Art. 1. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
Versione
5 dicembre 1993
5 dicembre 1993
>
Versione
5 giugno 1997
5 giugno 1997
>
Versione
22 dicembre 2008
22 dicembre 2008
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte Cost., sentenza 20/07/1995, n. 333Provvedimento: […] Questo, si osserva nella memoria, è stato ridefinito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che sembra aver superato anche il disposto degli artt. da 66 a 77 del d.P.R. n. 616 del 1977, e che, comunque, ha definitivamente riaffermato la protezione costituzionale delle regioni in materia di agricoltura, ed ha reso obbligatoria la collaborazione tra Stato e regioni anche per l'esercizio delle competenze residuate al nuovo Ministero, con la conseguenza della necessità dell'attivazione, da parte dello Stato, della partecipazione regionale anche in tali settori (art. 1, quarto comma, della legge n. 491 del 1993).Leggi di più...
- semplificazione del procedimento·
- procedimento per il riconoscimento·
- denominazione di origine controllata·
- vino·
- d.p.r. n. 348 del 1994·
- insussistenza·
- ricorso delle regioni veneto e toscana per conflitto di attribuzione·
- spettanza allo stato del potere in contestazione.·
- regolamento delegato·
- mancato adeguamento·
- parere delle commissioni parlamentari·
- inammissibilita' del conflitto.·
- regolamenti delegati·
- sent. 333/95 g. regolamenti·
- lamentata esistenza di un vizio procedurale