Sentenza 5 marzo 1969
Massime • 1
L'esistenza di un muro sul confine, anche se eretto in base a convenzione fra i proprietari confinanti che autorizzi a costruirlo senza limiti di altezza, non puo incidere sull'Obbligo di osservanza delle Disposizioni del regolamento edilizio(nella specie, del comune di Roma) in ordine all'ampiezza delle zone di distacco tra i fabbricati, ne elimina l'interesse del proprietario confinante - anche se egli abbia accettato detta convenzione - ad agire per il rispetto della zona di distacco, tale interesse essendo insito nella presenza di una situazione di fatto difforme da quella che le norme prescrivono con una valutazione di principio degli interessi privati.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/1969, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1969 |
Testo completo
L'esistenza di un muro sul confine, anche se eretto in base a convenzione fra i proprietari confinanti che autorizzi a costruirlo senza limiti di altezza, non puo incidere sull'Obbligo di osservanza delle Disposizioni del regolamento edilizio(nella specie, del comune di Roma) in ordine all'ampiezza delle zone di distacco tra i fabbricati, ne elimina l'interesse del proprietario confinante - anche se egli abbia accettato detta convenzione - ad agire per il rispetto della zona di distacco, tale interesse essendo insito nella presenza di una situazione di fatto difforme da quella che le norme prescrivono con una valutazione di principio degli interessi privati.*