Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 288/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Manuela Saracino -------------------------- Presidente
2) Dott. Nicola Morgese -------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ---------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(San Severo – 10.2.1955), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimiliano Sabatasso, elettivamente domiciliato in San Severo alla Via F. Turati n.
28, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
AVV. (San Severo – 16.7.1958), rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Elena Antonacci, elettivamente domiciliato in San Severo alla Via Don
Felice Canelli n. 21, presso lo studio del difensore;
con Controparte_2 sede in Roma, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Velardi, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n.108, presso la sede di Avvocatura
Distrettuale dell' ; CP_2
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto il 21 febbraio 2018 davanti al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, ha esposto: a) di aver prestato Parte_1 ininterrottamente la sua attività lavorativa, dal 3.2.2014 fino al 7.8.2017, alle dipendenze dell'Avv. , senza alcuna formalizzazione e Controparte_1 regolarizzazione contributiva;
b) di aver svolto mansioni di segretario di studio professionale, rientranti nel livello 4^ sup. del CCNL per dipendenti studi professionali, dettagliatamente descritte in ricorso, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 22,30, per un totale di 50 ore settimanali (svolte a seconda delle esigenze, sia presso lo Studio di Via Filippo
D'Alfonso n. 71 2/p - 73 che presso il Tribunale e l' di Foggia oppure CP_3 presso gli Uffici del Giudice di Pace di San Severo e di Foggia, anche insieme all'avv. ); c) di non aver percepito la giusta retribuzione Controparte_1 in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto;
d) di non aver ricevuto neppure il compenso per lavoro straordinario, né la tredicesima e quattordicesima mensilità, né la retribuzione per permessi e ferie non fruite, né
f) di essere stato licenziato oralmente il giorno 4.8.2017 senza percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
g) di aver subito ingenti danni non patrimoniali a causa dello stress derivante da “elevati orari di lavoro, scarsa illuminazione, spazi insufficienti oltre a vessazioni e intimidazioni” e dalla “situazione di sfruttamento e disagio sociale”.
A fronte di tali prospettazioni ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertarsi e dichiararsi che tra il e l'avv. Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal Controparte_1
03/02/2014 al 07/08/2017 come da orario di lavoro espresso nella perizia tecnica di parte (conteggi) e meglio indicato nella narrativa che precede, per gli orari e secondo le modalità surriferite, che si hanno qui per riportate e trascritte;
2. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato, senza regolare assunzione per l'intero rapporto di lavoro dal 03/02/2014 al
07/08/2017, con evidente evasione contributiva previdenziale da parte degli odierni resistenti;
3. accertarsi e dichiararsi che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello 4^ sup. per quanto concerne CCNL contratto collettivo nazionale per dipendenti Studi
Professionali;
4. accertarsi e dichiararsi applicabile ai fini della solidarietà passiva tra l'avvocato e l' in persona del suo Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., la regolarizzazione contributiva del ricorrente;
5. accertarsi e dichiararsi la responsabilità del datore di lavoro per non aver regolarizzato il rapporto di lavoro in essere e conseguentemente aver causato, al ricorrente, un danno per il decadimento dei benefici per l'ottenimento della indennità di disoccupazione
(naspi) come previsto dalla normativa di riferimento e da ultimo con il decreto
150/2015 ha durata massima di 24 mesi;
6. accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art.18 della legge 300/1970 e art. 8 della legge 604/66, che il licenziamento comminato al sig. è viziato da illegittimità per le Parte_1 motivazioni addotte in narrativa;
7. accertarsi e dichiararsi la responsabilità del datore di lavoro per violazione degli artt. 2043 – 2059 – 2087 c. c., dell'art.
32 della costituzione nonché artt. 1175 e 1375 c. c. - ex art. 2087 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale (inteso come danno da stress, danno esistenziale, danno biologico e morale), da invalidità permanente e temporanea
e danno da diminuita capacità lavorativa del 75% e la relativa sussistenza del
“nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno” subito dal ricorrente;
8. conseguentemente e per l'effetto condannarsi l'avv. , Controparte_1 accertata la recezione implicita dei CCNL di categoria, al pagamento della somma di € 161.601,11 a titolo di differenze retributive, ratei di 13ª e 14ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie, permessi, T.F.R., risarcimento danni non patrimoniali (per violazione degli artt. 2043 – 2059 –
2087 c. c. – art. 32 della Costituzione nonché artt. 1175 e 1375 c. c.) intesi come danni da stress, danni esistenziali, danni biologici e morali, risarcimento pag. 2/15 danni non patrimoniali temporanei in conseguenza alla inabilità temporanea subita dal ricorrente, risarcimento danni per mancata indennità di disoccupazione (NASPI) ed infine risarcimento danni (art. 18) a tutela di licenziamento discriminatorio e illegittimo o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa liquidata dal Giudice con valutazione equitativa in base ad apposite tabelle del codice civile, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
9. condannarsi l'avv. e l' in Controparte_1 CP_2 persona del suo legale rapp. pro-tempore, in solido, alla ricostruzione contributiva a favore del ricorrente, con decorrenza dal 03/02/2014 al
07/08/2017 sulle somme alle quali venissero eventualmente condannati;
10. con vittoria di spese e competenze difensive, nulla escluso, in riferimento della tabella di cui al DM N. 55 DEL 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2014. Si chiede l'applicazione del CCNL contratto collettivo nazionale per dipendenti Studi Professionali, in vigore per la parte normativa dal 01/10/2010 al 30/09/2013 (per il periodo 2010 –2014) e seguenti;
CCNL contratto collettivo nazionale per dipendenti Studi Professionali, in vigore per la parte normativa dal 01/04/2015 sino al 31/03/2018 (per il periodo 2015 –
2018). Si chiede l'applicazione dell'art. 36 della Cost., poiché la retribuzione percepita dal ricorrente non può essere in alcun modo ritenuta sufficiente a garantire al lavoratore, una esistenza libera e dignitosa, in proporzione alla quantità e qualità di lavoro svolto. Si chiede altresì l'applicazione dell'art. 38 della Cost. che sancisce diritto del lavoratore ad adeguate forme di Previdenza ed Assistenza per omesso versamento dei contributi previdenziali. Si chiede di ammettersi l'indennità di disoccupazione naspi 2017, per il ricorrente, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e da ultimo con il decreto 150/2015 che ha durata massima di 24 mesi per i titoli di cui al punto
V, o alla diversa somma liquidata con valutazione equitativa. Si chiede
l'applicazione dell'art.18 della legge 300/1970 e art. 8 della legge 604/66 a tutela di licenziamento discriminatorio o illegittimo. Si chiede, ai sensi dell'artt.
2059 – 2087 – 2043 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro), risarcimento danni non patrimoniali intesi come danni biologici, esistenziali e morali subiti dal ricorrente con applicazione di una invalidità permanente oltre ad una incapacità alle ordinarie occupazioni del 75%, per i titoli di cui al punto VII, o alla diversa somma liquidata dal Giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle (ricalcate su quelle milanesi del 2013) che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del Codice civile (primo comma). Si chiede, infine, di ammettersi, ai sensi dell'art. 84 bis delle disposizioni di attuazione del
Codice Civile, i danni non patrimoniali temporanei derivanti da lesione all'integrità psico-fisica del ricorrente, per i titoli di cui al punto VIII, o alla diversa somma liquidata dal Giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle (ricalcate su quelle milanesi del 2013) che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del Codice civile (primo comma)”.
2. Costituitosi in giudizio, l'avv. ha contestato integralmente CP_1
l'avversa prospettazione ivi compresa la natura subordinata del rapporto di pag. 3/15 lavoro, sostenendo che il ricorrente avrebbe frequentato il proprio studio legale in qualità di cliente al quale era consentito effettuare le ricerche in diritto e utilizzare la banca dati per la difesa nei procedimenti che lo riguardavano, nonché di passare per la notifica qualche atto, sempre e solo relativamente alle sue pratiche.
3. L' si è costituito in giudizio e ha chiesto che fosse accertato l'obbligo di CP_2 versare i contributi omessi nel caso fosse stato accertato tra le parti in causa un rapporto di lavoro di natura subordinata.
4. Con sentenza n. 3356 del 30.9.2021 il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
5. Rilevava il primo giudice:
- gli esiti dell'istruttoria espletata non erano idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti in causa nei termini dedotti in ricorso;
- le cambiali e l'assegno depositati non risultavano intestati al ricorrente, né sugli stessi era stata apposta la girata in suo favore, sicché non era possibile ipotizzare che detti titoli di credito costituissero il pagamento della retribuzione;
- la lettera, a firma dell'avv. , indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli CP_1
Avvocati, che conteneva un generico riferimento ad un suo “collaboratore”, senza l'indicazione del suo nominativo, così come la corrispondenza, indirizzata all'avv.
, nella quale il veniva indicato come “segretario di studio” del CP_1 Pt_1 legale, le deleghe, conferite al ricorrente dall'avv. , per l'espletamento di CP_1 attività presso l' e altri Uffici, le notifiche o il ritiro di atti processuali, le CP_2 ricevute riguardanti i portali telematici, le ricevute di raccomandate e/o corrispondenza che il ricorrente sosteneva di aver ritirato quale dipendente del legale, non costituivano prova della subordinazione, né della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
- i “messaggi provocatori inviati dall'avv. al ricorrente”, i “messaggi CP_1 comprovanti l'attività svolta dal in nome dello studio legale” e la Pt_1 registrazione della conversazione del 7.8.2017, allegati mediante trascrizione, non solo non potevano considerarsi autentici e intervenuti tra i soggetti indicati nelle trascrizioni, ma non era certo che essi fossero conformi alle conversazioni originali;
- il contenuto delle conversazioni trascritte era inidoneo a dimostrare sia l'effettiva prestazione di attività lavorativa con i caratteri della subordinazione, sia la durata e la concreta articolazione temporale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
- dalle dichiarazioni dell'avv. era possibile desumere una collaborazione CP_1 occasionale tra le parti, ma non l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
- dalla documentazione depositata dall'avv. , da cui si evinceva che CP_1 quest'ultimo aveva difeso il ricorrente in diverse occasioni, risultava che la frequentazione del suo studio da parte del era, per lo più, legata alla cura Pt_1 delle sue pratiche personali e non vi era prova che il ricorrente avesse corrisposto i compensi professionali in favore dell'avv. per l'attività difensiva espletata CP_1 in suo favore;
pag. 4/15 - il non aveva provato di aver percepito qualche compenso per le pratiche Pt_2 non riguardanti le sue vicende personali e nemmeno la continuità della prestazione lavorativa, l'esistenza del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro, la necessità di rispettare orari predeterminati, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari, la necessità di chiedere al datore di lavoro l'autorizzazione per ferie e permessi e di giustificare eventuali assenze o ritardi, ecc;
- il ricorrente non aveva documentato di aver intimato il teste per Testimone_1
l'udienza del 16.5.2019, pertanto, era stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale limitatamente a detto teste;
- la deposizione di cliente dell'avv. , andava Testimone_2 CP_1 valutata con cautela, essendo documentata l'esistenza di una controversia tra la teste e l'avv. in ordine ai compensi professionali di costui, e le sue dichiarazioni CP_1 erano generiche e legate alla conoscenza di un singolo episodio, riferito alla propria causa di divorzio, collocato nell'anno 2016/2017, e alle occasioni in cui, quando non c'era gente, era passata dallo studio e aveva salutato il;
Pt_1
- l'inesistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti comportava l'impossibilità di configurare un atto di licenziamento, con conseguente esclusione delle relative tutele in caso di illegittimità dello stesso;
- la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale da stress lavorativo doveva essere rigettata a causa dell'estrema genericità delle allegazioni attoree, rimaste indimostrate in merito alla nocività dell'ambiente di lavoro, asseritamente consistente in “elevati orari di lavoro, scarsa illuminazione, spazi insufficienti oltre a vessazioni e intimidazioni”, “situazione di sfruttamento e disagio sociale”.
6. Con ricorso depositato in data 17.3.2022 ha interposto appello Parte_1 avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità, alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
7. Con memoria del 19.2.2024, si è costituito in giudizio che, Controparte_1 contestati recisamente i motivi di gravame, ne ha chiesto il rigetto con conferma della gravata sentenza. Anche l' si è costituito in giudizio. CP_2
8. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di appello il nel censurare l'impianto motivazionale Pt_1 dell'impugnata sentenza, si duole che il primo giudice abbia fondato il rigetto dell'accertamento del rapporto lavorativo omettendo di valutare correttamente gli elementi probatori introdotti nel giudizio, negando efficacia probatoria ai messaggi e al contenuto delle conversazioni le cui trascrizioni erano state depositate.
In particolare, sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, le cambiali e gli assegni prodotti, tutti rilasciati nell'anno 2015, sono stati a lui girati dall'avv. e che egli ha avviato azione di regresso nei CP_1 confronti dei traenti debitori.
pag. 5/15 Inoltre, dall'interrogatorio formale del resistente sarebbe emerso che costui aveva chiesto al “di aiutarlo a risolvere questioni tecniche riguardanti il Pt_1 computer o il processo telematico” e che numerose sarebbero state le occasioni in cui l'appellante avrebbe prestato la propria attività lavorativa. Il lamenta anche che il Tribunale ha negato l'allegazione degli SMS e del Pt_1
CD, nonostante egli avesse chiesto una CTU al fine di verificare l'autenticità delle registrazioni e dei dati in essi contenuti, e deduce che il deposito della trascrizione della conversazione avvenuta il 16.5.2021, ovvero successivamente al deposito del ricorso, doveva essere ammesso, in quanto atto formatosi successivamente all'inizio del giudizio.
10. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo che la deposizione della teste escussa proverebbe che egli svolgeva le sue mansioni sotto gli ordini e le direttive del . CP_1
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare la mancata ammissione del teste e “ordinare una nuova intimazione all'udienza stessa o ad altra Tes_1 successiva, oppure disporne l'accompagnamento”. 11. Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, sia per verificare il contenuto dei CD e degli SMS, sia per la quantificazione del danno non patrimoniale, sia per i conteggi.
*****
12. I motivi di appello, tra di loro strettamente connessi, possono essere valutati congiuntamente.
13. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
14. Occorre premettere che la risoluzione della presente controversia non può prescindere dall'esame degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sicché appare utile richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della lite sottoposta all'attenzione della Corte.
Secondo l'art. 2094 c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Alla luce di tali norme, la Suprema Corte ha ribadito che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che pag. 6/15 assoggetta il prestatore a un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n.
21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass.
23.9.2005 n. 18660).
Altro elemento decisivo per contraddistinguere il rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dall'inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione datoriale (si veda, tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227).
Nello svolgimento della sua funzione nomofilattica la Cassazione, con granitica giurisprudenza in merito (Cassazione n. 1536/2009), ritiene determinante l'accertamento della sussistenza nel rapporto di lavoro del «vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative» (Cassazione n. 15903/2004). L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata rispetto alla specificità del ruolo attribuito al lavoratore e alla sua attuazione, posto che qualsiasi attività professionale può essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato quanto di un rapporto di lavoro autonomo
(Cassazione sentenza 8187/1999).
La Suprema Corte ha dotato l'interprete di una cornice – l'eterodeterminazione, unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo - nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari.
Tali indici devono, perciò, essere valutati globalmente al fine di integrare la prova della subordinazione;
quindi il giudice deve valutare i criteri in esame «globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto» (Cassazione n. 4500/2007).
Sono criteri sussidiari:
- il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espressa dal contratto e il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualificazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi (Cassazione n. 17455/2009; 4476/2012);
- l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (Cassazione n. 6803/2002);
- l'esecuzione personale della prestazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore
(Cassazione n. 1274/2009);
- la proprietà degli strumenti di lavoro (Cassazione n. 9812/2008);
- l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice pag. 7/15 di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (Cassazione
n.5645/2009);
- le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la
Cassazione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro (in
Cassazione n. 10313/2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (Cassazione n. 10029/2009 e Cassazione n. 17534/2002);
- la continuità temporale: secondo la pronuncia della S.C. n. 58/2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite
(Cassazione n. 21031/2008);
- la giustificazione delle assenze: l'assenza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (Cassazione n. 21380/2008);
- l'insistenza del diritto alle ferie (Cassazione n. 14868/2009);
- l'esclusività della prestazione: tale elemento non è ritenuto essenziale ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, così come stabilito dalla sentenza n. 21380/2008 della S.C.;
- la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla "alienità", considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
Va poi chiarito che il criterio di risoluzione della presente controversia deve essere ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice;
invero, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).
15. Sulla scorta di queste premesse, e venendo al caso di specie, rileva la Corte che le risultanze della istruttoria espletata nel corso del primo grado del giudizio non hanno consegnato alcun elemento di prova in ordine alla ricorrenza degli indici della subordinazione.
16. Per una più compiuta valutazione, devono essere riesaminati l'interrogatorio formale del resistente e le testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado. pag. 8/15 Il resistente ha dichiarato: “…il ricorrente in tale periodo ha frequentato CP_1 occasionalmente il mio studio in quanto mi aveva incaricato di seguire alcune pratiche sue personali, in particolare perché il ricorrente amava le materie giuridiche, gli consentivo di frequentare il mio studio al fine di fare ricerche giurisprudenziali per approfondire le tematiche riguardanti le sue controversie. È capitato, sebbene di rado, che abbia chiesto al ricorrente di aiutarmi a risolvere questioni tecniche riguardanti il computer o il processo telematico
(scannerizzazione degli atti, deposito di atti telematici). Preciso che a fronte di ciò non ho mai corrisposto alcunché al ricorrente….non è vero che il ricorrente fosse tenuto al rispetto di un orario di lavoro in quanto come già detto lo stesso era libero di presentarsi allo studio quando voleva… occasionalmente il ricorrente ha collaborato con me in talune attività che mi vengono lette esclusivamente in relazione alle sue pratiche personali;
qualche volta gli chiedevo di recarsi presso le cancellerie civili e penali per il disbrigo anche di mie pratiche personali. Ribadisco che non ho mai corrisposto alcunché al ricorrente in quanto ritenevo e ritengo che
l'espletamento di tali attività fosse espressione della riconoscenza del ricorrente per la messa a disposizione del mio studio legale.” Inoltre, l'avv. ha dichiarato che il non era soggetto al suo potere CP_1 Pt_1 direttivo, organizzativo e disciplinare e che “la mattina del 4/8/17 si presentò presso il mio studio il ricorrente accompagnato da un tale al quale Persona_1 tuttavia non acconsentii di accedere in quanto non aveva nessun titolo per entrare nel mio studio, quindi vi fu un colloquio informale tra me e il ricorrente al solo fine di definire i tempi e le modalità di riconsegna dei fascicoli riguardanti le sue pratiche (circa una decina); in quella circostanza non mi fu avanzata alcuna pretesa di tipo economico. Dissi al ricorrente che da quel giorno non gli avrei più consentito di frequentare il mio studio in quanto si erano verificati episodi che mi avevano fatto perdere la fiducia in lui”.
La teste dopo aver riferito di essere legata al Testimone_2 Pt_1 da un rapporto di amicizia, ha dichiarato: “So che il ha lavorato per l'avv. Pt_1
in quanto una mia amica mi disse di rivolgermi a lui per la mia causa di CP_1 divorzio. Non posso confermare le date di inizio e fine della prestazione lavorativa, ma posso dire che io passo spesso dallo studio dell'avv. , sito al piano terra CP_1 di via Filippo D'Alfonso, e quando non c'era nessuno mi affacciavo e salutavo il
[...]
. Nel 2016/2017 l'avv. ha curato la mia causa di divorzio e in quel Pt_1 CP_1 periodo il lavorava per il suo studio legale. Quando mi sono recata presso Pt_1 lo studio dell'avv. non sono mai entrata nella sua stanza, ma salutavo CP_1
che stava nella sua stanzetta….Non sono in grado di confermare i Parte_1 giorni e gli orari precisi, ma posso dire che lo vedevo sia di mattina che di pomeriggio. Un periodo lo vedevo tutte le mattine, lui non mi vedeva, ma io sì”.
La teste ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il ricorrente fosse soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
E poi, in ordine al capitolo di prova ammesso sub 8 del ricorso (“l'attività lavorativa veniva stabilmente, e non occasionalmente, eseguita presso lo Studio del convenuto in Via Filippo D'Alfonso ai n.ri 73 e 71 2/P, oltre alla frequentazione pag. 9/15 delle varie cancellerie, come sopra ampiamente descritto”) ha riferito: “Confermo le circostanze di cui al capitolo di prova in quanto ho visto il presso lo Pt_1 studio dell'avv. e quando sono a venuta a Foggia per la mia causa di CP_1 divorzio c'erano sia l'avv. che il sig. . Siamo venuti con la CP_1 Pt_1 macchina dell'avv. ”. CP_1
17. Ad avviso della Corte, le dichiarazioni rese dal nel corso CP_1 dell'interrogatorio formale e dalla teste inducono a ritenere condivisibile Tes_2 la statuizione del primo giudice in ordine alla loro inidoneità a disvelare l'esistenza di un rapporto di natura subordinata tra le parti in causa nei termini dedotti in giudizio.
Preliminarmente va rimarcata l'infondatezza della argomentazione contenuta nell'atto di appello circa il carattere “confessorio” delle dichiarazioni del , CP_1 che, come correttamente statuito dal primo giudice, pur avendo dichiarato che il
[...]
aveva collaborato con lui in alcune delle attività indicate nel ricorso, ciò Pt_1 avveniva esclusivamente in relazione alle sue pratiche personali, e che, anche se a volte gli chiedeva di recarsi presso le cancellerie per il disbrigo delle sue pratiche personali, riteneva che l'espletamento di tali attività fosse espressione della riconoscenza del ricorrente per la messa a disposizione del mio studio legale.
Invero, il ha negato di aver mai corrisposto alcunché a titolo retributivo al CP_1 ricorrente e che costui fosse tenuto al rispetto di un orario di lavoro, precisando che lo stesso era libero di presentarsi allo studio quando voleva.
La teste inoltre, ha narrato di singoli episodi, ai quali ha assistito Tes_2 occasionalmente, che non è stata in grado di collocare neppure temporalmente e comunque non ha saputo collocare neppure temporalmente l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, né ha saputo indicare le mansioni svolte dal né da chi Pt_1 venivano impartite le direttive.
18. Giusta la valutazione del Tribunale del lavoro di Foggia, l'interrogatorio formale e la deposizione testimoniale – dianzi riportati quasi per intero – suggeriscono che il non ha provato, com'era suo onere, la natura subordinata della prestazione, Pt_1 essendo risultato, al contrario, che egli non era soggetto ad autorizzazioni e che godeva di autonomia e libertà; sicché la sua presenza presso lo studio legale, pur se frequente, risulta compatibile con lo svolgimento di prestazioni occasionali, legate per lo più all'approfondimento delle sue pratiche, documentate dai numerosi atti in cui il ha assunto la veste di difensore del ricorrente. CP_1
19. Quanto alla mancata escussione del teste , il giudice di prime cure Testimone_1 ha affermato che il ricorrente “pur avendo indicato, quali testi da ascoltare,
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e (v. verbale udienza dell'8.11.2018), Testimone_2 Testimone_1 non ha documentato di aver regolarmente intimato tale ultimo teste per l'udienza del 16.5.2019 ed è stato, pertanto, dichiarato decaduto dalla prova testimoniale limitatamente al teste in questione” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). Invero, all'udienza del 4.2.2021 il Tribunale aveva statuito che “parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova con riferimento al teste in Testimone_3 quanto non intimato a comparire nei termini di legge e che quindi, per un verso, non è possibile procedere al suo ascolto, per altro verso la documentazione che si pag. 10/15 chiede di produrre è del tutto irrilevante ai fini del decidere (stante appunto la dichiarata decadenza dall'ascolto del teste) rigetta le richieste oggi avanzate dal difensore di parte ricorrente”. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte “In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame
e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione”. (cfr. Cass. n. 12110 del 2024).
Invero, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha adeguatamente motivato la dichiarazione di decadenza dalla prova con riferimento al teste indicato.
Dispone l'art. 208 c.p.c. “Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte”. Nel caso di specie, non risulta che l'intimazione al teste allegata solamente Tes_1 all'atto di appello, sia stata depositata nel corso del giudizio di primo grado, né che sia stata richiesta la revoca del provvedimento in virtù della regolare intimazione.
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha dichiarato decaduta dalla prova orale la parte ricorrente, che nessuna giustificazione ha addotto nel corso del giudizio di primo grado in relazione all'omessa citazione del teste che non si è presentato all'udienza nella quale doveva darsi corso alla prova.
Peraltro, la doglianza è assolutamente nuova, formulata per la prima volta in appello e va, pertanto, rigettata.
20. Quanto, poi, ai titoli di credito depositati, è opportuno rilevare che le quattro cambiali per un importo complessivo di € 10.000,00, emesse il 20 settembre 2003 e il 26.2.2003, che risultano essere state corrette nella data di scadenza (dal 2003 al
2013, ossia in un periodo successivo alla prescrizione del credito), e l'assegno non trasferibile di €5.000,00 pur recando la girata del e pur essendo stati CP_1 azionati dal , non dimostrano affatto che essi siano stati consegnati a Pt_1 quest'ultimo quale pagamento della retribuzione. D'altra parte, nel ricorso per decreto ingiuntivo non si fa alcun riferimento al motivo per cui tali titoli siano entrati nella disponibilità del . Pt_1
Né la circostanza che gli stessi siano stati consegnati, secondo la prospettazione dell'appellante, ad agosto e ad ottobre 2015, dimostra l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo inverosimile che per tre mesi di lavoro il ricorrente abbia percepito
€ 15.000,00.
pag. 11/15 21. Quanto alla mancata acquisizione degli SMS telefonici, del CD contenente registrazioni audio e delle trascrizioni delle conversazioni avvenute tra il e Pt_1 il , è opportuno precisare che, in tema di appello, la cognizione del giudice CP_1 resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata (ex aliis, Cass. 21566/2017; 18932/2016).
In particolare, la Corte osserva che non è stata mossa alcuna specifica censura avverso la statuizione del giudice di prime cure che, dando prova di aver tenuto conto nella decisione anche del contenuto degli SMS e delle trascrizioni, ha affermato “In ogni caso, anche il contenuto delle conversazioni trascritte appare inidoneo a dimostrare pienamente sia l'effettiva prestazione di attività lavorativa secondo le note proprie della subordinazione, sia la durata e la concreta articolazione temporale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio”. (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. solo da ultimo Cassazione civile, sez. III, 06/07/2020, n. 13880) quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame.
È sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076); e tanto, se non per carenza di interesse (come pure sovente affermato dalla S.C., v. Cass., 11/2/2011, n. 3386;
Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372;
Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), in ogni caso, per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass.,
27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass.,
13/7/2005, n. 14740).
Ciò in quanto il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l' art. 276 c.p.c. distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni;
in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/06/2018, n. 15399); sicché pag. 12/15 l'inammissibilità del motivo di ricorso o l'omessa articolazione di un motivo attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione alternativa.
Tanto premesso, va ribadito che nella specie la gravata sentenza si è pronunciata in ordine ai messaggi e alle registrazioni sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi: 1) che “essendo stati allegati nella mera forma della trascrizione, non è certo che si tratti di conversazioni effettivamente autentiche ed intervenute tra i soggetti indicati nelle trascrizioni (in alcuni casi terzi rispetto al rapporto di lavoro sub iudice) e che le stesse siano conformi alle conversazioni originali, essendo possibile, in fase di trascrizione, emendare il contenuto di tali messaggi e della conversazione registrata”; 2) che “il contenuto delle conversazioni trascritte appare inidoneo a dimostrare pienamente sia l'effettiva prestazione di attività lavorativa secondo le note proprie della subordinazione, sia la durata e la concreta articolazione temporale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio”. 22. Deve, comunque, osservarsi che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il contenuto delle conversazioni non sia idoneo a provare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato atteso che nulla attestano in ordine alla soggezione del al rispetto di orari di lavoro imposti dal datore di lavoro Pt_1 piuttosto che osservati spontaneamente dal ricorrente per portare a termine le attività relative alle pratiche personali, all'obbligo di giustificare eventuali assenze, alla sottoposizione da parte del ricorrente ad ordini specifici, all'esercizio da parte del presunto datore di lavoro di una attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative, (fra le altre, Cass. 14-7-93 n. 7796; id... 23-4-01 n. 5989), alla concreta modalità di erogazione ed all'entità della pretesa retribuzione mensile, fissata in misura prestabilita e slegata dal raggiungimento di un risultato.
L'appellante sostiene che “la prova dell'intercorso rapporto di lavoro è contenuta anche nelle predette registrazioni dove l'avv. ammetteva di corrispondere, CP_1 giornalmente, al la somma di € 20,00” (cfr. pag. 17 atto di appello). Pt_1
Invero, se tra il e il fosse stato instaurato un rapporto di lavoro di Pt_1 CP_1 natura subordinata della durata e con le caratteristiche indicate in ricorso la retribuzione non poteva certamente essere giornaliera.
L'affermazione dell'appellante è piuttosto compatibile con quel rapporto di collaborazione occasionale, cui fa riferimento il giudice di prime cure laddove afferma, con motivazione che la Corte condivide, “Anche a voler ipotizzare che per le pratiche non riguardanti le sue vicende personali il abbia percepito Pt_2 qualche forma di compenso dall'avv. (circostanza della quale, tuttavia, CP_1 non vi è alcun riscontro in atti), non sarebbero comunque ravvisabili le caratteristiche proprie della subordinazione in assenza di prova in ordine a: continuità della prestazione lavorativa, esistenza del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro, necessità, per il dipendente, di rispettare orari predeterminati pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari, necessità, per il dipendente, di chiedere al datore di lavoro l'autorizzazione per ferie e permessi e di giustificare eventuali assenze o ritardi, ecc.” (cfr. pag. 8/9 sentenza impugnata). pag. 13/15 È noto, difatti, che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica
l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività
(opus): ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997;
2690/1994; 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto
(cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013)”. (cfr. Cass. n. 23324 del
2021).
23. Quanto poi alla doglianza relativa alla mancata “ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio”, secondo la giurisprudenza di legittimità disporre la consulenza tecnica d'ufficio è potere discrezionale affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, potendo la motivazione dell'eventuale diniego di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (tra le moltissime Cass. 13 gennaio 2020, n. 326)”.
24. Nel caso di specie il rigetto della domanda attorea ha reso superfluo il conferimento di un incarico di consulenza tecnica d'ufficio.
25. Giusta la valutazione del Tribunale del lavoro di Foggia, risulta che il non Pt_1 ha provato, com'era suo onere, la natura subordinata della prestazione né la consistenza della stessa, che è una componente essenziale per consentire l'intervento perequativo del giudice ai sensi dell'art. 36 Cost.
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26. Conclusivamente, alla stregua dei richiamati, costanti, principi giurisprudenziali, questa Corte non dispone degli elementi necessari per statuire che tra il e il Pt_1
sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato valutabile in concreto. CP_1
Il rigetto della domanda di riconoscimento di tale tipologia di rapporto di lavoro determina anche, come statuito dal primo giudice con motivazione condivisibile e non adeguatamente impugnata, il rigetto delle ulteriori domande di regolarizzazione contributiva, di annullamento del licenziamento e di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo.
Pertanto la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
pag. 14/15 27. Le spese del presente grado tra il e il seguono la ribadita Pt_1 CP_1 soccombenza dell'appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ed effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
28. Vanno invece compensate le spese tra il e l' per non aver quest'ultimo Pt_1 CP_2 preso specifica posizione sulla vicenda approntando una difesa di mera “attesa”.
29. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, pronunciando sull'appello proposto da
, con ricorso depositato il 17.3.2022, avverso la sentenza emessa Parte_1 in data 30.9.2021 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti di
e l' così provvede: rigetta l'appello e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento, in Parte_1 favore di , delle spese del presente grado del giudizio che Controparte_1 liquida in € 5.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa le spese tra e l . Parte_1 CP_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 15/15