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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/07/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.7.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
G. Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
resistente
Oggetto: liquidazione assegno ordinario in regime comunitario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, la ricorrente di cui in epigrafe- premesso di essere titolare di assegno cat. IO con decorrenza aprile 2022, liquidato con il sistema contributivo puro e dunque senza integrazione al trattamento minimo - esponeva che, con domanda del 6.10.2022, rimasta priva di esito, aveva chiesto la liquidazione dell'assegno in regime internazionale, cat. IOS.
Rilevava che, in base all'art. 52 Reg. comunitario 883/2004, l' avrebbe dovuto, al CP_2 momento della prima liquidazione della pensione, verificare se l'importo spettante, da liquidare con il sistema del pro – rata (avendo contribuzione estera anteriore al
31.12.1995), fosse più favorevole.
Chiedeva pertanto che fosse accertato il diritto alla riliquidazione dell'assegno con applicazione del sistema del pro-rata e con conseguente integrazione al trattamento minimo dello stesso, con condanna dell' al pagamento degli importi arretrati CP_2
derivanti dal ricalcolo.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi eccependo l'improponibilità CP_1 della domanda non avendo la ricorrente inoltrato idonea istanza a norma dell'art. 38 comma 5 dl. 78/2010. Nel merito, rilevava come la ricorrente non avesse fornito elementi
1 certi sulla contribuzione estera, necessari per verificare il sistema di calcolo della prestazione. In ogni caso, rappresentava “la disponibilità a rivedere la pratica in tal senso”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
*
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, rilevando in via preliminare (per quel che rileva ai fini della regolamentazione delle spese) l'infondatezza della eccezione di improponibilità formulata da , atteso che la ricorrente ha presentato istanza CP_1 telematica per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e ha poi chiesto, con pec del 6.10.2022, la riliquidazione della prestazione considerando – ai fini del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo – la contribuzione versata, anteriormente al 31.12.1995, in Bulgaria.
Il contenuto della pec del 6.10.2022, che indica tra gli allegati l'estratto bulgaro, induce a ritenere che avrebbe comunque potuto attivarsi per valutare la fondatezza della CP_1
richiesta.
Nel merito, parte ricorrente ha rappresentato e documentato (producendo modello TE08
CP_ dell'8.11.2024) che “nelle more del giudizio, l' ha trasformato la pensione riconoscendo alla ricorrente l'assegno categoria IOS così come richiesto nell'atto introduttivo, riconoscendo un credito di € 15.888,64”.
Tale circostanza è pacifica.
Ebbene, come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ.,
Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, deve sussistere anche nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il
2 suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia in quanto, nelle more del giudizio, come è pacifico tra le parti, ha CP_1
provveduto a riliquidare la prestazione per le causali di cui al ricorso.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia
(desumibile dall'entità dell'importo riconosciuto), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 17.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.7.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
G. Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
resistente
Oggetto: liquidazione assegno ordinario in regime comunitario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, la ricorrente di cui in epigrafe- premesso di essere titolare di assegno cat. IO con decorrenza aprile 2022, liquidato con il sistema contributivo puro e dunque senza integrazione al trattamento minimo - esponeva che, con domanda del 6.10.2022, rimasta priva di esito, aveva chiesto la liquidazione dell'assegno in regime internazionale, cat. IOS.
Rilevava che, in base all'art. 52 Reg. comunitario 883/2004, l' avrebbe dovuto, al CP_2 momento della prima liquidazione della pensione, verificare se l'importo spettante, da liquidare con il sistema del pro – rata (avendo contribuzione estera anteriore al
31.12.1995), fosse più favorevole.
Chiedeva pertanto che fosse accertato il diritto alla riliquidazione dell'assegno con applicazione del sistema del pro-rata e con conseguente integrazione al trattamento minimo dello stesso, con condanna dell' al pagamento degli importi arretrati CP_2
derivanti dal ricalcolo.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi eccependo l'improponibilità CP_1 della domanda non avendo la ricorrente inoltrato idonea istanza a norma dell'art. 38 comma 5 dl. 78/2010. Nel merito, rilevava come la ricorrente non avesse fornito elementi
1 certi sulla contribuzione estera, necessari per verificare il sistema di calcolo della prestazione. In ogni caso, rappresentava “la disponibilità a rivedere la pratica in tal senso”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
*
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, rilevando in via preliminare (per quel che rileva ai fini della regolamentazione delle spese) l'infondatezza della eccezione di improponibilità formulata da , atteso che la ricorrente ha presentato istanza CP_1 telematica per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e ha poi chiesto, con pec del 6.10.2022, la riliquidazione della prestazione considerando – ai fini del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo – la contribuzione versata, anteriormente al 31.12.1995, in Bulgaria.
Il contenuto della pec del 6.10.2022, che indica tra gli allegati l'estratto bulgaro, induce a ritenere che avrebbe comunque potuto attivarsi per valutare la fondatezza della CP_1
richiesta.
Nel merito, parte ricorrente ha rappresentato e documentato (producendo modello TE08
CP_ dell'8.11.2024) che “nelle more del giudizio, l' ha trasformato la pensione riconoscendo alla ricorrente l'assegno categoria IOS così come richiesto nell'atto introduttivo, riconoscendo un credito di € 15.888,64”.
Tale circostanza è pacifica.
Ebbene, come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ.,
Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, deve sussistere anche nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il
2 suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia in quanto, nelle more del giudizio, come è pacifico tra le parti, ha CP_1
provveduto a riliquidare la prestazione per le causali di cui al ricorso.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia
(desumibile dall'entità dell'importo riconosciuto), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 17.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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