TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato ZANNI ELENA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARA RICCI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. ZANNI ELENA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ZANNI ELENA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Voglia il Giudice, in via principale Parte_1
accertare e dichiarare che le somme corrisposte da a Controparte_1 [...]
asseritamente a titolo di acconto costituissero in realtà un c.d. minimo Pt_1
pagina 2 di 6 garantito e/o contributo forfettario e/o fisso provvigionale erogato senza obbligo di restituzione e, di conseguenza, voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
a e revocare il decreto ingiuntivo n. 22/2024. In Parte_1 Controparte_1
subordine, voglia dichiarare il credito di estinto per intervenuta Controparte_1
prescrizione e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 22/2024. In ogni caso voglia il Giudice revocare il decreto ingiuntivo n. 22/2024 per insussistenza dei crediti fatti valere ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1
per i titoli dedotti in causa”. Controparte_1
resisteva al ricorso in opposizione. Controparte_1
La causa era istruita con acquisizione disposta d'ufficio degli AEC agenti.
L'ingiungente, ex preponente, vanta un ingente credito nei confronti dell'ex agente, odierno opponente.
Tale credito si sostanzia nella pretesa di restituzione di somme oggetto di anticipazione, in relazione a provvigioni poi mai maturate, anticipazione effettuata dalla preponente all'agente.
Tali anticipazioni, infatti, non sono state “compensate” da sufficienti provvigioni maturate dall'agente e questo ha fatto sì che la preponente oggi ne chieda la restituzione.
La pretesa di è infondata. Controparte_1
La stessa, dominus del rapporto, ha corrisposto all'agente, nel corso di un lungo periodo di tempo, somme formalmente indicate (in documentazione fatta sottoscrivere all'agente) come anticipi su provvigioni.
L'entità delle somme, la durata della dazione e l'andamento del rapporto tra le parti rende evidente che, al di là della documentazione che la stessa preponente si è precostituita (facendola firmare all'agente), la causale di tali somme non possa essere quella dell'anticipo di provvigioni.
La dazione, infatti, aveva luogo per molti anni, dal 2006 al 2018 ed assomma alla rilevantissima somma di quasi 70 mila euro (già detratte le provvigioni maturate).
Peraltro, durante per molti anni, dalla documentazione della stessa preponente, il pagina 3 di 6 addirittura percepiva unicamente delle somme qualificate anticipi su Pt_2
provvigioni.
Nel 2006 e nel 2007 in particolare il credito di parte opposta, volendo seguire la sua impostazione in diritto, ammonterebbe rispettivamente ad oltre 16.000,00 e 13.000,00 euro.
Tutto ciò non appare in linea con la causa del contratto di agenzia che non ha certamente una causa di finanziamento (al di fuori di qualsiasi cornice regolatoria sull'esercizio professionale del credito), bensì una causa lavorativa (autonoma) sotto forma di para- subordinazione.
Quindi che il negozio di agenzia produca invece di lavoro e provvigioni un debito enorme per l'agente, non risulta causalmente possibile.
Peraltro in questi stessi identici termini si esprime, non a caso, l' acquisito in CP_2
corso di causa, dal quale risulta (art. 7) che “Qualora all'atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50%
(cinquanta per cento) della provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% (trentacinque per cento) per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni”.
Dunque, gli anticipi sono ammissibili ma solo entro stretti limiti quantitativi ed in relazione peraltro a contratti già sottoscritti e, quindi, viene anticipato ciò che ragionevolmente (e salvo l'insolvenza del cliente: ma la % massima di anticipabilità serve proprio a “giocare” sui rischi contrattuali) sarà poi incassato.
Meccanismo del tutto diverso da quello posto in essere nel caso di specie.
Tutti questi elementi inducono ad escludere la natura di anticipi provvigionali delle somme per cui è causa.
A tale conclusione non osta la sottoscrizione da parte del ricorrente dei conteggi che la preponente gli sottoponeva con la firma e nei quali erano riassunte le somme ricevute e pagina 4 di 6 qualificate come “anticpi”: trattandosi di dichiarazioni di scienza, le stesse non hanno evidentemente alcuna natura negoziale e non possono valere a superare la concreta causa delle dazioni nell'ambito del negozio posto in essere dalle parti.
A tale conclusione nemmeno osta la previsione della forma richiesta ad probationem dalla legge per il contratto di agenzia, posto che “In materia contrattuale, la semplice modifica della clausole di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" e non "ad substantiam" (nella specie, contratto di affitto di azienda stipulato in forma pubblica ex art. 2556 c.c.), così come la risoluzione consensuale, non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti, potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente”: Cass. n. 21764/2015.
Alla luce di tutte tali considerazioni, può quindi ritenersi che le somme in questione, lungi dal rappresentare rilevanti finanziamenti tra privati erogati nell'ambito di un rapporto di para-subordinazione, rappresentassero in effetti minimi garantiti all'agente.
Al contrario, la predisposizione di documentazione contabile fatta firmare all'agente, in tale quadro, non può che leggersi come un evidente strumento di pressione negoziale nei confronti di quest'ultimo: non esattamente un sereno rapporto di lavoro parasubordinato quello che si fonda su un rilevante debito iniziale da ripianare nel corso degli anni con provvigioni di entità tale da rendere tale ripianamento evidentemente impossibile
(essenzialmente, il rapporto di agenzia in questione avrebbe prodotto per l'agente, se si fosse trattato in effetti di anomali anticipi provvigionali come sostiene la proponente, in media oltre 5.000,00 euro di debito all'anno nell'arco di 13 anni di rapporto) .
In conclusione, il credito di parte opposta non sussiste ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 5 di 6 assorbita, così dispone:
1) accerta l'inesistenza del credito ingiunto e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato ZANNI ELENA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARA RICCI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. ZANNI ELENA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ZANNI ELENA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Voglia il Giudice, in via principale Parte_1
accertare e dichiarare che le somme corrisposte da a Controparte_1 [...]
asseritamente a titolo di acconto costituissero in realtà un c.d. minimo Pt_1
pagina 2 di 6 garantito e/o contributo forfettario e/o fisso provvigionale erogato senza obbligo di restituzione e, di conseguenza, voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
a e revocare il decreto ingiuntivo n. 22/2024. In Parte_1 Controparte_1
subordine, voglia dichiarare il credito di estinto per intervenuta Controparte_1
prescrizione e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 22/2024. In ogni caso voglia il Giudice revocare il decreto ingiuntivo n. 22/2024 per insussistenza dei crediti fatti valere ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1
per i titoli dedotti in causa”. Controparte_1
resisteva al ricorso in opposizione. Controparte_1
La causa era istruita con acquisizione disposta d'ufficio degli AEC agenti.
L'ingiungente, ex preponente, vanta un ingente credito nei confronti dell'ex agente, odierno opponente.
Tale credito si sostanzia nella pretesa di restituzione di somme oggetto di anticipazione, in relazione a provvigioni poi mai maturate, anticipazione effettuata dalla preponente all'agente.
Tali anticipazioni, infatti, non sono state “compensate” da sufficienti provvigioni maturate dall'agente e questo ha fatto sì che la preponente oggi ne chieda la restituzione.
La pretesa di è infondata. Controparte_1
La stessa, dominus del rapporto, ha corrisposto all'agente, nel corso di un lungo periodo di tempo, somme formalmente indicate (in documentazione fatta sottoscrivere all'agente) come anticipi su provvigioni.
L'entità delle somme, la durata della dazione e l'andamento del rapporto tra le parti rende evidente che, al di là della documentazione che la stessa preponente si è precostituita (facendola firmare all'agente), la causale di tali somme non possa essere quella dell'anticipo di provvigioni.
La dazione, infatti, aveva luogo per molti anni, dal 2006 al 2018 ed assomma alla rilevantissima somma di quasi 70 mila euro (già detratte le provvigioni maturate).
Peraltro, durante per molti anni, dalla documentazione della stessa preponente, il pagina 3 di 6 addirittura percepiva unicamente delle somme qualificate anticipi su Pt_2
provvigioni.
Nel 2006 e nel 2007 in particolare il credito di parte opposta, volendo seguire la sua impostazione in diritto, ammonterebbe rispettivamente ad oltre 16.000,00 e 13.000,00 euro.
Tutto ciò non appare in linea con la causa del contratto di agenzia che non ha certamente una causa di finanziamento (al di fuori di qualsiasi cornice regolatoria sull'esercizio professionale del credito), bensì una causa lavorativa (autonoma) sotto forma di para- subordinazione.
Quindi che il negozio di agenzia produca invece di lavoro e provvigioni un debito enorme per l'agente, non risulta causalmente possibile.
Peraltro in questi stessi identici termini si esprime, non a caso, l' acquisito in CP_2
corso di causa, dal quale risulta (art. 7) che “Qualora all'atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50%
(cinquanta per cento) della provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% (trentacinque per cento) per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni”.
Dunque, gli anticipi sono ammissibili ma solo entro stretti limiti quantitativi ed in relazione peraltro a contratti già sottoscritti e, quindi, viene anticipato ciò che ragionevolmente (e salvo l'insolvenza del cliente: ma la % massima di anticipabilità serve proprio a “giocare” sui rischi contrattuali) sarà poi incassato.
Meccanismo del tutto diverso da quello posto in essere nel caso di specie.
Tutti questi elementi inducono ad escludere la natura di anticipi provvigionali delle somme per cui è causa.
A tale conclusione non osta la sottoscrizione da parte del ricorrente dei conteggi che la preponente gli sottoponeva con la firma e nei quali erano riassunte le somme ricevute e pagina 4 di 6 qualificate come “anticpi”: trattandosi di dichiarazioni di scienza, le stesse non hanno evidentemente alcuna natura negoziale e non possono valere a superare la concreta causa delle dazioni nell'ambito del negozio posto in essere dalle parti.
A tale conclusione nemmeno osta la previsione della forma richiesta ad probationem dalla legge per il contratto di agenzia, posto che “In materia contrattuale, la semplice modifica della clausole di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" e non "ad substantiam" (nella specie, contratto di affitto di azienda stipulato in forma pubblica ex art. 2556 c.c.), così come la risoluzione consensuale, non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti, potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente”: Cass. n. 21764/2015.
Alla luce di tutte tali considerazioni, può quindi ritenersi che le somme in questione, lungi dal rappresentare rilevanti finanziamenti tra privati erogati nell'ambito di un rapporto di para-subordinazione, rappresentassero in effetti minimi garantiti all'agente.
Al contrario, la predisposizione di documentazione contabile fatta firmare all'agente, in tale quadro, non può che leggersi come un evidente strumento di pressione negoziale nei confronti di quest'ultimo: non esattamente un sereno rapporto di lavoro parasubordinato quello che si fonda su un rilevante debito iniziale da ripianare nel corso degli anni con provvigioni di entità tale da rendere tale ripianamento evidentemente impossibile
(essenzialmente, il rapporto di agenzia in questione avrebbe prodotto per l'agente, se si fosse trattato in effetti di anomali anticipi provvigionali come sostiene la proponente, in media oltre 5.000,00 euro di debito all'anno nell'arco di 13 anni di rapporto) .
In conclusione, il credito di parte opposta non sussiste ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 5 di 6 assorbita, così dispone:
1) accerta l'inesistenza del credito ingiunto e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6