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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
MURARO ANNA MARIA e CAMPANA PIERA
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti BEGHETTO ALESSIA e PERTILE MAURIZIO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI SULLA SEPARAZIONE:
Le Parti chiedono che sia dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
-I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vita, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
-la casa coniugale, sita in San Martino di Lupari (PD), Via Postumia n. 43/A, di proprietà del signor , rimarrà in uso a quest'ultimo, il quale vi Controparte_1
pagina 1 di 3 abiterà con la figlia, , maggiorenne, ma ancora non autonoma Per_1 economicamente. La moglie ha già provveduto a trasferire la propria residenza in altro immobile di sua proprietà;
-il signor provvederà al mantenimento diretto della figlia Controparte_1
, nonché al pagamento delle spese straordinarie in favore della medesima, Per_1 nella misura del 100%; la madre provvederà al mantenimento diretto della figlia quando l'avrà presso di sé; il marito verserà alla moglie la somma di 20.000,00 euro (ventimila,00) entro 15 giorni dal deposito del presente atto ed ulteriori 30.000,00 euro (trentamila,00) entro il 31/08/2025. Somma che verrà imputata quale anticipo sull'assegno divorzile una tantum, che le parti hanno concordato nell'importo complessivo di €.100.000,00
(centomila,00); spese legali compensate fra le parti.
Le parti sottoscrivono il presente atto prestando, altresì, sin d'ora acquiescenza alla emananda sentenza di separazione;
chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter, 2°comma, c.p.c. - scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Cittadella, in data 11.12.1994, con , Controparte_1 che dall'unione erano nate le figlie, in data 7.7.1997, e , in data Per_2 Per_1
16.4.1999, esponeva che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa dell'atteggiamento vessatorio del marito e delle interferenze dei familiari dello stesso, che l'avevano costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale e a rifugiarsi presso la pagina 2 di 3 madre e chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con i provvedimenti conseguenti.
si costituiva in giudizio con memoria sottoscritta anche dal Controparte_1 legale della ricorrente con la quale, premessa la negazione di aver posto in essere condotte vessatorie nei confronti della moglie, attestava che i coniugi avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale e il successivo divorzio congiunto, che in via riconvenzionale chiedeva venisse pronunciato nel presente giudizio, previo mutamento di rito e fissazione di udienza cartolare di comparizione dei coniugi.
Con note depositate per l'udienza cartolare del 9.7.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e ribadivano le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Osserva il Tribunale che i contrasti tra i coniugi descritti nei rispettivi atti e la ferma volontà manifestata da entrambi di ottenere la separazione attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dai coniugi, indicate in premessa, non presentano profili di illegittimità e dunque va provveduto all'omologa della separazione consensuale in conformità.
Va disposta con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le statuizioni sulle spese vanno riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 alle condizioni indicate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della presente sentenza;
provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.7.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
MURARO ANNA MARIA e CAMPANA PIERA
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti BEGHETTO ALESSIA e PERTILE MAURIZIO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI SULLA SEPARAZIONE:
Le Parti chiedono che sia dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
-I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vita, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
-la casa coniugale, sita in San Martino di Lupari (PD), Via Postumia n. 43/A, di proprietà del signor , rimarrà in uso a quest'ultimo, il quale vi Controparte_1
pagina 1 di 3 abiterà con la figlia, , maggiorenne, ma ancora non autonoma Per_1 economicamente. La moglie ha già provveduto a trasferire la propria residenza in altro immobile di sua proprietà;
-il signor provvederà al mantenimento diretto della figlia Controparte_1
, nonché al pagamento delle spese straordinarie in favore della medesima, Per_1 nella misura del 100%; la madre provvederà al mantenimento diretto della figlia quando l'avrà presso di sé; il marito verserà alla moglie la somma di 20.000,00 euro (ventimila,00) entro 15 giorni dal deposito del presente atto ed ulteriori 30.000,00 euro (trentamila,00) entro il 31/08/2025. Somma che verrà imputata quale anticipo sull'assegno divorzile una tantum, che le parti hanno concordato nell'importo complessivo di €.100.000,00
(centomila,00); spese legali compensate fra le parti.
Le parti sottoscrivono il presente atto prestando, altresì, sin d'ora acquiescenza alla emananda sentenza di separazione;
chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter, 2°comma, c.p.c. - scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Cittadella, in data 11.12.1994, con , Controparte_1 che dall'unione erano nate le figlie, in data 7.7.1997, e , in data Per_2 Per_1
16.4.1999, esponeva che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa dell'atteggiamento vessatorio del marito e delle interferenze dei familiari dello stesso, che l'avevano costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale e a rifugiarsi presso la pagina 2 di 3 madre e chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con i provvedimenti conseguenti.
si costituiva in giudizio con memoria sottoscritta anche dal Controparte_1 legale della ricorrente con la quale, premessa la negazione di aver posto in essere condotte vessatorie nei confronti della moglie, attestava che i coniugi avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale e il successivo divorzio congiunto, che in via riconvenzionale chiedeva venisse pronunciato nel presente giudizio, previo mutamento di rito e fissazione di udienza cartolare di comparizione dei coniugi.
Con note depositate per l'udienza cartolare del 9.7.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e ribadivano le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Osserva il Tribunale che i contrasti tra i coniugi descritti nei rispettivi atti e la ferma volontà manifestata da entrambi di ottenere la separazione attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dai coniugi, indicate in premessa, non presentano profili di illegittimità e dunque va provveduto all'omologa della separazione consensuale in conformità.
Va disposta con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le statuizioni sulle spese vanno riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 alle condizioni indicate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della presente sentenza;
provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.7.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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