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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1381/2025
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO Parte_1 C.F._1
SCUTERI
e
(c.f ), con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO SCUTERI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Preliminarmente, i Sig.ri e chiedono all'Ill.mo Tribunale Adito Parte_1 CP_1 che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in IA di
Brescia come sopra identificato con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
2. Affidamento del figlio minore - Contributo al mantenimento
A conferma di quanto disposto in sede di separazione il figlio rimane affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre . Parte_1
1 Nulla in ordine al diritto di visita del padre atteso che tale facoltà non è mai stata esercitata.
Obbligo di mantenimento del padre verso il figlio in euro 300 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese.
1 genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche. ludico-sportive ed a quelle medico sanitarie e odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio.
5) Gli effetti della convenzione decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente atto.
6) I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio reciproco dei documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06/04/2019 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IA (atto n. 1, parte I).
Con negoziazione assistita il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1381/2025
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO Parte_1 C.F._1
SCUTERI
e
(c.f ), con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO SCUTERI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Preliminarmente, i Sig.ri e chiedono all'Ill.mo Tribunale Adito Parte_1 CP_1 che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in IA di
Brescia come sopra identificato con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
2. Affidamento del figlio minore - Contributo al mantenimento
A conferma di quanto disposto in sede di separazione il figlio rimane affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre . Parte_1
1 Nulla in ordine al diritto di visita del padre atteso che tale facoltà non è mai stata esercitata.
Obbligo di mantenimento del padre verso il figlio in euro 300 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese.
1 genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche. ludico-sportive ed a quelle medico sanitarie e odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio.
5) Gli effetti della convenzione decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente atto.
6) I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio reciproco dei documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06/04/2019 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IA (atto n. 1, parte I).
Con negoziazione assistita il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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