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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Padova
Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2953 /2025 V.G. promosso ex art.473 bis 47 e 51 cpc con ricorso congiunto depositato da: e Parte_1 Controparte_1
Con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti:
“ CONDIZIONI 1) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver correttamente adempiuto a quanto stabilito in sede di separazione e intendono con il divorzio definire ogni questione economica tra loro, prevedendo in particolare quanto segue con riguardo all'unico bene ancora in comproprietà e costituito da quella che è stata la casa familiare, ove vive la signora . Parte_2
2) Ad integrale definizione dei rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra i coniugi durante il matrimonio, i signori e Controparte_1 Parte_2 concordano quanto segue:
A) Consenso ed oggetto: il sig. cede e trasferisce alla signora che accetta ed Controparte_1 Parte_2 acquista la quota del 50% di proprietà dell'appartamento già costituente la casa familiare, ubicato al primo piano ed il vano garage ubicato al piano sottostrada attualmente censiti in Catasto Urbano come segue:
Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco - Foglio 7:
- mappale n. 519, sub 6, Cat. C/6, Cl. 1, Consistenza 50 mq, Superficie Catastale
50 mq, rendita Euro 92,96, Via Giacomo Leopardi, Piano S1;
- mappale n. 519, sub 11, Cat. A/2, Cl. 1, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale 107 mq., Rendita Euro 383,47, Via Giacomo Leopardi, Piano 1.
Tra confini:
- appartamento: a sud con vano scala e proprietà di terzi;
a nord e ad est con area condominiale.
- garage: lungo tre lati con area condominiale;
a sud con proprietà di terzi. Nella cessione è compresa la corrispondente proporzionale quota condominiale di tutte le parti comuni e di uso comune del citato fabbricato a norma dell'art. 1117 e ss. c.c. ed, in particolare, del cortile, rampa e vano scala da identificare in
Catasto Urbano come segue: Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco - Foglio 7:
- mappale 519, sub.
1 - B.C.N.C.
Si precisa che il fabbricato condominiale, nel quale sono ubicati gli immobili ceduti col presente atto, insiste sul terreno coperto e scoperto da identificare sul
Catasto come segue: Comune di Sant'Angelo di Piove - Foglio 7:
- mappale 519, are 10.61.
La quota immobiliare viene ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come noto ed accettato dalla signora che già risiede Parte_2 nell'immobile, con ragioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive. Detto trasferimento avviene verso il pagamento da parte della signora Pt_2
dell'importo complessivo di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00),
[...] corrisposto mediante assegno circolare intestato al signor Controparte_1 consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale d'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi il Tribunale di Padova al signor il quale ne accusa ricevuta e Controparte_1 rilascia quietanza di pagamento salvo buon fine.
B) Provenienza:
Il signor dichiara che quanto forma oggetto del presente Controparte_1 trasferimento immobiliare gli è pervenuto per atto di compravendita in data anteriore al matrimonio con atto del 21 settembre 1993 a rogito del Notaio
[...] di Piove di Sacco, Repertorio n. 68064, Registrato a Padova in data 24 Per_1 settembre 1993 al n. 6905 Atti Pubblici e trascritto presso la Conservatoria dei
RR. II. di Padova il 24/09/1993 ai n.ri 21694 r.g. e 15081 r.p.
(come da allegati al fascicolo sub doc. 5 e 6). C) Valore:
Le parti, consapevoli delle responsabilità penali previste dagli artt. 3 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le dichiarazioni false o reticenti, dichiarano che la cessione è stata conclusa senza mediazione e che, pertanto, nulla è stato versato a tale titolo.
Il signor rinunzia all'ipoteca legale esonerando espressamente il Controparte_1
Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
D) Menzioni Urbanistiche:
Le Parti consapevoli delle responsabilità penali in cui possono incorrere nel caso rendessero dichiarazioni false o reticenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano:
- che la costruzione del fabbricato in oggetto è stata realizzata in forza di Concessione Edilizia n. 2624, rilasciata dal Comune di Sant'Angelo di Piove di
Sacco in data 2 giugno 1992, in conformità ad ogni legge e regolamento in tema di costruzioni urbane, nel rispetto di diritti di terzi;
- che in data 16 settembre 1993 il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha rilasciato dichiarazione di abitabilità n. 2624; - che successivamente a tali provvedimenti e fino alla data odierna non sono state apportate variazioni di superficie, né altri interventi edilizi per i quali fossero necessarie specifiche autorizzazioni amministrative e, pertanto, la parte cedente dichiara che alla data odierna la porzione immobiliare in oggetto è conforme a tutte le norme di legge e di regolamento, anche locali, e non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia amministrativa o penale.
Le parti si dichiarano consapevoli che le sanzioni previste dalla legge per la violazione di norme urbanistico-edilizie possono comportare l'invalidità dell'atto di trasferimento. E) Attestato di prestazione energetica:
La parte cedente dichiara di aver edotto la parte acquirente che, a propria volta, dichiara di esserne a perfetta conoscenza in quanto già comproprietaria, circa lo stato dell'impianto Elettrico, idraulico, gas, riscaldamento e di ogni altro impianto rilevante ai sensi di legge. La signora dichiara di esonerare Parte_2 espressamente il signor da ogni eventuale responsabilità per vizi Controparte_1
e difetti dei suddetti impianti.
Le parti espressamente e di comune accordo convengono di non allegare al presente atto le eventuali dichiarazioni di conformità o di rispondenza degli impianti. La signora dichiara di aver ricevuto adeguate informazioni e Parte_2 documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile. Copia dell'Attestazione di Prestazione Energetica redatta dall'Ing. in data 22 gennaio 2025, numero 7175/2025 valida fino al Persona_2
22/01/2035, viene allegata al presente atto (doc. 7). Le parti si dichiarano edotte che l'Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
F) Conformità Catastale: A miglior definizione dell'oggetto contrattuale, le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie depositate in Catasto allegate al fascicolo sotto i numeri 8 e 9 che, previa visione e approvazione, sottoscrivono.
Il signor dichiara e la signora ne prende atto che Controparte_1 Parte_2
l'intestazione catastale è conforme a quella risultante dai pubblici registri immobiliari. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della Legge n. 52 del
27.02.1985, il signor dichiara che i dati di identificazione Controparte_1 catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto ed allegate al fascicolo sotto i numeri 8 e 9 e che i suddetti dati e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto del fabbricato e che, comunque, non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa.
G) Garanzie ed effetti: Il signor garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità Controparte_1 della consistenza immobiliare trasferita che assicura esente da pesi, vincoli, oneri, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni.
Gli effetti del trasferimento immobiliare decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
H. Trattamento fiscale:
Le parti chiedono che ogni pattuizione relativa ai trasferimenti di proprietà dell'immobile sia esente da imposta di bollo, registro e da ogni altra imposta o tassa secondo il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999 e la signora chiede altresì le agevolazioni “prima casa”. Parte_2
3) I signori e confermano di essere Controparte_1 Parte_2 economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento.
4) I signori e si danno reciprocamente atto che la Controparte_1 Parte_2 figlia è maggiorenne ed economicamente autonoma, per cui vengono Per_3 meno le ragioni di sua tutela precedentemente previste, assegno di mantenimento e assegnazione della casa coniugale.
5) I ricorrenti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti e che, con l'esatto adempimento di quanto indicato con riguardo al trasferimento della quota immobiliare, null'altro avranno a pretendere uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione.
6) Compensi e spese del presente procedimento, ivi comprese le spese relative al trasferimento immobiliare, interamente compensati tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Dalla documentazione prodotta in giudizio vi è prova che, nel presente procedimento, con decreto sentenza del Tribunale di Padova n 4347/10,
irrevocabile, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3 n. 2 lett.
b) della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi.
Tali accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, non richiedono alcun provvedimento da parte del Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2) delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice delegato e questo Collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione,
all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità
urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.03.94 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II,
serie A, n. 4, dell'anno 1994 del Comune di Piove di Sacco;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Prende atto delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte.
4) Da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2) delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo
Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi