturato la mandibola.
D. Sta espiando la pena?
R. Sì. Ho ottenuto l'affidamento in prova sia terapeutico presso il Sert che con gli assistenti sociali. Dovrei iniziare a breve un tirocinio. Non ci speravo neanche. Sono controllato dai Carabinieri, non posso uscire dalla provincia di CP_1 ho degli orari di entrata e uscita compatibili con attività lavorativa, non posso frequentare bar e altri locali pubblici.
D. Ha iniziato il percorso con il Sert? R. Sì. Avevo dipendenza da alcol e cocaina e sono due cose che non vanno d'accordo. Tiravo tanto e bevevo. Bevevo magari sei birre e se tiro diventa una cosa incontenibile. Stavo anche tre notti sveglio. Poi collassavo. Sono finito tante volte al
Pronto Soccorso. Adesso sto calando di un bel po'. Non è facile. Prendo anche dei farmaci antidepressivi, UE,
OL e AL per aiutarmi.
Vado al Sert due volte a settimana per fare gli esami tossicologici e poi faccio dei colloqui. Anche domani ho appuntamento con il dottore e l'assistente sociale. Dipende da loro quando incontrarci. Se ho bisogno chiedo un aiuto e mi prendono, mentre in determinati casi sono loro che mi convocano per vedere un po' l'andamento.
Mio padre beveva. Vedere mio padre picchiare mia madre, lei che si ribaltava nel letame degli animali è ancora un trauma per me. Mio fratello anche ha problemi psichiatrici. Era piccolo e non so se si ricorda di mio padre che picchia mia madre. E' seguito dal CSM.
Io faccio le cose ma me le ricordo poi dopo. Quando le faccio neanche ci penso. Poi ritorno una persona normale e mi rendo conto.
(D. in sede di rilettura: Nella relazione del Sert si legge che aveva già in passato intrapreso percorsi terapeutici e poi li aveva interrotti. Come mai?
R. Sono passati tanti anni e non ricordo di preciso perché ho interrotto. Poi ho ripreso e dopo non lo so cosa è successo di nuovo. La penultima volta è stato perché l'assistente sociale che mi seguiva è andata via e ha cambiato lavoro.)
D. Quali altri familiari ha in Italia?
R. Mio padre, mia madre, i miei due fratelli, mia moglie e i suoceri.
D. Che cosa fanno i suoi familiari in Italia?
R. Mia moglie lavora presso il Conad a Faenza. Lavora nel reparto pescheria. Percepisce circa 1.200,00-1.300,00 euro al mese. Mio padre è invalido perché ha avuto un tumore alla gola. Mia madre lavora, tramite gli assistenti sociali, presso una struttura per anziani per un'oretta al giorno e percepisce un'indennità di 150,00 euro. Un fratello è invalido. L'altro adesso studia.
D. Quali familiari ha ancora in Marocco?
R. Ho le sorelle ma sono sposate e stanno con i loro mariti e figli. Le sento una volta all'anno più o meno.
D. Ha casa in Marocco?
R. No. Non c'è più niente là, siamo tutti qua.
D. Ha mantenuto altri legami o contatti stabili in Marocco?
R. No.
D. Quand'è stata l'ultima volta che è andato in Marocco?
R. Nel 2008.
D. Vedo dal certificato dei carichi pendenti che a gennaio e febbraio 2024 ha avuto altre udienze. per quali fatti?
R. Guida in stato di ebbrezza. Forse anche per un paio di jeans dai cinesi, ma non ricordo bene.
D. C'è altro che desidera aggiungere?
R. No.» Alla medesima udienza veniva sentita come testimone la moglie del ricorrente, la quale, Testimone_1 prestato l'impegno di rito, dichiarava:
«D. In che rapporti è con il ricorrente?
R. Siamo sposati dal 5 marzo 2016, ma ci conosciamo da molto più tempo. Dal 2009 forse. Ci siamo incontrati a
Brisighella quando eravamo più piccoli. Poi abbiamo cominciato a frequentarci nel 2015, quando io facevo il primo stage come parrucchiera. Ci siamo messi insieme a giugno-luglio del 2015 e da allora siamo sempre rimasti insieme. Io però non ho mai avuto problemi di alcol e cose varie.
D. Vivete insieme?
R. Sì. La residenza insieme l'abbiamo dal 2020, ma conviviamo da quando ci siamo sposati nel 2016. Anzi da qualche mese prima. All'inizio dovevo andare da lui solo a dormire, ma poi mi ci sono stabilita. Abbiamo convissuto a casa dei genitori di lui e poi ci siamo trovati casa nostra, finalmente. Siamo in affitto e paghiamo 450,00 euro al mese.
D. Come si mantiene attualmente suo marito?
R. Grazie a me. Con l'aiuto mio. Io lavoro alla Conad di Faenza nel reparto pescheria. Più o meno prendo 1.300,00 euro al mese.
D. Che cosa sa dei precedenti penali di suo marito?
R. Tutto direi. Ha un grosso problema di alcol e stupefacenti. In periodi di più, altri di meno. A mio parere, nei momenti in cui non ha avuto occasione di lavorare ha avuto le ricadute peggiori.
D. Attualmente?
R. Molto meglio perché per il fatto di essere seguito dal Sert sta migliorando. Anche con il tirocinio che sta facendo va meglio. Lavora in un'azienda a Faenza facendo imballaggi di materiale elettronico. E' occupato dalle 8.30 del mattino alle 14:30 del pomeriggio. Si trova molto bene. Adesso il tirocinio è sospeso però.
D. Perché è sospeso?
R. E' una cosa interna dell'azienda, non centra lui. Non abbiamo capito cosa sia successo. Comunque se ne stanno occupando gli assistenti sociali.
D. Avv. Piraccini: Cosa si aspetta da suo marito qualora gli fosse data l'ultima possibilità di questo permesso?
R. Se perdo lui perdo un pezzo della mia vita. Stiamo insieme da tanto tempo. Vedo la persona che è. Al di là dei suoi sbagli è un bravo ragazzo. Quando gli è stata data la possibilità di lavorare ha sempre lavorato. A me non ha mai fatto mancare nulla, sia a livello affettivo che economico. Si prende cura comunque della sua famiglia. Ha un buon rapporto con la sua famiglia e non è una cosa scontata. E' un ragazzo intelligente. Ad esempio, segue lui le dichiarazioni dei redditi,
l'ISEE, le cose burocratiche diciamo. Molte cose nella nostra famiglia funzionano soprattutto grazie a lui.
D. Avv. Piraccini: Che tipo di sostegno, di aiuto lei sta dando a suo marito, consapevole del fatto che adesso si trova in una situazione molto critica? Che cosa sta facendo rispetto al passato per aiutarlo in questo percorso di riabilitazione?
R. Di sicuro sono molto più fiscale su determinati comportamenti. Cerco di stargli appresso, di parlare tanto con lui perché secondo me più c'è dialogo e meno gli vengono idee strane di uscire, sbronzarsi e fare macelli.» Alla successiva udienza del 27 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
2.
Con riguardo ai fatti di causa, appare opportuno evidenziare, innanzitutto, i fatti pacifici o non contestati, e i fatti documentali.
Nella specie è pacifico che il ricorrente sia convivente con la moglie cittadina italiana, sposata nel marzo
2016.
Non è contestato né è mai stato posto in dubbio che il ricorrente sia stato condannato in relazione a diverse condotte penalmente rilevanti. In particolare, dalla documentazione in atti si evidenzia:
-sentenza del Tribunale di AV in data 24 gennaio 2018, irrevocabile, di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per danneggiamento in concorso commesso il 22 luglio 2011 (in concorso con altro danneggiava, rompendolo, il vetro della porta d'accesso alla banchina dei binari della stazione ferroviaria di Brisighella (RA) per poi dileguarsi);
-sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 7 aprile 2016, irrevocabile, di condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per omicidio tentato in concorso commesso il 3 marzo 2012 (in concorso con altro, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo, lanciandogli addosso una bicicletta, colpendolo alla testa con una grossa pietra, tipo mattone, scagliata dal ricorrente, così causandogli plurime fratture craniche che comportavano il ricovero in prognosi riservata e intervento chirurgico)
-sentenza del Tribunale di AV in data 29 gennaio 2018, irrevocabile, di condanna alla pena di mesi 5 di reclusione per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico, danneggiamento, commessi il 25 settembre 2014 (a bordo di una corriera, minacciava di morte e spingeva l'autista per costringerlo ad effettuare una fermata del mezzo in un luogo non previsto del percorso e, dopo essere sceso, colpiva con un calcio la griglia di protezione del radiatore, danneggiandola);
-sentenza del Tribunale di AV del 3 luglio 2014, irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta delle parti (anni 1 di reclusione e euro 230 di multa) per rapina e lesione personale, commesse nel 2014 (sentenza non prodotta);
-sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 2 ottobre 2020, passata in giudicato, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 600 di multa per tentata rapina in concorso e lesione personale, commessi il 18 febbraio 2019 (con un complice tentava di impossessarsi di tre paia di pantaloni di modico valore, dapprima spintonando, afferrando al collo e colpendo con due pugni al volto un addetto del punto vendita e poi colpendo con pugni al collo un altro addetto che cercava di ostacolargli la fuga);
-sentenza del Tribunale di AV, irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta delle parti (mesi 4 di reclusione) per i reati di violenza privata in concorso, minaccia, violenza privata, porto di armi, lesione personale in concorso, commessi nel 2019 (sentenza non prodotta);
Dal certificato dei carichi pendenti risultano due citazioni dirette a giudizio per guida in stato di ebbrezza accertate nel 2021 e nel 2022 con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale. La difesa ha prodotto:
-decreto di citazione a giudizio presso il Tribunale di AV (ud. 15/01/2024) per guida in stato di ebbrezza, accertata il 23 novembre 2021 (con un tasso alcolico di 1,60 g/l guidava un monopattino elettrico di proprietà di terzi e provocava un sinistro stradale);
-decreto di citazione a giudizio presso il Tribunale di AV (ud. 26/05/2024) per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, accertati il 26 maggio 2022 (al fine di procurarsi un profitto, riceveva un motociclo rubato e per sottrarsi ad un controllo dei Carabinieri si dava alla fuga;
inseguito dai militari effettuava manovre pericolose e ad alta velocità in pieno centro abitato, arrestando la marcia soltanto dopo aver tamponato un'autovettura e infine tentando di allontanarsi a piedi);
-sentenza del Tribunale di AV del 10 ottobre 2019 di condanna del ricorrente e della attuale moglie alla pena di mesi 3 di reclusione e euro 200 di multa per il reato di ricettazione, Testimone_1 commesso il 6 ottobre 2015 (veniva rinvenuta, capovolta e abbandonata in un vigneto, un'auto che era stata oggetto di furto il giorno stesso e, col buio, giungevano sul posto del ritrovamento il ricorrente e la con tumefazioni e abiti strappati;
identificati dai Carabinieri riferivano di essere stati a bordo Tes_1 dell'auto incidentata, guidata da un terzo soggetto, senza fornire alcuna ragione plausibile per le condizioni in cui versavano né per trovarsi a piedi di notte in una strada di campagna);
-sentenza del Tribunale di AV del 29 febbraio 2024 di condanna del ricorrente alla pena di mesi 8 di detenzione domiciliare sostitutiva (che comincerà a decorrere solo dal 27/11/2029 al termine dell'espiazione di altra pena), più euro 3.000 di ammenda e ritiro della patente, per guida in stato di ebbrezza in orario notturno e per aver provocato un incidente, commesso il 26 maggio 2022 (tentando la fuga dai Carabinieri, alla guida di un motociclo provento di furto, con un tasso alcolemico pari a 2,89 g/l, tamponava un'autovettura);
-ordinanza n. 2024/380 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 25/01/2024 che per la pena di anni 5 mesi 9 e giorni 17 di reclusione, ha disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, con domicilio imposto presso l'abitazione ove convive con la moglie, prescrizione di seguire il programma di recupero dalla tossicodipendenza predisposto da SERT, di reperire un'attività risocializzante e divieto di frequentazione di pregiudicati, tossicodipendenti e locali ove vengono somministrati alcolici.
Così esposti i fatti pacifici o documentali, si deve premettere in diritto che secondo il disposto dell'art 19, secondo comma, lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: … c) degli stranieri conviventi (…) con il coniuge, di nazionalità italiana».
L'art. 13, primo comma, D.Lvo 286/1998 dispone: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri».
L'art. 5, comma 5, D.Lvo 286/1998 dispone che «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (…) si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
Nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che il rinvio dell'art. 19, secondo comma al menzionato art. 13, primo comma non comporti la necessità che sia stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dell'autorità giudiziaria (si vedano Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16).
E' comunque indubbio che si tratti di un parametro di pericolosità assai più stringente rispetto a quello rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 o a quello previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13, comma 1 non vengono richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica.
Secondo la S.C. si tratta qui di pericolosità limitata a precedenti penali «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07 la pericolosità può essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.: 20719/2011, 14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza 20719/2011 la S.C. rileva che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Erroneamente pertanto la Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato (quindi afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.) che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione od il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo al possibile»).
In buona sostanza, in ipotesi di familiare straniero convivente con parenti italiani entro il secondo grado o con il coniuge italiano, l'allontanamento è consentito, e non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999, specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento», soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).
Nel caso di specie, appaino sussistere i motivi ostativi di cui all'art. 13, comma 1, D.Lvo 286/1998 per cui, nel bilanciamento fra il diritto all'unità familiare e l'interesse pubblico, è quest'ultimo a prevalere. Il ricorrente è dipendente da alcol e cocaina e, da oltre dieci anni commette in maniera seriale -ad eccezione forse dei periodi di detenzione- gravi reati, connotati da notevole violenza contro l'integrità fisica della persona.
Il legame con la moglie non gli è servito in alcun modo da freno, a giudicare dalle condotte tenute anche dopo il 2016.
Emergono svariati precedenti specifici che considerati nel loro complesso appaiono indicatori di una personalità pericolosa, violenta e incontrollata, che non esita a porre in pericolo l'incolumità sua e altrui, come dimostra anche la recente (2022) fuga dai Carabinieri, ubriaco “fradicio” alla guida di un ciclomotore rubato, nel pieno centro di una città (“nel tentativo di allontanarsi alla vista dell'autovettura dei militari (…) nell'avviare in modo repentino il motociclo e darsi alla fuga, inseguito dalla vettura guidata dai militari (…) non accennando a rallentare ed effettuando manovre pericolose e ad alta velocità in pieno centro abitato (…) effettuando varie svolte e immissioni in strade attigue, omettendo di fermarsi e dare la precedenza in prossimità di segnaletica verticale ed orizzontale di “Stop”, e divincolandosi tra le autovetture ferme al semaforo, ponendo deliberatamente in pericolo (…) l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada;
atteso che arrestava la marcia solo dopo aver tamponato un'autovettura”).
Lui stesso all'udienza -parlando al presente- ha dichiarato di non riuscire a contenersi: “Io faccio delle cose senza volerle fare in determinate situazioni. Bevo e poi faccio delle cose involontariamente e me ne accorgo dopo averle fatte. Adesso io ci sto andando dietro, andando al Sert, parlando un po' con gli psicologi. E' sempre così. Magari penso a tutte le cose che mi sono successe nella vita, cerco di superarle ma poi ci ricasco (...) Mi succede e basta. Me ne accorgo poi dopo (…) Io faccio le cose ma me le ricordo poi dopo. Quando le faccio neanche ci penso. Poi ritorno una persona normale e mi rendo conto.”
Più volte in passato aveva iniziato un percorso di disintossicazione, che poi però aveva abbandonato, come si evince dalle sue dichiarazioni in udienza (“D. in sede di rilettura: Nella relazione del Sert si legge che aveva già in passato intrapreso percorsi terapeutici e poi li aveva interrotti. Come mai? R. Sono passati tanti anni e non ricordo di preciso perché ho interrotto. Poi ho ripreso e dopo non lo so cosa è successo di nuovo. La penultima volta è stato perché l'assistente sociale che mi seguiva è andata via e ha cambiato lavoro.”), nonché dalla relazione del SERDP depositata dalla difesa in data 29/05/2024 (“La persona nominata in oggetto è stata presa in carico la prima volta in data 11 dicembre 2013 per disturbo da uso di alcol e cocaina...Ha svolto diversi programmi terapeutici riabilitativi territoriali...”)
A seguito del recente affidamento in prova, egli ha ricominciato nuovamente a frequentare il CP_2
Ad oggi il suo problema di dipendenza da alcol e cocaina non può ancora dirsi superato, come confermato dalla menzionata relazione del Servizio dipendenze.
E' vero che il ricorrente si trova in Italia fin dal 2006 e qui, oltre alla moglie, ha anche genitori e due fratelli ma, a fronte di tale sua marcata e persistente pericolosità per la collettività, non possono che recedere gli elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, D.L.vo 286/1998.
In tanti anni in Italia -nonostante la presenza della famiglia d'origine prima e della moglie poi, i periodi in cui ha avuto un regolare permesso di soggiorno, gli svariati percorsi terapeutici di riabilitazione- il ricorrente ha continuato a tenere comportamenti a dir poco pericolosi per i consociati.
Atteso anche il recente inizio dell'affidamento in prova, non emergono elementi rassicuranti in ordine al superamento delle cause della sua condotta antigiuridica.
Fino all'anno 2030 il ricorrente resterà comunque sul territorio nazionale per espiare la pena e avrà la possibilità di ripresentare una nuova domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, qualora ne maturino i presupposti.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 1 novembre 2024
La GOP
Daniela Mingozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15241 /2023 promossa da:
, con l'avv. Beatrice Piraccini Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
La GOP Daniela Mingozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva,
l'annullamento del provvedimento del Questura della Provincia di notificatogli in data 26 CP_1 ottobre 2023, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, motivato sui precedenti penali, indici di pericolosità sociale rilevante a norma dell'art. 1 D. L.vo 6 settembre 2011 n.
159 e degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 (Testo Unico Immigrazione).
Nel ricorso il ricorrente rilevava d'essere coniuge convivente di cittadina italiana e, pur non negando la commissione dei reati, contestava che la pericolosità sociale fosse rilevante ai fini del permesso di soggiorno richiesto, attesa la durata del suo soggiorno in Italia fin dal 2006, la presenza quivi di tutti i suoi familiari, l'avvio di un progetto di recupero dalla condizione di tossicodipendenza che lo aveva portato a compiere reati, il pregresso svolgimento di varie attività lavorative sul territorio italiano, le esigenze di cura collegate ad una frattura alla mandibola da lui subita in occasione di un recente sinistro stradale. Il tribunale rigettava l'istanza di sospensiva e in data 1 marzo 2024 la causa veniva assegnata al GOP, che provvedeva a fissare udienza di comparizione.
Costituitasi con memoria del 29 maggio 2024, la resistente chiedeva la reiezione del ricorso, confermando come il diniego sia fondato sull'elevata pericolosità desumibile dai precedenti penali.
All'udienza del 30 maggio 2024 veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava:
«D. Da che anno si trova in Italia?
R. Dal 2006. Se non ricordo male dal 26 aprile 2006.
D. Quando è entrato in Italia era minorenne o maggiorenne?
R. Ero minorenne. Avevo circa 17 anni. Li ho compiuti dopo pochi giorni dal mio arrivo in Italia.
(D. in sede di rilettura: Da che anno è in Italia suo padre? R. Mio padre è in Italia dal 1982)
D. Che tipo di permesso di soggiorno ha avuto?
R. Sono venuto in Italia per ricongiungimento familiare a mio padre e ho avuto un permesso di soggiorno illimitato fino al
2017 o poco prima. Ho scoperto dopo due anni di avere il permesso revocato venendo fermato per puro caso dai carabinieri.
D. Sta lavorando?
R. No.
D. Come si sostiene?
R. Con mia moglie. Lavora lei. Io non riesco ad esser assunto non avendo il permesso. Ho una qualifica di metalmeccanico e il mio lavoro sarebbe richiesto, ma non avendo un permesso non mi prendono.
Ho svolto vari lavori in Italia, dall'agricoltura, all'edilizia, in cucina, imbiancatura, metalmeccanico.
D. Dove vive e con chi?
R. Vivo a Faenza in Via San Giovanni Bosco n. 18. Vivo con mia moglie. Siamo in affitto e paghiamo 450,00 euro al mese.
D. Da quanto tempo convive con sua moglie?
R. All'inizio convivevamo con i nostri genitori. Dal 2020 quando c'è stato il covid abbiamo iniziato a convivere da soli.
D. Quando vi siete sposati invece?
R. 2016. Il 5 marzo.
(D. in sede di rilettura: Dopo il matrimonio ha commesso altri fatti?
R. Fatti minori. La cosa peggiore è il tentato omicidio del 2012.)
D. Risulta dal provvedimento impugnato che ha riportato svariate condanne. Vuol dire qualcosa a questo riguardo?
(vengono lette al ricorrente quelle elencate nel provvedimento impugnato)
R. Io ho avuto un passato molto complicato, fin da piccolo. Anche in Marocco prima di venire qua dovevo badare al bestiame e studiare. Mio padre beveva tanto e picchiava mia madre. Io faccio delle cose senza volerle fare in determinate situazioni. Bevo e poi faccio delle cose involontariamente e me ne accorgo dopo averle fatte. Adesso ci sto andando dietro, andando al Sert, parlando un po' con gli psicologi. E' sempre così. Magari penso a tutte le cose che mi sono successe nella vita, cerco di superarle ma poi ci ricasco. Non è che le faccio con cattiveria e mi alzo penso di farle. Mi succede e basta. Me ne accorgo poi dopo. La prima volta che mi sono trovato in carcere neanche ci credevo.
Quanto ai fatti commessi nel 2014 a Faenza, se non erro era all'Oviesse. Non ricordo altro.
Il 3 marzo 2012, a Faenza, avevo bevuto. Mi ricordo che lavoravo ed era il mio giorno di riposo. Stavo andando con un mio amico. Avevamo bevuto insieme poi lui se l'è presa con un ragazzo. Si sono messi a litigare. Io mi sono messo a dividerli. Avevo bevuto tanto e non ce l'ho fatta a separarli e ho lasciato perdere. Sono scesi i vicini e hanno dato una mazzata da baseball al mio compaesano e continuavano a tirargli mazzate. Io allora ho preso una pietra, l'ho lanciata e ho preso uno in testa.
Nel 2011 a Brisighella ero al telefono, ho dato un calcio ad un pezzo di vetro della porta della stazione. Ho chiesto se potevo pagare. E' uscito un tipo e mi ha detto “aspetta i carabinieri”. Potevo anche andarmene, ma volevo ripagare il danno.
D. Dei fatti commessi a AS AL nel 2014 ricorda?
R. No. Se non erro nel 2014 neanche abitavo a AS AL.
D. Della condanna del 2019 per lesioni personali e rapina che cosa ricorda?
R. Se non erro, nel 2019 avevamo bevuto e tirato. Abbiamo rubato una maglietta e un pantalone del valore di 15-18 euro. Il mio compaesano è uscito fuori ha preso il lucchetto della bicicletta e ha iniziato a picchiare i commessi del negozio e gli tirava le cinghiate.
D. Dei fatti di AS AL il 5 gennaio 2019 invece cosa ricorda?
R. Si è trattato di un litigio. Una discussione che è nata al bar, che fra l'altro era attaccato alla Caserma dei Carabinieri.
Mi contestano di aver picchiato un ragazzo che conosco. Tra noi è finita lì e subito dopo abbiamo anche fumato insieme, ma la ragazza del bar ha chiamato i carabinieri. Neanche subito, dopo tre o quattro giorni.
D. Nel provvedimento impugnato si parla anche di denunce in data 29.12.2013 per furto aggravato, in data
26.01.2016 per ricettazione e in data 15.06.2022 per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.
R. L'ultima me la ricordo. Ero alla guida di un motore che fra l'altro avevo comprato, solo che non avevo ancora fatto il passaggio e tutto e fra l'altro non era neanche assicurato. Quando ho visto i Carabinieri mi sono dato alla fuga e dopo mi sono schiantato e ho avuto un incidente.
Delle altre due denunce non ricordo.
Ho avuto un incidente anche in mountain bike in seguito. Mi piace andare in montagna. Ho sbattuto il mento sul manubrio e mi sono fratturato la mandibola.
D. Sta espiando la pena?
R. Sì. Ho ottenuto l'affidamento in prova sia terapeutico presso il Sert che con gli assistenti sociali. Dovrei iniziare a breve un tirocinio. Non ci speravo neanche. Sono controllato dai Carabinieri, non posso uscire dalla provincia di CP_1 ho degli orari di entrata e uscita compatibili con attività lavorativa, non posso frequentare bar e altri locali pubblici.
D. Ha iniziato il percorso con il Sert? R. Sì. Avevo dipendenza da alcol e cocaina e sono due cose che non vanno d'accordo. Tiravo tanto e bevevo. Bevevo magari sei birre e se tiro diventa una cosa incontenibile. Stavo anche tre notti sveglio. Poi collassavo. Sono finito tante volte al
Pronto Soccorso. Adesso sto calando di un bel po'. Non è facile. Prendo anche dei farmaci antidepressivi, UE,
OL e AL per aiutarmi.
Vado al Sert due volte a settimana per fare gli esami tossicologici e poi faccio dei colloqui. Anche domani ho appuntamento con il dottore e l'assistente sociale. Dipende da loro quando incontrarci. Se ho bisogno chiedo un aiuto e mi prendono, mentre in determinati casi sono loro che mi convocano per vedere un po' l'andamento.
Mio padre beveva. Vedere mio padre picchiare mia madre, lei che si ribaltava nel letame degli animali è ancora un trauma per me. Mio fratello anche ha problemi psichiatrici. Era piccolo e non so se si ricorda di mio padre che picchia mia madre. E' seguito dal CSM.
Io faccio le cose ma me le ricordo poi dopo. Quando le faccio neanche ci penso. Poi ritorno una persona normale e mi rendo conto.
(D. in sede di rilettura: Nella relazione del Sert si legge che aveva già in passato intrapreso percorsi terapeutici e poi li aveva interrotti. Come mai?
R. Sono passati tanti anni e non ricordo di preciso perché ho interrotto. Poi ho ripreso e dopo non lo so cosa è successo di nuovo. La penultima volta è stato perché l'assistente sociale che mi seguiva è andata via e ha cambiato lavoro.)
D. Quali altri familiari ha in Italia?
R. Mio padre, mia madre, i miei due fratelli, mia moglie e i suoceri.
D. Che cosa fanno i suoi familiari in Italia?
R. Mia moglie lavora presso il Conad a Faenza. Lavora nel reparto pescheria. Percepisce circa 1.200,00-1.300,00 euro al mese. Mio padre è invalido perché ha avuto un tumore alla gola. Mia madre lavora, tramite gli assistenti sociali, presso una struttura per anziani per un'oretta al giorno e percepisce un'indennità di 150,00 euro. Un fratello è invalido. L'altro adesso studia.
D. Quali familiari ha ancora in Marocco?
R. Ho le sorelle ma sono sposate e stanno con i loro mariti e figli. Le sento una volta all'anno più o meno.
D. Ha casa in Marocco?
R. No. Non c'è più niente là, siamo tutti qua.
D. Ha mantenuto altri legami o contatti stabili in Marocco?
R. No.
D. Quand'è stata l'ultima volta che è andato in Marocco?
R. Nel 2008.
D. Vedo dal certificato dei carichi pendenti che a gennaio e febbraio 2024 ha avuto altre udienze. per quali fatti?
R. Guida in stato di ebbrezza. Forse anche per un paio di jeans dai cinesi, ma non ricordo bene.
D. C'è altro che desidera aggiungere?
R. No.» Alla medesima udienza veniva sentita come testimone la moglie del ricorrente, la quale, Testimone_1 prestato l'impegno di rito, dichiarava:
«D. In che rapporti è con il ricorrente?
R. Siamo sposati dal 5 marzo 2016, ma ci conosciamo da molto più tempo. Dal 2009 forse. Ci siamo incontrati a
Brisighella quando eravamo più piccoli. Poi abbiamo cominciato a frequentarci nel 2015, quando io facevo il primo stage come parrucchiera. Ci siamo messi insieme a giugno-luglio del 2015 e da allora siamo sempre rimasti insieme. Io però non ho mai avuto problemi di alcol e cose varie.
D. Vivete insieme?
R. Sì. La residenza insieme l'abbiamo dal 2020, ma conviviamo da quando ci siamo sposati nel 2016. Anzi da qualche mese prima. All'inizio dovevo andare da lui solo a dormire, ma poi mi ci sono stabilita. Abbiamo convissuto a casa dei genitori di lui e poi ci siamo trovati casa nostra, finalmente. Siamo in affitto e paghiamo 450,00 euro al mese.
D. Come si mantiene attualmente suo marito?
R. Grazie a me. Con l'aiuto mio. Io lavoro alla Conad di Faenza nel reparto pescheria. Più o meno prendo 1.300,00 euro al mese.
D. Che cosa sa dei precedenti penali di suo marito?
R. Tutto direi. Ha un grosso problema di alcol e stupefacenti. In periodi di più, altri di meno. A mio parere, nei momenti in cui non ha avuto occasione di lavorare ha avuto le ricadute peggiori.
D. Attualmente?
R. Molto meglio perché per il fatto di essere seguito dal Sert sta migliorando. Anche con il tirocinio che sta facendo va meglio. Lavora in un'azienda a Faenza facendo imballaggi di materiale elettronico. E' occupato dalle 8.30 del mattino alle 14:30 del pomeriggio. Si trova molto bene. Adesso il tirocinio è sospeso però.
D. Perché è sospeso?
R. E' una cosa interna dell'azienda, non centra lui. Non abbiamo capito cosa sia successo. Comunque se ne stanno occupando gli assistenti sociali.
D. Avv. Piraccini: Cosa si aspetta da suo marito qualora gli fosse data l'ultima possibilità di questo permesso?
R. Se perdo lui perdo un pezzo della mia vita. Stiamo insieme da tanto tempo. Vedo la persona che è. Al di là dei suoi sbagli è un bravo ragazzo. Quando gli è stata data la possibilità di lavorare ha sempre lavorato. A me non ha mai fatto mancare nulla, sia a livello affettivo che economico. Si prende cura comunque della sua famiglia. Ha un buon rapporto con la sua famiglia e non è una cosa scontata. E' un ragazzo intelligente. Ad esempio, segue lui le dichiarazioni dei redditi,
l'ISEE, le cose burocratiche diciamo. Molte cose nella nostra famiglia funzionano soprattutto grazie a lui.
D. Avv. Piraccini: Che tipo di sostegno, di aiuto lei sta dando a suo marito, consapevole del fatto che adesso si trova in una situazione molto critica? Che cosa sta facendo rispetto al passato per aiutarlo in questo percorso di riabilitazione?
R. Di sicuro sono molto più fiscale su determinati comportamenti. Cerco di stargli appresso, di parlare tanto con lui perché secondo me più c'è dialogo e meno gli vengono idee strane di uscire, sbronzarsi e fare macelli.» Alla successiva udienza del 27 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
2.
Con riguardo ai fatti di causa, appare opportuno evidenziare, innanzitutto, i fatti pacifici o non contestati, e i fatti documentali.
Nella specie è pacifico che il ricorrente sia convivente con la moglie cittadina italiana, sposata nel marzo
2016.
Non è contestato né è mai stato posto in dubbio che il ricorrente sia stato condannato in relazione a diverse condotte penalmente rilevanti. In particolare, dalla documentazione in atti si evidenzia:
-sentenza del Tribunale di AV in data 24 gennaio 2018, irrevocabile, di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per danneggiamento in concorso commesso il 22 luglio 2011 (in concorso con altro danneggiava, rompendolo, il vetro della porta d'accesso alla banchina dei binari della stazione ferroviaria di Brisighella (RA) per poi dileguarsi);
-sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 7 aprile 2016, irrevocabile, di condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per omicidio tentato in concorso commesso il 3 marzo 2012 (in concorso con altro, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo, lanciandogli addosso una bicicletta, colpendolo alla testa con una grossa pietra, tipo mattone, scagliata dal ricorrente, così causandogli plurime fratture craniche che comportavano il ricovero in prognosi riservata e intervento chirurgico)
-sentenza del Tribunale di AV in data 29 gennaio 2018, irrevocabile, di condanna alla pena di mesi 5 di reclusione per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico, danneggiamento, commessi il 25 settembre 2014 (a bordo di una corriera, minacciava di morte e spingeva l'autista per costringerlo ad effettuare una fermata del mezzo in un luogo non previsto del percorso e, dopo essere sceso, colpiva con un calcio la griglia di protezione del radiatore, danneggiandola);
-sentenza del Tribunale di AV del 3 luglio 2014, irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta delle parti (anni 1 di reclusione e euro 230 di multa) per rapina e lesione personale, commesse nel 2014 (sentenza non prodotta);
-sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 2 ottobre 2020, passata in giudicato, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 600 di multa per tentata rapina in concorso e lesione personale, commessi il 18 febbraio 2019 (con un complice tentava di impossessarsi di tre paia di pantaloni di modico valore, dapprima spintonando, afferrando al collo e colpendo con due pugni al volto un addetto del punto vendita e poi colpendo con pugni al collo un altro addetto che cercava di ostacolargli la fuga);
-sentenza del Tribunale di AV, irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta delle parti (mesi 4 di reclusione) per i reati di violenza privata in concorso, minaccia, violenza privata, porto di armi, lesione personale in concorso, commessi nel 2019 (sentenza non prodotta);
Dal certificato dei carichi pendenti risultano due citazioni dirette a giudizio per guida in stato di ebbrezza accertate nel 2021 e nel 2022 con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale. La difesa ha prodotto:
-decreto di citazione a giudizio presso il Tribunale di AV (ud. 15/01/2024) per guida in stato di ebbrezza, accertata il 23 novembre 2021 (con un tasso alcolico di 1,60 g/l guidava un monopattino elettrico di proprietà di terzi e provocava un sinistro stradale);
-decreto di citazione a giudizio presso il Tribunale di AV (ud. 26/05/2024) per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, accertati il 26 maggio 2022 (al fine di procurarsi un profitto, riceveva un motociclo rubato e per sottrarsi ad un controllo dei Carabinieri si dava alla fuga;
inseguito dai militari effettuava manovre pericolose e ad alta velocità in pieno centro abitato, arrestando la marcia soltanto dopo aver tamponato un'autovettura e infine tentando di allontanarsi a piedi);
-sentenza del Tribunale di AV del 10 ottobre 2019 di condanna del ricorrente e della attuale moglie alla pena di mesi 3 di reclusione e euro 200 di multa per il reato di ricettazione, Testimone_1 commesso il 6 ottobre 2015 (veniva rinvenuta, capovolta e abbandonata in un vigneto, un'auto che era stata oggetto di furto il giorno stesso e, col buio, giungevano sul posto del ritrovamento il ricorrente e la con tumefazioni e abiti strappati;
identificati dai Carabinieri riferivano di essere stati a bordo Tes_1 dell'auto incidentata, guidata da un terzo soggetto, senza fornire alcuna ragione plausibile per le condizioni in cui versavano né per trovarsi a piedi di notte in una strada di campagna);
-sentenza del Tribunale di AV del 29 febbraio 2024 di condanna del ricorrente alla pena di mesi 8 di detenzione domiciliare sostitutiva (che comincerà a decorrere solo dal 27/11/2029 al termine dell'espiazione di altra pena), più euro 3.000 di ammenda e ritiro della patente, per guida in stato di ebbrezza in orario notturno e per aver provocato un incidente, commesso il 26 maggio 2022 (tentando la fuga dai Carabinieri, alla guida di un motociclo provento di furto, con un tasso alcolemico pari a 2,89 g/l, tamponava un'autovettura);
-ordinanza n. 2024/380 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 25/01/2024 che per la pena di anni 5 mesi 9 e giorni 17 di reclusione, ha disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, con domicilio imposto presso l'abitazione ove convive con la moglie, prescrizione di seguire il programma di recupero dalla tossicodipendenza predisposto da SERT, di reperire un'attività risocializzante e divieto di frequentazione di pregiudicati, tossicodipendenti e locali ove vengono somministrati alcolici.
Così esposti i fatti pacifici o documentali, si deve premettere in diritto che secondo il disposto dell'art 19, secondo comma, lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: … c) degli stranieri conviventi (…) con il coniuge, di nazionalità italiana».
L'art. 13, primo comma, D.Lvo 286/1998 dispone: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri».
L'art. 5, comma 5, D.Lvo 286/1998 dispone che «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (…) si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
Nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che il rinvio dell'art. 19, secondo comma al menzionato art. 13, primo comma non comporti la necessità che sia stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dell'autorità giudiziaria (si vedano Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16).
E' comunque indubbio che si tratti di un parametro di pericolosità assai più stringente rispetto a quello rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 o a quello previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13, comma 1 non vengono richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica.
Secondo la S.C. si tratta qui di pericolosità limitata a precedenti penali «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07 la pericolosità può essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.: 20719/2011, 14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza 20719/2011 la S.C. rileva che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Erroneamente pertanto la Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato (quindi afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.) che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione od il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo al possibile»).
In buona sostanza, in ipotesi di familiare straniero convivente con parenti italiani entro il secondo grado o con il coniuge italiano, l'allontanamento è consentito, e non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999, specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento», soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).
Nel caso di specie, appaino sussistere i motivi ostativi di cui all'art. 13, comma 1, D.Lvo 286/1998 per cui, nel bilanciamento fra il diritto all'unità familiare e l'interesse pubblico, è quest'ultimo a prevalere. Il ricorrente è dipendente da alcol e cocaina e, da oltre dieci anni commette in maniera seriale -ad eccezione forse dei periodi di detenzione- gravi reati, connotati da notevole violenza contro l'integrità fisica della persona.
Il legame con la moglie non gli è servito in alcun modo da freno, a giudicare dalle condotte tenute anche dopo il 2016.
Emergono svariati precedenti specifici che considerati nel loro complesso appaiono indicatori di una personalità pericolosa, violenta e incontrollata, che non esita a porre in pericolo l'incolumità sua e altrui, come dimostra anche la recente (2022) fuga dai Carabinieri, ubriaco “fradicio” alla guida di un ciclomotore rubato, nel pieno centro di una città (“nel tentativo di allontanarsi alla vista dell'autovettura dei militari (…) nell'avviare in modo repentino il motociclo e darsi alla fuga, inseguito dalla vettura guidata dai militari (…) non accennando a rallentare ed effettuando manovre pericolose e ad alta velocità in pieno centro abitato (…) effettuando varie svolte e immissioni in strade attigue, omettendo di fermarsi e dare la precedenza in prossimità di segnaletica verticale ed orizzontale di “Stop”, e divincolandosi tra le autovetture ferme al semaforo, ponendo deliberatamente in pericolo (…) l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada;
atteso che arrestava la marcia solo dopo aver tamponato un'autovettura”).
Lui stesso all'udienza -parlando al presente- ha dichiarato di non riuscire a contenersi: “Io faccio delle cose senza volerle fare in determinate situazioni. Bevo e poi faccio delle cose involontariamente e me ne accorgo dopo averle fatte. Adesso io ci sto andando dietro, andando al Sert, parlando un po' con gli psicologi. E' sempre così. Magari penso a tutte le cose che mi sono successe nella vita, cerco di superarle ma poi ci ricasco (...) Mi succede e basta. Me ne accorgo poi dopo (…) Io faccio le cose ma me le ricordo poi dopo. Quando le faccio neanche ci penso. Poi ritorno una persona normale e mi rendo conto.”
Più volte in passato aveva iniziato un percorso di disintossicazione, che poi però aveva abbandonato, come si evince dalle sue dichiarazioni in udienza (“D. in sede di rilettura: Nella relazione del Sert si legge che aveva già in passato intrapreso percorsi terapeutici e poi li aveva interrotti. Come mai? R. Sono passati tanti anni e non ricordo di preciso perché ho interrotto. Poi ho ripreso e dopo non lo so cosa è successo di nuovo. La penultima volta è stato perché l'assistente sociale che mi seguiva è andata via e ha cambiato lavoro.”), nonché dalla relazione del SERDP depositata dalla difesa in data 29/05/2024 (“La persona nominata in oggetto è stata presa in carico la prima volta in data 11 dicembre 2013 per disturbo da uso di alcol e cocaina...Ha svolto diversi programmi terapeutici riabilitativi territoriali...”)
A seguito del recente affidamento in prova, egli ha ricominciato nuovamente a frequentare il CP_2
Ad oggi il suo problema di dipendenza da alcol e cocaina non può ancora dirsi superato, come confermato dalla menzionata relazione del Servizio dipendenze.
E' vero che il ricorrente si trova in Italia fin dal 2006 e qui, oltre alla moglie, ha anche genitori e due fratelli ma, a fronte di tale sua marcata e persistente pericolosità per la collettività, non possono che recedere gli elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, D.L.vo 286/1998.
In tanti anni in Italia -nonostante la presenza della famiglia d'origine prima e della moglie poi, i periodi in cui ha avuto un regolare permesso di soggiorno, gli svariati percorsi terapeutici di riabilitazione- il ricorrente ha continuato a tenere comportamenti a dir poco pericolosi per i consociati.
Atteso anche il recente inizio dell'affidamento in prova, non emergono elementi rassicuranti in ordine al superamento delle cause della sua condotta antigiuridica.
Fino all'anno 2030 il ricorrente resterà comunque sul territorio nazionale per espiare la pena e avrà la possibilità di ripresentare una nuova domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, qualora ne maturino i presupposti.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 1 novembre 2024
La GOP
Daniela Mingozzi