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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8373/2023, cui è riunito il procedimento n. R.G. 89/2024 TRA e rappr. e dif. dall'Avv. , con cui Parte_1 Parte_2 Pt_3 la , giusta procura in att RICORRENTI
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M. Alois, G. Palazzo e M. Dell'Anno, con cui elett. dom. in alla via Unità Italiana n. 28, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 28/12/2023 e 03/01/2024 le parti ricorrenti in epigrafe deducevano:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, presso il DSM Unità Operativa/Servizio Salute Mentale;
- che, con delibera della Giunta Regionale Campania n. 427 del 03/08/2020, veniva disposta in favore del personale sanitario dei reparti ivi indicati, l'erogazione di una premialità una tantum per il maggior impegno profuso durante l'emergenza Covid- 19 nel periodo dal 17/03/2020 al 30/04/2020;
- che con nota del 30/09/2020 i ricorrenti venivano inseriti nell'elenco degli operatori sanitari di fascia B in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del predetto bonus, con l'indicazione dello svolgimento di 20 turni di servizio nel periodo indicato;
- che pertanto, nel mese di ottobre 2020, la resistente provvedeva a liquidare la somma di € 600,00, come da delibera regionale;
- che con successive note, non motivate, veniva deciso l'annullamento della suddetta premialità nei confronti del personale sanitario di fascia B, la quale veniva
1 recuperata con trattenute di € 200,00 sulle retribuzioni dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021;
- che, nonostante l'accesso agli atti e la diffida inoltrata all'ente resistente, le somme trattenute non venivano restituite. Tanto premesso, concludevano chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accertare il diritto della ricorrente, e conseguentemente condannare la resistente in persona del Direttore Generale p.t CP_2 alla restituzione di quanto già corrisposto a tito or impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera della Regione Campania n° 427 del 03/08/2020, in favore dell'istante per un totale complessivo pari ad €. 600.00, maggiorati di interesse legali e rivalutazione monetaria”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente che, dedotto di avere, con distinte determinazioni n. 2783/24 e 2784/24 del 07/03/2024, disposto la liquidazione delle somme richieste sul cedolino del mese di marzo 2024, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa giungeva all'udienza del 02/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/02/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo parte resistente provveduto alla liquidazione delle somme richieste, come dedotto anche dalle parti ricorrenti nelle note depositate per l'udienza del 02/01/2025. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche dalle parti all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'ente resistente – non contestata da parte ricorrente, che nelle note scritte dava atto dell'avvenuta liquidazione e si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni degli istanti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di
2 rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha disposto la liquidazione in data di poco successiva alla notifica, evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare parte resistente al pagamento della residua parte, liquidata nella misura di cui al dispositivo, considerata la serialità del contenzioso ed il valore del procedimento e tenuto conto dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna parte resistente al pagamento della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in € 250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 20/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8373/2023, cui è riunito il procedimento n. R.G. 89/2024 TRA e rappr. e dif. dall'Avv. , con cui Parte_1 Parte_2 Pt_3 la , giusta procura in att RICORRENTI
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M. Alois, G. Palazzo e M. Dell'Anno, con cui elett. dom. in alla via Unità Italiana n. 28, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 28/12/2023 e 03/01/2024 le parti ricorrenti in epigrafe deducevano:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, presso il DSM Unità Operativa/Servizio Salute Mentale;
- che, con delibera della Giunta Regionale Campania n. 427 del 03/08/2020, veniva disposta in favore del personale sanitario dei reparti ivi indicati, l'erogazione di una premialità una tantum per il maggior impegno profuso durante l'emergenza Covid- 19 nel periodo dal 17/03/2020 al 30/04/2020;
- che con nota del 30/09/2020 i ricorrenti venivano inseriti nell'elenco degli operatori sanitari di fascia B in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del predetto bonus, con l'indicazione dello svolgimento di 20 turni di servizio nel periodo indicato;
- che pertanto, nel mese di ottobre 2020, la resistente provvedeva a liquidare la somma di € 600,00, come da delibera regionale;
- che con successive note, non motivate, veniva deciso l'annullamento della suddetta premialità nei confronti del personale sanitario di fascia B, la quale veniva
1 recuperata con trattenute di € 200,00 sulle retribuzioni dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021;
- che, nonostante l'accesso agli atti e la diffida inoltrata all'ente resistente, le somme trattenute non venivano restituite. Tanto premesso, concludevano chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accertare il diritto della ricorrente, e conseguentemente condannare la resistente in persona del Direttore Generale p.t CP_2 alla restituzione di quanto già corrisposto a tito or impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera della Regione Campania n° 427 del 03/08/2020, in favore dell'istante per un totale complessivo pari ad €. 600.00, maggiorati di interesse legali e rivalutazione monetaria”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente che, dedotto di avere, con distinte determinazioni n. 2783/24 e 2784/24 del 07/03/2024, disposto la liquidazione delle somme richieste sul cedolino del mese di marzo 2024, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa giungeva all'udienza del 02/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/02/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo parte resistente provveduto alla liquidazione delle somme richieste, come dedotto anche dalle parti ricorrenti nelle note depositate per l'udienza del 02/01/2025. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche dalle parti all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'ente resistente – non contestata da parte ricorrente, che nelle note scritte dava atto dell'avvenuta liquidazione e si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni degli istanti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di
2 rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha disposto la liquidazione in data di poco successiva alla notifica, evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare parte resistente al pagamento della residua parte, liquidata nella misura di cui al dispositivo, considerata la serialità del contenzioso ed il valore del procedimento e tenuto conto dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna parte resistente al pagamento della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in € 250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 20/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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