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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2249/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2249/2025, promossa con ricorso depositato il 30/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F.: , C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Silvia Bianchi;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F.: , C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Barbara Zavaglia;
con i seguenti figli minorenni: nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
12.06.2015.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 30/05/2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
A) affido di e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla residenza, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli stessi. Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli consentendo a questi ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
B) Fatta salva la possibilità che i genitori si accordino diversamente, in ragione delle esigenze dei figli e/o dei rispettivi impegni personali, i genitori intendono regolamentare le modalità ed i tempi di permanenza con i figli secondo lo schema allegato (doc. 6) e quivi si riporta:
la prima settimana i minori rimarranno
-con il padre da lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 9.30 in caso di sospensione della scuola) sino al mercoledì mattina allorchè li accompagnerà a scuola (o dalla madre alle ore
9.30 in caso di sospensione della scuola) e dal sabato mattina ore 9.30 sino al lunedì mattina allorchè li accompagnerà a scuola (o dalla madre alle ore 9.30 in caso di sospensione della scuola);
-con la madre dal mercoledi dall'uscita da scuola ( o dalle ore 9.30 durante i periodi in caso di sospensione della scuola) al sabato mattina ore 9.30 allorchè il padre verrà a prenderli;
la settimana successiva:
-con la madre dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle ore 9.30 in caso di sospensione della scuola) fino al martedì mattina allorchè li accompagnerà a scuola ( o dal padre alle ore pagina 2 di 5 9.30 in caso di sospensione della scuola) e dal sabato ore 9.30 sino al lunedì mattina allorchè li riporterà a scuola (o dal padre alle 9.30 in caso di sospensione della scuola).
-con il padre dal martedì dall'uscita da scuola ( o dalle ore 9.30 durante i periodi in caso di sospensione della scuola) al sabato mattina ore 9.30 allorchè la madre verrà a prenderli.
- quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo estivo (15 giugno / 15 settembre), previa comunicazione ed accordo fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, in merito ai rispettivi periodi;
- una settimana nel periodo delle vacanze natalizie e precisamente:
-negli anni dispari dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre ore 20 con la mamma e dal 30.12 ore 20.00 al 7 gennaio con il padre allorchè verranno riaccompagnati a scuola dallo stesso e così alternando di anno in anno e, comunque, garantendo ad ognuno dei genitori la possibilità di trascorrere con il figlio parte della giornata di Natale;
-vacanze Pasquali:
-negli anni pari dall'inizio della vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua ore 20.00 con il padre e dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con la madre e così alternativamente di anno in anno;
C) Il signor si impegna: Pt_2
- a corrispondere alla signora a titolo di contributo economico mensile al Pt_1 mantenimento dei figli mediante bonifico all'indirizzo Iban che la stessa indicherà, entro il giorno 10 – dieci di ogni mese l'importo di €uro 650,00 per ciascun figlio (complessivamente euro 1300,00) da rivalutarsi annualmente, su base Istat, con decorrenza dal rilascio della casa familiare da parte della signora Pt_1
- a riconoscere alla signora il diritto a percepire integralmente l'assegno unico Pt_1 universale in Italia divenuto alla data odierna di euro 116,00 (58,00 a figlio); il sig. Pt_2 invece continuerà a percepire gli assegni familiari in Svizzera pari a CHF 291,64 (chf 145,82
a figlio).
- a sostenere integralmente le spese extra-assegno di mantenimento mediche, scolastiche e ludiche, come previsto e disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Varese in data 1 febbraio 2018.
pagina 3 di 5 D) I genitori si impegnano al reciproco rispetto ed alla cooperazione, al fine di agevolare un rapporto sereno ed equilibrato dei figli con entrambi, impegnandosi inoltre ad evitare di esprimere giudizi o valutazioni offensive o negative, l'uno dell'altro, alla presenza dei figli.
I genitori si impegnano a limitare l'uso dei dispositivi elettronici e comunque a vietarli dopo cena ai figli fino al compimento dei 14 anni di età.
E) I ricorrenti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli di figli e a scambiarsi i futuri dati personali e reddituali necessari ai fini fiscali, previdenziali e per prestazioni sociali.
F) I ricorrenti con il presente atto intendono anche regolamentare i reciproci rapporti come segue:
F.1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra 12.000,00 euro in rate mensili da Pt_2 Pt_1
1.000,00 euro ciascuna per consentirle di far fronte alle spese per la nuova abitazione a decorrere dalla data di rilascio da parte della sig.ra della casa familiare nei termini Pt_1 di cui al punto F2;
F.2) Il sig. si impegna altresì ad acquistare un immobile che verrà scelto in accordo Pt_2 con la sig.ra ove la stessa si trasferirà, per un valore di euro 150.000,00 e sul quale Pt_1 contestualmente all'acquisto verrà costituito diritto usufrutto vitalizio a favore della sig.ra
[...]
Le spese notarili per l'atto di acquisto e per la costituzione dell'usufrutto saranno a Pt_1 carico del sig. Le spese di ordinaria amministrazione di tale immobile rimarranno a Pt_2 carico della sig.ra le spese di straordinaria amministrazione saranno a carico del Pt_1 sig. La sig.ra sarà tenuta a rilasciare la casa familiare solo dopo l'avvenuto Pt_2 Pt_1 rogito della nuova abitazione e contestuale costituzione di diritto di usufrutto e dopo che l'immobile sarà stato reso abitabile ed arredato comunque non oltre otto mesi dall'avvenuto rogito e costituzione del diritto di usufrutto.
G) Spese legali compensate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 13/06/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Parte_2 inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nato il [...] e nato il [...], alle Persona_1 Persona_2 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2249/2025, promossa con ricorso depositato il 30/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F.: , C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Silvia Bianchi;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F.: , C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Barbara Zavaglia;
con i seguenti figli minorenni: nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
12.06.2015.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 30/05/2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
A) affido di e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla residenza, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli stessi. Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli consentendo a questi ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
B) Fatta salva la possibilità che i genitori si accordino diversamente, in ragione delle esigenze dei figli e/o dei rispettivi impegni personali, i genitori intendono regolamentare le modalità ed i tempi di permanenza con i figli secondo lo schema allegato (doc. 6) e quivi si riporta:
la prima settimana i minori rimarranno
-con il padre da lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 9.30 in caso di sospensione della scuola) sino al mercoledì mattina allorchè li accompagnerà a scuola (o dalla madre alle ore
9.30 in caso di sospensione della scuola) e dal sabato mattina ore 9.30 sino al lunedì mattina allorchè li accompagnerà a scuola (o dalla madre alle ore 9.30 in caso di sospensione della scuola);
-con la madre dal mercoledi dall'uscita da scuola ( o dalle ore 9.30 durante i periodi in caso di sospensione della scuola) al sabato mattina ore 9.30 allorchè il padre verrà a prenderli;
la settimana successiva:
-con la madre dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle ore 9.30 in caso di sospensione della scuola) fino al martedì mattina allorchè li accompagnerà a scuola ( o dal padre alle ore pagina 2 di 5 9.30 in caso di sospensione della scuola) e dal sabato ore 9.30 sino al lunedì mattina allorchè li riporterà a scuola (o dal padre alle 9.30 in caso di sospensione della scuola).
-con il padre dal martedì dall'uscita da scuola ( o dalle ore 9.30 durante i periodi in caso di sospensione della scuola) al sabato mattina ore 9.30 allorchè la madre verrà a prenderli.
- quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo estivo (15 giugno / 15 settembre), previa comunicazione ed accordo fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, in merito ai rispettivi periodi;
- una settimana nel periodo delle vacanze natalizie e precisamente:
-negli anni dispari dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre ore 20 con la mamma e dal 30.12 ore 20.00 al 7 gennaio con il padre allorchè verranno riaccompagnati a scuola dallo stesso e così alternando di anno in anno e, comunque, garantendo ad ognuno dei genitori la possibilità di trascorrere con il figlio parte della giornata di Natale;
-vacanze Pasquali:
-negli anni pari dall'inizio della vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua ore 20.00 con il padre e dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con la madre e così alternativamente di anno in anno;
C) Il signor si impegna: Pt_2
- a corrispondere alla signora a titolo di contributo economico mensile al Pt_1 mantenimento dei figli mediante bonifico all'indirizzo Iban che la stessa indicherà, entro il giorno 10 – dieci di ogni mese l'importo di €uro 650,00 per ciascun figlio (complessivamente euro 1300,00) da rivalutarsi annualmente, su base Istat, con decorrenza dal rilascio della casa familiare da parte della signora Pt_1
- a riconoscere alla signora il diritto a percepire integralmente l'assegno unico Pt_1 universale in Italia divenuto alla data odierna di euro 116,00 (58,00 a figlio); il sig. Pt_2 invece continuerà a percepire gli assegni familiari in Svizzera pari a CHF 291,64 (chf 145,82
a figlio).
- a sostenere integralmente le spese extra-assegno di mantenimento mediche, scolastiche e ludiche, come previsto e disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Varese in data 1 febbraio 2018.
pagina 3 di 5 D) I genitori si impegnano al reciproco rispetto ed alla cooperazione, al fine di agevolare un rapporto sereno ed equilibrato dei figli con entrambi, impegnandosi inoltre ad evitare di esprimere giudizi o valutazioni offensive o negative, l'uno dell'altro, alla presenza dei figli.
I genitori si impegnano a limitare l'uso dei dispositivi elettronici e comunque a vietarli dopo cena ai figli fino al compimento dei 14 anni di età.
E) I ricorrenti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli di figli e a scambiarsi i futuri dati personali e reddituali necessari ai fini fiscali, previdenziali e per prestazioni sociali.
F) I ricorrenti con il presente atto intendono anche regolamentare i reciproci rapporti come segue:
F.1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra 12.000,00 euro in rate mensili da Pt_2 Pt_1
1.000,00 euro ciascuna per consentirle di far fronte alle spese per la nuova abitazione a decorrere dalla data di rilascio da parte della sig.ra della casa familiare nei termini Pt_1 di cui al punto F2;
F.2) Il sig. si impegna altresì ad acquistare un immobile che verrà scelto in accordo Pt_2 con la sig.ra ove la stessa si trasferirà, per un valore di euro 150.000,00 e sul quale Pt_1 contestualmente all'acquisto verrà costituito diritto usufrutto vitalizio a favore della sig.ra
[...]
Le spese notarili per l'atto di acquisto e per la costituzione dell'usufrutto saranno a Pt_1 carico del sig. Le spese di ordinaria amministrazione di tale immobile rimarranno a Pt_2 carico della sig.ra le spese di straordinaria amministrazione saranno a carico del Pt_1 sig. La sig.ra sarà tenuta a rilasciare la casa familiare solo dopo l'avvenuto Pt_2 Pt_1 rogito della nuova abitazione e contestuale costituzione di diritto di usufrutto e dopo che l'immobile sarà stato reso abitabile ed arredato comunque non oltre otto mesi dall'avvenuto rogito e costituzione del diritto di usufrutto.
G) Spese legali compensate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 13/06/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Parte_2 inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nato il [...] e nato il [...], alle Persona_1 Persona_2 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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