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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17896 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11293/2025
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11293/2025 promossa da C.F. C.F. 1Parte_1 nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Crucitti ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via Fausto Coppi, n. 5, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1 e
AMBASCIATA D'ITALIA AD ISLAMABAD, PAKISTAN, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10.03.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino del Pakistan regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e la figlia in tenera età, una volta ottenuto il nulla osta per la prima in data 12.10.2023 e per la seconda, nata il [...], il
17.2.2025, con ordine in via cautelare di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo la moglie ancora riuscita a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché, nel merito, di rilasciare il visto di ingresso per moglie e figlia, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale, per la formalizzazione della richiesta di visto. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale.
Il Giudice ha fissato udienza per il 9.7.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la trattazione del merito e dell'istanza cautelare.
L'Amministrazione resistente si è costituita in data 8.7.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il 16.7.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Ritenuta cessata la materia del contendere relativamente all'istanza cautelare, con provvedimento dell'11.7.2025 la causa è stata rinviata per la decisione del merito all'udienza del 17.12.2025, anch'essa svoltasi con modalità cartolare, all'esito della quale deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche relativamente alla richiesta di ordinare all'amministrazione il rilascio dei visti, stante l'ormai avvenuto rilascio degli stessi il
30.7.2025, per come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'11.12.2025.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che "Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che “la
Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto
2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che "Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 19 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11293/2025 promossa da C.F. C.F. 1Parte_1 nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Crucitti ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via Fausto Coppi, n. 5, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1 e
AMBASCIATA D'ITALIA AD ISLAMABAD, PAKISTAN, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10.03.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino del Pakistan regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e la figlia in tenera età, una volta ottenuto il nulla osta per la prima in data 12.10.2023 e per la seconda, nata il [...], il
17.2.2025, con ordine in via cautelare di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo la moglie ancora riuscita a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché, nel merito, di rilasciare il visto di ingresso per moglie e figlia, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale, per la formalizzazione della richiesta di visto. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale.
Il Giudice ha fissato udienza per il 9.7.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la trattazione del merito e dell'istanza cautelare.
L'Amministrazione resistente si è costituita in data 8.7.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il 16.7.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Ritenuta cessata la materia del contendere relativamente all'istanza cautelare, con provvedimento dell'11.7.2025 la causa è stata rinviata per la decisione del merito all'udienza del 17.12.2025, anch'essa svoltasi con modalità cartolare, all'esito della quale deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche relativamente alla richiesta di ordinare all'amministrazione il rilascio dei visti, stante l'ormai avvenuto rilascio degli stessi il
30.7.2025, per come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'11.12.2025.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che "Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che “la
Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto
2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che "Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 19 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla