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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 463 / 2022 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro – imprenditore occulto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019015307/t01 del 26 febbraio 2020,
l' contestava al sig. , nato in [...] il [...], che aveva visto nel corso del Pt_1 CP_1 tempo l'attribuzione di vari codici fiscali, la qualità di socio occulto dell'impresa individuale
1 “ZI Alex di Wu UI”, operante nel settore della confezione di capi di abbigliamento, con sede in Prato, via Sacchetti n. 3/2.
Gli accertamenti ispettivi, svolti nell'ambito di operazioni interforze coordinate dalla Questura di
Prato, hanno evidenziato quanto segue:
- Nel primo accesso (12 giugno 2019), effettuato in orario serale, veniva rinvenuto, all'interno dei Con locali aziendali, unicamente, il sig. formalmente assunto come operaio subordinato dal 30 maggio 2017;
- Nel secondo accesso (23 ottobre 2019), venivano trovati otto lavoratori extracomunitari, di cui due impiegati in nero: uno dopo la cessazione formale del rapporto e l'altra senza preventiva assunzione;
- Veniva notifica un ulteriore verbale di accesso, al fine di richiedere ulteriore documentazione aziendale, nel corso della quale venivano raccolte le dichiarazioni del titolare e di quattro lavoratori.
Le dichiarazioni rese dal titolare Wu UI e dai dipendenti convergono, ad avviso dell'istituto, Con nel delineare il sig. come gestore effettivo dell'azienda: egli curava assunzioni, organizzazione del lavoro, pagamento delle retribuzioni, rapporti con i committenti e gestione economica, assumendo il rischio d'impresa. Con L' quindi, intraprende la presente iniziativa nei confronti del sig. , quale socio occulto Pt_1 della confezione, al fine di recuperare la somma di 345.454,46 euro per contributi omessi o evasi e relative sanzioni (quest'ultime, calcolate al 4.11.2020).
Il sig. YU, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita ed acquisita nel corso del procedimento, nonché mediante prova per testimoni.
Viene decisa con la presente sentenza, verificato il rituale deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da parte dell' . Controparte_2
Con Prima di procedere alla valutazione della posizione del sig. occorre verificare la sussistenza dei crediti previdenziali che rivendica nel presente giudizio. Pt_1
Queste, in particolare, si sostanziano in:
1. Variazione dell'inquadramento aziendale: la posizione assicurativa per i lavoratori dipendenti
è stata ricondotta dal settore artigianato (C.S.C. 4.08.01) al settore industria (C.S.C. 1.08.01),
2 con decorrenza 1° febbraio 2015, comportando il ricalcolo della contribuzione dovuta in base alla diversa aliquota;
2. Accertamento di lavoro irregolare (“in nero”) con addebito della contribuzione per: o dal 24.09.2019 al 23.10.2019 (imponibile evaso € 1.267,00); Per_1 o , dal 23.10.2019 (imponibile evaso € 49,00). Per_2
3. Ridotta registrazione delle ore di presenza: è stata rilevata una violazione dell'art. 1, comma 1,
D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389, per mancata esibizione di documentazione a supporto dei “permessi non retribuiti” annotati sul LUL. Ne è conseguito l'adeguamento della retribuzione imponibile alle prestazioni contrattuali, con relativo addebito contributivo;
4. Omesso versamento dei contributi dichiarati dall'impresa attraverso le denunce contributive.
Ripercorrendo gli accertamenti svolti, sicuramente sussistente è la ricostruzione della contribuzione a carico dei lavoratori irregolari. Dalla lettura del verbale di accertamento versato in atti, difatti, emerge era stato regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato Per_1 dal 12.03.2018 al 23.09.2019, ma successivamente licenziato. Tuttavia, la presenza a lavoro certamente conduce ad una continuità del rapporto di lavoro anche nel mese successivo ad un recesso del tutto inesistente, come confermato dallo stesso lavoratore al momento dell'accesso e, pertanto, in maniera del tutto spontanea. Parimenti, gli ispettori hanno accertato come, all'atto di accesso, , priva di regolare assunzione, fosse presente in azienda mentre svolgeva mansioni Per_2 di operaia cucitrice e, per questo motivo, l' è del tutto legittimato a recuperare i contributi per CP_2 tale giornata.
Del resto, è oramai principio consolidato (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Pertanto, la percezione diretta degli ispettori circa lo svolgimento delle attività lavorative anche da parte dei lavoratori irregolarmente assunti non lasciano residuare alcun dubbio circa il loro inserimento nella compagine imprenditoriali ai fini della contribuzione.
3 Parimenti, con riferimento ai contributi dichiarati e non versati, l'imponibile contributivo si basa sulle dichiarazioni che il datore di lavoro obbligato principale ha inviato alla sede I.n.p.s. competente per territorio su appositi modelli, ove vengono indicati il numero dei lavoratori impiegati, il numero delle giornate dichiarate e le retribuzioni corrisposte, nonché i prestatori d'opera, le giornate lavorate e le rispettive retribuzioni.
Non sono emersi elementi idonei a contrastare le risultanze delle denunce cui fa riferimento il verbale ispettivo, denunce le quali, per giurisprudenza costante, costituiscono dichiarazioni di scienza del debitore circa la sussistenza degli obblighi contributivi e di natura similare ai riconoscimenti di debito (sul punto, si cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e Cass., n. 17719 del 2010: 'La presentazione del Mod.
01/M, pur essendo adempimento d'un obbligo di legge e pur non determinata da libera individuale iniziativa (e quindi non spontanea), è atto che presuppone (come normativi requisiti di validità) consapevolezza del relativo contenuto e volontà di manifestarlo. E questo contenuto ha per oggetto un fatto integralmente trascorso (periodo di occupazione e retribuzioni versate nell'anno precedente), e pertanto la corrispondente obbligazione contributiva, nella sua integrale attualità'; in senso conforme Cass., n. 2620 del 2012 nonché Cass., n. 11237 del 2007: “La presentazione Pt_ all' da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui modelli DM 10, inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costituisce riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione” – in tema anche Cass., n. 13582 del 2015; Cass., n. 26231 del 2019).
La valenza probatoria è sostenuta anche nella diversa sede penale, con argomentazioni del tutto valevoli nella presente sede, essendo oramai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva Pt_ corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente” (Cass. pen., n. 28672 del 2020).
Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo (arg. ex Cass., n. 30526 del 2024).
Pertanto, le denunce contributive del personale dipendente rimaste insolute accertano il credito previdenziale di cui si discute.
Del tutto sussistenti sono anche le ulteriori pretese.
4 La tesi dell'istituto in punto di ricalcolo dell'aliquota trova sicuro riscontro probatorio dagli accertamenti compiuti dagli ispettori presso la ZI, cui, al momento dell'accesso, era applicata un'aliquota propria delle imprese artigiane, natura che tuttavia non può essere ritenersi riscontrata nella confezione oggetto di ispezione.
L'imprenditore artigiano è, difatti, colui che esercita personalmente e professionalmente l'impresa quale titolare, assumendosene le responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo. L'impresa artigiana può essere costituita in forma di impresa individuale o di società a responsabilità limitata, purché nel processo produttivo i soci svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale. È, quindi, decisivo (oltre al requisito dimensionale che qui non interessa) che il coinvolgimento del titolare dell'impresa artigiana individuale, ovvero dei soci dell'impresa artigiana, avvenga nel “processo produttivo”, espressione che va riferita in modo inequivoco alle attività di produzione, senza che possa rilevare la (mera) gestione contabile ed amministrativa dell'impresa (cfr. Cass., n. 18394 del 2019: “ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, alla stregua della definizione di imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2, comma 1, della l. n. 443 del
1985, è indispensabile che il titolare dell'impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo, invece, sufficiente che svolga unicamente un'attività di carattere amministrativo”; si veda, conf., recentemente, Cass., n.
11014 del 2025).
Ebbene il coinvolgimento personale nel lavoro dell'impresa è escluso dalle stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva del titolare dell'impresa (cfr. dichiarazioni in atti del sig. Wu: ““sono titolare della ditta CONFEZIONE ALEX dal 2016 la quale si occupa di confezione capi di abbigliamento. Io non lavoro nella ditta. Vado in ditta solo se serve la mia presenza ma capita raramente……Si occupa della gestione della ditta il sig.
ed è lui che mi dice quando c'è bisogno della mia presenza in ditta. Nella ditta vi lavorano 8 CP_3 persone e sono state assunte dal suddetto lo stesso impartisce gli ordini ai lavoratori e corrisponde la CP_3 retribuzione. I pasti vengono consumati in ditta e vi provvede il gestore”).
Tali dichiarazioni sono state rese dal titolare nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo e, pertanto, da ritenersi sicuramente genuine ed attendibili, atteso che le stesse risultano rese in un momento in cui verosimilmente il dichiarante ignorava quali fossero le relative conseguenze e, pertanto, risultano essere connotate da (decisiva) spontaneità.
Le stesse, peraltro, trovano riscontro esterno nell'ulteriore documentazione raccolta che, come si avrà modo di dire in seguito, portano ad escludere una presenza fattiva del sig. Wu in azienda, della quale, di fatto, si occupa a tutto tondo e con un'autonomia del tutto incompatibile con un rapporto
5 di lavoro subordinato l'odierno convenuto (dalla gestione del personale, che persino neppure ha visto il titolare, all'approvvigionamento delle commesse, alla gestione dell'affitto del fondo, al rapporto con i professionisti delegati, alla gestione del conto corrente aziendale). Anche l'odierno convenuto dà atto di una presenza sostanzialmente rarefatta di Wu (a volte, neppure una volta al mese, e, le volte presente, limitandosi a guardare il lavoro degli altri).
La conclusione raggiunta dall' volta ad escludere la qualifica della ZI Alex in CP_2 termini di impresa artigiana risulta, conclusivamente, essere del tutto comprovata e condivisibile, con conseguente fondatezza delle ulteriori pretese contributive dovute al ricalcolo dell'aliquota per la effettiva natura dell'attività di impresa.
Infine, del tutto fondato è il rilievo circa il mancato adeguamento al minimale contributivo a fronte di una ridotta registrazione delle ore di presenza, non supportata da adeguata documentazione in merito a richieste di permessi non retribuiti.
Il principio del “minimale contributivo” (affermato anche a livello di giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., n. 3491 del 2014 e successive conformi) si fonda, difatti, sul principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo: ciò sta a significare che la contribuzione è dovuta anche nel caso di assenze o di sospensione della prestazione lavorativa che non siano giustificate dalla legge o dal contratto collettivo;
così come, parimenti, l'accordo in merito alla decurtazione al lavoratore di integrazioni all'indennità di malattia o al lavoro notturno non incide sulla contribuzione che risulta dovuta. Va, difatti, esclusa la libertà delle parti (o del solo datore di lavoro) di modulare il rapporto di lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
Il principio in questione ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che - come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992,
n. 342 - "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".
Ne deriva che, in assenza di giustificazioni, non vi sono motivi per discostarsi dall'accertamento ispettivo in punto di violazione del minimale in parola.
6 Stante anche la posizione processuale di controparte, non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione operata dall' in punto di contributi e sanzioni. Pt_1
Le pretese previdenziali, in conclusione, sono del tutto provate sia nell'an che nel quantum.
Gli elementi raccolti in sede ispettiva, unitamente agli approfondimenti istruttori nel presente giudizio, consentono altresì di inquadrare il convenuto come imprenditore.
Risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che la figura di amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative. Tale ingerenza deve essere di una certa pregnanza, avere carattere sistematico e non esaurirsi nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale (cfr. Cass., n. 4045/2016 e successive conformi).
L'attività di YU può essere sicuramente sussumibile in un quadro di sistematica operazione di sostegno alle attività di impresa, svolta di fatto senza una soluzione di continuità, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento dello scopo della società; apporto decisivo sol se si consideri, di converso, lo scarso apporto, anche di natura imprenditoriale del titolare (per le quali, comunque, non risulta necessario una verifica puntuale dell'effettivo ruolo di prestanome, ben potendo l'amministratore di fatto collaborare nell'esercizio dell'impresa con quello di diritto – cfr.
Cass., n. 21567/2017). Ad ogni buon conto, dalla lettura delle dichiarazioni del titolare è evidente come il convenuto abbia di fatto direzionato l'attività dell'impresa prescindendo da un'effettiva condivisione delle strategie e decisioni con il formale titolare dell'impresa.
Tale conclusione emerge inconfutabilmente sia analizzando le singole fonti di prova fornite dall' , sia mediante una visione d'insieme della vicenda, che vede sostanzialmente una realtà CP_2 imprenditoriale improntata, anche sotto il profilo lavoristico all'impiego di maestranze a nero ed alla totale omissione dei contributi dichiarati). Con Nel caso di specie, il rapporto formalmente subordinato del sig. era privo dei requisiti tipici dell'eterodirezione, essendo egli autonomo nella gestione aziendale e esorbitando lo stesso da una figura meramente dirigenziale, occupandosi a tutto tondo di ogni aspetto dell'impresa.
Tutti i lavoratori ascoltati hanno riferito di essere stati assunti e gestiti direttamente da
[...]
, il quale impartiva ordini, organizzava il lavoro, pagava le retribuzioni (generalmente tramite CP_1 assegno bancario di circa € 1.000 mensili) e forniva anche vitto e, in alcuni casi, alloggio. Nessuno dei lavoratori ha mai avuto contatti con il titolare formale della ditta, né lo conosce personalmente;
per
7 ogni esigenza si rivolgevano esclusivamente a . Le mansioni svolte erano quelle di operai CP_1 cucitori, con orari variabili e, talvolta, straordinari decisi dal gestore.
Successivamente, presso l'ITL di Prato (11.11.2019), sono stati sentiti anche gli operai assenti al momento dell'ispezione. Le loro dichiarazioni hanno confermato il ruolo dell'attuale convenuto. A completare il quadro sono gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, ovvero la conferma da parte Con dell'istituto bancario della delega del sig. ad operare sul conto corrente e la dichiarazione del sig. circa l'avvenuta stipula del contratto con il sig. YU. Persona_3
Infine, lo stesso ha dichiarato di essere dipendente della ditta dal 2014, di aprire e CP_1 chiudere l'azienda, organizzare il lavoro degli altri dipendenti e di essere il referente operativo, mentre il titolare si limitava a visite occasionali senza partecipare all'attività. Inoltre, del tutto eccentrica rispetto alla figura imprenditoriale è il fatto che, piuttosto che provvedere direttamente al prelievo di somme che per sua stessa dichiarazione sono le principali utilizzate per il proprio sostentamento, il titolare si rivolga al convenuto per il prelievo.
Decisivo è il fatto che il titolare formale dell'impresa neppure ha contezza del nome dell'unico committente dell'impresa e dell'importo versato per il canone di locazione. Con La tesi di pertanto, risulta del tutto condivisibile. Da ciò consegue che il sig. , quali Pt_1 autonoma figura in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa dell'impresa, ben può essere destinatario di tutto un fascio di diritti e obblighi che conseguono alla funzione che nei fatti riveste, inclusi i doveri di contribuzione per i propri dipendenti.
Come sottolineato anche nella difesa dell' , non sarebbe giustificabile ammettere che una CP_2 persona che abbia esercitato di fatto un'attività imprenditoriale possa in seguito sottrarsi alle relative conseguenze. Anche la giurisprudenza di legittimità afferma (Cass., n. 1095/2016): “è concetto acquisito, invero, che la cd. impresa illecita sia, tuttavia, pur sempre impresa: un'attività imprenditoriale "illegale", in quanto svolta in violazione delle regole che ne disciplinano l'esercizio, non necessariamente comporta la nullità degli atti posti in essere nell'esercizio della stessa;
comunque, la situazione di illegalità dell'impresa non impedisce l'acquisto della qualità
d'imprenditore con i relativi effetti”.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che, segue, in ragione del valore della controversia e dell'assenza di un contraddittorio.
P.Q.M.
8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna al pagamento, in favore di della somma di €. 345.454,46, oltre alle CP_1 Pt_1 sanzioni civili maturate successivamente al 4.11.2020 ed agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite sostenute dall'istituto, CP_1 Pt_1 che liquida in €. 11.229,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 13.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 463 / 2022 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro – imprenditore occulto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019015307/t01 del 26 febbraio 2020,
l' contestava al sig. , nato in [...] il [...], che aveva visto nel corso del Pt_1 CP_1 tempo l'attribuzione di vari codici fiscali, la qualità di socio occulto dell'impresa individuale
1 “ZI Alex di Wu UI”, operante nel settore della confezione di capi di abbigliamento, con sede in Prato, via Sacchetti n. 3/2.
Gli accertamenti ispettivi, svolti nell'ambito di operazioni interforze coordinate dalla Questura di
Prato, hanno evidenziato quanto segue:
- Nel primo accesso (12 giugno 2019), effettuato in orario serale, veniva rinvenuto, all'interno dei Con locali aziendali, unicamente, il sig. formalmente assunto come operaio subordinato dal 30 maggio 2017;
- Nel secondo accesso (23 ottobre 2019), venivano trovati otto lavoratori extracomunitari, di cui due impiegati in nero: uno dopo la cessazione formale del rapporto e l'altra senza preventiva assunzione;
- Veniva notifica un ulteriore verbale di accesso, al fine di richiedere ulteriore documentazione aziendale, nel corso della quale venivano raccolte le dichiarazioni del titolare e di quattro lavoratori.
Le dichiarazioni rese dal titolare Wu UI e dai dipendenti convergono, ad avviso dell'istituto, Con nel delineare il sig. come gestore effettivo dell'azienda: egli curava assunzioni, organizzazione del lavoro, pagamento delle retribuzioni, rapporti con i committenti e gestione economica, assumendo il rischio d'impresa. Con L' quindi, intraprende la presente iniziativa nei confronti del sig. , quale socio occulto Pt_1 della confezione, al fine di recuperare la somma di 345.454,46 euro per contributi omessi o evasi e relative sanzioni (quest'ultime, calcolate al 4.11.2020).
Il sig. YU, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita ed acquisita nel corso del procedimento, nonché mediante prova per testimoni.
Viene decisa con la presente sentenza, verificato il rituale deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da parte dell' . Controparte_2
Con Prima di procedere alla valutazione della posizione del sig. occorre verificare la sussistenza dei crediti previdenziali che rivendica nel presente giudizio. Pt_1
Queste, in particolare, si sostanziano in:
1. Variazione dell'inquadramento aziendale: la posizione assicurativa per i lavoratori dipendenti
è stata ricondotta dal settore artigianato (C.S.C. 4.08.01) al settore industria (C.S.C. 1.08.01),
2 con decorrenza 1° febbraio 2015, comportando il ricalcolo della contribuzione dovuta in base alla diversa aliquota;
2. Accertamento di lavoro irregolare (“in nero”) con addebito della contribuzione per: o dal 24.09.2019 al 23.10.2019 (imponibile evaso € 1.267,00); Per_1 o , dal 23.10.2019 (imponibile evaso € 49,00). Per_2
3. Ridotta registrazione delle ore di presenza: è stata rilevata una violazione dell'art. 1, comma 1,
D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389, per mancata esibizione di documentazione a supporto dei “permessi non retribuiti” annotati sul LUL. Ne è conseguito l'adeguamento della retribuzione imponibile alle prestazioni contrattuali, con relativo addebito contributivo;
4. Omesso versamento dei contributi dichiarati dall'impresa attraverso le denunce contributive.
Ripercorrendo gli accertamenti svolti, sicuramente sussistente è la ricostruzione della contribuzione a carico dei lavoratori irregolari. Dalla lettura del verbale di accertamento versato in atti, difatti, emerge era stato regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato Per_1 dal 12.03.2018 al 23.09.2019, ma successivamente licenziato. Tuttavia, la presenza a lavoro certamente conduce ad una continuità del rapporto di lavoro anche nel mese successivo ad un recesso del tutto inesistente, come confermato dallo stesso lavoratore al momento dell'accesso e, pertanto, in maniera del tutto spontanea. Parimenti, gli ispettori hanno accertato come, all'atto di accesso, , priva di regolare assunzione, fosse presente in azienda mentre svolgeva mansioni Per_2 di operaia cucitrice e, per questo motivo, l' è del tutto legittimato a recuperare i contributi per CP_2 tale giornata.
Del resto, è oramai principio consolidato (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Pertanto, la percezione diretta degli ispettori circa lo svolgimento delle attività lavorative anche da parte dei lavoratori irregolarmente assunti non lasciano residuare alcun dubbio circa il loro inserimento nella compagine imprenditoriali ai fini della contribuzione.
3 Parimenti, con riferimento ai contributi dichiarati e non versati, l'imponibile contributivo si basa sulle dichiarazioni che il datore di lavoro obbligato principale ha inviato alla sede I.n.p.s. competente per territorio su appositi modelli, ove vengono indicati il numero dei lavoratori impiegati, il numero delle giornate dichiarate e le retribuzioni corrisposte, nonché i prestatori d'opera, le giornate lavorate e le rispettive retribuzioni.
Non sono emersi elementi idonei a contrastare le risultanze delle denunce cui fa riferimento il verbale ispettivo, denunce le quali, per giurisprudenza costante, costituiscono dichiarazioni di scienza del debitore circa la sussistenza degli obblighi contributivi e di natura similare ai riconoscimenti di debito (sul punto, si cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e Cass., n. 17719 del 2010: 'La presentazione del Mod.
01/M, pur essendo adempimento d'un obbligo di legge e pur non determinata da libera individuale iniziativa (e quindi non spontanea), è atto che presuppone (come normativi requisiti di validità) consapevolezza del relativo contenuto e volontà di manifestarlo. E questo contenuto ha per oggetto un fatto integralmente trascorso (periodo di occupazione e retribuzioni versate nell'anno precedente), e pertanto la corrispondente obbligazione contributiva, nella sua integrale attualità'; in senso conforme Cass., n. 2620 del 2012 nonché Cass., n. 11237 del 2007: “La presentazione Pt_ all' da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui modelli DM 10, inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costituisce riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione” – in tema anche Cass., n. 13582 del 2015; Cass., n. 26231 del 2019).
La valenza probatoria è sostenuta anche nella diversa sede penale, con argomentazioni del tutto valevoli nella presente sede, essendo oramai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva Pt_ corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente” (Cass. pen., n. 28672 del 2020).
Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo (arg. ex Cass., n. 30526 del 2024).
Pertanto, le denunce contributive del personale dipendente rimaste insolute accertano il credito previdenziale di cui si discute.
Del tutto sussistenti sono anche le ulteriori pretese.
4 La tesi dell'istituto in punto di ricalcolo dell'aliquota trova sicuro riscontro probatorio dagli accertamenti compiuti dagli ispettori presso la ZI, cui, al momento dell'accesso, era applicata un'aliquota propria delle imprese artigiane, natura che tuttavia non può essere ritenersi riscontrata nella confezione oggetto di ispezione.
L'imprenditore artigiano è, difatti, colui che esercita personalmente e professionalmente l'impresa quale titolare, assumendosene le responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo. L'impresa artigiana può essere costituita in forma di impresa individuale o di società a responsabilità limitata, purché nel processo produttivo i soci svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale. È, quindi, decisivo (oltre al requisito dimensionale che qui non interessa) che il coinvolgimento del titolare dell'impresa artigiana individuale, ovvero dei soci dell'impresa artigiana, avvenga nel “processo produttivo”, espressione che va riferita in modo inequivoco alle attività di produzione, senza che possa rilevare la (mera) gestione contabile ed amministrativa dell'impresa (cfr. Cass., n. 18394 del 2019: “ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, alla stregua della definizione di imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2, comma 1, della l. n. 443 del
1985, è indispensabile che il titolare dell'impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo, invece, sufficiente che svolga unicamente un'attività di carattere amministrativo”; si veda, conf., recentemente, Cass., n.
11014 del 2025).
Ebbene il coinvolgimento personale nel lavoro dell'impresa è escluso dalle stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva del titolare dell'impresa (cfr. dichiarazioni in atti del sig. Wu: ““sono titolare della ditta CONFEZIONE ALEX dal 2016 la quale si occupa di confezione capi di abbigliamento. Io non lavoro nella ditta. Vado in ditta solo se serve la mia presenza ma capita raramente……Si occupa della gestione della ditta il sig.
ed è lui che mi dice quando c'è bisogno della mia presenza in ditta. Nella ditta vi lavorano 8 CP_3 persone e sono state assunte dal suddetto lo stesso impartisce gli ordini ai lavoratori e corrisponde la CP_3 retribuzione. I pasti vengono consumati in ditta e vi provvede il gestore”).
Tali dichiarazioni sono state rese dal titolare nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo e, pertanto, da ritenersi sicuramente genuine ed attendibili, atteso che le stesse risultano rese in un momento in cui verosimilmente il dichiarante ignorava quali fossero le relative conseguenze e, pertanto, risultano essere connotate da (decisiva) spontaneità.
Le stesse, peraltro, trovano riscontro esterno nell'ulteriore documentazione raccolta che, come si avrà modo di dire in seguito, portano ad escludere una presenza fattiva del sig. Wu in azienda, della quale, di fatto, si occupa a tutto tondo e con un'autonomia del tutto incompatibile con un rapporto
5 di lavoro subordinato l'odierno convenuto (dalla gestione del personale, che persino neppure ha visto il titolare, all'approvvigionamento delle commesse, alla gestione dell'affitto del fondo, al rapporto con i professionisti delegati, alla gestione del conto corrente aziendale). Anche l'odierno convenuto dà atto di una presenza sostanzialmente rarefatta di Wu (a volte, neppure una volta al mese, e, le volte presente, limitandosi a guardare il lavoro degli altri).
La conclusione raggiunta dall' volta ad escludere la qualifica della ZI Alex in CP_2 termini di impresa artigiana risulta, conclusivamente, essere del tutto comprovata e condivisibile, con conseguente fondatezza delle ulteriori pretese contributive dovute al ricalcolo dell'aliquota per la effettiva natura dell'attività di impresa.
Infine, del tutto fondato è il rilievo circa il mancato adeguamento al minimale contributivo a fronte di una ridotta registrazione delle ore di presenza, non supportata da adeguata documentazione in merito a richieste di permessi non retribuiti.
Il principio del “minimale contributivo” (affermato anche a livello di giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., n. 3491 del 2014 e successive conformi) si fonda, difatti, sul principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo: ciò sta a significare che la contribuzione è dovuta anche nel caso di assenze o di sospensione della prestazione lavorativa che non siano giustificate dalla legge o dal contratto collettivo;
così come, parimenti, l'accordo in merito alla decurtazione al lavoratore di integrazioni all'indennità di malattia o al lavoro notturno non incide sulla contribuzione che risulta dovuta. Va, difatti, esclusa la libertà delle parti (o del solo datore di lavoro) di modulare il rapporto di lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
Il principio in questione ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che - come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992,
n. 342 - "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".
Ne deriva che, in assenza di giustificazioni, non vi sono motivi per discostarsi dall'accertamento ispettivo in punto di violazione del minimale in parola.
6 Stante anche la posizione processuale di controparte, non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione operata dall' in punto di contributi e sanzioni. Pt_1
Le pretese previdenziali, in conclusione, sono del tutto provate sia nell'an che nel quantum.
Gli elementi raccolti in sede ispettiva, unitamente agli approfondimenti istruttori nel presente giudizio, consentono altresì di inquadrare il convenuto come imprenditore.
Risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che la figura di amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative. Tale ingerenza deve essere di una certa pregnanza, avere carattere sistematico e non esaurirsi nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale (cfr. Cass., n. 4045/2016 e successive conformi).
L'attività di YU può essere sicuramente sussumibile in un quadro di sistematica operazione di sostegno alle attività di impresa, svolta di fatto senza una soluzione di continuità, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento dello scopo della società; apporto decisivo sol se si consideri, di converso, lo scarso apporto, anche di natura imprenditoriale del titolare (per le quali, comunque, non risulta necessario una verifica puntuale dell'effettivo ruolo di prestanome, ben potendo l'amministratore di fatto collaborare nell'esercizio dell'impresa con quello di diritto – cfr.
Cass., n. 21567/2017). Ad ogni buon conto, dalla lettura delle dichiarazioni del titolare è evidente come il convenuto abbia di fatto direzionato l'attività dell'impresa prescindendo da un'effettiva condivisione delle strategie e decisioni con il formale titolare dell'impresa.
Tale conclusione emerge inconfutabilmente sia analizzando le singole fonti di prova fornite dall' , sia mediante una visione d'insieme della vicenda, che vede sostanzialmente una realtà CP_2 imprenditoriale improntata, anche sotto il profilo lavoristico all'impiego di maestranze a nero ed alla totale omissione dei contributi dichiarati). Con Nel caso di specie, il rapporto formalmente subordinato del sig. era privo dei requisiti tipici dell'eterodirezione, essendo egli autonomo nella gestione aziendale e esorbitando lo stesso da una figura meramente dirigenziale, occupandosi a tutto tondo di ogni aspetto dell'impresa.
Tutti i lavoratori ascoltati hanno riferito di essere stati assunti e gestiti direttamente da
[...]
, il quale impartiva ordini, organizzava il lavoro, pagava le retribuzioni (generalmente tramite CP_1 assegno bancario di circa € 1.000 mensili) e forniva anche vitto e, in alcuni casi, alloggio. Nessuno dei lavoratori ha mai avuto contatti con il titolare formale della ditta, né lo conosce personalmente;
per
7 ogni esigenza si rivolgevano esclusivamente a . Le mansioni svolte erano quelle di operai CP_1 cucitori, con orari variabili e, talvolta, straordinari decisi dal gestore.
Successivamente, presso l'ITL di Prato (11.11.2019), sono stati sentiti anche gli operai assenti al momento dell'ispezione. Le loro dichiarazioni hanno confermato il ruolo dell'attuale convenuto. A completare il quadro sono gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, ovvero la conferma da parte Con dell'istituto bancario della delega del sig. ad operare sul conto corrente e la dichiarazione del sig. circa l'avvenuta stipula del contratto con il sig. YU. Persona_3
Infine, lo stesso ha dichiarato di essere dipendente della ditta dal 2014, di aprire e CP_1 chiudere l'azienda, organizzare il lavoro degli altri dipendenti e di essere il referente operativo, mentre il titolare si limitava a visite occasionali senza partecipare all'attività. Inoltre, del tutto eccentrica rispetto alla figura imprenditoriale è il fatto che, piuttosto che provvedere direttamente al prelievo di somme che per sua stessa dichiarazione sono le principali utilizzate per il proprio sostentamento, il titolare si rivolga al convenuto per il prelievo.
Decisivo è il fatto che il titolare formale dell'impresa neppure ha contezza del nome dell'unico committente dell'impresa e dell'importo versato per il canone di locazione. Con La tesi di pertanto, risulta del tutto condivisibile. Da ciò consegue che il sig. , quali Pt_1 autonoma figura in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa dell'impresa, ben può essere destinatario di tutto un fascio di diritti e obblighi che conseguono alla funzione che nei fatti riveste, inclusi i doveri di contribuzione per i propri dipendenti.
Come sottolineato anche nella difesa dell' , non sarebbe giustificabile ammettere che una CP_2 persona che abbia esercitato di fatto un'attività imprenditoriale possa in seguito sottrarsi alle relative conseguenze. Anche la giurisprudenza di legittimità afferma (Cass., n. 1095/2016): “è concetto acquisito, invero, che la cd. impresa illecita sia, tuttavia, pur sempre impresa: un'attività imprenditoriale "illegale", in quanto svolta in violazione delle regole che ne disciplinano l'esercizio, non necessariamente comporta la nullità degli atti posti in essere nell'esercizio della stessa;
comunque, la situazione di illegalità dell'impresa non impedisce l'acquisto della qualità
d'imprenditore con i relativi effetti”.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che, segue, in ragione del valore della controversia e dell'assenza di un contraddittorio.
P.Q.M.
8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna al pagamento, in favore di della somma di €. 345.454,46, oltre alle CP_1 Pt_1 sanzioni civili maturate successivamente al 4.11.2020 ed agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite sostenute dall'istituto, CP_1 Pt_1 che liquida in €. 11.229,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 13.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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