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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 8979 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di ON, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 16/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Orani Patrizia, il secondo dall'Avv. Montresor Paola, come da mandati in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 10/10/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NOGAROLE
ROCCA al Num.
8 - PARTE II - SERIE A - ANNO2010 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
A modifica delle condizioni disposte in sede di accordo di negoziazione assistita n. 146 RCNA sottoscritta in data 16.03.2024 ai sensi dell'art. 6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge
10.11.2014 n. 162 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Nogarole Rocca (VR) con atto n.
10, parte II, serie C, anno 2024, disporsi come segue: 2) I signori ed sono esonerati da qualsiasi forma di mantenimento in via Parte_2 Parte_1
reciproca, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
3) A conferma di quanto già previsto nell'accordo di negoziazione assistita n. 146 RCNA sottoscritta in data 16.03.2024, viene assegnata alla Sig.ra la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi, Parte_1 sita in LL di ON, alla via Luigi Zanini,9, di piena proprietà di , come di Parte_2
seguito catastalmente identificata (All.10):
Comune di LL di ON – Catasto Fabbricati Via Luigi Zanini, 9
Foglio 45, particella 927, sub 6, Cat. A3, Cl. 3, Cons. 5,5 vani
Foglio 45, particella 1048, Cat. C 6, Cl. 2, Cons. 15 m2 la Sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente al figlio sino a quando lo Parte_1
stesso non sarà economicamente autosufficiente, non consentendo che altri prendano la residenza ivi.
4) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre, presso la quale manterrà la residenza. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore importanza relative, ad esempio, alla sua istruzione, educazione anche religiosa e salute, mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, i due genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, durante la permanenza del figlio con ciascuno di loro.
5) I genitori si riconoscono reciprocamente il diritto, nel periodo di tempo che il figlio permarrà presso l'altro genitore, di comunicare telefonicamente con lo stesso (alternativamente chiamata o messaggio) nei giorni festivi (compresi sabato e domenica) alle ore 11:00 e alle 18:00 e nei giorni scolastici al massimo due volte al giorno. In caso di malattia ciascun genitore potrà visitare il figlio presso l'abitazione in cui si trova.
6) Le parti concordano sin d'ora che il figlio continuerà a seguire il percorso cattolico intrapreso Per_1
per cui si impegnano ad accompagnarlo a catechismo e a fare quanto necessario affinché il minore possa ricevere il sacramento della Cresima.
7) In considerazione del fatto che la casa coniugale assegnata alla signora è di proprietà Pt_1
esclusiva del signor il quale conduce in locazione un altro immobile con canone pari a € Parte_2
600,00, che il Sig. , relativamente alla casa coniugale, dovrà farsi carico delle spese Parte_2
condominiali che sono e saranno deliberate relative a lavori di straordinaria manutenzione (Rifacimento del tetto, del portone di ingresso, fognature, facciata), viene concordemente convenuto che il Sig.
rinunci alla sua quota parte di assegno unico in favore della moglie a decorrere dal Parte_2 mese di aprile 2024, intendendosi in tal modo adempiuto l'obbligo di mantenimento di . Il Sig. Per_1
si impegna quindi a sottoscrivere e a produrre quanto necessario affinché la Sig.ra Parte_2 Pt_1
possa percepire l'assegno unico in misura integrale. Nell'ipotesi in cui l'assegno unico universale venisse meno o ridotto per il raggiungimento della maggiore età di o comunque per eventuali Per_1 modifiche normative sopravvenute, le parti concorderanno la misura del contributo al mantenimento che il padre dovrà corrispondere per il figlio, tenuto conto della situazione reddituale di entrambi e delle esigenze di , rimettendo la questione al Giudice solo in caso di mancato accordo”. Per_1
8) Il signor corrisponderà alla signora il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 relative al figlio , secondo i criteri e le modalità come specificate nel Protocollo Famiglia del Per_1
Tribunale di ON, sottoscritto in data 13/12/2024, che qui si trascrive, salvo quanto viene più avanti previsto dopo il VI:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura( quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 250,00), tutori e plantari ortopedici;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in regime d libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche;
nonché interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti perquelli comunali o parrocchiali;
VI. spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Le parti si danno reciprocamente atto di acconsentire (come già acconsentono) alle seguenti spese straordinarie sportive e ricreative, da suddividere nella misura del 50% ciascuno: Laboratorio d'Arte Creativo a LL di ON (Labcreativo45) e le spese per il corso di Tennis, o eventuale altro sport che Per_1
decidesse d'intraprendere. Parimenti saranno da suddividere le spese accessorie relative allo sport, a titolo esemplificativo, quelle per l'abbigliamento o eventuali attrezzature. Le parti si danno reciprocamente assenso in ordine alla frequentazione del Centro Estivo da contenersi nell'importo massimo complessivo e annuale di euro 300,00. Le parti potranno, in ogni caso, valutare di comune accordo, di aumentare gli importi sopra indicati. Le parti in vista del percorso religioso scelto, concordano sin d'ora di suddividere le spese accessorie relative alla , per cui a parte il vestiario Pt_3
e le eventuali somme che verranno richieste dalla Parrocchia, decideranno insieme le spese per il fotografo, bomboniere, ristorante e quant'altro, che saranno ripartite in base al numero dei rispettivi parenti. Resta inteso che in caso di disaccordo, nessuna delle parti può vincolare l'altra nella scelta.
Quando i genitori debbano concordare le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro anche tramite messaggio (WhatsApp e/o mail, in caso di modifica del numero di telefono o dell'indirizzo mail rispetto a quelli attuali sarà onere della parte fornire all'altra il nuovo recapito); questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 7 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, i genitori sono tenuti al rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il genitore che anticiperà la spesa avrà cura di utilizzare, per il pagamento, la tessera sanitaria di Matteo. Le spese straordinarie verranno comunicate dal coniuge che le ha sostenute, per messaggio (anche WhatsApp o via mail) entro il 10 del mese successivo fornendo copia delle relative ricevute e, quindi, corrisposte all'altro genitore entro il giorno
18 del mese in cui ne ha avuto comunicazione.
9) Le detrazioni fiscali saranno usufruite dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) Al fine di conservare rapporti continuativi con il padre, il diritto/dovere di visita viene disciplinato nelle seguenti modalità: i genitori convengono che trascorrerà con il padre weekend alterni dal Per_1
venerdi, prelevandolo, a seconda dell'orario lavorativo, all'uscita della scuola o delle attività extrascolastiche o dalla sua residenza o nel luogo in cui si trova, sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 21 durante il periodo scolastico ed alle ore 22:00 nel periodo festivo o estivo. Nelle settimane che prevedono il weekend, resterà con il padre dal Per_1 mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle altre attività, per cui il padre lo preleverà come sopra, sino al giovedì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la residenza dei nonni materni in LL di ON, via Martinelli, 12. Per le settimane che non prevedono il weekend, Per_1
pernotterà con il padre anche il giovedì, prelevandolo come sopra. Il padre accompagnerà Per_1 presso l'abitazione dei nonni materni sia il giovedì che il venerdì mattina, salvo che, compatibilmente con il turno lavorativo, non preferisca portarlo personalmente a scuola. Le parti stabiliscono che, a prescindere da quanto sopra regolamentato, nell'ipotesi in cui per motivi di salute non sia opportuno spostare il minore, quest'ultimo permarrà nella sua residenza sino ad avvenuta guarigione. Per maggiore chiarezza le parti si impegnano a compilare annualmente il calendario allegato (doc.09) entro il 30 novembre di ogni anno (compreso quello in corso), attenendosi strettamente allo stesso, salvo deroghe concordate tra le parti.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che i nonni materni, come di consueto, continueranno ad accompagnare a scuola per poi prelevarlo al termine delle lezioni e riportarlo presso la sua Per_1
residenza, stando con lui sino all'arrivo della madre o del padre nei giorni che quest'ultimo deve prendersene cura in base a quanto stabilito ai punti precedenti. I nonni materni, quando il minore è con loro, provvederanno quindi a preparargli i pasti (colazione, cena, pranzo e quant'altro) nonché ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative concordate dai genitori.
12) Durante le vacanze estive stabilite dal calendario scolastico, i genitori trascorreranno con il figlio due settimane di vacanza ciascuno, anche non consecutive, e di ciò dovranno darsi reciproca comunicazione entro la fine del mese di marzo.
Considerato che
le vacanze estive delle parti sono coincidenti, qualora non vi sia la possibilità di richiedere ferie differenti, si stabilisce che il minore svolga le ferie centrali del mese di agosto un anno con il padre ed un anno con la madre. Fatti salvi diversi accordi tra le parti.
13) Il padre trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio, in modo che il minore possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni, con ognuno dei genitori. Tre giorni durante le vacanze pasquali, ancora alternando, in accordo con la madre, il giorno di Pasqua con quello di
Pasquetta. Si dà atto che il minore ha trascorso il Natale 2024 e la Pasqua 2025 con la madre, per cui trascorrerà il Natale 2025 e la Pasqua 2026 con il padre.
14) In ogni caso, i due genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi da quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali esigenze del figlio e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cambio turni, viaggi aziendali, partecipazione a fiere lavorative, meeting etc.
15) Quando il minore si sposta da una casa all'altra - laddove necessario in base alle contingenze del caso - il genitore segnalerà all'altro le informazioni riguardanti: compiti a casa, progetti scolastici;
attività sociali e relativo equipaggiamento;
appuntamenti da rispettare. Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della prole. Ogni genitore deve fare in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti lavati ed altri effetti personali che ha portato con sé e con i compiti svolti, curando di verificare il registro elettronico e in caso di dubbio confrontandosi con l'altro genitore.
16) Le parti, presa visione della reciproca documentazione e, quindi, preso atto delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, dichiarano che nulla è dovuto tra le medesime in dipendenza del rapporto di coniugio.
17) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico di , il cui espatrio dovrà essere di volta in volta Persona_1
autorizzato. L'eventuale diniego, tuttavia, dovrà essere motivato sulla base di un grave e comprovato pregiudizio per il minore.
18) Il documento d'identità e la tessera sanitaria del minore verranno trattenuti in custodia dalla Sig.ra che fornirà al Sig. una copia e all'occorrenza l'originale. La richiesta Parte_1 Parte_2
dovrà essere evasa entro tre giorni. Il Sig. consegnerà detti documenti alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
all'atto della sottoscrizione del presente ricorso.
19) Il libretto di risparmio intestato a come pure gli ori dello stesso di comune accordo Persona_1
vengono custoditi presso la cassetta di sicurezza intestata a nella Banca BPM, filiale Parte_2
di LL di ON. , ove non ancora fatto, si impegna entro 15 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente accordo a fornire alla Sig.ra inventario fotografico di tutti gli ori e/o Pt_1 altri oggetti di proprietà del figlio.
20) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di ON di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/12/2025
Il Presidente
ES D'IC
N. 8979 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di ON, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 16/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Orani Patrizia, il secondo dall'Avv. Montresor Paola, come da mandati in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 10/10/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NOGAROLE
ROCCA al Num.
8 - PARTE II - SERIE A - ANNO2010 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
A modifica delle condizioni disposte in sede di accordo di negoziazione assistita n. 146 RCNA sottoscritta in data 16.03.2024 ai sensi dell'art. 6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge
10.11.2014 n. 162 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Nogarole Rocca (VR) con atto n.
10, parte II, serie C, anno 2024, disporsi come segue: 2) I signori ed sono esonerati da qualsiasi forma di mantenimento in via Parte_2 Parte_1
reciproca, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
3) A conferma di quanto già previsto nell'accordo di negoziazione assistita n. 146 RCNA sottoscritta in data 16.03.2024, viene assegnata alla Sig.ra la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi, Parte_1 sita in LL di ON, alla via Luigi Zanini,9, di piena proprietà di , come di Parte_2
seguito catastalmente identificata (All.10):
Comune di LL di ON – Catasto Fabbricati Via Luigi Zanini, 9
Foglio 45, particella 927, sub 6, Cat. A3, Cl. 3, Cons. 5,5 vani
Foglio 45, particella 1048, Cat. C 6, Cl. 2, Cons. 15 m2 la Sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente al figlio sino a quando lo Parte_1
stesso non sarà economicamente autosufficiente, non consentendo che altri prendano la residenza ivi.
4) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre, presso la quale manterrà la residenza. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore importanza relative, ad esempio, alla sua istruzione, educazione anche religiosa e salute, mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, i due genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, durante la permanenza del figlio con ciascuno di loro.
5) I genitori si riconoscono reciprocamente il diritto, nel periodo di tempo che il figlio permarrà presso l'altro genitore, di comunicare telefonicamente con lo stesso (alternativamente chiamata o messaggio) nei giorni festivi (compresi sabato e domenica) alle ore 11:00 e alle 18:00 e nei giorni scolastici al massimo due volte al giorno. In caso di malattia ciascun genitore potrà visitare il figlio presso l'abitazione in cui si trova.
6) Le parti concordano sin d'ora che il figlio continuerà a seguire il percorso cattolico intrapreso Per_1
per cui si impegnano ad accompagnarlo a catechismo e a fare quanto necessario affinché il minore possa ricevere il sacramento della Cresima.
7) In considerazione del fatto che la casa coniugale assegnata alla signora è di proprietà Pt_1
esclusiva del signor il quale conduce in locazione un altro immobile con canone pari a € Parte_2
600,00, che il Sig. , relativamente alla casa coniugale, dovrà farsi carico delle spese Parte_2
condominiali che sono e saranno deliberate relative a lavori di straordinaria manutenzione (Rifacimento del tetto, del portone di ingresso, fognature, facciata), viene concordemente convenuto che il Sig.
rinunci alla sua quota parte di assegno unico in favore della moglie a decorrere dal Parte_2 mese di aprile 2024, intendendosi in tal modo adempiuto l'obbligo di mantenimento di . Il Sig. Per_1
si impegna quindi a sottoscrivere e a produrre quanto necessario affinché la Sig.ra Parte_2 Pt_1
possa percepire l'assegno unico in misura integrale. Nell'ipotesi in cui l'assegno unico universale venisse meno o ridotto per il raggiungimento della maggiore età di o comunque per eventuali Per_1 modifiche normative sopravvenute, le parti concorderanno la misura del contributo al mantenimento che il padre dovrà corrispondere per il figlio, tenuto conto della situazione reddituale di entrambi e delle esigenze di , rimettendo la questione al Giudice solo in caso di mancato accordo”. Per_1
8) Il signor corrisponderà alla signora il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 relative al figlio , secondo i criteri e le modalità come specificate nel Protocollo Famiglia del Per_1
Tribunale di ON, sottoscritto in data 13/12/2024, che qui si trascrive, salvo quanto viene più avanti previsto dopo il VI:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura( quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 250,00), tutori e plantari ortopedici;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in regime d libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche;
nonché interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti perquelli comunali o parrocchiali;
VI. spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Le parti si danno reciprocamente atto di acconsentire (come già acconsentono) alle seguenti spese straordinarie sportive e ricreative, da suddividere nella misura del 50% ciascuno: Laboratorio d'Arte Creativo a LL di ON (Labcreativo45) e le spese per il corso di Tennis, o eventuale altro sport che Per_1
decidesse d'intraprendere. Parimenti saranno da suddividere le spese accessorie relative allo sport, a titolo esemplificativo, quelle per l'abbigliamento o eventuali attrezzature. Le parti si danno reciprocamente assenso in ordine alla frequentazione del Centro Estivo da contenersi nell'importo massimo complessivo e annuale di euro 300,00. Le parti potranno, in ogni caso, valutare di comune accordo, di aumentare gli importi sopra indicati. Le parti in vista del percorso religioso scelto, concordano sin d'ora di suddividere le spese accessorie relative alla , per cui a parte il vestiario Pt_3
e le eventuali somme che verranno richieste dalla Parrocchia, decideranno insieme le spese per il fotografo, bomboniere, ristorante e quant'altro, che saranno ripartite in base al numero dei rispettivi parenti. Resta inteso che in caso di disaccordo, nessuna delle parti può vincolare l'altra nella scelta.
Quando i genitori debbano concordare le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro anche tramite messaggio (WhatsApp e/o mail, in caso di modifica del numero di telefono o dell'indirizzo mail rispetto a quelli attuali sarà onere della parte fornire all'altra il nuovo recapito); questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 7 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, i genitori sono tenuti al rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il genitore che anticiperà la spesa avrà cura di utilizzare, per il pagamento, la tessera sanitaria di Matteo. Le spese straordinarie verranno comunicate dal coniuge che le ha sostenute, per messaggio (anche WhatsApp o via mail) entro il 10 del mese successivo fornendo copia delle relative ricevute e, quindi, corrisposte all'altro genitore entro il giorno
18 del mese in cui ne ha avuto comunicazione.
9) Le detrazioni fiscali saranno usufruite dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) Al fine di conservare rapporti continuativi con il padre, il diritto/dovere di visita viene disciplinato nelle seguenti modalità: i genitori convengono che trascorrerà con il padre weekend alterni dal Per_1
venerdi, prelevandolo, a seconda dell'orario lavorativo, all'uscita della scuola o delle attività extrascolastiche o dalla sua residenza o nel luogo in cui si trova, sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 21 durante il periodo scolastico ed alle ore 22:00 nel periodo festivo o estivo. Nelle settimane che prevedono il weekend, resterà con il padre dal Per_1 mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle altre attività, per cui il padre lo preleverà come sopra, sino al giovedì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la residenza dei nonni materni in LL di ON, via Martinelli, 12. Per le settimane che non prevedono il weekend, Per_1
pernotterà con il padre anche il giovedì, prelevandolo come sopra. Il padre accompagnerà Per_1 presso l'abitazione dei nonni materni sia il giovedì che il venerdì mattina, salvo che, compatibilmente con il turno lavorativo, non preferisca portarlo personalmente a scuola. Le parti stabiliscono che, a prescindere da quanto sopra regolamentato, nell'ipotesi in cui per motivi di salute non sia opportuno spostare il minore, quest'ultimo permarrà nella sua residenza sino ad avvenuta guarigione. Per maggiore chiarezza le parti si impegnano a compilare annualmente il calendario allegato (doc.09) entro il 30 novembre di ogni anno (compreso quello in corso), attenendosi strettamente allo stesso, salvo deroghe concordate tra le parti.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che i nonni materni, come di consueto, continueranno ad accompagnare a scuola per poi prelevarlo al termine delle lezioni e riportarlo presso la sua Per_1
residenza, stando con lui sino all'arrivo della madre o del padre nei giorni che quest'ultimo deve prendersene cura in base a quanto stabilito ai punti precedenti. I nonni materni, quando il minore è con loro, provvederanno quindi a preparargli i pasti (colazione, cena, pranzo e quant'altro) nonché ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative concordate dai genitori.
12) Durante le vacanze estive stabilite dal calendario scolastico, i genitori trascorreranno con il figlio due settimane di vacanza ciascuno, anche non consecutive, e di ciò dovranno darsi reciproca comunicazione entro la fine del mese di marzo.
Considerato che
le vacanze estive delle parti sono coincidenti, qualora non vi sia la possibilità di richiedere ferie differenti, si stabilisce che il minore svolga le ferie centrali del mese di agosto un anno con il padre ed un anno con la madre. Fatti salvi diversi accordi tra le parti.
13) Il padre trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio, in modo che il minore possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni, con ognuno dei genitori. Tre giorni durante le vacanze pasquali, ancora alternando, in accordo con la madre, il giorno di Pasqua con quello di
Pasquetta. Si dà atto che il minore ha trascorso il Natale 2024 e la Pasqua 2025 con la madre, per cui trascorrerà il Natale 2025 e la Pasqua 2026 con il padre.
14) In ogni caso, i due genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi da quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali esigenze del figlio e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cambio turni, viaggi aziendali, partecipazione a fiere lavorative, meeting etc.
15) Quando il minore si sposta da una casa all'altra - laddove necessario in base alle contingenze del caso - il genitore segnalerà all'altro le informazioni riguardanti: compiti a casa, progetti scolastici;
attività sociali e relativo equipaggiamento;
appuntamenti da rispettare. Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della prole. Ogni genitore deve fare in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti lavati ed altri effetti personali che ha portato con sé e con i compiti svolti, curando di verificare il registro elettronico e in caso di dubbio confrontandosi con l'altro genitore.
16) Le parti, presa visione della reciproca documentazione e, quindi, preso atto delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, dichiarano che nulla è dovuto tra le medesime in dipendenza del rapporto di coniugio.
17) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico di , il cui espatrio dovrà essere di volta in volta Persona_1
autorizzato. L'eventuale diniego, tuttavia, dovrà essere motivato sulla base di un grave e comprovato pregiudizio per il minore.
18) Il documento d'identità e la tessera sanitaria del minore verranno trattenuti in custodia dalla Sig.ra che fornirà al Sig. una copia e all'occorrenza l'originale. La richiesta Parte_1 Parte_2
dovrà essere evasa entro tre giorni. Il Sig. consegnerà detti documenti alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
all'atto della sottoscrizione del presente ricorso.
19) Il libretto di risparmio intestato a come pure gli ori dello stesso di comune accordo Persona_1
vengono custoditi presso la cassetta di sicurezza intestata a nella Banca BPM, filiale Parte_2
di LL di ON. , ove non ancora fatto, si impegna entro 15 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente accordo a fornire alla Sig.ra inventario fotografico di tutti gli ori e/o Pt_1 altri oggetti di proprietà del figlio.
20) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di ON di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/12/2025
Il Presidente
ES D'IC