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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 268/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
268/2021 vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1991, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall' avv. Lorena De Luca, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro (CZ) alla via Montecorvino n. 1;
-appellante-
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in San Cesario sul Panaro (MO) al Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Zioni e Maria
NT RA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultima sito in Reggio
Calabria, località Ravagnese, Via Contrada Livari Inferiore n. 22, giusta procura in atti;
-appellata-
NONCHE'
residente in Reggio Calabria alla via Villaggio Arghillà Nord Controparte_2
n. 2 int. A
1 -appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 658/2020.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria la Parte_1
e al fine di ottenere la condanna in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli il 12.6.2011 in Reggio Calabria.
Esponeva:
- che il 12.6.2011, alle ore 5:05 circa, subiva un incidente mentre si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura BMW 118 (tg. CS317MN), condotta dal proprietario;
Controparte_2
- che, più precisamente, , nel trasportare il colto da un malore Controparte_2 Pt_1 presso il presidio ospedaliero, giunto in via G. Melacrino e nell'imboccare la curva che porta presso l'ospedale, finiva con la ruota destra sul muretto che costeggia la carreggiata, alto circa
20 cm, perdendo il controllo del proprio mezzo che a causa dell'impatto si ribaltava;
- che a seguito del sinistro il veniva trasportato da personale del 118 presso il Pt_1
presidio ospedaliero G. Melacrino - Morelli dove gli veniva diagnosticato: “Episodio sincopale, frattura ossa nasali, contusioni multiple” e disposto ricovero presso il Reparto di
Osservazione Breve Intensiva con prognosi di 15 giorni;
- che seguiva, poi, ulteriore ricovero per sottoporsi ad un intervento di riduzione frattura ossa nasali, nonché successivi controlli medici sino alla guarigione clinica con il residuare di postumi invalidanti;
- che il conferiva apposito mandato per la gestione stragiudiziale della pratica Pt_1
risarcitoria alla la quale provvedeva all'invio della Controparte_3 richiesta risarcitoria all' compagnia che all'epoca dei fatti Controparte_1
garantiva la R.C. del veicolo BM vettore, e quantificava il danno patito dal terzo trasportato a mezzo consulente di propria fiducia;
2 - che la compagnia assicurativa trasmetteva al un'offerta pari ad € 805,00 dallo Pt_1
stesso trattenuta solo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto per il recupero del quale ha esperito apposita azione giudiziaria;
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il sig. al momento del sinistro per cui è causa era a bordo della autovettura BMW Parte_1
118, targato CS317MN di proprietà del sig. e nell'occorso riportava Controparte_2 lesioni;
- per l'effetto condannare la compagnia in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non (ivi comprese spese mediche, spese di CTP e spese attività stragiudiziale), subiti da parte attrice, nella misura per come indicata in narrativa, ovvero, nella somma, maggiore o minore, che risulterà, nel corso del giudizio, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo e previa detrazione di quanto ricevuto ed accettato a titolo di acconto (somma da contenersi, comunque, nella competenza per valore del Giudice di Pace adito); - condannarsi la convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
- in via subordinata solo qualora la compagnia costituendosi dovesse contestare l'an debeatur e la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice anche a fronte dell'attività stragiudiziale espletata e dell'offerta trasmessa, si chiede l'ulteriore condanna della stessa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con consequenziale condanna della stessa al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- in via istruttoria si chiede che l'adito Giudice, in caso di contestazione dell'an debeatur voglia ammettere prova testimoniale”.
Resisteva la compagnia deducendo la congruità Controparte_1 dell'importo di € 805,00 già corrisposto in via stragiudiziale tenuto conto del concorso di colpa dell'attore danneggiato per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Deduceva, inoltre, che alcun importo era dovuto a titolo di danno morale e per le spese legali stragiudiziali.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea dovendo ritenersi satisfattiva l'offerta inviata.
Il conducente – proprietario del veicolo vettore, rimaneva Controparte_2
contumace.
3 Espletata la prova testimoniale e CTU medico legale, il procedimento veniva definito con sentenza n. 658/2020 depositata l'8.6.2020 con cui il Giudice di Pace così statuiva:
“dichiara la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
ed il sig. obbligati in solido a risarcire a parte attrice il danno alla persona, Controparte_2 patito a seguito dell'incidente del 12/6/2011, che liquida in € 6.254,43; -condanna i predetti convenuti in solido tra loro a corrispondere, pertanto, alla parte attrice la residua differenza
a titolo risarcitorio, dovuta in linea capitale, pari ad € 6.254,43,nonché gli ulteriori accessori, meglio specificati in parte motiva;
-condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali che, sulla base della somma liquidata, della relativa tariffa per scaglione, nonché dell'attività professionale svolta, vengono liquidati in complessivi euro
2124,00 di cui euro 134,00 per spese;
euro 405,00 per fase studio;
euro 335,00 per fase introduttiva, euro 540,00 per fase istruttoria ed euro 710,00 per fase decisoria, oltre Iva e
Cpa come per legge, da attribuirsi in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. -pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ed il sig. in via solidale.” Controparte_2
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità Parte_1
nella parte in cui il Giudice di pace: i) ha riconosciuto il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento; ii) ha escluso il risarcimento del danno morale e iii) non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale e di consulenza medico-legale di parte.
Chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in totale riforma della sentenza impugnata accertarsi e dichiararsi l'esclusiva incidenza causale del comportamento del sig. nella produzione dell'evento dannoso per cui è Controparte_2
causa e per l'effetto, condannarsi lo stesso, in solido, con la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della ulteriore somma di euro 5.889,88, di cui euro 2.623,33, a titolo di risarcimento del danno biologico, a saldo di quanto già percepito in forza della sentenza impugnata, euro 1.936,55 a titolo di risarcimento del danno morale, calcolato nella misura del 20% di quello biologico, euro 350,00 per consulenza tecnica di parte ed euro 980,00 per spese di assistenza stragiudiziale. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93
4 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con comparsa del 7.5.2021, si costituiva la la quale Controparte_1
rilevava l'infondatezza, in fatto e diritto, del gravame, reiterava la bontà della sentenza impugnata e insisteva nelle difese svolte nel precedente grado di giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
L'appellato , sebbene ritualmente citato, non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 17.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sul concorso di colpa del Pt_1
Con il primo motivo di gravame, l'odierno appellante censura l'erroneità della sentenza di prime cure laddove è stato riconosciuto a carico del danneggiato un concorso di colpa, con conseguente riduzione del quantum debeatur, in difetto di prova che il al Pt_1 momento del sinistro, indossasse le cinture di sicurezza.
A sostegno della propria doglianza rappresenta, anzitutto, che il Giudice di prime cure ha trascurato le particolari circostanze caratterizzanti il caso concreto e, precisamente, il fatto che il fosse stato colto da un malore, caricato sull'autovettura condotta dal Pt_1 CP_2
e, pertanto, era impossibilitato, in quanto privo di sensi, ad autodeterminarsi sull'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Lamenta, ancora, che dalla mera contestazione del mancato uso delle cinture di sicurezza non può farsi discendere alcun onere probatorio a carico di parte attrice né la prova del mancato uso dei predetti presidi di protezione può ricavarsi, come fatto dal Giudice di
Pace, da ordinarie presunzioni, ancor più laddove si consideri che tale omissione, in sè e per sè considerata, non può sorreggere un giudizio di corresponsabilità che necessita, invece, di una prova rigorosa in termini di incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato alla determinazione del danno, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al
5 criterio equitativo il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe (Cass. civ., 21.1.2010, n. 1002; Cass. civ. 3.4.2014
n. 7777).
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico, ha affermato il principio di diritto in forza del quale “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza
(nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale
è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. civ., sez. III, n. 6481 del 14.3.2017; in senso conforme si v. Cass. civ. sez. III -, n. 111095 del 10.6.2020)
In applicazione dei superiori e condivisi canoni ermeneutici, invero richiamati anche dal Giudice di Pace ma erroneamente applicati, deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo a carico dell'appellante – attore tenuto conto delle peculiari circostanze che hanno caratterizzato il sinistro in questione.
Occorre, difatti, evidenziare che il è stato trasportato nell'autovettura BMW Pt_1
condotta dal proprietario n quanto colto da un malore. CP_2
A tal proposito, il teste , escusso nel precedente grado di giudizio, Testimone_1
per quanto di interesse in questa sede, ha così riferito: “ADR: Sono amico delle parti in causa.
Rammento che, nel mese di giugno 2011, mi trovavo sul corso con Parte_1 Per_1
e Io, il sig. e il sig.
[...] Persona_2 Controparte_2 Persona_3 Per_3
camminavamo sul corso, mentre gli altri erano fermi […] ad un certo punto il sig. Per_1 si è sentito male, ha avuto dei mancamenti e chiamammo il 118, ma questi tardava Pt_1
6 a venire e tutti quelli che ho anzidetto abbiamo deciso di accompagnarlo in ospedale […]
ADR: Accompagnammo il con la macchina del Preciso che io non ero Pt_1 CP_2 sulla macchina, ad accompagnarlo furono icl e il ADR: Preciso che Per_2 CP_2
ancora oggi non so cosa abbia avuto il quello che ho visto è che era assente come Pt_1 svenuto” (Cfr. verbale di udienza del 15.10.2018).
Orbene, alla luce della superiore deposizione - sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare avendo il teste reso dichiarazioni circostanziate, coerenti e prive di contraddizioni –
è emerso che il trasporto sull'autovettura del i è reso necessario a causa del malore CP_2
del il quale era, per l'appunto, “assente come svenuto”. Pt_1
Tale circostanza risulta, altresì, confermata nella denuncia querela sporta dal vettore il quale ha riferito (all. n. 12 atto di citazione) che il veniva colto da un CP_2 Pt_1 malore “accasciandosi a terra”.
Pertanto, tenuto conto delle particolari condizioni psico - fisiche in cui versava il terzo trasportato, assente e privo di sensi, dunque impossibilitato ad autodeterminarsi, deve escludersi la possibilità che egli abbia accettato il rischio di una circolazione insicura (ossia senza l'utilizzo delle cinture di sicurezza) e che quindi allo stesso possa muoversi un rimprovero in termini colposi.
Da ciò discende che non può ritenersi sussistente un concorso colposo in capo all'appellante ricadendo, di contro, esclusivamente sul conducente l'obbligo, e CP_2
relativa responsabilità, di controllare prima di iniziare o proseguire la marcia che il proprio passeggero indossasse i dispositivi di sicurezza in conformità alle ordinarie regole di prudenza e di sicurezza.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra valutazione in ordine all'effettivo raggiungimento della prova sull'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del giacché, quand'anche raggiunta, non potrebbe configurarsi un concorso Pt_1 colposo a carico del danneggiato per le ragioni appena rassegnate.
Ne consegue che la sentenza è errata e va riformata nella parte in cui ha ridotto il risarcimento del danno nella misura del 30% per il concorso di colpa del Pt_1
Occorre, dunque, procedere alla rideterminazione del quantum debeatur.
A tal proposito, si evidenzia che nella sentenza impugnata il Giudice di Pace, facendo proprie risultanze della CTU medico legale, ha liquidato il danno biologico nella misura di €
7 9.682,76, cui è stata detratta la somma di € 805,00, già trattenuta dal danneggiato a titolo d'acconto, per un ammontare complessivo pari a € 8.877,76.
Tale ultimo importo è stato ingiustamente decurtato del 30%, equivalente al grado di colpa erroneamente ascritto al riconoscendo la minore somma di € 6.214,43. Pt_1
Ne consegue che la sentenza impugnata è errata laddove condanna, in solido,
l'assicuratrice e il al pagamento di € 6.214,43 dovendosi Controparte_1 Controparte_2 riformare tale importo nella diversa somma di € 8.877,76 (ovviamente da tale importo, in esecuzione della presente sentenza, andrà decurtato quanto incontestatamente già versato all'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado ossia, per l'appunto, € 6.214,43).
3. Sul mancato riconoscimento del danno morale
Con il secondo motivo di gravame, il lamenta l'erroneità della sentenza di Pt_2 prime cure laddove non ha riconosciuto la liquidazione del danno morale in ragione della lieve entità delle lesioni subite dal Pt_1
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, anzitutto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il danno morale, inteso quale pretium doloris (vergogna, disperazione, sensazione di angoscia) “[…] mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme Cass. civ. n.
910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019) sancendo così “il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.” (Cass civ, sez. III, n. 25164 /2020).
Acclarata la sua autonomia rispetto al danno biologico, quanto all'onere probatorio viene precisato che il danno morale non può essere riconosciuto in re ipsa. Tuttavia, considerata la dimensione soggettiva di tale pregiudizio e che alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata, la prova può avvenire anche mediante un percorso presuntivo.
8 In altri termini, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento [ “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass civ, sez. III, n. 25164 /2020)], la
Suprema Corte legittima un ragionamento probatorio di tipo presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione sulla base delle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Pertanto, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo fondato sulle massime di esperienza.
In applicazione dei principi sopra richiamati, il danno morale, pregiudizio autonomo rispetto al danno biologico, deve essere liquidato a prescindere dall'entità delle menomazioni fisiche subite dal danneggiato. Pertanto, non può condividersi la statuizione del giudice di prime cure laddove esclude il risarcimento di tale voce di danno in ragione della lieve entità delle lesioni riportate dal Pt_1
Ciò nonostante, la doglianza dell'appellante non merita accoglimento giacché il non ha, prima ancora che provato, dedotto specificatamente alcunché sulle concrete Pt_1 sofferenze patite di cui chiede la riparazione a titolo di danno morale né ha rappresentato situazioni circostanziate da cui è possibile evincere, anche in via presuntiva, una sofferenza diversa e ulteriore rispetto a quella del danno biologico. Ne consegue che tale pretesa risarcitoria non merita accoglimento non avendo il danneggiato assolto l'onere assertivo sul medesimo incombente, onere che non viene certamente meno in virtù del meccanismo presuntivo legittimato dalla Suprema Corte.
4. Sull'omesso riconoscimento delle spese per CTP e delle spese legali stragiudiziali;
Con il terzo motivo di gravame, il lamenta il mancato riconoscimento delle Pt_1
spese relative all'attività stragiudiziale prestata dallo studio di infortunistica, Società
Uniexpert, nonché di quelle sostenute per la consulenza medico legale di parte.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto tali esborsi non necessari sul duplice assunto della mancanza di una norma di legge che imponesse al danneggiato di avvalersi di un professionista nella fase stragiudiziale
9 e del mancato raggiungimento di un accordo transattivo tanto da rendere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
La doglianza è fondata.
Come noto, le spese stragiudiziali costituiscono un'ordinaria ipotesi di danno emergente soggetta alle regole generali di cui agli artt. 1223 e ss. c.c., come qualunque altra voce di danno: non è dovuto il risarcimento per le spese che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo c.c.), delle spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.) e delle spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.).
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, le spese in questione possono essere riconosciute quando la parte che ne chieda il rimborso giustifichi in modo esauriente l'utilità in concreto dell'intervento stragiudiziale di cui si è avvalsa, secondo una valutazione ex ante (rapportata alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato e non a quella qualificata del professionista) che tenga conto della particolarità del caso concreto e cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (Cass. civ., SS.UU., 10.7.2017, n. 16990 che richiama Cass. civ. n. 6422/2017 e Cass. civ. n. 997/2010).
Con specifico riferimento alle spese di assistenza legale stragiudiziale in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale è stato chiarito che “le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. Tuttavia, nel valutare la suddetta necessità o utilità, il giudice di merito non deve limitarsi ad accertare se l'intervento del legale (o di altro soggetto), abbia o meno indotto il debitore a recedere in tutto od in parte da un proprio iniziale atteggiamento di chiusura già nella fase stragiudiziale, ma deve valutare l'utilità del suddetto intervento in relazione all'esito finale della lite giudiziaria” (cfr.
Cass. civ. 997/2010).
Ancora, nelle ipotesi in cui, come quella in esame, il danneggiato si sia avvalso dell'assistenza di uno studio di infortunistica, i giudici di legittimità hanno precisato che “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo
10 assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata
e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento
(Cass. civ., sez. 6 - 3, n. 14444 del 26.5.2021).
Quindi, anche ove la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio ordinario, le spese sostenute dalla parte, poi risultata vittoriosa, nella fase stragiudiziale sono liquidabili.
Applicati i principi di diritto sopra richiamati, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta dallo studio di infortunistica vanno senz'altro Pt_1
liquidate.
Esse non appaiono superflue tenuto conto dell'esito della lite, che vede il terzo trasportato totalmente vittorioso ed essendo irrilevante, per come chiarito dalla giurisprudenza, che non si sia addivenuti ad un accordo transattivo, ovvero che l'intervento dello studio di infortunistica non abbia fatto recedere l'assicuratrice dalla propria CP_1
posizione, specie ove si consideri che l'assicurazione appellata, con lettera del 18.11.2011 ha comunque liquidato, seppur in via transattiva, al l'importo di € 805,00 accettato Pt_1
dall'appellante attore a solo titolo di acconto.
L'attività svolta dalla deve, quindi, ritenersi ampiamente giustificata e non CP_3 può apparire in alcun modo superflua.
Ancora, quanto compiuto in via stragiudiziale dalla nell'interesse del CP_3
risulta provato dalla documentazione in atti (all. 10-11-14-17-18-19 atto di citazione) Pt_1
riconosciuta e confermata dal teste (amministratore unico della Testimone_2 CP_3 escusso nel precedente grado di giudizio), compresa la fattura pro forma n. 2014.392 del
3.10.2014 di € 980,00 (all. n. 18 atto di citazione) il cui importo deve ritenersi congruo alla luce dell'attività complessivamente svolta per come dettagliata nel “diario trattazione pratica”
(all. n. 19 atto di citazione) e tenuto conto, altresì, della generica contestazione sul punto fornita dall'Assicurazione appellata.
11 Si precisa, infine, che la ripetizione delle spese in esame può essere esclusa dalla circostanza che non vi è in atti la prova dell'effettivo esborso.
Sul punto occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. civ., sez. III, n. 17670/2024 e i riferimenti giurisprudenziali ivi indicati Cass. civ. 6.10.2021
n.27129; Cass. civ., 10.11.2010, n. 22826; Cass. civ., 10.3.2016, n. 4718).
Analoghe considerazioni valgono per la perizia di parte.
Costituisce ius receptum il principio in forza del quale “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ., sez. III, n. 26729 del 15.10.2024).”
Nel caso di specie, il è totalmente vittorioso con conseguente diritto a vedersi Pt_1
rimborsate le spese della CTP non essendo le stesse né eccessive né superflue.
La funzione della consulenza tecnica di parte consiste, infatti, nel predisporre, attraverso l'uso di conoscenze tecnico-specialistiche, gli strumenti per la valutazione di elementi di fatto costitutivi di una pretesa giuridicamente tutelata, ai fini della tutela in sede giudiziale o di consentire una composizione bonaria della vertenza.
Le considerazioni che precedono consentono di escludere la superfluità della perizia medico legale redatta dal dott. ssa (all. n. 14 atto di citazione), il cui costo Persona_4
ammonta ad € 350,00 (si v. p. 13 all. n. 15 atto di citazione), essendo senz'altro utile un siffatto accertamento tecnico laddove, come nella specie, si controverta in materia di menomazioni fisiche derivanti da un sinistro stradale ed è quindi necessario quantificare le lesioni subite al fine di formulare la conseguente richiesta risarcitoria o eventuale proposta transattiva.
La sentenza va, dunque, riformata nella parte in cui non condanna i convenuti appellanti, in solido, al pagamento, in favore del danneggiato, delle spese dallo stesso
12 sostenuto per essersi avvalso, in sede stragiudiziale, dello Controparte_4
(€ 850,00) nonché di quelle sopportate per la consulenza tecnica di parte redatta dalla dott. ssa (€ 350,00). Per_4
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerata la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate, come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a €
5.200,00 (d.m. 55/2014 e succ. mod.) individuato in base al criterio del disputatum (Cass. civ.
n. sez. III. n. 13145 del 17.5.2025; Cass. civ. sez. III, n. 30999 del 7.11.2023) e con distrazione in favore dei procuratori di parte appellante tenuto conto della rispettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.
658/2020: i) condanna la e , in solido, al Parte_3 Controparte_2
pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 8.877,76, oltre Parte_1 accessori di legge così come determinati in primo grado;
ii) condanna l'
[...]
e , in solido, al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1 Controparte_5
della somma di € 980,00 a titolo di spese stragiudiziali sostenute Parte_1 dall'appellante iii) condanna l' e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_5
in solido, al pagamento, in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di Parte_1
€ 350,00 a titolo di spese sostenute dall'appellante per la consulenza tecnica di parte;
2. condanna l' e , in solido, al Controparte_1 Controparte_5 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 147,00 per spese e
€ 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lorena De Luca nella misura di € 639,00 (metà fase trattazione/istruttoria; fase decisionale), e in favore degli avv. ti Francesca Timpano e Maria
OS GI nella misura di € 639,00 (fase introduttiva, studio e metà fase trattazione
- istruttoria).
13 Così deciso in Reggio Calabria, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
268/2021 vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1991, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall' avv. Lorena De Luca, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro (CZ) alla via Montecorvino n. 1;
-appellante-
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in San Cesario sul Panaro (MO) al Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Zioni e Maria
NT RA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultima sito in Reggio
Calabria, località Ravagnese, Via Contrada Livari Inferiore n. 22, giusta procura in atti;
-appellata-
NONCHE'
residente in Reggio Calabria alla via Villaggio Arghillà Nord Controparte_2
n. 2 int. A
1 -appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 658/2020.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria la Parte_1
e al fine di ottenere la condanna in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli il 12.6.2011 in Reggio Calabria.
Esponeva:
- che il 12.6.2011, alle ore 5:05 circa, subiva un incidente mentre si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura BMW 118 (tg. CS317MN), condotta dal proprietario;
Controparte_2
- che, più precisamente, , nel trasportare il colto da un malore Controparte_2 Pt_1 presso il presidio ospedaliero, giunto in via G. Melacrino e nell'imboccare la curva che porta presso l'ospedale, finiva con la ruota destra sul muretto che costeggia la carreggiata, alto circa
20 cm, perdendo il controllo del proprio mezzo che a causa dell'impatto si ribaltava;
- che a seguito del sinistro il veniva trasportato da personale del 118 presso il Pt_1
presidio ospedaliero G. Melacrino - Morelli dove gli veniva diagnosticato: “Episodio sincopale, frattura ossa nasali, contusioni multiple” e disposto ricovero presso il Reparto di
Osservazione Breve Intensiva con prognosi di 15 giorni;
- che seguiva, poi, ulteriore ricovero per sottoporsi ad un intervento di riduzione frattura ossa nasali, nonché successivi controlli medici sino alla guarigione clinica con il residuare di postumi invalidanti;
- che il conferiva apposito mandato per la gestione stragiudiziale della pratica Pt_1
risarcitoria alla la quale provvedeva all'invio della Controparte_3 richiesta risarcitoria all' compagnia che all'epoca dei fatti Controparte_1
garantiva la R.C. del veicolo BM vettore, e quantificava il danno patito dal terzo trasportato a mezzo consulente di propria fiducia;
2 - che la compagnia assicurativa trasmetteva al un'offerta pari ad € 805,00 dallo Pt_1
stesso trattenuta solo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto per il recupero del quale ha esperito apposita azione giudiziaria;
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il sig. al momento del sinistro per cui è causa era a bordo della autovettura BMW Parte_1
118, targato CS317MN di proprietà del sig. e nell'occorso riportava Controparte_2 lesioni;
- per l'effetto condannare la compagnia in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non (ivi comprese spese mediche, spese di CTP e spese attività stragiudiziale), subiti da parte attrice, nella misura per come indicata in narrativa, ovvero, nella somma, maggiore o minore, che risulterà, nel corso del giudizio, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo e previa detrazione di quanto ricevuto ed accettato a titolo di acconto (somma da contenersi, comunque, nella competenza per valore del Giudice di Pace adito); - condannarsi la convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
- in via subordinata solo qualora la compagnia costituendosi dovesse contestare l'an debeatur e la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice anche a fronte dell'attività stragiudiziale espletata e dell'offerta trasmessa, si chiede l'ulteriore condanna della stessa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con consequenziale condanna della stessa al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- in via istruttoria si chiede che l'adito Giudice, in caso di contestazione dell'an debeatur voglia ammettere prova testimoniale”.
Resisteva la compagnia deducendo la congruità Controparte_1 dell'importo di € 805,00 già corrisposto in via stragiudiziale tenuto conto del concorso di colpa dell'attore danneggiato per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Deduceva, inoltre, che alcun importo era dovuto a titolo di danno morale e per le spese legali stragiudiziali.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea dovendo ritenersi satisfattiva l'offerta inviata.
Il conducente – proprietario del veicolo vettore, rimaneva Controparte_2
contumace.
3 Espletata la prova testimoniale e CTU medico legale, il procedimento veniva definito con sentenza n. 658/2020 depositata l'8.6.2020 con cui il Giudice di Pace così statuiva:
“dichiara la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
ed il sig. obbligati in solido a risarcire a parte attrice il danno alla persona, Controparte_2 patito a seguito dell'incidente del 12/6/2011, che liquida in € 6.254,43; -condanna i predetti convenuti in solido tra loro a corrispondere, pertanto, alla parte attrice la residua differenza
a titolo risarcitorio, dovuta in linea capitale, pari ad € 6.254,43,nonché gli ulteriori accessori, meglio specificati in parte motiva;
-condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali che, sulla base della somma liquidata, della relativa tariffa per scaglione, nonché dell'attività professionale svolta, vengono liquidati in complessivi euro
2124,00 di cui euro 134,00 per spese;
euro 405,00 per fase studio;
euro 335,00 per fase introduttiva, euro 540,00 per fase istruttoria ed euro 710,00 per fase decisoria, oltre Iva e
Cpa come per legge, da attribuirsi in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. -pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ed il sig. in via solidale.” Controparte_2
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità Parte_1
nella parte in cui il Giudice di pace: i) ha riconosciuto il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento; ii) ha escluso il risarcimento del danno morale e iii) non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale e di consulenza medico-legale di parte.
Chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in totale riforma della sentenza impugnata accertarsi e dichiararsi l'esclusiva incidenza causale del comportamento del sig. nella produzione dell'evento dannoso per cui è Controparte_2
causa e per l'effetto, condannarsi lo stesso, in solido, con la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della ulteriore somma di euro 5.889,88, di cui euro 2.623,33, a titolo di risarcimento del danno biologico, a saldo di quanto già percepito in forza della sentenza impugnata, euro 1.936,55 a titolo di risarcimento del danno morale, calcolato nella misura del 20% di quello biologico, euro 350,00 per consulenza tecnica di parte ed euro 980,00 per spese di assistenza stragiudiziale. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93
4 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con comparsa del 7.5.2021, si costituiva la la quale Controparte_1
rilevava l'infondatezza, in fatto e diritto, del gravame, reiterava la bontà della sentenza impugnata e insisteva nelle difese svolte nel precedente grado di giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
L'appellato , sebbene ritualmente citato, non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 17.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sul concorso di colpa del Pt_1
Con il primo motivo di gravame, l'odierno appellante censura l'erroneità della sentenza di prime cure laddove è stato riconosciuto a carico del danneggiato un concorso di colpa, con conseguente riduzione del quantum debeatur, in difetto di prova che il al Pt_1 momento del sinistro, indossasse le cinture di sicurezza.
A sostegno della propria doglianza rappresenta, anzitutto, che il Giudice di prime cure ha trascurato le particolari circostanze caratterizzanti il caso concreto e, precisamente, il fatto che il fosse stato colto da un malore, caricato sull'autovettura condotta dal Pt_1 CP_2
e, pertanto, era impossibilitato, in quanto privo di sensi, ad autodeterminarsi sull'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Lamenta, ancora, che dalla mera contestazione del mancato uso delle cinture di sicurezza non può farsi discendere alcun onere probatorio a carico di parte attrice né la prova del mancato uso dei predetti presidi di protezione può ricavarsi, come fatto dal Giudice di
Pace, da ordinarie presunzioni, ancor più laddove si consideri che tale omissione, in sè e per sè considerata, non può sorreggere un giudizio di corresponsabilità che necessita, invece, di una prova rigorosa in termini di incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato alla determinazione del danno, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al
5 criterio equitativo il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe (Cass. civ., 21.1.2010, n. 1002; Cass. civ. 3.4.2014
n. 7777).
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico, ha affermato il principio di diritto in forza del quale “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza
(nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale
è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. civ., sez. III, n. 6481 del 14.3.2017; in senso conforme si v. Cass. civ. sez. III -, n. 111095 del 10.6.2020)
In applicazione dei superiori e condivisi canoni ermeneutici, invero richiamati anche dal Giudice di Pace ma erroneamente applicati, deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo a carico dell'appellante – attore tenuto conto delle peculiari circostanze che hanno caratterizzato il sinistro in questione.
Occorre, difatti, evidenziare che il è stato trasportato nell'autovettura BMW Pt_1
condotta dal proprietario n quanto colto da un malore. CP_2
A tal proposito, il teste , escusso nel precedente grado di giudizio, Testimone_1
per quanto di interesse in questa sede, ha così riferito: “ADR: Sono amico delle parti in causa.
Rammento che, nel mese di giugno 2011, mi trovavo sul corso con Parte_1 Per_1
e Io, il sig. e il sig.
[...] Persona_2 Controparte_2 Persona_3 Per_3
camminavamo sul corso, mentre gli altri erano fermi […] ad un certo punto il sig. Per_1 si è sentito male, ha avuto dei mancamenti e chiamammo il 118, ma questi tardava Pt_1
6 a venire e tutti quelli che ho anzidetto abbiamo deciso di accompagnarlo in ospedale […]
ADR: Accompagnammo il con la macchina del Preciso che io non ero Pt_1 CP_2 sulla macchina, ad accompagnarlo furono icl e il ADR: Preciso che Per_2 CP_2
ancora oggi non so cosa abbia avuto il quello che ho visto è che era assente come Pt_1 svenuto” (Cfr. verbale di udienza del 15.10.2018).
Orbene, alla luce della superiore deposizione - sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare avendo il teste reso dichiarazioni circostanziate, coerenti e prive di contraddizioni –
è emerso che il trasporto sull'autovettura del i è reso necessario a causa del malore CP_2
del il quale era, per l'appunto, “assente come svenuto”. Pt_1
Tale circostanza risulta, altresì, confermata nella denuncia querela sporta dal vettore il quale ha riferito (all. n. 12 atto di citazione) che il veniva colto da un CP_2 Pt_1 malore “accasciandosi a terra”.
Pertanto, tenuto conto delle particolari condizioni psico - fisiche in cui versava il terzo trasportato, assente e privo di sensi, dunque impossibilitato ad autodeterminarsi, deve escludersi la possibilità che egli abbia accettato il rischio di una circolazione insicura (ossia senza l'utilizzo delle cinture di sicurezza) e che quindi allo stesso possa muoversi un rimprovero in termini colposi.
Da ciò discende che non può ritenersi sussistente un concorso colposo in capo all'appellante ricadendo, di contro, esclusivamente sul conducente l'obbligo, e CP_2
relativa responsabilità, di controllare prima di iniziare o proseguire la marcia che il proprio passeggero indossasse i dispositivi di sicurezza in conformità alle ordinarie regole di prudenza e di sicurezza.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra valutazione in ordine all'effettivo raggiungimento della prova sull'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del giacché, quand'anche raggiunta, non potrebbe configurarsi un concorso Pt_1 colposo a carico del danneggiato per le ragioni appena rassegnate.
Ne consegue che la sentenza è errata e va riformata nella parte in cui ha ridotto il risarcimento del danno nella misura del 30% per il concorso di colpa del Pt_1
Occorre, dunque, procedere alla rideterminazione del quantum debeatur.
A tal proposito, si evidenzia che nella sentenza impugnata il Giudice di Pace, facendo proprie risultanze della CTU medico legale, ha liquidato il danno biologico nella misura di €
7 9.682,76, cui è stata detratta la somma di € 805,00, già trattenuta dal danneggiato a titolo d'acconto, per un ammontare complessivo pari a € 8.877,76.
Tale ultimo importo è stato ingiustamente decurtato del 30%, equivalente al grado di colpa erroneamente ascritto al riconoscendo la minore somma di € 6.214,43. Pt_1
Ne consegue che la sentenza impugnata è errata laddove condanna, in solido,
l'assicuratrice e il al pagamento di € 6.214,43 dovendosi Controparte_1 Controparte_2 riformare tale importo nella diversa somma di € 8.877,76 (ovviamente da tale importo, in esecuzione della presente sentenza, andrà decurtato quanto incontestatamente già versato all'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado ossia, per l'appunto, € 6.214,43).
3. Sul mancato riconoscimento del danno morale
Con il secondo motivo di gravame, il lamenta l'erroneità della sentenza di Pt_2 prime cure laddove non ha riconosciuto la liquidazione del danno morale in ragione della lieve entità delle lesioni subite dal Pt_1
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, anzitutto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il danno morale, inteso quale pretium doloris (vergogna, disperazione, sensazione di angoscia) “[…] mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme Cass. civ. n.
910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019) sancendo così “il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.” (Cass civ, sez. III, n. 25164 /2020).
Acclarata la sua autonomia rispetto al danno biologico, quanto all'onere probatorio viene precisato che il danno morale non può essere riconosciuto in re ipsa. Tuttavia, considerata la dimensione soggettiva di tale pregiudizio e che alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata, la prova può avvenire anche mediante un percorso presuntivo.
8 In altri termini, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento [ “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass civ, sez. III, n. 25164 /2020)], la
Suprema Corte legittima un ragionamento probatorio di tipo presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione sulla base delle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Pertanto, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo fondato sulle massime di esperienza.
In applicazione dei principi sopra richiamati, il danno morale, pregiudizio autonomo rispetto al danno biologico, deve essere liquidato a prescindere dall'entità delle menomazioni fisiche subite dal danneggiato. Pertanto, non può condividersi la statuizione del giudice di prime cure laddove esclude il risarcimento di tale voce di danno in ragione della lieve entità delle lesioni riportate dal Pt_1
Ciò nonostante, la doglianza dell'appellante non merita accoglimento giacché il non ha, prima ancora che provato, dedotto specificatamente alcunché sulle concrete Pt_1 sofferenze patite di cui chiede la riparazione a titolo di danno morale né ha rappresentato situazioni circostanziate da cui è possibile evincere, anche in via presuntiva, una sofferenza diversa e ulteriore rispetto a quella del danno biologico. Ne consegue che tale pretesa risarcitoria non merita accoglimento non avendo il danneggiato assolto l'onere assertivo sul medesimo incombente, onere che non viene certamente meno in virtù del meccanismo presuntivo legittimato dalla Suprema Corte.
4. Sull'omesso riconoscimento delle spese per CTP e delle spese legali stragiudiziali;
Con il terzo motivo di gravame, il lamenta il mancato riconoscimento delle Pt_1
spese relative all'attività stragiudiziale prestata dallo studio di infortunistica, Società
Uniexpert, nonché di quelle sostenute per la consulenza medico legale di parte.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto tali esborsi non necessari sul duplice assunto della mancanza di una norma di legge che imponesse al danneggiato di avvalersi di un professionista nella fase stragiudiziale
9 e del mancato raggiungimento di un accordo transattivo tanto da rendere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
La doglianza è fondata.
Come noto, le spese stragiudiziali costituiscono un'ordinaria ipotesi di danno emergente soggetta alle regole generali di cui agli artt. 1223 e ss. c.c., come qualunque altra voce di danno: non è dovuto il risarcimento per le spese che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo c.c.), delle spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.) e delle spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.).
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, le spese in questione possono essere riconosciute quando la parte che ne chieda il rimborso giustifichi in modo esauriente l'utilità in concreto dell'intervento stragiudiziale di cui si è avvalsa, secondo una valutazione ex ante (rapportata alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato e non a quella qualificata del professionista) che tenga conto della particolarità del caso concreto e cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (Cass. civ., SS.UU., 10.7.2017, n. 16990 che richiama Cass. civ. n. 6422/2017 e Cass. civ. n. 997/2010).
Con specifico riferimento alle spese di assistenza legale stragiudiziale in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale è stato chiarito che “le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. Tuttavia, nel valutare la suddetta necessità o utilità, il giudice di merito non deve limitarsi ad accertare se l'intervento del legale (o di altro soggetto), abbia o meno indotto il debitore a recedere in tutto od in parte da un proprio iniziale atteggiamento di chiusura già nella fase stragiudiziale, ma deve valutare l'utilità del suddetto intervento in relazione all'esito finale della lite giudiziaria” (cfr.
Cass. civ. 997/2010).
Ancora, nelle ipotesi in cui, come quella in esame, il danneggiato si sia avvalso dell'assistenza di uno studio di infortunistica, i giudici di legittimità hanno precisato che “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo
10 assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata
e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento
(Cass. civ., sez. 6 - 3, n. 14444 del 26.5.2021).
Quindi, anche ove la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio ordinario, le spese sostenute dalla parte, poi risultata vittoriosa, nella fase stragiudiziale sono liquidabili.
Applicati i principi di diritto sopra richiamati, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta dallo studio di infortunistica vanno senz'altro Pt_1
liquidate.
Esse non appaiono superflue tenuto conto dell'esito della lite, che vede il terzo trasportato totalmente vittorioso ed essendo irrilevante, per come chiarito dalla giurisprudenza, che non si sia addivenuti ad un accordo transattivo, ovvero che l'intervento dello studio di infortunistica non abbia fatto recedere l'assicuratrice dalla propria CP_1
posizione, specie ove si consideri che l'assicurazione appellata, con lettera del 18.11.2011 ha comunque liquidato, seppur in via transattiva, al l'importo di € 805,00 accettato Pt_1
dall'appellante attore a solo titolo di acconto.
L'attività svolta dalla deve, quindi, ritenersi ampiamente giustificata e non CP_3 può apparire in alcun modo superflua.
Ancora, quanto compiuto in via stragiudiziale dalla nell'interesse del CP_3
risulta provato dalla documentazione in atti (all. 10-11-14-17-18-19 atto di citazione) Pt_1
riconosciuta e confermata dal teste (amministratore unico della Testimone_2 CP_3 escusso nel precedente grado di giudizio), compresa la fattura pro forma n. 2014.392 del
3.10.2014 di € 980,00 (all. n. 18 atto di citazione) il cui importo deve ritenersi congruo alla luce dell'attività complessivamente svolta per come dettagliata nel “diario trattazione pratica”
(all. n. 19 atto di citazione) e tenuto conto, altresì, della generica contestazione sul punto fornita dall'Assicurazione appellata.
11 Si precisa, infine, che la ripetizione delle spese in esame può essere esclusa dalla circostanza che non vi è in atti la prova dell'effettivo esborso.
Sul punto occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. civ., sez. III, n. 17670/2024 e i riferimenti giurisprudenziali ivi indicati Cass. civ. 6.10.2021
n.27129; Cass. civ., 10.11.2010, n. 22826; Cass. civ., 10.3.2016, n. 4718).
Analoghe considerazioni valgono per la perizia di parte.
Costituisce ius receptum il principio in forza del quale “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ., sez. III, n. 26729 del 15.10.2024).”
Nel caso di specie, il è totalmente vittorioso con conseguente diritto a vedersi Pt_1
rimborsate le spese della CTP non essendo le stesse né eccessive né superflue.
La funzione della consulenza tecnica di parte consiste, infatti, nel predisporre, attraverso l'uso di conoscenze tecnico-specialistiche, gli strumenti per la valutazione di elementi di fatto costitutivi di una pretesa giuridicamente tutelata, ai fini della tutela in sede giudiziale o di consentire una composizione bonaria della vertenza.
Le considerazioni che precedono consentono di escludere la superfluità della perizia medico legale redatta dal dott. ssa (all. n. 14 atto di citazione), il cui costo Persona_4
ammonta ad € 350,00 (si v. p. 13 all. n. 15 atto di citazione), essendo senz'altro utile un siffatto accertamento tecnico laddove, come nella specie, si controverta in materia di menomazioni fisiche derivanti da un sinistro stradale ed è quindi necessario quantificare le lesioni subite al fine di formulare la conseguente richiesta risarcitoria o eventuale proposta transattiva.
La sentenza va, dunque, riformata nella parte in cui non condanna i convenuti appellanti, in solido, al pagamento, in favore del danneggiato, delle spese dallo stesso
12 sostenuto per essersi avvalso, in sede stragiudiziale, dello Controparte_4
(€ 850,00) nonché di quelle sopportate per la consulenza tecnica di parte redatta dalla dott. ssa (€ 350,00). Per_4
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerata la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate, come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a €
5.200,00 (d.m. 55/2014 e succ. mod.) individuato in base al criterio del disputatum (Cass. civ.
n. sez. III. n. 13145 del 17.5.2025; Cass. civ. sez. III, n. 30999 del 7.11.2023) e con distrazione in favore dei procuratori di parte appellante tenuto conto della rispettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.
658/2020: i) condanna la e , in solido, al Parte_3 Controparte_2
pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 8.877,76, oltre Parte_1 accessori di legge così come determinati in primo grado;
ii) condanna l'
[...]
e , in solido, al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1 Controparte_5
della somma di € 980,00 a titolo di spese stragiudiziali sostenute Parte_1 dall'appellante iii) condanna l' e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_5
in solido, al pagamento, in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di Parte_1
€ 350,00 a titolo di spese sostenute dall'appellante per la consulenza tecnica di parte;
2. condanna l' e , in solido, al Controparte_1 Controparte_5 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 147,00 per spese e
€ 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lorena De Luca nella misura di € 639,00 (metà fase trattazione/istruttoria; fase decisionale), e in favore degli avv. ti Francesca Timpano e Maria
OS GI nella misura di € 639,00 (fase introduttiva, studio e metà fase trattazione
- istruttoria).
13 Così deciso in Reggio Calabria, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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