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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28399/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 28399/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Silvia Maria Pincella, elettivamente domiciliato in Cremona, via Anguissola n. 16, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Antonello Martinez e dell'avv. Massimiliano Massobrio, elettivamente domiciliata in Milano, via Archimede n. 56, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: Voglia l'Ill. Mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, Nel Merito in via principale: 1) accertata e dichiarata, per le ragioni esplicitate in codesto atto, l'inesigibilità del credito vantato dalla IG nei confronti di - sia per Controparte_1 Parte_1 mancato avveramento della condizione di cui all'art.
2.4 della scrittura privata del 13 giugno 2019, sia per l'indeterminatezza delle spese necessarie alla vendita di Villa ER dichiarare per l'effetto inefficace e, comunque, revocare e/o dichiarare nullo, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.
6745/2021, emesso, nel procedimento Rg. n. 9588/2021, dal Tribunale di Milano in data 14 marzo
2021 e successivamente pubblicato il 10 aprile 2021; In via subordinata, nella denegata e non creduta pagina 1 di 7 ipotesi di mancato accoglimento della sopra svolta domanda: 2) accertato e dichiarato, anche a fronte dell'inesigibilità della somma di € 40.000,00, il minor importo del credito vantato dalla IG
[...] nei confronti di , nonché accertato e dichiarato che le Controparte_1 Parte_1 spese necessarie e relative al trasferimento di Villa ER sono state pari a € 92.708,00, o a quel differente importo che risulterà certo in corso di causa, compensare il credito vantato dall'opponente, pari alla quota del 50% delle citate spese, con quello vantato dalla signora Controparte_1
e, per l'effetto, dirsi l'opponente eventualmente tenuto a corrisponderle quella differente
[...] minor somma che risulterà certa in corso di causa, con conseguente revoca e/o dichiarazione di nullità in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 6745/2021, emesso, nel procedimento Rg. n. 9588/2021, dal
Tribunale di Milano in data 14 marzo 2021 e successivamente pubblicato il 10 aprile 2021; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre accessori di Legge. In via istruttoria insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria di cui all'art. 183 VI co n. 2 cpc.
Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 6745/2021, emesso, nel procedimento Rg. n. 9588/2021, dal Tribunale di Milano in data 14 marzo 2021 e successivamente pubblicato il 10 aprile 2021. IN SUBORDINE in caso di revoca del decreto ingiuntivo: A) Accertata e dichiarata la debenza, condannare a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 165.000,00 o quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso
[...] di causa oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. B) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del decreto ingiuntivo anche a titolo di risarcimento del danno. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6745/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.03.2021 e pubblicato in data 10.04.2021, con cui veniva ingiunto a il Parte_1
pagina 2 di 7 pagamento della somma di euro 165.000,00, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, in esecuzione di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti in Milano in data 13.06.2019, con cui le parti, conviventi more uxorio fino all'anno 2018, regolavano i loro rapporti e interessi economici in Europa, provvedendo, in particolare, alla divisione di tutti i beni mobili e immobili acquistati in costanza di convivenza e presenti in Italia.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Parte_1
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale
[...] Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'inesigibilità del credito vantato dalla sig.ra nei confronti di sia per mancato Controparte_1 Parte_1 avveramento della condizione di cui all'art.
2.4 della scrittura privata del 13.06.2019, sia per l'indeterminatezza delle spese necessarie alla vendita di Villa ER, chiedeva di dichiarare per l'effetto inefficace e, comunque, di revocare e/o dichiarare nullo, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della sopra svolta domanda, accertato e dichiarato, anche a fronte dell'inesigibilità della somma di euro 40.000,00, il minor importo del credito vantato dalla sig.ra nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 nonché accertato e dichiarato che le spese necessarie e relative al trasferimento di Villa ER erano state pari a euro 92.708,00, o a quel differente importo che risultasse certo in corso di causa, chiedeva di compensare il credito vantato per detto titolo dall'opponente, pari alla quota del 50% delle citate spese, con quello vantato dalla sig.ra e, per l'effetto, dirsi l'opponente eventualmente tenuto a Controparte_1 corrisponderle quella differente minor somma che risultasse certa in corso di causa, con conseguente revoca e/o dichiarazione di nullità in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori di Legge. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rilevava che:
- la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 13.06.2019 prevedeva sia l'alienazione a terzi di tutti gli immobili di proprietà esclusiva dell'opponente, siti nel Comune di Tronzano Lago Maggiore, anche separatamente tra di loro, con conseguente ripartizione tra le parti del prezzo ricavato, al netto delle spese necessarie per la vendita e per la mediazione, in ragione del 50% ciascuno (punto
2.1), sia il versamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma omnicomprensiva di euro 40.000,00, a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, “al momento della vendita dell'abitazione in Tronzano Lago Maggiore” (punto 2.4);
- in data 3.12.2020 si perfezionava, avanti il Notaio Dott. il Persona_1 trasferimento immobiliare dell'immobile denominato Villa ER al prezzo pagina 3 di 7 di vendita ridotto di euro 1.050.000,00 (anziché di euro 1.100.000,00), atteso che, nel corso di indagini catastali e urbanistiche necessarie alla stipulazione del contratto di compravendita, emergevano delle carenze documentali, poi eliminate a spese dell'opponente mediante un'integrazione della denuncia di successione del 2018 e un'ulteriore devoluzione di legato del mappale escluso dalla denuncia di successione stessa;
- le spese necessarie al trasferimento del suddetto bene immobile ammontavano complessivamente (e salvo differente liquidazione di quanto dovuto al CP_2
a euro 92.708,00, di cui euro 61.217,57 già anticipati dall'opponente;
- “l'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore” cui si faceva riferimento al punto
2.4 della suddetta scrittura privata e alla cui vendita era subordinato il versamento a favore dell'odierna opposta dell'ulteriore somma di euro 40.000,00 non era la
“casa di abitazione di vani sette” denominata Villa ER, bensì la “casa di abitazione non finita allo stato grezzo”, ancora nella piena disponibilità dell'opponente e dunque non ancora alienato, con conseguente inesigibilità del credito per mancato avveramento della condizione.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertata e dichiarata la debenza, chiedeva di condannare a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 165.000,00 o quel diverso importo, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con vittoria delle spese, diritti e onorari del decreto ingiuntivo opposto, anche a titolo di risarcimento del danno;
con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- in virtù della scrittura privata regolatrice sottoscritta dalle parti, stante l'avvenuta vendita del summenzionato bene immobile per l'importo di euro 1.050.000,00, come da rogito notarile del 3.12.2020 (il prezzo di compravendita era inferiore di euro 50.000,00 rispetto a quanto previsto dal contratto preliminare e pertanto compatibile con il costo della mediazione di euro 48.000,00 e di ulteriori eventuali spese per euro 2.000.00, tanto da ingenerare la convinzione che la somma della vendita portata nel rogito notarile fosse al netto delle spese corrisposte direttamente dall'acquirente ai creditori, circostanza verosimile in quanto la compravendita avveniva tra privati), la quota di spettanza della sig.ra
[...]
era pari a euro 525.000,00 (50% del prezzo di vendita); deducendo CP_1
pagina 4 di 7 l'importo già versato dall'opponente all'odierna convenuta opposta, pari a euro 400.000,00, risultava ancora dovuto l'importo di euro 125.000,00, cioè la somma correttamente azionata dalla sig.ra nel procedimento monitorio;
CP_1
- parte opponente non forniva prova delle spese asseritamente effettuate, non producendo le contabili di pagamento;
- il versamento della somma di euro 40.000,00 da parte dell'opponente a favore dell'opposta era subordinato sia alla “vendita dell'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore”, intendendosi Villa ER e non certo una casa di abitazione non finita allo stato grezzo, non ancora censita al catasto fabbricati, ma al catasto terreni e quindi tecnicamente non un'abitazione, sia all'omologazione da parte della competente autorità giudiziaria brasiliana dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12.06.2019 e concernente la divisione dei beni mobili e immobili presenti nel territorio brasiliano (punto 2.5 della scrittura privata), condizione avveratasi in data 15.07.2019, come da docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio.
Con ordinanza in data 19.04.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 109.588,00 e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 28.09.2021 il Giudice non ammetteva i capitoli di prova per testi dedotti e la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito indicati. Risulta pacifico in causa che, in data 13.06.2019, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale, per quanto qui rileva, “2.1) Le unità immobiliari site nel Comune di Tronzano Lago Maggiore e composte da: *casa di abitazione di vani sette …
*casa di abitazione non finita allo stato grezzo … *appezzamenti di terreno compresi in zona E1 verde agricolo e E2 verde boschivo … tutte di proprietà esclusiva del signor
verranno poste in vendita, anche, separatamente tra di loro ed Parte_1 il ricavato, al netto delle spese necessarie per la vendita e per la mediazione, sarà suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno … 2.4) A definizione dei rapporti nascenti dalla predetta convivenza, il signor , al momento della Parte_1 vendita dell'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore così come sopra descritta verserà a favore della signora che accetta, anche la Controparte_1 ulteriore somma omnicomprensiva di Euro 40.000,00 ( euro quarantamila virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario o assegno circolare. 2.5) Si conviene che la liquidazione della somma ricavata dalla vendita degli immobili siti nel Comune di pagina 5 di 7 Tronzano così come meglio identificati al punto 2.1) nonché della somma di euro 40.000,00 prevista quale una tantum di cui al punto 2.4) avverrà solo successivamente all'intervenuta omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria brasiliana dell'accordo concernente la divisione dei beni mobile ed immobili presenti nel territorio brasiliano sottoscritto dalle parti in data 12.06.2019.” (cfr. doc. 1 di parte opponente, pagg. 2 e 3). Risulta altresì pacifica in causa l'avvenuta vendita, in data 3.12.2020, da parte del sig.
, dell'immobile sito nel Comune di Tronzano Lago Maggiore, alla via Parte_1
Europa n. 16, fabbricato urbano ad uso civile abitazione, censito nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 4, mappale 2194 graffato al mappale 4087, via Europa, piani T-S-1, categoria A/7, classe 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 146, totale escluse aree scoperte mq. 141, rendita catastale di euro 379,60, al prezzo convenuto di complessivi euro 1.050.000,00 (cfr. doc. 4 di parte opponente, artt. 1 e 4). Risultano provate documentalmente le seguenti spese sostenute dall'odierno opponente:
- euro 48.000,00 a favore dell'agenzia immobiliare Elletre s.r.l. a titolo di compenso per attività di mediazione (cfr. art. 4, pag. 5 doc. 4 e doc. 22 di parte opponente); - euro 4.850,00 a favore del Notaio per le attività di regolarizzazione Persona_2 successoria (dichiarazione di successione integrativa e devoluzione di legato) prodromiche alla vendita del bene immobile (cfr. docc. 8, 16, 17, 18 e 19 di parte opponente); - euro 8.367,57 a favore del Geometra per ricerche catastali Controparte_3
e altre attività (cfr. docc. 10, 20 e 21 di parte opponente), per un totale di euro 61.217,57. Pertanto, in ossequio a quanto previsto nella scrittura privata del 13.06.2019, dal prezzo di vendita di euro 1.050.000,00 andranno sottratte le spese sostenute dal sig. Parte_1
per la vendita e la mediazione (euro 61.217,57) e dallo stesso provate in giudizio,
[...] ottenendo così un ricavo netto di euro 988.782,43. Il 50% di tale importo, ammontante a euro 494.391,215, costituisce la somma spettante all'odierna convenuta opposta, da cui dovrà essere ulteriormente scomputato l'importo di euro 400.000,00, già spontaneamente e pacificamente versato dal sig. Parte_1
alla sig.ra mediante due assegni circolari datati
[...] Controparte_1
10.12.2020 (cfr. doc. 5 di parte opponente), per un residuo totale di euro 94.391,215. Per quanto riguarda l'ulteriore somma omnicomprensiva di euro 40.000,00, di cui al punto 2.4) della scrittura privata del 13.06.2019, il versamento della quale da parte dell'odierno opponente a favore della sig.ra era subordinato a Controparte_1 una duplice condizione, consistente nell'avvenuta vendita “dell'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore” si osserva che l'abitazione cui si fa riferimento appare essere l'immobile effettivamente oggetto del contratto di compravendita, non sussistendo agli atti alcun elemento che possa far ritenere che le parti volessero riferirsi alla vendita dell'altro e diverso immobile non finito e allo stato grezzo, con conseguente avveramento di questa condizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
6745/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.03.2021 e pubblicato in data 10.04.2021;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 di euro 94.391,215 oltre interessi ex art 1284 comma 4 dalla data della
[...] domanda al saldo effettivo e al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 11.977,00 oltre iva cpa e spese generali a di cui euro 7.052,00 per compensi, euro 1.057,80 per spese generali al 15 % ed euro 450,00 per spese esenti, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, 20 gennaio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 28399/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Silvia Maria Pincella, elettivamente domiciliato in Cremona, via Anguissola n. 16, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Antonello Martinez e dell'avv. Massimiliano Massobrio, elettivamente domiciliata in Milano, via Archimede n. 56, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: Voglia l'Ill. Mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, Nel Merito in via principale: 1) accertata e dichiarata, per le ragioni esplicitate in codesto atto, l'inesigibilità del credito vantato dalla IG nei confronti di - sia per Controparte_1 Parte_1 mancato avveramento della condizione di cui all'art.
2.4 della scrittura privata del 13 giugno 2019, sia per l'indeterminatezza delle spese necessarie alla vendita di Villa ER dichiarare per l'effetto inefficace e, comunque, revocare e/o dichiarare nullo, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.
6745/2021, emesso, nel procedimento Rg. n. 9588/2021, dal Tribunale di Milano in data 14 marzo
2021 e successivamente pubblicato il 10 aprile 2021; In via subordinata, nella denegata e non creduta pagina 1 di 7 ipotesi di mancato accoglimento della sopra svolta domanda: 2) accertato e dichiarato, anche a fronte dell'inesigibilità della somma di € 40.000,00, il minor importo del credito vantato dalla IG
[...] nei confronti di , nonché accertato e dichiarato che le Controparte_1 Parte_1 spese necessarie e relative al trasferimento di Villa ER sono state pari a € 92.708,00, o a quel differente importo che risulterà certo in corso di causa, compensare il credito vantato dall'opponente, pari alla quota del 50% delle citate spese, con quello vantato dalla signora Controparte_1
e, per l'effetto, dirsi l'opponente eventualmente tenuto a corrisponderle quella differente
[...] minor somma che risulterà certa in corso di causa, con conseguente revoca e/o dichiarazione di nullità in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 6745/2021, emesso, nel procedimento Rg. n. 9588/2021, dal
Tribunale di Milano in data 14 marzo 2021 e successivamente pubblicato il 10 aprile 2021; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre accessori di Legge. In via istruttoria insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria di cui all'art. 183 VI co n. 2 cpc.
Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 6745/2021, emesso, nel procedimento Rg. n. 9588/2021, dal Tribunale di Milano in data 14 marzo 2021 e successivamente pubblicato il 10 aprile 2021. IN SUBORDINE in caso di revoca del decreto ingiuntivo: A) Accertata e dichiarata la debenza, condannare a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 165.000,00 o quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso
[...] di causa oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. B) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del decreto ingiuntivo anche a titolo di risarcimento del danno. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6745/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.03.2021 e pubblicato in data 10.04.2021, con cui veniva ingiunto a il Parte_1
pagina 2 di 7 pagamento della somma di euro 165.000,00, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, in esecuzione di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti in Milano in data 13.06.2019, con cui le parti, conviventi more uxorio fino all'anno 2018, regolavano i loro rapporti e interessi economici in Europa, provvedendo, in particolare, alla divisione di tutti i beni mobili e immobili acquistati in costanza di convivenza e presenti in Italia.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Parte_1
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale
[...] Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'inesigibilità del credito vantato dalla sig.ra nei confronti di sia per mancato Controparte_1 Parte_1 avveramento della condizione di cui all'art.
2.4 della scrittura privata del 13.06.2019, sia per l'indeterminatezza delle spese necessarie alla vendita di Villa ER, chiedeva di dichiarare per l'effetto inefficace e, comunque, di revocare e/o dichiarare nullo, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della sopra svolta domanda, accertato e dichiarato, anche a fronte dell'inesigibilità della somma di euro 40.000,00, il minor importo del credito vantato dalla sig.ra nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 nonché accertato e dichiarato che le spese necessarie e relative al trasferimento di Villa ER erano state pari a euro 92.708,00, o a quel differente importo che risultasse certo in corso di causa, chiedeva di compensare il credito vantato per detto titolo dall'opponente, pari alla quota del 50% delle citate spese, con quello vantato dalla sig.ra e, per l'effetto, dirsi l'opponente eventualmente tenuto a Controparte_1 corrisponderle quella differente minor somma che risultasse certa in corso di causa, con conseguente revoca e/o dichiarazione di nullità in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori di Legge. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rilevava che:
- la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 13.06.2019 prevedeva sia l'alienazione a terzi di tutti gli immobili di proprietà esclusiva dell'opponente, siti nel Comune di Tronzano Lago Maggiore, anche separatamente tra di loro, con conseguente ripartizione tra le parti del prezzo ricavato, al netto delle spese necessarie per la vendita e per la mediazione, in ragione del 50% ciascuno (punto
2.1), sia il versamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma omnicomprensiva di euro 40.000,00, a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, “al momento della vendita dell'abitazione in Tronzano Lago Maggiore” (punto 2.4);
- in data 3.12.2020 si perfezionava, avanti il Notaio Dott. il Persona_1 trasferimento immobiliare dell'immobile denominato Villa ER al prezzo pagina 3 di 7 di vendita ridotto di euro 1.050.000,00 (anziché di euro 1.100.000,00), atteso che, nel corso di indagini catastali e urbanistiche necessarie alla stipulazione del contratto di compravendita, emergevano delle carenze documentali, poi eliminate a spese dell'opponente mediante un'integrazione della denuncia di successione del 2018 e un'ulteriore devoluzione di legato del mappale escluso dalla denuncia di successione stessa;
- le spese necessarie al trasferimento del suddetto bene immobile ammontavano complessivamente (e salvo differente liquidazione di quanto dovuto al CP_2
a euro 92.708,00, di cui euro 61.217,57 già anticipati dall'opponente;
- “l'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore” cui si faceva riferimento al punto
2.4 della suddetta scrittura privata e alla cui vendita era subordinato il versamento a favore dell'odierna opposta dell'ulteriore somma di euro 40.000,00 non era la
“casa di abitazione di vani sette” denominata Villa ER, bensì la “casa di abitazione non finita allo stato grezzo”, ancora nella piena disponibilità dell'opponente e dunque non ancora alienato, con conseguente inesigibilità del credito per mancato avveramento della condizione.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertata e dichiarata la debenza, chiedeva di condannare a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 165.000,00 o quel diverso importo, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con vittoria delle spese, diritti e onorari del decreto ingiuntivo opposto, anche a titolo di risarcimento del danno;
con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- in virtù della scrittura privata regolatrice sottoscritta dalle parti, stante l'avvenuta vendita del summenzionato bene immobile per l'importo di euro 1.050.000,00, come da rogito notarile del 3.12.2020 (il prezzo di compravendita era inferiore di euro 50.000,00 rispetto a quanto previsto dal contratto preliminare e pertanto compatibile con il costo della mediazione di euro 48.000,00 e di ulteriori eventuali spese per euro 2.000.00, tanto da ingenerare la convinzione che la somma della vendita portata nel rogito notarile fosse al netto delle spese corrisposte direttamente dall'acquirente ai creditori, circostanza verosimile in quanto la compravendita avveniva tra privati), la quota di spettanza della sig.ra
[...]
era pari a euro 525.000,00 (50% del prezzo di vendita); deducendo CP_1
pagina 4 di 7 l'importo già versato dall'opponente all'odierna convenuta opposta, pari a euro 400.000,00, risultava ancora dovuto l'importo di euro 125.000,00, cioè la somma correttamente azionata dalla sig.ra nel procedimento monitorio;
CP_1
- parte opponente non forniva prova delle spese asseritamente effettuate, non producendo le contabili di pagamento;
- il versamento della somma di euro 40.000,00 da parte dell'opponente a favore dell'opposta era subordinato sia alla “vendita dell'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore”, intendendosi Villa ER e non certo una casa di abitazione non finita allo stato grezzo, non ancora censita al catasto fabbricati, ma al catasto terreni e quindi tecnicamente non un'abitazione, sia all'omologazione da parte della competente autorità giudiziaria brasiliana dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12.06.2019 e concernente la divisione dei beni mobili e immobili presenti nel territorio brasiliano (punto 2.5 della scrittura privata), condizione avveratasi in data 15.07.2019, come da docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio.
Con ordinanza in data 19.04.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 109.588,00 e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 28.09.2021 il Giudice non ammetteva i capitoli di prova per testi dedotti e la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito indicati. Risulta pacifico in causa che, in data 13.06.2019, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale, per quanto qui rileva, “2.1) Le unità immobiliari site nel Comune di Tronzano Lago Maggiore e composte da: *casa di abitazione di vani sette …
*casa di abitazione non finita allo stato grezzo … *appezzamenti di terreno compresi in zona E1 verde agricolo e E2 verde boschivo … tutte di proprietà esclusiva del signor
verranno poste in vendita, anche, separatamente tra di loro ed Parte_1 il ricavato, al netto delle spese necessarie per la vendita e per la mediazione, sarà suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno … 2.4) A definizione dei rapporti nascenti dalla predetta convivenza, il signor , al momento della Parte_1 vendita dell'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore così come sopra descritta verserà a favore della signora che accetta, anche la Controparte_1 ulteriore somma omnicomprensiva di Euro 40.000,00 ( euro quarantamila virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario o assegno circolare. 2.5) Si conviene che la liquidazione della somma ricavata dalla vendita degli immobili siti nel Comune di pagina 5 di 7 Tronzano così come meglio identificati al punto 2.1) nonché della somma di euro 40.000,00 prevista quale una tantum di cui al punto 2.4) avverrà solo successivamente all'intervenuta omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria brasiliana dell'accordo concernente la divisione dei beni mobile ed immobili presenti nel territorio brasiliano sottoscritto dalle parti in data 12.06.2019.” (cfr. doc. 1 di parte opponente, pagg. 2 e 3). Risulta altresì pacifica in causa l'avvenuta vendita, in data 3.12.2020, da parte del sig.
, dell'immobile sito nel Comune di Tronzano Lago Maggiore, alla via Parte_1
Europa n. 16, fabbricato urbano ad uso civile abitazione, censito nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 4, mappale 2194 graffato al mappale 4087, via Europa, piani T-S-1, categoria A/7, classe 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 146, totale escluse aree scoperte mq. 141, rendita catastale di euro 379,60, al prezzo convenuto di complessivi euro 1.050.000,00 (cfr. doc. 4 di parte opponente, artt. 1 e 4). Risultano provate documentalmente le seguenti spese sostenute dall'odierno opponente:
- euro 48.000,00 a favore dell'agenzia immobiliare Elletre s.r.l. a titolo di compenso per attività di mediazione (cfr. art. 4, pag. 5 doc. 4 e doc. 22 di parte opponente); - euro 4.850,00 a favore del Notaio per le attività di regolarizzazione Persona_2 successoria (dichiarazione di successione integrativa e devoluzione di legato) prodromiche alla vendita del bene immobile (cfr. docc. 8, 16, 17, 18 e 19 di parte opponente); - euro 8.367,57 a favore del Geometra per ricerche catastali Controparte_3
e altre attività (cfr. docc. 10, 20 e 21 di parte opponente), per un totale di euro 61.217,57. Pertanto, in ossequio a quanto previsto nella scrittura privata del 13.06.2019, dal prezzo di vendita di euro 1.050.000,00 andranno sottratte le spese sostenute dal sig. Parte_1
per la vendita e la mediazione (euro 61.217,57) e dallo stesso provate in giudizio,
[...] ottenendo così un ricavo netto di euro 988.782,43. Il 50% di tale importo, ammontante a euro 494.391,215, costituisce la somma spettante all'odierna convenuta opposta, da cui dovrà essere ulteriormente scomputato l'importo di euro 400.000,00, già spontaneamente e pacificamente versato dal sig. Parte_1
alla sig.ra mediante due assegni circolari datati
[...] Controparte_1
10.12.2020 (cfr. doc. 5 di parte opponente), per un residuo totale di euro 94.391,215. Per quanto riguarda l'ulteriore somma omnicomprensiva di euro 40.000,00, di cui al punto 2.4) della scrittura privata del 13.06.2019, il versamento della quale da parte dell'odierno opponente a favore della sig.ra era subordinato a Controparte_1 una duplice condizione, consistente nell'avvenuta vendita “dell'abitazione sita in Tronzano Lago Maggiore” si osserva che l'abitazione cui si fa riferimento appare essere l'immobile effettivamente oggetto del contratto di compravendita, non sussistendo agli atti alcun elemento che possa far ritenere che le parti volessero riferirsi alla vendita dell'altro e diverso immobile non finito e allo stato grezzo, con conseguente avveramento di questa condizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
6745/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.03.2021 e pubblicato in data 10.04.2021;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 di euro 94.391,215 oltre interessi ex art 1284 comma 4 dalla data della
[...] domanda al saldo effettivo e al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 11.977,00 oltre iva cpa e spese generali a di cui euro 7.052,00 per compensi, euro 1.057,80 per spese generali al 15 % ed euro 450,00 per spese esenti, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, 20 gennaio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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