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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3332/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato ad [...] il [...] CF. Parte_1
, ed ivi residente a[...] rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Francesca Ambrosio (CF. dello C.F._2 [...]
(P.IVA ), giusto esplicito Controparte_1 P.IVA_1 mandato già rilasciato, e con lei elett.te dom.to presso il suo Studio Legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via XX Settembre n.20/4, il quale avv.to dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai sensi di legge ai recapiti tel e fax 081.5298232, e/o pec: Email_1
Appellante-
E
in persona del suo Sindaco pro Controparte_2 tempore, dott. p.Iva – c.f. CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso, giusta procura in calce del presente atto e delibera di G.C. n. 35 del 25/03/2025, dall'avv. Vincenzo Andreoli (cf. , con C.F._3 il quale è elettivamente domiciliato , ai fini del presente giudizio, in San Giuseppe Vesuviano, Piazza E. D'Aosta n.
1. Si dichiara sin da ora di voler ricevere gli avvisi e tutte le comunicazioni di cancelleria al nr. di fax. 081/5298607 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Email_2
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. n° 1305/2024 del 06.06.2024 (non notificata e comunicata via pec dalla Cancelleria il 07.06.2024) del Tribunale di Nola – sez. lav., resa inter partes nel giudizio R.G. n° 4747/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 11.12.2024, parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Nola , in funzione di giudice del lavoro ,aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni rientranti nella superiore categoria B, rispetto a quelle di attuale appartenenza - categoria A- asseritamente svolte dal mese di febbraio 2014 al mese di giugno 2020 e connesse differenze retributive . A fondamento del gravame ha dedotto , con un unico e sostanziale motivo di appello, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2013 cc., 36 Cost. e 52 del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 nonché l'errata valutazione delle risultanze della prova orale espletata la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere le mansioni superiori reclamate. Ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito il
[...] che , sulla base di plurime argomentazioni , eccepiva Controparte_2
l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle declaratorie contrattuali e della valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, rilevando che ,sulla base delle stesse, sussistevano tutti gli elementi per ritenere fondata la domanda.
La sentenza di prime cure si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste al gravame .
Il Tribunale dopo aver doverosamente richiamato la disciplina dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori ex art 52 dlg. n. 165/2021 nell'ambito del pubblico impiego , ha correttamente eseguito il procedimento logico articolato in tre fasi fra loro interdipendenti per il riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate : a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie ovvero non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretta da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni. Il giudice di prime cure ha quindi individuato e descritto le declaratorie delle categorie A ( di attuale appartenenza del lavoratore ) e quella superiore B rivendicata del CCNL enti locali , per come interessate dall'accertamento giudiziale. Ha conseguentemente messo in evidenza, con argomentazioni che vengono pienamente condivise dal Collegio , i tratti differenziali ,affermando che il livello B richiede l'assunzione di responsabilità di risultati parziali rispetto ai più ampi processi, discreta complessità dei problemi da affrontare e relazione con gli utenti di natura diretta..
In punto di fatto il Tribunale ha, poi, correttamente ritenuto indimostrate da parte ricorrente lo svolgimento di mansioni superiori sussumibili nella cat. B , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. Premesso che le dichiarazioni rese dai due testi escussi per parte resistente non giovano assolutamente a parte attrice ( avendo il teste alcunchè saputo Tes_1 riferire in ordine alle concrete mansioni svolte dal ed il teste Pt_1 Tes_2 escluso che questi si occupasse dell'archivio ovvero avesse contatti con il pubblico o redatto documenti ),l'unico teste escusso per parte ricorrente
– (avendo parte ricorrente rinunciato all'escussione del Testimone_3 secondo teste- )ha riferito semplicemente che il ricorrente si occupava di fare le fotocopie, di spedire fax, di riporre documenti all'interno di faldoni posizionati in un mobile situato nel corridoio, di rispondere al telefono, installato presso la postazione del piantone in caso di impedimento di quest'ultimo , di dare indicazione ai cittadini che si presentavano presso il comando circa l'ufficio o la persona cui rivolgersi . Tuttavia tali dichiarazioni si rivelano assolutamente insufficienti a dimostrare i caratteri distintivi della superiore categoria rivendicata che ,in particolare, si connota per compiti sì di carattere operativo ma che comportano ,in particolare, assunzione di:
*responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
*Relazioni con gli utenti di natura diretta. L'esemplificazione dei profili prevede :
* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.
* lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Ebbene , stante l'onere probatorio a carico del ricorrente, non vi è prova che il abbia assunto la responsabilità di risultati seppure parziali rispetto ai Pt_1 processi produttivi ed organizzativi ovvero che provvedesse in via prevalente e continuativa alla redazione di atti;
né che egli abbia avuto dovuto affrontare problematiche di discreta complessità ; ovvero che abbia avuto in via prevalente e continuativa Relazioni con gli utenti di natura diretta, posto che la circostanza di rispondere al telefono -come riferita dal teste - Tes_3 riguardava il telefono in uso al piantone e non a quello dell'Ufficio contravvenzioni, ove l'odierno appellante prestava servizio . Va ricordato che costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti, propri delle mansioni superiori. Dall'istruttoria svolta non è neppure emerso, come puntualmente accertato dal primo giudice e non contestato , che parte istante provvedesse al ritiro delle quietanze di pagamento dei verbali, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza riferita sempre dal teste ,di averlo visto dare indicazioni ai Tes_3 cittadini che si presentavano presso il comando. Neppure è sufficiente ai fini del riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori il fatto che il ricorrente eseguisse fax, atteso che non è provato che gli stessi fossero indirizzati ad altre PA o alle autorità giudiziarie. Ed ancora dalla testimonianza resa non si evince neanche che il ricorrente collaborasse alla gestione dell'archivio. Ed infatti , il teste ha riferito Tes_3 semplicemente di aver visto il ricorrente riporre dei documenti all'interno di faldoni posizionati in un mobile situato nel corridoio. Non può, poi, non evidenziarsi che tale attività , in ogni caso , deve essere svolta in aggiunta alle altre precedentemente elencate («collabora, inoltre, alla gestione degli archivi…),come chiaramente si evince dal tenore letterale della declaratoria di cui alla cat. B.
A parere del Collegio, dunque, il Tribunale ha correttamente interpretato la normativa contrattuale di riferimento nonché compiuto una corretta esegesi delle risultanze probatorie versate in atti . E' opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). A tali principi si è attenuto il primo giudice di prima istanza il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto, non avendo la prova testimoniale raccolta in primo grado confermato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Ed invero le allegazioni di aver svolto le mansioni di addetto all'archivio ( nel senso di gestione dello stesso e a archiviazione degli atti ) , esecuzione di fax, trasmissione di atti ad altre PA e tribunali ,contatti diretti con l'utenza , predisponendo atti di notifica ed intrattenendo rapporti diretti con i messi comunali, in piena autonomia ed assumendo in prima persona la responsabilità, e firmando, addirittura le relative comunicazioni, all'esito dell'istruttoria svolta, sono risultate sfornite di adeguato ed idoneo supporto probatorio.
Di
contro
--come processuale acclarato -- le mansioni svolte dal Pt_1 risultano piuttosto riconducibili alla categoria A del CCNL - Comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente, di attuale appartenenza , caratterizzate
,come nel caso del ricorrente, tra l'altro da:
* Conoscenze di tipo operativo generale
*Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Problematiche lavorative di tipo semplice;
* Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
* lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. Invero la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore di parte appellata ,come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, se dovuto. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3332/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato ad [...] il [...] CF. Parte_1
, ed ivi residente a[...] rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Francesca Ambrosio (CF. dello C.F._2 [...]
(P.IVA ), giusto esplicito Controparte_1 P.IVA_1 mandato già rilasciato, e con lei elett.te dom.to presso il suo Studio Legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via XX Settembre n.20/4, il quale avv.to dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai sensi di legge ai recapiti tel e fax 081.5298232, e/o pec: Email_1
Appellante-
E
in persona del suo Sindaco pro Controparte_2 tempore, dott. p.Iva – c.f. CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso, giusta procura in calce del presente atto e delibera di G.C. n. 35 del 25/03/2025, dall'avv. Vincenzo Andreoli (cf. , con C.F._3 il quale è elettivamente domiciliato , ai fini del presente giudizio, in San Giuseppe Vesuviano, Piazza E. D'Aosta n.
1. Si dichiara sin da ora di voler ricevere gli avvisi e tutte le comunicazioni di cancelleria al nr. di fax. 081/5298607 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Email_2
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. n° 1305/2024 del 06.06.2024 (non notificata e comunicata via pec dalla Cancelleria il 07.06.2024) del Tribunale di Nola – sez. lav., resa inter partes nel giudizio R.G. n° 4747/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 11.12.2024, parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Nola , in funzione di giudice del lavoro ,aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni rientranti nella superiore categoria B, rispetto a quelle di attuale appartenenza - categoria A- asseritamente svolte dal mese di febbraio 2014 al mese di giugno 2020 e connesse differenze retributive . A fondamento del gravame ha dedotto , con un unico e sostanziale motivo di appello, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2013 cc., 36 Cost. e 52 del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 nonché l'errata valutazione delle risultanze della prova orale espletata la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere le mansioni superiori reclamate. Ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito il
[...] che , sulla base di plurime argomentazioni , eccepiva Controparte_2
l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle declaratorie contrattuali e della valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, rilevando che ,sulla base delle stesse, sussistevano tutti gli elementi per ritenere fondata la domanda.
La sentenza di prime cure si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste al gravame .
Il Tribunale dopo aver doverosamente richiamato la disciplina dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori ex art 52 dlg. n. 165/2021 nell'ambito del pubblico impiego , ha correttamente eseguito il procedimento logico articolato in tre fasi fra loro interdipendenti per il riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate : a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie ovvero non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretta da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni. Il giudice di prime cure ha quindi individuato e descritto le declaratorie delle categorie A ( di attuale appartenenza del lavoratore ) e quella superiore B rivendicata del CCNL enti locali , per come interessate dall'accertamento giudiziale. Ha conseguentemente messo in evidenza, con argomentazioni che vengono pienamente condivise dal Collegio , i tratti differenziali ,affermando che il livello B richiede l'assunzione di responsabilità di risultati parziali rispetto ai più ampi processi, discreta complessità dei problemi da affrontare e relazione con gli utenti di natura diretta..
In punto di fatto il Tribunale ha, poi, correttamente ritenuto indimostrate da parte ricorrente lo svolgimento di mansioni superiori sussumibili nella cat. B , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. Premesso che le dichiarazioni rese dai due testi escussi per parte resistente non giovano assolutamente a parte attrice ( avendo il teste alcunchè saputo Tes_1 riferire in ordine alle concrete mansioni svolte dal ed il teste Pt_1 Tes_2 escluso che questi si occupasse dell'archivio ovvero avesse contatti con il pubblico o redatto documenti ),l'unico teste escusso per parte ricorrente
– (avendo parte ricorrente rinunciato all'escussione del Testimone_3 secondo teste- )ha riferito semplicemente che il ricorrente si occupava di fare le fotocopie, di spedire fax, di riporre documenti all'interno di faldoni posizionati in un mobile situato nel corridoio, di rispondere al telefono, installato presso la postazione del piantone in caso di impedimento di quest'ultimo , di dare indicazione ai cittadini che si presentavano presso il comando circa l'ufficio o la persona cui rivolgersi . Tuttavia tali dichiarazioni si rivelano assolutamente insufficienti a dimostrare i caratteri distintivi della superiore categoria rivendicata che ,in particolare, si connota per compiti sì di carattere operativo ma che comportano ,in particolare, assunzione di:
*responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
*Relazioni con gli utenti di natura diretta. L'esemplificazione dei profili prevede :
* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.
* lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Ebbene , stante l'onere probatorio a carico del ricorrente, non vi è prova che il abbia assunto la responsabilità di risultati seppure parziali rispetto ai Pt_1 processi produttivi ed organizzativi ovvero che provvedesse in via prevalente e continuativa alla redazione di atti;
né che egli abbia avuto dovuto affrontare problematiche di discreta complessità ; ovvero che abbia avuto in via prevalente e continuativa Relazioni con gli utenti di natura diretta, posto che la circostanza di rispondere al telefono -come riferita dal teste - Tes_3 riguardava il telefono in uso al piantone e non a quello dell'Ufficio contravvenzioni, ove l'odierno appellante prestava servizio . Va ricordato che costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti, propri delle mansioni superiori. Dall'istruttoria svolta non è neppure emerso, come puntualmente accertato dal primo giudice e non contestato , che parte istante provvedesse al ritiro delle quietanze di pagamento dei verbali, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza riferita sempre dal teste ,di averlo visto dare indicazioni ai Tes_3 cittadini che si presentavano presso il comando. Neppure è sufficiente ai fini del riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori il fatto che il ricorrente eseguisse fax, atteso che non è provato che gli stessi fossero indirizzati ad altre PA o alle autorità giudiziarie. Ed ancora dalla testimonianza resa non si evince neanche che il ricorrente collaborasse alla gestione dell'archivio. Ed infatti , il teste ha riferito Tes_3 semplicemente di aver visto il ricorrente riporre dei documenti all'interno di faldoni posizionati in un mobile situato nel corridoio. Non può, poi, non evidenziarsi che tale attività , in ogni caso , deve essere svolta in aggiunta alle altre precedentemente elencate («collabora, inoltre, alla gestione degli archivi…),come chiaramente si evince dal tenore letterale della declaratoria di cui alla cat. B.
A parere del Collegio, dunque, il Tribunale ha correttamente interpretato la normativa contrattuale di riferimento nonché compiuto una corretta esegesi delle risultanze probatorie versate in atti . E' opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). A tali principi si è attenuto il primo giudice di prima istanza il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto, non avendo la prova testimoniale raccolta in primo grado confermato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Ed invero le allegazioni di aver svolto le mansioni di addetto all'archivio ( nel senso di gestione dello stesso e a archiviazione degli atti ) , esecuzione di fax, trasmissione di atti ad altre PA e tribunali ,contatti diretti con l'utenza , predisponendo atti di notifica ed intrattenendo rapporti diretti con i messi comunali, in piena autonomia ed assumendo in prima persona la responsabilità, e firmando, addirittura le relative comunicazioni, all'esito dell'istruttoria svolta, sono risultate sfornite di adeguato ed idoneo supporto probatorio.
Di
contro
--come processuale acclarato -- le mansioni svolte dal Pt_1 risultano piuttosto riconducibili alla categoria A del CCNL - Comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente, di attuale appartenenza , caratterizzate
,come nel caso del ricorrente, tra l'altro da:
* Conoscenze di tipo operativo generale
*Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Problematiche lavorative di tipo semplice;
* Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
* lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. Invero la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore di parte appellata ,come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, se dovuto. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc