Art. 54.
Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' soppresso.
Il secondo comma dello stesso articolo 87 e' sostituito dai seguenti:
"Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".
Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' soppresso.
Il secondo comma dello stesso articolo 87 e' sostituito dai seguenti:
"Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".