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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. OV D'NI Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. OV HI Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1568/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 3 dicembre 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, per procura in atti, per comunicazioni e notificazioni
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APPELLANTE
C O N T R O
( C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, in via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATO
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva in data 23 aprile 2022 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione a ingiunzione proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
così disponeva: Controparte_2
“1) rigetta i motivi di opposizione relativi alla nullità dell'ordinanza per incompetenza ed alla decadenza ex art- 4 legge 898/86; rimette, per il resto, la causa sul ruolo, come da separata ordinanza in pari data.
Le spese alla statuizione definitiva.
Esponeva il primo giudice che aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 3/2010 del
16.11.2010, notificata il 23.11.2010, con la quale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1996, gli veniva ingiunto il pagamento, in solido con la , della sanzione amministrativa di € Controparte_3
157.567,29, oltre spese, per indebita percezione di aiuti comunitari relativi alle campagne agrumarie
1998/99, 1999/00 e 2000/01.
Affermava che l'eccezione proposta dall'opponente, concernente la pretesa nullità dell'opposta ordinanza per incompetenza dell'organo che la aveva emessa, non era fondata in quanto la competenza del dirigente responsabile dell'Ufficio sanzioni del dipartimento interventi strutturali dell'agricoltura – area 3 – dell' agricole e alimentari della Controparte_2 Parte_2
si ricavava dalla normativa e dai decreti regionali in atti.
Per quanto concerneva la pretesa decadenza, ex art. 4 della L. n. 898/86, rilevava che la contestazione della violazione, se non era avvenuta la contestazione immediata, andava effettuata entro il termine di 180 giorni della commessa violazione, termine che tuttavia decorreva non dal giorno in cui il fatto era stato acquisito nella sua materialità ma da quello in cui erano state compiute le indagini ed era stato quindi possibile valutare il fatto materiale nel suo complesso, pure considerato che la congruità di tale termine andava valutata dal giudice tenuto conto delle maggiore o minore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie.
Nella specie il nulla osta per l'impiego dei dati contenuti nel verbale di constatazione era stato dato il 4 ottobre 2005 e, pertanto, la notifica del processo verbale, avvenuta il 19 dicembre 2005, era stata effettuata prima della scadenza del ternine di 180 giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 898/1986.
Andavano, infine, rigettati i motivi di opposizione relativi alla prescrizione, alla nullità dell'ordinanza per incompetenza ed alla decadenza ex art. 4 L. n. 898/86. 4
Con sentenza definitiva in data 17 febbraio 2020, il Tribunale di Palermo così disponeva:
“in parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, condanna al Parte_1
pagamento in favore dell' della sanzione Controparte_2
pecuniaria pari a € 94.374,00;
- nulla per le spese;
- Pone a carico di entrambe le parti, in solido, in ragione del 50% ciascuna, il costo della C.T.U.”.
Esponeva il primo giudice, con riferimento alla eccezione di prescrizione del diritto azionato, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione aveva la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, era idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943
c.c.. Ne conseguiva che la notifica della contestazione costituiva valido atto di interruzione del decorso del termine di prescrizione .
Nel caso in esame, i processi verbali di contestazione redatti dai militari della Guardia di Finanza erano stati notificati all'opponente in data 19.12.2005 e, pertanto, andava dichiarato estinto il diritto dell'Amministrazione convenuta a riscuotere le somme dovute per le violazioni riguardanti la campagna agrumaria 1998/99 per il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28, legge n. 689/1981.
Nel merito, esponeva che dalla relazione di C.T.U., come integrata dall'elaborato redatto a chiarimenti, a firma della dott.ssa , si rilevava che le somme indebitamente Persona_1
percepite ammontavano a € 126.075,00 e, in particolare: € 31.701,00 per la campagna agrumaria
1998/99; € 66.913,00 per la campagna agrumaria 1999/00 e € 27.461,00 per la campagna agrumaria
2000/01.
Detratto dalla predetta somma l'importo di € 31.701,00, relativo alla annualità 1998/99, il cui diritto alla riscossione era estinto per intervenuta prescrizione, andava condannato al Parte_1
pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 94.374,00, ai sensi degli artt. 2 e 3, legge 898/1986.
Avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva proponeva appello. Parte_3
Con riferimento alla sentenza non definitiva esponeva che, erroneamente, il primo giudice aveva rigettato l'eccezione relativa alla incompetenza dell'Autorità che aveva emanato l'ordinanza o, in subordine, del soggetto che aveva emanato l'ingiunzione, stante che la competenza per la emanazione 5
del provvedimento era in capo al Ministero dell'Agricoltura, e, comunque il funzionario regionale che aveva emesso il provvedimento era privo di valida delega.
Il Tribunale aveva travisato completamente il contenuto della censura affermando, con la motivazione addotta in sentenza, il principio di separazione tra le competenze di indirizzo politico e quelle gestionali amministrative, per concludere che la competenza andava attribuita al funzionario che aveva sottoscritto l'atto.
Invero la competenza sanzionatoria era stata attribuita dal D.Lvo 305/2002 al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, e poichè non risultava che fosse stato individuato l'organo competente da parte della NE SI (per come prescritto dall'art. 2 del D. Lvo 305/2002) la competenza permaneva in capo al Ministero stesso. Non era mai stata contestata la circostanza della mancata emissione del provvedimento di individuazione dell'organo competente, che dunque doveva ritenersi fatto certo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c..
La questione posta prescindeva dalla ripartizione di competenze tra organo politico e organo amministrativo e atteneva, invece, ad un profilo diverso di ripartizione di compiti tra Stato e NE.
Aveva esposto che l'Assessorato aveva omesso di indicare che la NE SI aveva provveduto a individuare l'organo competente. Con note successive l'Assessorato aveva solo specificato che, in virtù della potestà normativa attribuita alla NE SI, la materia dell'agricoltura apparteneva alla NE che, dunque, era competente nella individuazione dell'autorità titolata per l'accertamento e l'irrogazione delle relative sanzioni.
In effetti l'art. 4 c. 1 lettera c della L. 898/1986 disponeva che “nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato”. Detta norma era derogatoria rispetto alla regola generale posta dall'art. 18 L. 689/1981.
Nelle premesse dell'ingiunzione impugnata si faceva rinvio al Decreto Assessoriale n. 7 del 25 marzo
2010 con il quale era stato delegato il dirigente responsabile dell'Ufficio Sanzioni del Dipartimento
Interventi Strutturali per l'Agricoltura come autorità competente a svolgere i compiti assegnati dall'art. 18 L. 689/1981. Tuttavia tale delega non era stata conferita ai sensi dell'art. 4 lettera c) della
L. 898/1986 e, dunque, atteneva ai procedimenti sanzionatori regolati dall'art. 18 L. 689/1981 e non poteva valere quale valido atto di incarico per emettere le ingiunzioni ex L. 898/1986. Quest'ultima norma stabiliva la competenza del Presidente della NE. 6
Rilevava che l'oggetto della sanzione era la percezione indebita di contributi “comunitari”; non si trattava dunque di risorse regionali (sulle quali nessun dubbio vi sarebbe stato in ordine alla potestà esclusiva della NE a stabilire le regole di competenza). Pertanto, le norme rilevanti erano quelle statali, che stabilivano un criterio qui disatteso;
il provvedimento sanzionatorio era stato infatti emesso (non dal Presidente della NE né da un suo delegato, ma) da un funzionario delegato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura. Agli Assessorati apparteneva la soggettività unitaria della attività amministrativa e, pertanto, non si poteva ritenere che l'esercizio del potere da parte dell'Assessore fosse fungibile con quello del Presidente della NE.
In ogni caso la Corte di Cassazione aveva stabilito che nelle fattispecie per cui è causa, regolate dalla
Legge n. 898 del 1986 "la competenza all'emissione di ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per indebito conseguimento di aiuti comunitari apparteneva al Ministero delle risorse agricole (in seguito sostituito dal Ministero delle politiche agricole, con D.Lgs. 4 giugno 1997, n.
143), succeduto, ai sensi della L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle Regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra i quali l'accertamento e la repressione delle frodi in detta materia (Cass. 23 febbraio 2005, n. 3786).
Infatti per la L. 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1, comma 2, alle regioni erano state trasferite solo funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonchè le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, tra le quali non era compreso l'accertamento e la repressione delle frodi in materia di aiuti comunitari. Per la L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, invece, il Ministero (in seguito a sua volta sostituito dal Ministero delle politiche Controparte_2
agricole con D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143) era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste" (Cass. civ., 20/01/2011, n. 1249).
In definitiva il vizio di competenza sussisteva, sotto i due profili indicati nel ricorso:
a) competenza del Ministero e non della NE;
b) in subordine, incompetenza comunque del funzionario emittente, perché privo di delega da parte del Presidente della NE.
La ricostruzione corretta del fatto era dunque la seguente:
- la NE SI non aveva mai emesso un provvedimento con cui veniva individuato l'organo competente per come prescritto dall'art. 2 del D. Lvo 305/2002; 7
- il funzionario che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione era stato delegato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e non dal Presidente della NE.
Per queste ragioni la sentenza era errata e sul punto andava riformata, dichiarando che la ingiunzione era illegittima ( primo motivo ).
Erroneamente il primo giudice aveva rigettato la censura relativa alla tardività della notifica della contestazione per superamento del termine di 180 giorni stante che l'accertamento doveva ritenersi completato al più tardi alla data del 30-05-2005 e, conseguentemente, il lasso di tempo ulteriormente trascorso era da ritenersi non congruo.
Il Tribunale aveva dato atto in sentenza del fatto che la durata dell'accertamento “va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini” ma poi contraddittoriamente aveva omesso completamente di svolgere tale valutazione e aveva determinato la tempestività della notifica a partire dal momento in cui la Guardia di Finanza aveva chiesto all'Autorità penale il nulla osta per l'impiego dei dati acquisiti (4 10 2005).
Tale decisione era erronea stante la non congruità del tempo trascorso, in quanto, a fronte di fatti accaduti negli anni 1998 – 2001, la Guardia di Finanza aveva iniziato in data 26 02 2002 le attività di accertamento di polizia tributaria;
entro il gennaio 2004 aveva proceduto all'esame di tutti i soggetti interrogati quali testimoni dei fatti;
il 22 3 2004 e il 23 3 2004 aveva ascoltato entrambi i presidenti pro tempore della cooperativa. Il lasso di tempo trascorso dal 26 02 2002 al 14 12 2005 appariva sproporzionato ed ingiustificato (pur dando atto della complessità dell'istruttoria) per integrare un periodo congruo di accertamento. Dal che derivava che risultava sforato il termine di giorni 180, che non poteva che decorrere al massimo dalla fine dell'anno 2004, volendo concedere nove mesi per l'esame della documentazione acquisita.
Rilevava che alcun rilievo poteva avere la data in cui l'autorità giudiziaria aveva autorizzato la
Guardia di Finanza ad utilizzare le informazioni acquisite in sede penale, in quanto nessuna norma introduceva tale condizione quale presupposto per l'avvio dell'accertamento, e dall'altro, la Guardia di Finanza era lo stesso organo che aveva proceduto agli accertamenti in sede penale. E, comunque, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 689/1981 in materia di accertamento, non appariva condivisibile una interpretazione che consentiva sine die il protrarsi del termine di avvio dell'accertamento, in dipendenza del nulla osta di una autorità giudiziaria e ciò perché appariva rilevante il fatto che, nella fattispecie in questione, l'art. 3 c.1 della Legge 898/1986 derogava alla applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 689/1981, consentendo la 8
contemporaneità della sanzione penale ed amministrativa per la commissione del medesimo fatto.
Dal che derivava che gli accertamenti compiuti nelle due sedi erano chiaramente fungibili, avendo ad oggetto i medesimi presupposti di fatto e di diritto.
Disattendendo completamente tali argomentazioni (e soprattutto omettendo completamente di valutare la congruità del tempo trascorso per l'accertamento) il Tribunale aveva disposto che il termine di 180 giorni non poteva che decorrere dalla data di richiesta di autorizzazione all'uso dei dati acquisiti.
Invero la decorrenza del termine non poteva essere ricondotta al completamento dell'attività di accertamento, perché altrimenti il termine stesso sarebbe nella disponibilità dell'Amministrazione, la quale potrebbe artificiosamente procrastinare il relativo dies a quo.
In tale contesto però non era onere della parte opponente provare, ai fini dell'eccepita intempestività della contestazione, la data in cui l'organo accertatore era stata posto in grado, dagli organi ispettivi, di valutare le risultanze delle indagini. Invero l'onere della prova della legittimità della pretesa sanzionatoria non poteva che incombere, (ai sensi del comma 1 dell'art. 2697 c.c.) all'amministrazione, portatrice della pretesa in questione (Cass. 8561/2009). Nel presente giudizio l'Amministrazione nulla aveva dedotto sul punto, se non l'esigenza di ricevere il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria. Ma ciò era insufficiente a ritenere assolto l'onere della prova, e ciò perché nessuna norma prevedeva tale condizione quale presupposto per l'avvio dell'accertamento.
Nè poteva applicarsi alla fattispecie in questione il comma 3 dell'art. 14 della L. 689/1981 e ciò in quanto la Guardia di Finanza era già in possesso di tutti gli elementi relativi all'accertamento e non aveva ricevuto alcuna comunicazione in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria (avendo invece la stessa Guardia di Finanza provveduto ad informare l'autorità giudiziaria).
Era peraltro evidente che il decorso di un lasso eccessivo di tempo rendeva estremamente difficoltosa la possibilità di difendersi, tenuto conto della sempre maggiore difficoltà nel reperimento dei documenti necessari per la ricostruzione dei fatti. Invero, la lesione del diritto di difesa era accaduta puntualmente nel caso in questione, laddove il C.t.u. aveva dichiarato che non era stato possibile reperire le ricevute di pesatura degli agrumi, redatte al momento del conferimento, come attestato a pag. 20 della Relazione integrativa di C.t.u. nell'ambito della (non) risposta al quesito 3B). Era evidente che se tali ricevute fossero state reperite, sarebbe stato possibile confrontare i valori ivi registrati con le dichiarazioni dei singoli soci, ed avere un elemento oggettivo di riferimento utile per valutare il contenuto di tali dichiarazioni. 9
In definitiva il Tribunale aveva omesso di decidere la questione relativa alla congruità del tempo trascorso, non applicando così correttamente l'art. 14 della L. 689/1981 (secondo motivo ).
La sentenza era errata nella parte in cui aveva omesso sic et simpliciter di pronunciarsi sulla domanda rubricata al n. 5) del ricorso introduttivo, e consistente nel difetto dell'elemento soggettivo in capo all'appellante, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981 “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Ai sensi poi del comma dell'art. 23 della L. 689/1981 vigente al momento di inizio del presente giudizio “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Dal combinato disposto delle due norme derivava l'esigenza che quantomeno la colpa del sanzionato doveva essere provata dall'Autorità. Nella specie era stata sollevata l'eccezione in ordine alla carenza di elemento soggettivo in capo al ricorrente, e ciò perché lo stesso non poteva materialmente controllare l'origine degli agrumi che ciascun coltivatore conferiva;
né era tenuto ad assistere a tutte le operazioni giornaliere di pesatura degli stessi, per verificare la correttezza dei conferimenti. Non era stato addotto alcuna prova della sua colpevolezza, essendo stato chiamato in causa solo per il ruolo di presidente pro tempore della , e non Parte_4
per fatti personalmente imputabili allo stesso. In ogni caso, il mero ruolo di presidente non consentiva il controllo pieno sulle operazioni giornaliere di carico e scarico dei limoni e di verifica della rientranza delle pesature nella capacità produttiva di ciascun terreno dei soci. Non poteva essergli addebitata alcuna colpa che, semmai, andava imputata ai singoli soci conferitori che portavano gli agrumi in cooperativa. Qualora si dovesse ritenere che la sua colpa era da ritenersi presunta, le circostanze addotte in ricorso erano sufficienti per dimostrare che era esente da responsabilità, non potendo il presidente di una Cooperativa cui erano iscritte decine di soci avere alcun potere di controllo su ogni singola dichiarazione di provenienza dei limoni conferiti. E questo anche perchè non era nemmeno compito del Presidente procedere personalmente alla pesatura degli agrumi, al momento del conferimento ( terzo motivo ).
Erroneamente non era stata dichiarata la prescrizione anche in relazione alla campagna agrumaria
1999/2000 in quanto i pagamenti disposti da er la campagna agrumaria 1999/2000 a titolo CP_4
di contributo sul prezzo di vendita dei limoni ceduti dalla Cooperativa Natura alle aziende di trasformazione erano stati effettuati prima del 19 12 2000 e precisamente in data 19 08 2000. 10
La prima interruzione della prescrizione era avvenuta il 19 12 2005, con la notifica del verbale di contestazione. Era evidente – considerando il termine cinquennale d prescrizione - che i fatti commessi prima del 19 12 2000 erano da ritenere prescritti. Ogni campagna agrumaria iniziava il primo settembre e si concludeva il 31 ottobre dell'anno successivo.
La nota prot. n. 16531 A3/uo11/03/05 del 08 03 2012 depositata in giudizio il 09 03 2012 da parte dell' ricostruiva il flusso dei pagamenti intercorsi tra Controparte_5
e l' (di cui faceva parte la Cooperativa Natura, CP_4 Controparte_6
della quale era legale rappresentante l'appellante). Esaminando la tabella riepilogativa ivi allegata a pag. 4 emergeva che il versamento di L.
5.692.932.710 effettuato il 16 08 2000 da CP_4
all' afferiva esattamente alla campagna agrumaria 1999/2000. Controparte_6
La commissione dell'illecito avveniva senza dubbio nel momento in cui il contributo (asseritamente non dovuto perchè frutto di dichiarazioni ritenute non veritiere) veniva erogato. Il relativo pagamento era dunque avvenuto ben prima del 19 12 2000 e andava dichiarata la prescrizione in relazione alla riscossione della relativa sanzione.
La sentenza n. 877/2020 così quantificava a pag. 4 gli importi contestati in ragione degli anni: "il predetto C.T.U. ha evidenziato che le somme indebitamente percepite ammontano a € 126.075,00 e, in particolare: € 31.701,00 per la campagna agrumaria 1998/99; € 66.913,00 per la campagna agrumaria 1999/00 e € 27.461,00 per la campagna agrumaria 2000/01." Per le ragioni esposte, andava riformato il capo della sentenza qui impugnato statuendo che risulta prescritta la sanzione anche per gli illeciti commessi in relazione all'annata agrumaria 1999/2000, e che il relativo importo della sanzione (da scomputare dal totale dovuto) ammontava ad Euro 66913,00 ( quarto motivo ).
La sanzione andava annullata per carenza di prova in ordine ai fatti fondativi della stessa essendo basati sulle dichiarazioni rese dai soci della cooperativa in ordine ai conferimenti effettuati che non erano state controllate con gli opportuni riscontri dalla Guardia di Finanza ( quinto motivo ).
Esponeva che la Guardia di Finanza non aveva effettuato alcuna verifica sulla effettiva capacità produttiva dei fondi, limitandosi a desumerla dalle dichiarazioni spontanee rese dai soci, senza alcun successivo riscontro documentale o di altra natura.
Pertanto, il parametro più corretto per individuare alla capacità produttiva dei fondi era quello individuato dall' elaborato dal C.t.u. in risposta al quesito Controparte_7
2B). 11
Il C.t.u. aveva effettuato (fondo per fondo) tale verifica, ancorata ad un parametro obiettivamente più affidabile rispetto ai meri ricordi dei produttori, ed era risultato che lo scostamento era molto inferiore rispetto a quello individuato dalla Guardia di Finanza. Il risultato finale indicava uno scostamento di
Euro 43.423 a fronte di Euro 157.575 contestati al ricorrente. Tale metodologia era l'unica ancorata a dati documentali ed oggettivi, peraltro elaborati dallo stesso Ente che era preposto alla erogazione delle contribuzioni e al relativo controllo (Agea).
La Relazione integrativa di consulenza scorporava (da pag. 18 a pag. 20) i dati anno per anno, e questo consentiva di quantificare l'esatto ammontare degli importi non dovuti nel caso di accoglimento della superiore eccezione di prescrizione parziale. A pag. 19 erano riportati i totali dai quali si desumevano i seguenti dati:
- anno 1998/1999 Euro 5688,06
- anno 1999/2000 Euro 31458
- anno 2000/2001 Euro 6277.
Pertanto la sentenza era errata e andava riformata sul punto statuendo che il criterio più corretto era quello elaborato dal C.t.u. in risposta al quesito 2B).
L'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale (in riferimento ai fatti commessi prima del 15 12 2000) consentiva di concludere per la sussistenza di un credito sanzionatorio di Euro
6277.
Nel caso di mancato accoglimento della eccezione di prescrizione per l'annata 1999/2000 sussisteva un credito sanzionatorio di Euro 37.735 ( sesto motivo ).
Dall'accoglimento di una o alcune delle censure esposte, derivava la erroneità del capo della sentenza in cui il Tribunale poneva a carico dell'appellante l'onere di pagare il 50% del costo della relazione di
C.t.u..
Dall'accoglimento di una o alcune delle censure esposte con l' atto di impugnazione, derivava la erroneità del capo della sentenza in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese legali che andavano poste a carico dell'Assessorato ( settimo motivo ).
L si costituiva in giudizio ed esponeva che la sentenza di prime cure era Controparte_2
corretta.
L'Assessorato in epigrafe era infatti competente ad emanare l'atto contestato, a norma dell'art. 14 dello Statuto della NE siciliana, il quale attribuiva a quest'ultima la potestà legislativa esclusiva,
e per il principio del parallelismo quella amministrativa, nella “materia” agricoltura e foreste. E, 12
peraltro, l'art. 11 del decreto presidenziale n. 70 del 1979 (testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della NE SI), affermava che “le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale od a singoli rami della stessa devono intendersi riferite alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia”.
Il Consiglio di Stato, con il parere 4 marzo 2005 n. 872/2003, aveva attribuito alle Regioni la potestà sanzionatoria per le condotte di indebita percezione di aiuti comunitari afferenti il settore agricolo.
Il d.p.r. 1074 del 1965 comprendeva tra le entrate spettanti alla NE quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e penali. E, infine, quella sanzionatoria non costituiva materia scindibile da quella cui atteneva la condotta illecita.
Per quanto riguarda la tempestività della contestazione dell'illecito, rilevava che il termine di 180 giorno, per costante giurisprudenza, decorreva dalla data in cui l'Autorità amministrativa completava l'attività di accertamento: da intendersi come quella che consentiva di ricostruire la condotta in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi.
La pronuncia di prime cure era, del pari, corretta perché aveva tenuto conto della rilevante complessità dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza, che aveva dovuto esaminare una documentazione di non agevole lettura, e molto rilevante anche dal punto di vista della dimensione quantitativa.
Il termine di prescrizione, decorreva dalla data in cui l'Amministrazione che procedeva riceveva il verbale, poiché è solo da essa che la potestà poteva essere esercitata, e quindi il “diritto” fatto valere.
Nell'udienza del 3 dicembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale di dava lettura.
Infondato è il primo motivo di appello. Sussiste, infatti, la competenza della NE SI ad emettere l'ordinanza impugnata ed è legittima la delega effettuata dall'Assessore al dirigente responsabile dell'Ufficio sanzioni. Invero, a norma dell'art . 14 dello statuto delle NE SI, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del
10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e succ. mod.: 1.
L'Assemblea, nell'ambito della NE e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste…. 13
A norma dell'art. 20 dello statuto 1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella NE le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17.
In attuazione della predetta disposizione la regione siciliana ha emesso la Legge regionale 10 aprile
1978, n. 2, trasfusa nel Decreto legislativo del Presidente della NE 28/02/1979, n. 70 – Sicilia
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della NE SI
,Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 aprile 1979, n. 19) che prevede all'art. 11 che le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge.
A norma dell'art. 1 del Decreto legislativo 07/05/1948, n. 789 “ Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettere a), b),
c), e) e l) dello statuto della regione siciliana”.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 872/2003, emesso dalla sezione seconda e trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali, in ordine alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ha ritenuto che compete alle Regioni la competenza ad adottare le misure amministrative sanzionatorie per indebita percezione di aiuti comunitari in materia di interventi di sostegno ed aiuto ai vari settori del mercato agricolo richiamati nel citato parere, escludendo, nell'ambito della competenza regionale, solamente le attività repressive e punitive di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio
2001, n. 223, relativo alle associazioni o unioni nazionali di olivicoltori riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, che abbiano violato gli obblighi derivanti da detto regolamento e da quelli di applicazione.
IL D.M. 24 marzo 2005 (Gazz. Uff. 4 aprile 2005, n. 77) ha individuato nell'Ispettorato centrale repressione frodi la struttura cui è demandata la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223.
L'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo ) prevede che l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle 14
materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza- ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato.
Si è affermato dalla Cassazione che alle Regioni non è stata trasferita la competenza circa l'emissione dell'ordinanza ingiunzione in materia di violazioni concernenti aiuti comunitari nel settore agricolo dalla L. n. 898 del 1986 in quanto materia riservata allo Stato, operante a mezzo ministero competente o che esercita la vigilanza, ovvero da un ufficio da esso delegato ( Cass 02/12/2011, n.
25830; Cass.12264/2007 ).
E' da rilevare tuttavia che, ad esclusione delle attività repressive e punitive di cui all'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, relativo alle associazioni o unioni nazionali di olivicoltori, che abbiano violato gli obblighi derivanti dal regolamento CE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 , non vi è alcuna indicazione specifica normativa circa l'organo competente ad emettere la ordinanza ingiunzione in materia agraria perpetrata.
E' evidente che se la materia concernente la violazione degli aiuti comunitari in materia agricola fosse stata sottratta alla competenza delle Regioni, l' individuazione operata con il D.M. 24 marzo
2005 dell'Ispettorato centrale repressione frodi quale struttura cui è demandata la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223 , sarebbe stata del tutto superflua.
Peraltro dallo stesso titolo della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (…. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo ) si rileva che l'intenzione del legislatore era quella di regolare tutta la materia delle violazioni concernenti gli aiuti comunitari nel settore agricolo e di attribuire quindi alle Regioni munite di funzioni esecutive e ammnistrative in materia di agricoltura la competenza ad emettere i provvedimenti sanzionatori concernenti le violazioni in materia di aiuti comunitari.
Da quanto suesposto consegue che nella NE SI trovando applicazione l' art. 21 legge regionale 10 aprile 1978, n.
2 - in base alla quale le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla
Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia -, correttamente con decreto assessoriale 8 febbraio 2006 è stato statuito che rientra nella competenza dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste la competenza ad adottare le misure amministrative sanzionatorie per indebita percezione di aiuti comunitari in materia di interventi di sostegno ed aiuto ai vari settori del 15
mercato agricolo, con conseguente facoltà dell'Assessore di delegare quindi un funzionario per i provvedimenti in materia .
Detta disposizione , stante la competenza esclusiva in materia di Agricoltura nella NE SI trova applicazione in luogo dell'art. 4 comma c) della Legge 23/12/1986, n. 898 i base alla quale
…c) …; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato.
Infondato è il secondo motivo di appello. Invero i fatti che hanno dato luogo alla contestazione degli illeciti per cui è causa hanno formato oggetto di indagini in sede penale. E, conseguentemente, appare del tutto legittimo che la contestazione degli addebiti sia avvenuta soltanto a seguito di nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria penale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: "In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981 , art. 24 qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p." (Sez. 2, Sent. n. 23477 del 2009; Cass. civ., Sez. II, Sent. 20/04/2018, n. 9881).
Consegue, quindi, che , ultimate le indagini, in assenza di trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria penale all'autorità amministrativa, gli organi investigativi hanno indubbiamente l'obbligo di ricevere dall'Autorità giudiziaria penale il “ nulla osta” per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che, nella specie, il nulla osta per l'impiego dei dati contenuti nel verbale di constatazione era stato dato il 4 ottobre 2005 e, pertanto, la notifica del processo verbale, avvenuta il 19 dicembre 2005, era stata effettuata prima della scadenza del ternine di 180 giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 898/1986.
Infondato è il terzo motivo di appello. Invero è irrilevante la circostanza che il ricorrente sia stato chiamato in causa solo per il ruolo di presidente pro tempore della cooperativa. Nella qualità di
Presidente aveva, infatti, l'obbligo giuridico di svolgere ogni attività, anche a mezzo dei suoi 16
dipendenti, diretta a verificare l'effettività dei conferimenti che venivano dichiarati dai soci al fine di ottenere gli aiuti comunitari.
In proposito non appare innanzitutto superfluo rammentare che il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. (v. da ultimo;
Cass.
n. 11568 del 2/5/2025 ).
E' evidente, quindi, che il , quale Presidente della cooperativa – e come tale obbligato, come Parte_1
si è detto, a svolgere una funzione di controllo sull'effettivo conferimento dei prodotti agricoli – avrebbe dovuto provare di avere svolto ogni doverosa attività diretta ad impedire il perpetrarsi di frodi. In assenza di tale prova quindi correttamente è stata affermata la sua responsabilità in ordine alle violazioni contestate.
E' fondato il quarto motivo di appello relativo alla prescrizione della sanzione relativamente ai pagamenti effettuati in data 19 agosto 2000 per la campagna agrumaria 1999/2000.
Dalla nota in atti ed allegati, prot. n. 16531 A3/uo11/03/05, in data 8.3.2012, dell'
[...]
a firma del dott. Dirigente dell'Ufficio responsabile delle Controparte_5 Controparte_8
Irrogazioni delle Sanzioni, si ricava che il versamento di L.
5.692.932.710 effettuato il 16.08.2000 da all' afferisce alla campagna agrumaria 1999/2000. CP_4 Controparte_6
L'interruzione della prescrizione relativamente a tali pagamenti è avvenuta il 19 12 2005, con la notifica del verbale di contestazione, ed a tale data si era già verificata la prescrizione del credito sanzionatorio dell'Amministrazione, avvenuto il 16 agosto 2005, in considerazione che il termine prescrizionale era di 5 anni .
Invero il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di indebita percezione dell'aiuto, giacché detto illecito si perfeziona con tale percezione e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi ( Cass. n. 11958 del 12/05/2017).
Consegue, quindi, che nella specie – considerando il termine di cinque anni di prescrizione - i fatti commessi prima del 19 dicembre 2000 sono da ritenere prescritti.
Stante la connessione il quinto e il sesto motivo di appello vanno trattati congiuntamente 17
Invero a fronte delle risultanze delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza fondate su dichiarazioni degli informatori relativi all'effettivo conferimento dei prodotti agricoli, l'importo delle somme illegittimamente percepite è stato ritenuto dal c.t.u. pari ad euro 5.688 per la Parte_5
1998/99, ad euro 31.458 per la , ad euro € 6.277 per
[...] Parte_6
. Parte_7
La metodologia adoperata dal c.t.u. in proposito è stata ancorata a dati documentali ed oggettivi, elaborati dallo stesso Ente preposto alla erogazione delle contribuzioni e al relativo controllo (Agea), relativi alla effettiva produttività dei fondi interessati, e, pertanto, le risultanze di tali conteggi debbono ritenersi del tutto attendibili con la conseguenza che vanno disattese parzialmente le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza fondate su dichiarazioni di informatori privi di concreti riscontri probatori .
Da quanto suesposto consegue che l'ammontare sanzionatorio da ritenere legittimo ammonta ad €
6.277,00, importo relativo alle somme illegittimamente percepite nella campagna Parte_7
, in considerazione dell'avvenuta prescrizione della sanzione relativa alle somme
[...]
illegittimamente percepite per la Campagna agrumaria 1999/00.
Tenuto conto dell'esito definitivo della controversia, con parziale accoglimento della proposta opposizione e considerata la particolare complessità della fattispecie, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado a carico di entrambe in misura uguale ( rimane assorbito in detta statuizione il settimo motivo di appello).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza non definitiva emessa dal Controparte_1
Tribunale di Palermo il 23 aprile 2012 ed avverso la sentenza definitiva emessa dal Tribunale di
Palermo il 17 febbraio 2020, riduce la sanzione inflitta al avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
impugnata n. 3/2010 ad euro 6.277,00; conferma, per il resto, le impugnate sentenze e compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente 18
OV HI OV D'NI
La presente sentenza viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att.
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. OV D'NI Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. OV HI Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1568/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 3 dicembre 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, per procura in atti, per comunicazioni e notificazioni
Email_1
APPELLANTE
C O N T R O
( C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, in via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATO
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva in data 23 aprile 2022 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione a ingiunzione proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
così disponeva: Controparte_2
“1) rigetta i motivi di opposizione relativi alla nullità dell'ordinanza per incompetenza ed alla decadenza ex art- 4 legge 898/86; rimette, per il resto, la causa sul ruolo, come da separata ordinanza in pari data.
Le spese alla statuizione definitiva.
Esponeva il primo giudice che aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 3/2010 del
16.11.2010, notificata il 23.11.2010, con la quale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1996, gli veniva ingiunto il pagamento, in solido con la , della sanzione amministrativa di € Controparte_3
157.567,29, oltre spese, per indebita percezione di aiuti comunitari relativi alle campagne agrumarie
1998/99, 1999/00 e 2000/01.
Affermava che l'eccezione proposta dall'opponente, concernente la pretesa nullità dell'opposta ordinanza per incompetenza dell'organo che la aveva emessa, non era fondata in quanto la competenza del dirigente responsabile dell'Ufficio sanzioni del dipartimento interventi strutturali dell'agricoltura – area 3 – dell' agricole e alimentari della Controparte_2 Parte_2
si ricavava dalla normativa e dai decreti regionali in atti.
Per quanto concerneva la pretesa decadenza, ex art. 4 della L. n. 898/86, rilevava che la contestazione della violazione, se non era avvenuta la contestazione immediata, andava effettuata entro il termine di 180 giorni della commessa violazione, termine che tuttavia decorreva non dal giorno in cui il fatto era stato acquisito nella sua materialità ma da quello in cui erano state compiute le indagini ed era stato quindi possibile valutare il fatto materiale nel suo complesso, pure considerato che la congruità di tale termine andava valutata dal giudice tenuto conto delle maggiore o minore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie.
Nella specie il nulla osta per l'impiego dei dati contenuti nel verbale di constatazione era stato dato il 4 ottobre 2005 e, pertanto, la notifica del processo verbale, avvenuta il 19 dicembre 2005, era stata effettuata prima della scadenza del ternine di 180 giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 898/1986.
Andavano, infine, rigettati i motivi di opposizione relativi alla prescrizione, alla nullità dell'ordinanza per incompetenza ed alla decadenza ex art. 4 L. n. 898/86. 4
Con sentenza definitiva in data 17 febbraio 2020, il Tribunale di Palermo così disponeva:
“in parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, condanna al Parte_1
pagamento in favore dell' della sanzione Controparte_2
pecuniaria pari a € 94.374,00;
- nulla per le spese;
- Pone a carico di entrambe le parti, in solido, in ragione del 50% ciascuna, il costo della C.T.U.”.
Esponeva il primo giudice, con riferimento alla eccezione di prescrizione del diritto azionato, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione aveva la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, era idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943
c.c.. Ne conseguiva che la notifica della contestazione costituiva valido atto di interruzione del decorso del termine di prescrizione .
Nel caso in esame, i processi verbali di contestazione redatti dai militari della Guardia di Finanza erano stati notificati all'opponente in data 19.12.2005 e, pertanto, andava dichiarato estinto il diritto dell'Amministrazione convenuta a riscuotere le somme dovute per le violazioni riguardanti la campagna agrumaria 1998/99 per il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28, legge n. 689/1981.
Nel merito, esponeva che dalla relazione di C.T.U., come integrata dall'elaborato redatto a chiarimenti, a firma della dott.ssa , si rilevava che le somme indebitamente Persona_1
percepite ammontavano a € 126.075,00 e, in particolare: € 31.701,00 per la campagna agrumaria
1998/99; € 66.913,00 per la campagna agrumaria 1999/00 e € 27.461,00 per la campagna agrumaria
2000/01.
Detratto dalla predetta somma l'importo di € 31.701,00, relativo alla annualità 1998/99, il cui diritto alla riscossione era estinto per intervenuta prescrizione, andava condannato al Parte_1
pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 94.374,00, ai sensi degli artt. 2 e 3, legge 898/1986.
Avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva proponeva appello. Parte_3
Con riferimento alla sentenza non definitiva esponeva che, erroneamente, il primo giudice aveva rigettato l'eccezione relativa alla incompetenza dell'Autorità che aveva emanato l'ordinanza o, in subordine, del soggetto che aveva emanato l'ingiunzione, stante che la competenza per la emanazione 5
del provvedimento era in capo al Ministero dell'Agricoltura, e, comunque il funzionario regionale che aveva emesso il provvedimento era privo di valida delega.
Il Tribunale aveva travisato completamente il contenuto della censura affermando, con la motivazione addotta in sentenza, il principio di separazione tra le competenze di indirizzo politico e quelle gestionali amministrative, per concludere che la competenza andava attribuita al funzionario che aveva sottoscritto l'atto.
Invero la competenza sanzionatoria era stata attribuita dal D.Lvo 305/2002 al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, e poichè non risultava che fosse stato individuato l'organo competente da parte della NE SI (per come prescritto dall'art. 2 del D. Lvo 305/2002) la competenza permaneva in capo al Ministero stesso. Non era mai stata contestata la circostanza della mancata emissione del provvedimento di individuazione dell'organo competente, che dunque doveva ritenersi fatto certo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c..
La questione posta prescindeva dalla ripartizione di competenze tra organo politico e organo amministrativo e atteneva, invece, ad un profilo diverso di ripartizione di compiti tra Stato e NE.
Aveva esposto che l'Assessorato aveva omesso di indicare che la NE SI aveva provveduto a individuare l'organo competente. Con note successive l'Assessorato aveva solo specificato che, in virtù della potestà normativa attribuita alla NE SI, la materia dell'agricoltura apparteneva alla NE che, dunque, era competente nella individuazione dell'autorità titolata per l'accertamento e l'irrogazione delle relative sanzioni.
In effetti l'art. 4 c. 1 lettera c della L. 898/1986 disponeva che “nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato”. Detta norma era derogatoria rispetto alla regola generale posta dall'art. 18 L. 689/1981.
Nelle premesse dell'ingiunzione impugnata si faceva rinvio al Decreto Assessoriale n. 7 del 25 marzo
2010 con il quale era stato delegato il dirigente responsabile dell'Ufficio Sanzioni del Dipartimento
Interventi Strutturali per l'Agricoltura come autorità competente a svolgere i compiti assegnati dall'art. 18 L. 689/1981. Tuttavia tale delega non era stata conferita ai sensi dell'art. 4 lettera c) della
L. 898/1986 e, dunque, atteneva ai procedimenti sanzionatori regolati dall'art. 18 L. 689/1981 e non poteva valere quale valido atto di incarico per emettere le ingiunzioni ex L. 898/1986. Quest'ultima norma stabiliva la competenza del Presidente della NE. 6
Rilevava che l'oggetto della sanzione era la percezione indebita di contributi “comunitari”; non si trattava dunque di risorse regionali (sulle quali nessun dubbio vi sarebbe stato in ordine alla potestà esclusiva della NE a stabilire le regole di competenza). Pertanto, le norme rilevanti erano quelle statali, che stabilivano un criterio qui disatteso;
il provvedimento sanzionatorio era stato infatti emesso (non dal Presidente della NE né da un suo delegato, ma) da un funzionario delegato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura. Agli Assessorati apparteneva la soggettività unitaria della attività amministrativa e, pertanto, non si poteva ritenere che l'esercizio del potere da parte dell'Assessore fosse fungibile con quello del Presidente della NE.
In ogni caso la Corte di Cassazione aveva stabilito che nelle fattispecie per cui è causa, regolate dalla
Legge n. 898 del 1986 "la competenza all'emissione di ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per indebito conseguimento di aiuti comunitari apparteneva al Ministero delle risorse agricole (in seguito sostituito dal Ministero delle politiche agricole, con D.Lgs. 4 giugno 1997, n.
143), succeduto, ai sensi della L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle Regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra i quali l'accertamento e la repressione delle frodi in detta materia (Cass. 23 febbraio 2005, n. 3786).
Infatti per la L. 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1, comma 2, alle regioni erano state trasferite solo funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonchè le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, tra le quali non era compreso l'accertamento e la repressione delle frodi in materia di aiuti comunitari. Per la L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, invece, il Ministero (in seguito a sua volta sostituito dal Ministero delle politiche Controparte_2
agricole con D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143) era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste" (Cass. civ., 20/01/2011, n. 1249).
In definitiva il vizio di competenza sussisteva, sotto i due profili indicati nel ricorso:
a) competenza del Ministero e non della NE;
b) in subordine, incompetenza comunque del funzionario emittente, perché privo di delega da parte del Presidente della NE.
La ricostruzione corretta del fatto era dunque la seguente:
- la NE SI non aveva mai emesso un provvedimento con cui veniva individuato l'organo competente per come prescritto dall'art. 2 del D. Lvo 305/2002; 7
- il funzionario che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione era stato delegato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e non dal Presidente della NE.
Per queste ragioni la sentenza era errata e sul punto andava riformata, dichiarando che la ingiunzione era illegittima ( primo motivo ).
Erroneamente il primo giudice aveva rigettato la censura relativa alla tardività della notifica della contestazione per superamento del termine di 180 giorni stante che l'accertamento doveva ritenersi completato al più tardi alla data del 30-05-2005 e, conseguentemente, il lasso di tempo ulteriormente trascorso era da ritenersi non congruo.
Il Tribunale aveva dato atto in sentenza del fatto che la durata dell'accertamento “va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini” ma poi contraddittoriamente aveva omesso completamente di svolgere tale valutazione e aveva determinato la tempestività della notifica a partire dal momento in cui la Guardia di Finanza aveva chiesto all'Autorità penale il nulla osta per l'impiego dei dati acquisiti (4 10 2005).
Tale decisione era erronea stante la non congruità del tempo trascorso, in quanto, a fronte di fatti accaduti negli anni 1998 – 2001, la Guardia di Finanza aveva iniziato in data 26 02 2002 le attività di accertamento di polizia tributaria;
entro il gennaio 2004 aveva proceduto all'esame di tutti i soggetti interrogati quali testimoni dei fatti;
il 22 3 2004 e il 23 3 2004 aveva ascoltato entrambi i presidenti pro tempore della cooperativa. Il lasso di tempo trascorso dal 26 02 2002 al 14 12 2005 appariva sproporzionato ed ingiustificato (pur dando atto della complessità dell'istruttoria) per integrare un periodo congruo di accertamento. Dal che derivava che risultava sforato il termine di giorni 180, che non poteva che decorrere al massimo dalla fine dell'anno 2004, volendo concedere nove mesi per l'esame della documentazione acquisita.
Rilevava che alcun rilievo poteva avere la data in cui l'autorità giudiziaria aveva autorizzato la
Guardia di Finanza ad utilizzare le informazioni acquisite in sede penale, in quanto nessuna norma introduceva tale condizione quale presupposto per l'avvio dell'accertamento, e dall'altro, la Guardia di Finanza era lo stesso organo che aveva proceduto agli accertamenti in sede penale. E, comunque, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 689/1981 in materia di accertamento, non appariva condivisibile una interpretazione che consentiva sine die il protrarsi del termine di avvio dell'accertamento, in dipendenza del nulla osta di una autorità giudiziaria e ciò perché appariva rilevante il fatto che, nella fattispecie in questione, l'art. 3 c.1 della Legge 898/1986 derogava alla applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 689/1981, consentendo la 8
contemporaneità della sanzione penale ed amministrativa per la commissione del medesimo fatto.
Dal che derivava che gli accertamenti compiuti nelle due sedi erano chiaramente fungibili, avendo ad oggetto i medesimi presupposti di fatto e di diritto.
Disattendendo completamente tali argomentazioni (e soprattutto omettendo completamente di valutare la congruità del tempo trascorso per l'accertamento) il Tribunale aveva disposto che il termine di 180 giorni non poteva che decorrere dalla data di richiesta di autorizzazione all'uso dei dati acquisiti.
Invero la decorrenza del termine non poteva essere ricondotta al completamento dell'attività di accertamento, perché altrimenti il termine stesso sarebbe nella disponibilità dell'Amministrazione, la quale potrebbe artificiosamente procrastinare il relativo dies a quo.
In tale contesto però non era onere della parte opponente provare, ai fini dell'eccepita intempestività della contestazione, la data in cui l'organo accertatore era stata posto in grado, dagli organi ispettivi, di valutare le risultanze delle indagini. Invero l'onere della prova della legittimità della pretesa sanzionatoria non poteva che incombere, (ai sensi del comma 1 dell'art. 2697 c.c.) all'amministrazione, portatrice della pretesa in questione (Cass. 8561/2009). Nel presente giudizio l'Amministrazione nulla aveva dedotto sul punto, se non l'esigenza di ricevere il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria. Ma ciò era insufficiente a ritenere assolto l'onere della prova, e ciò perché nessuna norma prevedeva tale condizione quale presupposto per l'avvio dell'accertamento.
Nè poteva applicarsi alla fattispecie in questione il comma 3 dell'art. 14 della L. 689/1981 e ciò in quanto la Guardia di Finanza era già in possesso di tutti gli elementi relativi all'accertamento e non aveva ricevuto alcuna comunicazione in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria (avendo invece la stessa Guardia di Finanza provveduto ad informare l'autorità giudiziaria).
Era peraltro evidente che il decorso di un lasso eccessivo di tempo rendeva estremamente difficoltosa la possibilità di difendersi, tenuto conto della sempre maggiore difficoltà nel reperimento dei documenti necessari per la ricostruzione dei fatti. Invero, la lesione del diritto di difesa era accaduta puntualmente nel caso in questione, laddove il C.t.u. aveva dichiarato che non era stato possibile reperire le ricevute di pesatura degli agrumi, redatte al momento del conferimento, come attestato a pag. 20 della Relazione integrativa di C.t.u. nell'ambito della (non) risposta al quesito 3B). Era evidente che se tali ricevute fossero state reperite, sarebbe stato possibile confrontare i valori ivi registrati con le dichiarazioni dei singoli soci, ed avere un elemento oggettivo di riferimento utile per valutare il contenuto di tali dichiarazioni. 9
In definitiva il Tribunale aveva omesso di decidere la questione relativa alla congruità del tempo trascorso, non applicando così correttamente l'art. 14 della L. 689/1981 (secondo motivo ).
La sentenza era errata nella parte in cui aveva omesso sic et simpliciter di pronunciarsi sulla domanda rubricata al n. 5) del ricorso introduttivo, e consistente nel difetto dell'elemento soggettivo in capo all'appellante, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981 “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Ai sensi poi del comma dell'art. 23 della L. 689/1981 vigente al momento di inizio del presente giudizio “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Dal combinato disposto delle due norme derivava l'esigenza che quantomeno la colpa del sanzionato doveva essere provata dall'Autorità. Nella specie era stata sollevata l'eccezione in ordine alla carenza di elemento soggettivo in capo al ricorrente, e ciò perché lo stesso non poteva materialmente controllare l'origine degli agrumi che ciascun coltivatore conferiva;
né era tenuto ad assistere a tutte le operazioni giornaliere di pesatura degli stessi, per verificare la correttezza dei conferimenti. Non era stato addotto alcuna prova della sua colpevolezza, essendo stato chiamato in causa solo per il ruolo di presidente pro tempore della , e non Parte_4
per fatti personalmente imputabili allo stesso. In ogni caso, il mero ruolo di presidente non consentiva il controllo pieno sulle operazioni giornaliere di carico e scarico dei limoni e di verifica della rientranza delle pesature nella capacità produttiva di ciascun terreno dei soci. Non poteva essergli addebitata alcuna colpa che, semmai, andava imputata ai singoli soci conferitori che portavano gli agrumi in cooperativa. Qualora si dovesse ritenere che la sua colpa era da ritenersi presunta, le circostanze addotte in ricorso erano sufficienti per dimostrare che era esente da responsabilità, non potendo il presidente di una Cooperativa cui erano iscritte decine di soci avere alcun potere di controllo su ogni singola dichiarazione di provenienza dei limoni conferiti. E questo anche perchè non era nemmeno compito del Presidente procedere personalmente alla pesatura degli agrumi, al momento del conferimento ( terzo motivo ).
Erroneamente non era stata dichiarata la prescrizione anche in relazione alla campagna agrumaria
1999/2000 in quanto i pagamenti disposti da er la campagna agrumaria 1999/2000 a titolo CP_4
di contributo sul prezzo di vendita dei limoni ceduti dalla Cooperativa Natura alle aziende di trasformazione erano stati effettuati prima del 19 12 2000 e precisamente in data 19 08 2000. 10
La prima interruzione della prescrizione era avvenuta il 19 12 2005, con la notifica del verbale di contestazione. Era evidente – considerando il termine cinquennale d prescrizione - che i fatti commessi prima del 19 12 2000 erano da ritenere prescritti. Ogni campagna agrumaria iniziava il primo settembre e si concludeva il 31 ottobre dell'anno successivo.
La nota prot. n. 16531 A3/uo11/03/05 del 08 03 2012 depositata in giudizio il 09 03 2012 da parte dell' ricostruiva il flusso dei pagamenti intercorsi tra Controparte_5
e l' (di cui faceva parte la Cooperativa Natura, CP_4 Controparte_6
della quale era legale rappresentante l'appellante). Esaminando la tabella riepilogativa ivi allegata a pag. 4 emergeva che il versamento di L.
5.692.932.710 effettuato il 16 08 2000 da CP_4
all' afferiva esattamente alla campagna agrumaria 1999/2000. Controparte_6
La commissione dell'illecito avveniva senza dubbio nel momento in cui il contributo (asseritamente non dovuto perchè frutto di dichiarazioni ritenute non veritiere) veniva erogato. Il relativo pagamento era dunque avvenuto ben prima del 19 12 2000 e andava dichiarata la prescrizione in relazione alla riscossione della relativa sanzione.
La sentenza n. 877/2020 così quantificava a pag. 4 gli importi contestati in ragione degli anni: "il predetto C.T.U. ha evidenziato che le somme indebitamente percepite ammontano a € 126.075,00 e, in particolare: € 31.701,00 per la campagna agrumaria 1998/99; € 66.913,00 per la campagna agrumaria 1999/00 e € 27.461,00 per la campagna agrumaria 2000/01." Per le ragioni esposte, andava riformato il capo della sentenza qui impugnato statuendo che risulta prescritta la sanzione anche per gli illeciti commessi in relazione all'annata agrumaria 1999/2000, e che il relativo importo della sanzione (da scomputare dal totale dovuto) ammontava ad Euro 66913,00 ( quarto motivo ).
La sanzione andava annullata per carenza di prova in ordine ai fatti fondativi della stessa essendo basati sulle dichiarazioni rese dai soci della cooperativa in ordine ai conferimenti effettuati che non erano state controllate con gli opportuni riscontri dalla Guardia di Finanza ( quinto motivo ).
Esponeva che la Guardia di Finanza non aveva effettuato alcuna verifica sulla effettiva capacità produttiva dei fondi, limitandosi a desumerla dalle dichiarazioni spontanee rese dai soci, senza alcun successivo riscontro documentale o di altra natura.
Pertanto, il parametro più corretto per individuare alla capacità produttiva dei fondi era quello individuato dall' elaborato dal C.t.u. in risposta al quesito Controparte_7
2B). 11
Il C.t.u. aveva effettuato (fondo per fondo) tale verifica, ancorata ad un parametro obiettivamente più affidabile rispetto ai meri ricordi dei produttori, ed era risultato che lo scostamento era molto inferiore rispetto a quello individuato dalla Guardia di Finanza. Il risultato finale indicava uno scostamento di
Euro 43.423 a fronte di Euro 157.575 contestati al ricorrente. Tale metodologia era l'unica ancorata a dati documentali ed oggettivi, peraltro elaborati dallo stesso Ente che era preposto alla erogazione delle contribuzioni e al relativo controllo (Agea).
La Relazione integrativa di consulenza scorporava (da pag. 18 a pag. 20) i dati anno per anno, e questo consentiva di quantificare l'esatto ammontare degli importi non dovuti nel caso di accoglimento della superiore eccezione di prescrizione parziale. A pag. 19 erano riportati i totali dai quali si desumevano i seguenti dati:
- anno 1998/1999 Euro 5688,06
- anno 1999/2000 Euro 31458
- anno 2000/2001 Euro 6277.
Pertanto la sentenza era errata e andava riformata sul punto statuendo che il criterio più corretto era quello elaborato dal C.t.u. in risposta al quesito 2B).
L'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale (in riferimento ai fatti commessi prima del 15 12 2000) consentiva di concludere per la sussistenza di un credito sanzionatorio di Euro
6277.
Nel caso di mancato accoglimento della eccezione di prescrizione per l'annata 1999/2000 sussisteva un credito sanzionatorio di Euro 37.735 ( sesto motivo ).
Dall'accoglimento di una o alcune delle censure esposte, derivava la erroneità del capo della sentenza in cui il Tribunale poneva a carico dell'appellante l'onere di pagare il 50% del costo della relazione di
C.t.u..
Dall'accoglimento di una o alcune delle censure esposte con l' atto di impugnazione, derivava la erroneità del capo della sentenza in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese legali che andavano poste a carico dell'Assessorato ( settimo motivo ).
L si costituiva in giudizio ed esponeva che la sentenza di prime cure era Controparte_2
corretta.
L'Assessorato in epigrafe era infatti competente ad emanare l'atto contestato, a norma dell'art. 14 dello Statuto della NE siciliana, il quale attribuiva a quest'ultima la potestà legislativa esclusiva,
e per il principio del parallelismo quella amministrativa, nella “materia” agricoltura e foreste. E, 12
peraltro, l'art. 11 del decreto presidenziale n. 70 del 1979 (testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della NE SI), affermava che “le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale od a singoli rami della stessa devono intendersi riferite alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia”.
Il Consiglio di Stato, con il parere 4 marzo 2005 n. 872/2003, aveva attribuito alle Regioni la potestà sanzionatoria per le condotte di indebita percezione di aiuti comunitari afferenti il settore agricolo.
Il d.p.r. 1074 del 1965 comprendeva tra le entrate spettanti alla NE quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e penali. E, infine, quella sanzionatoria non costituiva materia scindibile da quella cui atteneva la condotta illecita.
Per quanto riguarda la tempestività della contestazione dell'illecito, rilevava che il termine di 180 giorno, per costante giurisprudenza, decorreva dalla data in cui l'Autorità amministrativa completava l'attività di accertamento: da intendersi come quella che consentiva di ricostruire la condotta in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi.
La pronuncia di prime cure era, del pari, corretta perché aveva tenuto conto della rilevante complessità dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza, che aveva dovuto esaminare una documentazione di non agevole lettura, e molto rilevante anche dal punto di vista della dimensione quantitativa.
Il termine di prescrizione, decorreva dalla data in cui l'Amministrazione che procedeva riceveva il verbale, poiché è solo da essa che la potestà poteva essere esercitata, e quindi il “diritto” fatto valere.
Nell'udienza del 3 dicembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale di dava lettura.
Infondato è il primo motivo di appello. Sussiste, infatti, la competenza della NE SI ad emettere l'ordinanza impugnata ed è legittima la delega effettuata dall'Assessore al dirigente responsabile dell'Ufficio sanzioni. Invero, a norma dell'art . 14 dello statuto delle NE SI, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del
10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e succ. mod.: 1.
L'Assemblea, nell'ambito della NE e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste…. 13
A norma dell'art. 20 dello statuto 1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella NE le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17.
In attuazione della predetta disposizione la regione siciliana ha emesso la Legge regionale 10 aprile
1978, n. 2, trasfusa nel Decreto legislativo del Presidente della NE 28/02/1979, n. 70 – Sicilia
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della NE SI
,Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 aprile 1979, n. 19) che prevede all'art. 11 che le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge.
A norma dell'art. 1 del Decreto legislativo 07/05/1948, n. 789 “ Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettere a), b),
c), e) e l) dello statuto della regione siciliana”.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 872/2003, emesso dalla sezione seconda e trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali, in ordine alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ha ritenuto che compete alle Regioni la competenza ad adottare le misure amministrative sanzionatorie per indebita percezione di aiuti comunitari in materia di interventi di sostegno ed aiuto ai vari settori del mercato agricolo richiamati nel citato parere, escludendo, nell'ambito della competenza regionale, solamente le attività repressive e punitive di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio
2001, n. 223, relativo alle associazioni o unioni nazionali di olivicoltori riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, che abbiano violato gli obblighi derivanti da detto regolamento e da quelli di applicazione.
IL D.M. 24 marzo 2005 (Gazz. Uff. 4 aprile 2005, n. 77) ha individuato nell'Ispettorato centrale repressione frodi la struttura cui è demandata la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223.
L'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo ) prevede che l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle 14
materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza- ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato.
Si è affermato dalla Cassazione che alle Regioni non è stata trasferita la competenza circa l'emissione dell'ordinanza ingiunzione in materia di violazioni concernenti aiuti comunitari nel settore agricolo dalla L. n. 898 del 1986 in quanto materia riservata allo Stato, operante a mezzo ministero competente o che esercita la vigilanza, ovvero da un ufficio da esso delegato ( Cass 02/12/2011, n.
25830; Cass.12264/2007 ).
E' da rilevare tuttavia che, ad esclusione delle attività repressive e punitive di cui all'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, relativo alle associazioni o unioni nazionali di olivicoltori, che abbiano violato gli obblighi derivanti dal regolamento CE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 , non vi è alcuna indicazione specifica normativa circa l'organo competente ad emettere la ordinanza ingiunzione in materia agraria perpetrata.
E' evidente che se la materia concernente la violazione degli aiuti comunitari in materia agricola fosse stata sottratta alla competenza delle Regioni, l' individuazione operata con il D.M. 24 marzo
2005 dell'Ispettorato centrale repressione frodi quale struttura cui è demandata la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223 , sarebbe stata del tutto superflua.
Peraltro dallo stesso titolo della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (…. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo ) si rileva che l'intenzione del legislatore era quella di regolare tutta la materia delle violazioni concernenti gli aiuti comunitari nel settore agricolo e di attribuire quindi alle Regioni munite di funzioni esecutive e ammnistrative in materia di agricoltura la competenza ad emettere i provvedimenti sanzionatori concernenti le violazioni in materia di aiuti comunitari.
Da quanto suesposto consegue che nella NE SI trovando applicazione l' art. 21 legge regionale 10 aprile 1978, n.
2 - in base alla quale le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla
Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia -, correttamente con decreto assessoriale 8 febbraio 2006 è stato statuito che rientra nella competenza dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste la competenza ad adottare le misure amministrative sanzionatorie per indebita percezione di aiuti comunitari in materia di interventi di sostegno ed aiuto ai vari settori del 15
mercato agricolo, con conseguente facoltà dell'Assessore di delegare quindi un funzionario per i provvedimenti in materia .
Detta disposizione , stante la competenza esclusiva in materia di Agricoltura nella NE SI trova applicazione in luogo dell'art. 4 comma c) della Legge 23/12/1986, n. 898 i base alla quale
…c) …; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato.
Infondato è il secondo motivo di appello. Invero i fatti che hanno dato luogo alla contestazione degli illeciti per cui è causa hanno formato oggetto di indagini in sede penale. E, conseguentemente, appare del tutto legittimo che la contestazione degli addebiti sia avvenuta soltanto a seguito di nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria penale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: "In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981 , art. 24 qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p." (Sez. 2, Sent. n. 23477 del 2009; Cass. civ., Sez. II, Sent. 20/04/2018, n. 9881).
Consegue, quindi, che , ultimate le indagini, in assenza di trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria penale all'autorità amministrativa, gli organi investigativi hanno indubbiamente l'obbligo di ricevere dall'Autorità giudiziaria penale il “ nulla osta” per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che, nella specie, il nulla osta per l'impiego dei dati contenuti nel verbale di constatazione era stato dato il 4 ottobre 2005 e, pertanto, la notifica del processo verbale, avvenuta il 19 dicembre 2005, era stata effettuata prima della scadenza del ternine di 180 giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 898/1986.
Infondato è il terzo motivo di appello. Invero è irrilevante la circostanza che il ricorrente sia stato chiamato in causa solo per il ruolo di presidente pro tempore della cooperativa. Nella qualità di
Presidente aveva, infatti, l'obbligo giuridico di svolgere ogni attività, anche a mezzo dei suoi 16
dipendenti, diretta a verificare l'effettività dei conferimenti che venivano dichiarati dai soci al fine di ottenere gli aiuti comunitari.
In proposito non appare innanzitutto superfluo rammentare che il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. (v. da ultimo;
Cass.
n. 11568 del 2/5/2025 ).
E' evidente, quindi, che il , quale Presidente della cooperativa – e come tale obbligato, come Parte_1
si è detto, a svolgere una funzione di controllo sull'effettivo conferimento dei prodotti agricoli – avrebbe dovuto provare di avere svolto ogni doverosa attività diretta ad impedire il perpetrarsi di frodi. In assenza di tale prova quindi correttamente è stata affermata la sua responsabilità in ordine alle violazioni contestate.
E' fondato il quarto motivo di appello relativo alla prescrizione della sanzione relativamente ai pagamenti effettuati in data 19 agosto 2000 per la campagna agrumaria 1999/2000.
Dalla nota in atti ed allegati, prot. n. 16531 A3/uo11/03/05, in data 8.3.2012, dell'
[...]
a firma del dott. Dirigente dell'Ufficio responsabile delle Controparte_5 Controparte_8
Irrogazioni delle Sanzioni, si ricava che il versamento di L.
5.692.932.710 effettuato il 16.08.2000 da all' afferisce alla campagna agrumaria 1999/2000. CP_4 Controparte_6
L'interruzione della prescrizione relativamente a tali pagamenti è avvenuta il 19 12 2005, con la notifica del verbale di contestazione, ed a tale data si era già verificata la prescrizione del credito sanzionatorio dell'Amministrazione, avvenuto il 16 agosto 2005, in considerazione che il termine prescrizionale era di 5 anni .
Invero il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di indebita percezione dell'aiuto, giacché detto illecito si perfeziona con tale percezione e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi ( Cass. n. 11958 del 12/05/2017).
Consegue, quindi, che nella specie – considerando il termine di cinque anni di prescrizione - i fatti commessi prima del 19 dicembre 2000 sono da ritenere prescritti.
Stante la connessione il quinto e il sesto motivo di appello vanno trattati congiuntamente 17
Invero a fronte delle risultanze delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza fondate su dichiarazioni degli informatori relativi all'effettivo conferimento dei prodotti agricoli, l'importo delle somme illegittimamente percepite è stato ritenuto dal c.t.u. pari ad euro 5.688 per la Parte_5
1998/99, ad euro 31.458 per la , ad euro € 6.277 per
[...] Parte_6
. Parte_7
La metodologia adoperata dal c.t.u. in proposito è stata ancorata a dati documentali ed oggettivi, elaborati dallo stesso Ente preposto alla erogazione delle contribuzioni e al relativo controllo (Agea), relativi alla effettiva produttività dei fondi interessati, e, pertanto, le risultanze di tali conteggi debbono ritenersi del tutto attendibili con la conseguenza che vanno disattese parzialmente le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza fondate su dichiarazioni di informatori privi di concreti riscontri probatori .
Da quanto suesposto consegue che l'ammontare sanzionatorio da ritenere legittimo ammonta ad €
6.277,00, importo relativo alle somme illegittimamente percepite nella campagna Parte_7
, in considerazione dell'avvenuta prescrizione della sanzione relativa alle somme
[...]
illegittimamente percepite per la Campagna agrumaria 1999/00.
Tenuto conto dell'esito definitivo della controversia, con parziale accoglimento della proposta opposizione e considerata la particolare complessità della fattispecie, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado a carico di entrambe in misura uguale ( rimane assorbito in detta statuizione il settimo motivo di appello).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza non definitiva emessa dal Controparte_1
Tribunale di Palermo il 23 aprile 2012 ed avverso la sentenza definitiva emessa dal Tribunale di
Palermo il 17 febbraio 2020, riduce la sanzione inflitta al avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
impugnata n. 3/2010 ad euro 6.277,00; conferma, per il resto, le impugnate sentenze e compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente 18
OV HI OV D'NI
La presente sentenza viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att.
c.p.c.