Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Proposta da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Milano, Viale Brenta, n. 18/B, e, per essa, la mandataria, come da procura 20.07.17 Not. di Milano n. rep. 60850/11358, Persona_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in EN, Via Cesarea, n. 5/7C, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Profumo (C.F. , che la rappresentata e difende giusta C.F._1
procura in calce all'atto d'appello;
-Appellante
-contro-
(C.F. , nato a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in EN, Via XX
Settembre, n. 40/7, presso lo studio dell'avv. Mauro De Rossi (C.F. ), C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado in data 20.04.2023;
1
-nonché contro-
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._4
residente a [...]6, elettivamente domiciliata in EN, Via Galata
36/4 presso lo studio dell'avv. Riccardo Marmorato (C.F. , che la C.F._5
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado del
28/03/2024;
-Appellata
-nonché contro-
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_3 C.F._6 [...]
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi residenti in CP_4 C.F._7
Masone (GE) ed elettivamente domiciliati in EN, Via XX Settembre n. 14/31, presso lo studio dell'avv. Pier Giorgio Pizzorni (C.F. ) e dell'avv. Cristina C.F._8
Pizzorni (C.F. ) che li rappresentano e difendono giusta procura allegata C.F._9
alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellati
-per la riforma-
della sentenza n. 3141/23 del Tribunale di EN, pubblicata in data 16.12.23 e notificata in data 18.12.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Contrariis reiectis e salvis iuribus;
rifiutato il contraddittorio quanto a qualsivoglia avversa domanda/eccezione nuova;
in integrale riforma dell'impugnata ed epigrafata Sentenza 15 - 16/12/2023, n. 3141 (r.g. 11254/2022) del Tribunale di EN in persona del G.U. Sig.ra Dott.ssa Emanuela Giordano;
previa ammissione – occorrendo – di tutte le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio e che integralmente si confermano ed anch'esse richiamano;
accolte comunque tutte le difese ed eccezioni proposte e prospettate in I grado dalla comparente e da aversi per quivi integralmente richiamate, riportate e trascritte anche in punto sussistenza “scentia damni” ed
“eventus damni”; Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere l'appello come in atti proposto, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto e comunque, accogliere
2 le seguenti domande tutte proposte e precisate dall'odierna parte appellante nel I grado di giudizio e come in appresso integralmente riportate e trascritte: I) ❖ revocare e per l'effetto dichiarare l'inefficacia - previa ritenuta ed occorrendo dichiarata inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2901, comma terzo cod. civ. -, nei confronti di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, occorrendo, di in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore: 1) occorrendo, del Preliminare di
Compravendita Immobiliare posto in essere e stipulato tra l'epigrafato ed odierno appellato
in qualità di promittente alienante, da una parte, e gli epigrafati coniugi Controparte_1
appellati e in qualità di promissari acquirenti, Controparte_3 Controparte_4 dall'altra parte, con la scrittura privata in data 15/09/2020 autenticata nelle firme per atto
Notaio di EN, n. rep. 66727 - n. racc. 15030 prodotta sub doc. 15 di I Persona_2 gr., trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare della
Provincia di EN in data 16/9/2020 con Nota di Pres. n. 76, R.G. 5964 – R.P. 18805 - attoreo doc. 16 di I gr., avente ad oggetto Promessa di vendita, in favore dei medesimi appellati-promissari acquirenti coniugi in regime di comunione legale dei beni, Signori
e , dei seguenti immobili: “in Comune di Masone (GE), Controparte_3 Controparte_4
località Autra Superiore, nella casa distinta con il civico numero 29 (ventinove) di Via Europa
(già indicata come "Casa D"), appartamento 34 contraddistinto con il numero interno 15
(quindici), posto al piano quarto sopra il piano terreno, prima porta a destra di chi esce dall'ascensore del piano, della consistenza catastale di sei vani e mezzo, a confini: distacco su giardino annesso all'appartamento numero interno uno, proprietà condominiale, vano scala e appartamento numero interno quattordici, con annessi a detto appartamento quali sue esclusive pertinenze e quindi compresi nella compravendita: - locale adibito a solaio posto al piano sottotetto (o quinto), distinto con il numero 15 (quindici), della consistenza catastale di quindici metri quadrati, a confini: locale adibito a solaio numero quattordici, perimetro, vano scale e corridoio di accesso ai solai;
- locale ad uso cantina posto al piano terra (o seminterrato), distinto con il numero interno 4 quattro), della consistenza catastale di cinque metri quadrati, a confini: cantina numero cinque, cantina numero sei e corridoio di accesso alle cantine.”; Censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Masone, come segue: * Foglio
11 Mappale 974 (già 606) Subalterno 15 Categoria A/2 Classe U Vani 6,5 R.C. Euro 553,90
(l'appartamento); * Foglio 11 Mappale 974 (già 606) Subalterno 30 Categoria C/2 Classe 1
Consistenza metri quadrati 15 R.C. Euro 33,31 (il locale adibito a solaio); * Foglio 11 Mappale
974 (già 606) Subalterno 44 Categoria C/2 Classe 3 Consistenza metri quadrati 5 R.C. Euro
15,49 (il locale ad uso cantina);” 2) sempre occorrendo, del Preliminare di Compravendita
3 Immobiliare posto in essere e stipulato tra l'epigrafato appellato in Controparte_1 qualità di promittente alienante, da una parte, e l'epigrafata appellata in Controparte_2 qualità di promissaria acquirente, dall'altra parte, con la scrittura privata per atto Notaio
di EN, n. rep. 66736 - n. racc. 15037 prodotta sub doc. 17 di I gr., Persona_2
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare della Provincia di EN in data 17/9/2020 con Nota di Pres. n. 189, R.G. 26180 – R.P. 18983 - doc. 18 di I gr., avente ad oggetto Promessa di vendita, in favore della medesima appellata promissaria acquirente, Signora , del seguente immobile: “in Comune di Masone (GE), Controparte_2
località Autra Superiore, nella casa distinta con il civico numero 29 (ventinove) di Via Europa
(già indicata come "Casa D"), locale ad uso box contraddistinto con il numero 6 (sei), posto al piano fondi o seminterrato, sesta porta a sinistra di chi accede ai fondi, della consistenza catastale di quattordici metri quadrati, a confini: locale ad uso box numero cinque, intercapedine, muro di sostegno, locale ad uso box numero sette e porta d'ingresso su passaggio d'ingresso; Immobile censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Masone, come segue: * Foglio 11 Mappale 974 (già 606) Subalterno 36 Categoria C/6 Classe 2
Consistenza metri quadrati 14 R.C. Euro 66,52.”; 3) in ogni caso, del Definitivo di
Compravendita degli immobili e dei diritti immobiliari di cui alla descrittiva (da aversi per quivi di seguito integralmente riportata e pedissequamente trascritta) di cui superiore n.ro
“1)” delle presenti conclusioni, posto in essere e stipulato dall'epigrafato appellato CP_1
in qualità di soggetto alienante, in favore dei sopracitati coniugi appellati
[...] CP_3
e in qualità di soggetti acquirenti, a rogito 24/11/2020 Notaio
[...] Controparte_4
di EN n.rep 67086 – n.racc. 15308 prodotto sub doc. 19 di I gr., Persona_2 trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare della Provincia di EN, con N. Pres. n. ro 163 del 10/12/2020, R.G. 36682 – R.P. 27008 - (doc. 20 di I gr.);
4) sempre in ogni caso, del Definitivo di Compravendita degli immobili e dei diritti immobiliari di cui alla descrittiva (da aversi per quivi di seguito integralmente riportata e pedissequamente trascritta) di cui al superiore n.ro “2)” delle presenti conclusioni, posto in essere e stipulato dall'epigrafato appellato in qualità di soggetto alienante, in favore della Controparte_1
sopracitata appellata in qualità di soggetto acquirente, a rogito 15/02/2021 Controparte_2
Notaio di EN n.rep 51649 – n.racc. 27792 prodotto sub doc. 21 di I gr., Persona_3 trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare della Provincia di EN, con N. Pres. n. ro 157 del 17/02/2021, R.G. 5447 – R.P. 4159 - doc. 22 di I gr.; II)
❖ ordinare al competente Conservatore dei RR. II. la trascrizione e/o l'annotazione come per
4 legge dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; III) ❖ in ogni caso, respingere e disattendere, altresì, qualsivoglia avversa pretesa assolvendo in toto la comparente appellante;
il tutto, con ogni altra consequenziale pronunzia, nonchè con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
riservata la richiesta di restituzione di qualsivoglia somma ex adverso deprecatamente conseguenda in non creduta esecuzione dell'impugnata sentenza.”.
Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 rejectis, rigettare integralmente l'appello proposto da , in quanto manifestamente Pt_1
infondato e temerario per le ragioni esposte in narrativa, ovvero per la ragioni meglio viste e ritenute, con ogni conseguenziale pronuncia;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese legali, comprensive della fase cautelare di sospensiva, assumendo come valore della causa l'ammontare totale delle ragioni di credito asseritamente vantati da ”. Pt_1
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di EN, contrariis Controparte_2 rejectis, Respingere integralmente l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza del Tribunale di EN n. 3141/23; In ogni caso, respingere le domande di poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, Parte_1 non provate. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della odierna conchiudente, inclusi onorari, spese generali ed oneri di legge.”.
Per gli appellati e : “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis e CP_3 CP_4
previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, espressamente devolute all'esame del Giudice del gravame tutte le difese, eccezioni ed istanze formulate in primo grado, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'atto di citazione in appello avversario e tutte le domande ivi formulate in quanto temerarie, inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o prescritte e/o manifestamente infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate e confermare la sentenza del Tribunale di EN n. 3141/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della fase cautelare di sospensiva”.
***
FATTI DI CAUSA
1. premesso di essere creditrice di , conveniva Parte_1 Controparte_1
in giudizio nanti il Tribunale di EN , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
5 e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ai CP_4 Controparte_2
sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., dei contratti preliminari del 15.09.2020 e del 16.09.2020, nonché dei relativi contratti definitivi del 24.11.2020 e del 15.02.2021, con cui Controparte_1
aveva venduto rispettivamente ai coniugi l'immobile (con sue pertinenze) sito Controparte_5
in Masone, Viale Europa n. 29/15 e a il box sito in Masone, Viale Europa n. Controparte_2
29/6.
A sostegno della propria domanda, deduceva: Parte_1
- di essere subentrata a nella titolarità dei crediti nei confronti della società Controparte_6
IO & AG s.p.a., dichiarata fallita con sentenza in data 28.2.2019, e dei garanti della stessa, fra cui , che aveva prestato fideiussione a garanzia dei suddetti Controparte_1
crediti;
- di avere ottenuto nei confronti di decreto ingiuntivo n. 178/2020, per la Controparte_1 somma di € 300.000;
- che, in data successiva all'insorgere dei crediti, l'originario convenuto aveva posto in essere gli atti di disposizione indicati sopra;
- che, alla data di stipula dei contratti definitivi, era già stato notificato il decreto ingiuntivo de quo ed iscritta (in data 23.9.2020) ipoteca giudiziale;
- che, alla data di stipula dei preliminari, la società IO & AG risultava già fallita (e risultava già depositato e reso esecutivo lo stato passivo delle domande di insinuazioni tempestive per l'importo complessivo di oltre 31.000.000) e i beni promessi in vendita risultavano gravati di due ipoteche giudiziali in favore di Banca GE e Credito Emiliano e di una volontaria in favore di “Magazzini Frigoriferi San Pietro s.p.a.”, per un ammontare rispettivamente di euro 2.500.000, euro 470.390,42 ed euro 704.682,11;
- che i crediti oggetto delle ipoteche erano stati in seguito acquistati da
[...]
società riferibile alla famiglia;
Controparte_7 CP_1
- che gli atti per cui è causa erano fonte di pregiudizio per le proprie ragioni creditorie atteso l'intervenuto fallimento della società, debitrice principale, l'incapienza dei restanti co-garanti e l'inesistenza in capo al di altri beni immobili in proprietà esclusiva. CP_1
6 - che sia che gli acquirenti erano a conoscenza del pregiudizio arrecato all'odierna CP_1
appellante tramite gli atti di trasferimento per cui è causa, in forza di risultanze di pubblici registri e/o sentenze e /o risultanze giudiziali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in Controparte_1
particolare, sostenendo:
- che le vendite di cui controparte chiedeva la revoca ex art. 2901 c.c. sarebbero state strumentali
Contro al pagamento di debiti scaduti, avendo agito esecutivamente nei suoi confronti;
- che, pertanto, gli atti dispositivi in esame, ai sensi dell'art. 2901, c. 3 c.c., non erano assoggettabili a revocatoria;
- in via subordinata, che, nel caso di specie, non sarebbe sussistito il requisito dell'eventus damni, in quanto il credito ipotecario aveva completamente assorbito il ricavato della vendita, circostanza questa che avrebbe reso irrealistica la possibilità per parte attrice (creditrice chirografaria) di soddisfarsi sui beni in questione (in particolare le ipoteche giudiziali risalenti al 2009 equivalevano a € 3.000.000,00 e il prezzo complessivo delle vendite era di €
114.000,00);
- che avrebbe dovuto cancellare l'ipoteca registrata sui beni per cui è causa Parte_1
in quanto iscritta successivamente alla trascrizione dei preliminari di vendita;
- che non sarebbe sussistita nemmeno scientia damni in capo ai terzi, in quanto essi non avrebbero avuto accesso agli atti giudiziali menzionati da controparte e le ipoteche sarebbero state cancellate.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree Controparte_2
e, nello specifico, allegando:
- che, nel caso in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione, il disposto del comma 3 dell'articolo 2901 c.c., in quanto il , con i proventi della vendita, aveva onorato un CP_1
proprio debito scaduto;
- che sarebbe difettato il requisito della scientia damni in capo a lei, essendo ella stata ignara ed estranea alle vicende debitorie del , in ragione della riservatezza delle circostanze;
CP_1
- che avrebbe iscritto ipoteca successivamente alla trascrizione del Controparte_8
contratto preliminare di vendita;
7 - che non sarebbe ricorso l'eventus damni, essendo il prezzo della vendita irrisorio rispetto anche solo al debito ipotecario di primo grado, non potendo residuare alcun importo per la soddisfazione del credito chirografario vantato da . Pt_1
3. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto della Controparte_3 Controparte_4
domanda avversaria e, nel dettaglio, esponendo:
- che gli atti dispositivi posti in essere dal non sarebbero stati suscettibili di CP_1
revocatoria, giusto il disposto del comma 3 dell'articolo 2901 c.c. poiché l'odierno appellato avrebbe trasferito tutto l'importo ricavato dalla vendita dei beni immobili al creditore ipotecario Contro di primo grado , nei confronti del quale aveva un debito scaduto e non avrebbe avuto altri mezzi per soddisfarlo;
- che non sarebbe sussistito il requisito dell'eventus damni, poiché l'odierna appellata sarebbe stata creditrice chirografaria e le vendite degli immobili avrebbero soddisfatto solo in minima parte il credito ipotecario di primo grado;
- che non vi sarebbe stato neppure il requisito della scientia damni in capo ad essi, essendo intervenuta l'iscrizione ipotecaria da parte di sugli immobili solo dopo la trascrizione Pt_1
del preliminare di vendita dei medesimi.
4. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di EN così statuiva: “Il Giudice respinge le domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 19.375,00 in favore di ciascuna delle parti convenute separatamente costituite, oltre spese generali ed oneri di legge.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- il corrispettivo delle vendite per cui è causa sarebbe stato destinato al pagamento dei debiti scaduti di , originariamente vantati da GE e e oggetto dei decreti Controparte_1 Pt_3
ingiuntivi in forza dei quali era stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni del debitore, e, dipoi, acquistati dalla società M&M RK;
CP_7
- la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che l'esenzione dall'azione revocatoria a mente del comma terzo dell'art. 2901 c.c. riguarderebbe anche gli atti dispositivi realizzati per procurarsi la liquidità necessaria per adempiere ad un proprio debito scaduto, purché l'obbligato non disponga di altri mezzi a tale scopo;
8 - la cessione del credito originariamente vantato nei confronti di da parte Controparte_1
di GE, poi ceduto a e infine a , sarebbe stata effettiva e Pt_3 Controparte_9 non simulata, come attestato dall'intrapresa di azioni esecutive finalizzate alla tutela del credito stesso da parte dell'ultima cessionaria;
- dalle stesse deduzioni dell'originaria attrice e dall'esame della complessiva situazione reddituale di sarebbe emersa la prova del fatto che quest'ultimo non Controparte_1
avrebbe potuto onorare i propri debiti se non compiendo gli atti dispositivi per cui è causa.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 12.01.24, Parte_1
impugnava la predetta decisione, deducendo quattro motivi.
5.1. Col primo motivo (“VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901
C. 3 COD. CIV. IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE DELLA “CAUSA CONCRETA”
(ART. 1325, N. 2, COD. CIV.) ELABORATA DALLA SUPREMA CORTE, ANCHE ED IN
PRIMIS A SEZIONI UNITE, QUALE REQUISITO ESSENZIALE AL FINE DELLA
CORRETTA QUALIFICAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO.”), l'appellante impugnava il capo della sentenza di primo grado, con il Tribunale aveva ritenuto, ai fini d'operatività dell'esenzione ex art. 2901, c. 3 c.c., la sussistenza di un debito scaduto a carico di CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_10
Sul punto, l'originaria attrice sosteneva che, alla data della stipula dei contratti preliminari del
15.09.20 e del 16.09.20, non avrebbe avuto alcun debito nei confronti della Controparte_1
cessionaria del credito per la cui tutela era stato emesso il D.I. n. 178/20, giacché
[...]
avrebbe dato mandato alla società di acquistare da e da Controparte_10 CP_11 Pt_3
GE i crediti dalle stesse vantati nei confronti del , fornendo il denaro necessario a CP_1
tal fine.
Successivamente, vrebbe formalmente riacquistato da gli stessi crediti CP_10 CP_11
GE e verso e suoi esponenti-garanti, tra i quali Pt_3 Parte_4 CP_1
, senza corrispondere alcun prezzo.
[...]
Quindi, in sostanza, secondo , facendo formalmente acquistare da a nome di Pt_1 CP_11
e formalmente riacquistando dalla prima società i crediti già Controparte_10
vantati da GE e da verso e suoi esponenti-garanti, Pt_3 Parte_4 [...]
avrebbe in realtà saldato i debiti contratti dagli appena citati debitori Parte_5
e suoi esponenti-garanti, tra cui l'odierno appellato. Parte_4
9 Quindi, l'appellante concludeva che il Giudice di primo grado, valorizzando la causa concreta del negozio, avrebbe dovuto riconoscere che si sarebbe trattato di un atto estintivo del credito tramite adempimento spontaneo del terzo ( , e non di un Controparte_10
semplice acquisto del credito stesso mediante cessione, tenuto altresì conto dei numerosi legami della famiglia con la società CP_1 Parte_6
[...
. Col secondo motivo (“VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.
2901 COD. CIV. E COMUNQUE DEGLI ARTT. 1325, 1343, 1344 E 1414 COD. CIV., DEI
PRINCIPI IN TEMA DI “ELUSIONE” E/O DI “ABUSO DEL DIRITTO” E DEI PRINCIPI
“IURA NOVIT CURIA” DI CUI ALL'ART. 113 C.P.C. E DI CORRISPONDENZA TRA
CHIESTO E PRONUNZIATO DI CUI ALL'ART. 112 C.P.C., IN RELAZIONE ALLA
ERRONEAMENTE RITENUTA NECESSITÀ DI DOMANDA DI SIMULAZIONE
ALTRESÌ ESPRESSAMENTE COME TALE DEFINITA E DICHIARATA.”), l'appellante censurava il capo della decisione impugnata con cui il primo Giudice, in asserita violazione degli artt. 2901 c. 3 e 1414 c.c., aveva ritenuto, ai fini della pretesa attorea di insussistenza di qualsivoglia debito idoneo a fondare l'applicabilità dell'esenzione di cui al medesimo art. 2901
c. 3 c.c., la necessità della proposizione di apposita domanda di simulazione, omettendo così di applicare, in relazione alla causa concreta del pagamento posto in essere da n favore CP_10
della banche, gli artt. 1343 e/o 1344 cod. civ e/o i principi in tema di elusione e/o di abuso del diritto.
In argomento, protestava che avrebbe errato il Tribunale di EN nell'affermare, da Pt_1
un lato, che sarebbe stato ipoteticamente possibile ravvisare l'implicita proposizione, nel caso di specie, di una domanda di simulazione e, dall'altro, che, ciononostante, la stessa avrebbe dovuto ritenersi inammissibile in quanto non tempestivamente proposta.
In sostanza, l'appellante riteneva di aver prospettato al Giudice adito tutti gli elementi necessari e sufficienti ai fini di una pronuncia – quantomeno in via incidentale – in punto simulazione dell'atto con cui agendo quale mandante della società , aveva CP_10 CP_11
acquistato i crediti già vantati da e da GE contro . Pt_3 Controparte_1
In ogni caso, secondo l'originaria attrice, la decisione del Tribunale di EN di applicare alla fattispecie in esame l'art. 2901, c. 3 c.c. avrebbe comportato il riconoscimento di efficacia ad un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c. (quello più volte menzionato e avente ad oggetto l'acquisto da parte di dei crediti già vantati da e da GE nei confronti CP_10 Pt_3
). Controparte_1
10 5.3. Col terzo motivo (“VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO
DISPOSTO DAGLI ARTT. 113 E 115 C.P.C., NONCHÉ DELL'ART. 2697 C.C., IN
RELAZIONE ALL'AFFERMATO RICONOSCIMENTO, AD OPERA
[...]
, DELLA IMPOSSIBILITÀ PER IL DEBITORE DI SODDISFARE Controparte_12
ALTRIMENTI IL CREDITORE E DEL RITENUTO ASSOLVIMENTO, AD OPERA
DELLE DEL RELATIVO ONERE PROBATORIO CP_13
CORRISPONDENTE”), l'appellante, insorgendo contro la contraria statuizione adottata sul punto dal primo Giudice, sosteneva di non aver mai allegato che avesse Controparte_1
utilizzato il denaro rinveniente dagli atti dispositivi per cui è causa al fine di saldare un debito scaduto, non avendo altri mezzi a tal fine utilizzabili.
Infatti, precisava di aver soltanto argomentato che la cessione, da parte dell'odierno Pt_1
appellato, dei beni immobili siti in Masone (GE) avrebbe reso molto più improbabile e difficoltosa la soddisfazione del credito per cui è causa.
Inoltre, l'originaria attrice osservava che potrebbe essere, formalmente o Controparte_1
sostanzialmente, proprietario, comproprietario o intestatario di altri beni o utilità e, comunque, le controparti non avrebbero adeguatamente provato che il denaro impiegato per il pagamento del debito scaduto nei confronti della fosse l'unica risorsa disponibile per CP_10
l'obbligato al fine di adempiere.
5.4. Col quarto motivo (“LE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA”), l'appellante non articolava una vera e propria censura nei confronti di un capo della sentenza impugnata, ma si limitava ad osservare che l'eventuale accoglimento della presente impugnazione dovrebbe comportare una diversa distribuzione degli oneri relativi alle spese di lite del primo grado di giudizio.
6. La Corte, con ordinanza del 26.01.24, accoglieva il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dall'appellante per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ritenendo:
- quanto al fumus boni iuris, che sarebbe stata da valutare e maggiormente approfondire la fondatezza quantomeno del primo motivo dell'appello, con cui era stato impugnato il capo di sentenza con il quale il Giudice di I grado aveva ritenuto, ai fini dell'operatività dell'esenzione ex art. 2901, III comma, c.c., la sussistenza di un “debito scaduto” a carico di CP_1
nei confronti di alla luce dei principi elaborati
[...] Controparte_10
anche a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (n. 6538/2010, invocata anche da parte appellante)
11 in tema di indispensabile individuazione della “causa concreta” effettiva a scopo di corretta qualificazione dei negozi giuridici;
- quanto al periculum in mora, che un danno grave ed irreparabile si sarebbe potuto configurare nella specie alla luce della consistente somma di cui si discute (conseguente alla statuizione in punto spese di lite) ed oggetto della condanna e dei già azionati precetti, per un totale di oltre
Euro 86.000,00, nonché del fatto che l'appellato si trovava in una più che probabile CP_1
situazione di insolvenza, emergente dalle stesse sue difese, mentre gli appellati coniugi
, per confutare la sussistenza del periculum in oggetto avevano allegato di Controparte_5
essere proprietari proprio di quegli immobili oggetto della domanda di revocatoria di cui si discute, sicché, ove l'appello fosse accolto, tali immobili sarebbero tornati nella disponibilità e proprietà del . CP_1
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.01.24, si costituivano in giudizio e , contestando le argomentazioni avversarie e, Controparte_3 Controparte_14
in particolare, sostenendo:
- quanto al primo motivo, che, come correttamente riconosciuto dal Tribunale di EN, i crediti oggetto delle ipoteche iscritte a favore di GE e erano stati ceduti a favore di Pt_3
e, di conseguenza, le banche, nel caso di specie, non avevano più ragioni di credito CP_10
nei confronti di non perché il credito fosse stato estinto per adempimento, Controparte_1
ma perché lo stesso era stato ceduto;
- quanto al secondo motivo, che, anche a voler ritenere che nelle difese attoree fosse stata formulata una domanda di simulazione, la stessa sarebbe stata comunque contraddetta dalle documentate successive iniziative esecutive di ontro il a tutela dei credi- CP_10 CP_1
in questione (pignoramenti presso terzi e successive assegnazioni);
- quanto al terzo motivo, che, nella fattispecie de qua, la sussistenza del presupposto dell'impossibilità per il debitore di soddisfare altrimenti il creditore sarebbe stata motivatamente riconosciuta nella sentenza impugnata tramite il preciso richiamo dei documenti prodotti da controparte stessa in primo grado, dai quali sarebbe risultato che la vendita dei beni per cui è causa sarebbe stata indispensabile per il pagamento del debito scaduto verso
[...]
CP_
- quanto al quarto motivo, che l'infondatezza dell'appello dovrebbe comportare la conferma della sentenza impugnata anche in punto spese di lite.
12 8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.24, si costituiva in giudizio
, il quale sosteneva: Controparte_1
• in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
• ancora in via preliminare, l'inammissibilità dei documenti menzionati a pag. 15 dell'appello (lettere E) – L)) per violazione dell'art. 345 c.p.c.;
• nel merito, quanto al primo motivo, che, nel caso di specie, l'azione revocatoria avversaria non avrebbe avuto ad oggetto le cessioni dei crediti di GE e in Pt_3 favore di bensì le vendite immobiliari eseguite dall'odierno appellato in CP_10
favore di terzi, con la conseguenza che le deduzioni avversarie in tema di causa concreta del negozio intervenuto tra GE e sarebbero irrilevanti ai fini del CP_10 Pt_3
decidere; che, in ogni caso, controparte non avrebbe provato, come sarebbe stato suo onere fare, che avesse acquistato i crediti de quibus al fine di tutelare il CP_10 patrimonio del , realizzando così un atto di spontanea estinzione dell'altrui CP_1
debito;
• quanto al secondo motivo, che, nella fattispecie de qua, l'assenza di qualsiasi abuso del diritto o elusione risulterebbe dal fatto che l'impossibilità per i creditori di aggredire il di lui patrimonio non deriverebbe affatto dall'acquisto dei crediti eseguito da
[...]
CP_ e dalla loro legittima riscossione, bensì dalla preesistenza di ipoteche di grado superiore iscritte da GE e nel 2008; Pt_3
• quanto al terzo motivo, che egli avrebbe versato in atti tutti i documenti a sua disposizione per dimostrare la propria insufficiente capacità economico/patrimoniale rispetto all'ammontare dei crediti vantati da che la stessa controparte CP_10
avrebbe allegato il suo stato di incapienza;
in subodine, che nel caso di specie non ricorrerebbe l'eventus damni necessario ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria avversarie, perché la presenza di due ipoteche giudiziali iscritte sugli immobili oggetto degli atti dispositivi impugnati avrebbe reso del tutto improbabile una loro riduzione o cancellazione, con la conseguenza che non avrebbe potuto Pt_1
soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata dei beni in discorso (tanto è vero che la stessa non avrebbe nemmeno proceduto al pignoramento); che, infine, nel caso di specie non si potrebbe ritenere sussistente nemmeno la scientia damni in capo ai terzi acquirenti, poiché costoro avrebbero contrattato col in buona fede e CP_1 perché l'iscrizione ipotecaria effettuata da dopo la trascrizione del preliminare Pt_1
13 non avrebbe assolto le parti di quest'ultimo dall'obbligo di concludere il definitivo, giusto il disposto dell'art. 2645 bis c.p.c.;
• quanto al quarto motivo, che l'infondatezza dell'appello dovrebbe comportare la conferma della sentenza impugnata anche in punto spese di lite;
che controparte dovrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, ivi incluse quelle relative al sub procedimento di inibitoria, assumendo come valore della lite l'importo complessivo del credito nella titolarità di , come Pt_1 precisato nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado (euro 8 milioni); che controparte dovrebbe essere condannata per lite temeraria ex art. 96, c. 1 o c. 3.
9. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.24, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_2
• quanto al primo motivo, che ella condivideva le osservazioni svolte dalla difesa di in punto qualificazione giuridica del negozio concluso tra Controparte_1 [...]
CP_
da un lato, e e GE, dall'altro lato;
che, quanto alla propria posizione, Pt_3
ella avrebbe acquistato dal un box sito in Masone attraverso un contratto CP_1
definitivo preceduto da un contratto preliminare e in entrambi gli atti sarebbe stato espressamente previsto che ella avrebbe corrisposto il prezzo direttamente in favore del creditore del venditore, al fine di ottenere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile; che l'ipoteca iscritta sul bene da parte di non le sarebbe Pt_1
stata opponibile, in quanto successiva alla trascrizione del contratto preliminare;
che, per tali ragioni, nel caso di specie non sussisterebbe nei suoi riguardi la scientia damni prevista dall'art. 2901 c.c.;
• quanto al secondo motivo, che controparte non avrebbe mai proposto rituale domanda di simulazione del contratto di cessione di credito tra e gli istituti bancari CP_10 sopra menzionati;
che la stessa , nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, Pt_1
avrebbe affermato la titolarità del credito in capo a con la conseguenza che CP_10
sarebbero da respingersi tutte le contrarie argomentazioni svolte sul punto nell'atto d'appello;
• quanto al terzo motivo, che esso sarebbe infondato perché , negli atti di primo Pt_1
grado, avrebbe descritto il come soggetto totalmente incapiente e privo di beni CP_1 ulteriormente aggredibili e avrebbe quindi configurato l'azione revocatoria come unica forma di tutela esperibile;
14 • quanto al quarto motivo, che l'infondatezza dell'appello dovrebbe determinare la conferma della sentenza impugnata anche in punto spese di lite.
10. Con ordinanza del 24.05.24, la Corte, in persona del Consigliere Istruttore, rinviava la causa all'udienza del 09.01.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
11. Con ordinanza del 10.01.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
12.1. Ed invero, quanto al primo e al secondo motivo, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente riguardando entrambi la natura giuridica dell'atto con cui per il CP_10
tramite della mandataria ha acquistato dalle Banche GE e i Controparte_15 Pt_3
crediti dalle stesse vantati nei confronti di , si osserva quanto segue. Controparte_1
Preliminarmente, giova rammentare che, come emerge dal doc. 48 del fascicolo di prime cure dell'odierna appellante:
- con scrittura privata in data 14.07.2009, conferiva mandato a CP_10 Controparte_15 affinché quest'ultima acquistasse i crediti vantati dalle banche GE e nei riguardi Pt_3
della IO & AG s.p.a. e dei suoi fideiussori , , Controparte_1 CP_16
e in forza dei decreti CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
ingiuntivi nn. 4375/08 e 4446/08, emessi dal Tribunale di EN, e del decreto ingiuntivo n.
4480/08, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
- in esecuzione del predetto mandato, acquistava i crediti di cui ai Controparte_15
provvedimenti monitori citati mediante due scritture private, di cui una conclusa con GE in data 17.07.2009 e l'altra conclusa con in data 21.07.2009; Pt_3
- con atto del 13.05.2019, ha accettato la proposta di di Controparte_15 CP_10
acquistare i crediti de quibus che, per l'effetto, sono divenuti di proprietà di quest'ultima.
15 Ora, come si è illustrato in parte narrativa, la tesi sostenuta dall'appellante nei motivi in esame consiste, in sintesi, nell'affermare che l'operazione appena descritta, in virtù della sua “causa concreta”, avrebbe realizzato non già una mera cessione del credito, bensì un negozio di adempimento spontaneo del terzo ( con contestuale estinzione del debito della CP_10
e dei suoi fideiussori nei confronti degli Istituti di credito GE e Parte_4
. Pt_3
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale di EN avrebbe errato nell'affermare, rispetto all'azione revocatoria promossa da , che, fosse operante l'esenzione di cui al comma Pt_1 terzo dell'art. 2901 c.c. perché, così decidendo, il primo Giudice avrebbe omesso di valorizzare, appunto, la “causa concreta” dell'operazione de qua e avrebbe indebitamente riconosciuto l'efficacia del contratto di cessione dei crediti intervenuto tra GE e , da un lato, e Pt_3
quale mandataria di dall'altro, da ritenersi, invece, un contratto Controparte_15 CP_10
in frode alla legge (art. 1344 c.c.) o un abuso del diritto o (par di comprendere) un atto simulato ex art. 1414 c.c.
Tali argomentazioni, ad avviso di questa Corte, sono prive di pregio.
In via preliminare, occorre in primo luogo valorizzare il dato letterale, secondo cui i contratti e gli atti, prodotti dalle parti e a mezzo dei quali i crediti per cui è causa hanno circolato tra i loro differenti titolari, recano sempre la dicitura “cessione dei crediti” o similare.
In secondo luogo, deve ribadirsi che , nella presente causa, come già rilevato dal primo Pt_1
Giudice, ha proposto esclusivamente un'azione revocatoria avverso gli atti dispositivi individuati nelle conclusioni sopra trascritte, senza mai articolare espressamente alcuna domanda di simulazione e/o di accertamento della nullità di altri negozi giuridici.
Da ultimo, si evidenzia che la società come risulta dalla stessa visura depositata CP_10 dall'appellante sub doc. E), è stata costituita in data 05.02.2009, ossia dieci anni prima del fallimento della pacificamente intervenuto nel febbraio 2019. Parte_4
Tanto doverosamente premesso, si reputa che l'appellante non abbia offerto argomenti sufficienti a ritenere che l'atto di cessione dei crediti intervenuto tra GE, e Pt_3 [...]
CP_ (quale mandante di , a dispetto della sua veste formale, intendesse, in Controparte_15
realtà, celare un negozio di estinzione dei debiti di nei confronti dei Controparte_1
menzionati istituti di credito, e ciò in forza delle seguenti, dirimenti, considerazioni.
16 Anzitutto, si evidenzia che, come correttamente osservato dalla difesa di , Controparte_1
affinché un negozio giuridico, al di là delle apparenze, possa qualificarsi come gratuito in forza alla sua causa concreta, è necessario che il suo autore non persegua altro fine se non quello di liberalità (cfr. Cass., SS.UU., 18.03.10, n. 6538, citata da entrambe le parti, secondo cui “(…)
l'atto deve qualificarsi a titolo gratuito, quando dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al debitore;
mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta (…)”.).
Ora, nel caso di specie non appare possibile affermare che l'operazione in esame fosse stata realizzata al solo fine di estinguere gratuitamente il debito di , atteso che: Controparte_1
- i crediti acquistati da da GE e da non vedevano come debitore il solo CP_10 Pt_3
, bensì anche la e tutti i fideiussori di quest'ultima; Controparte_1 Parte_4
- la che, nell'acquisto dei crediti dai due istituti bancari appena menzionati, Controparte_15
aveva agito quale mandataria di nel 2010 ha autonomamente deciso di acquistare CP_10
per sé un credito di circa 3,2 milioni di euro vantato da Intesa San Paolo verso la IO &
AG s.p.a., per il prezzo di € 685.000,00;
dopo essere divenuta formalmente titolare dei crediti in discorso, ne ha messo in CP_10
atto la riscossione con plurime azioni, in particolare con l'insinuazione al passivo del Fallimento della (intervenuto, come detto, nel febbraio 2019), con il pignoramento Parte_4
dello stipendio e poi della pensione del e, in seguito, sollecitando la vendita dei beni CP_1
personali dello stesso con versamento diretto del prezzo a proprio favore.
Va precisato che l'appellante, negli scritti difensivi depositati nel corso del presente giudizio, non ha dedotto alcunché di specifico per confutare tali circostanziati rilievi svolti dall'appellato
. CP_1
Deve poi osservarsi che il negozio traslativo in esame non appare riconducibile né alla fattispecie dell'abuso del diritto, né a quella del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.).
A tal riguardo, è opportuno premettere che, secondo la Corte di Cassazione:
17 - “L'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore.
Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.” (Cass. Civ., Sez. III, 30.09.21, n. 26541);
- il contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., si realizza, come noto, quando le parti utilizzano uno schema legale tipico al fine di eludere una norma imperativa (cfr. Cass. Civ.,
Sez. lav., 26.09.18, n. 23042 e Cass. Civ. Sez. III, 17.05.22, n. 15844, in cui si precisa che “In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando
l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia.”).
Nella fattispecie in esame, il mero fatto che la compagine sociale della fosse CP_10
composta prevalentemente da famigliari di appare insufficiente a ritenere Controparte_1 che l'acquisto, da parte di ramite la mandataria dei crediti vantati CP_10 Controparte_15 nei confronti di quest'ultimo dalle banche GE e , nonché il loro successivo riacquisto Pt_3
da parte della prima società dalla medesima abbiano configurato un abuso Controparte_15
del diritto e/o un negozio in frode alla legge, poiché, come sopra rilevato, l'appellante non ha fornito idonee prove per dimostrare che la cessione dei crediti de qua sia stata fittizia e non ha adeguatamente illustrato per quali ragioni tale operazione abbia comportato l'estinzione dei debiti di verso GE e . Controparte_1 Pt_3
Infatti, in assenza di convincenti argomentazioni e/o prove in senso opposto, non può che ribadirsi la correttezza della statuizione del primo Giudice, secondo cui “(…) per effetto della
18 cessione le banche non avevano più ragioni di credito verso , ma non perché il credito CP_1
fosse stato estinto per adempimento, ma perché lo avevano ceduto;
- la cessione ha determinato di per sé - diversamente da quanto assunto da parte attrice - l'acquisto della titolarità del
Contro credito in capo ad , essendo questo l'effetto tipico della stessa, salvo che se ne deduca chiaramente la simulazione, cosa che non è stata fatta nel caso di specie;
(…)” (pag. 11).
Oltretutto, come detto sopra, la tesi di parte appellante secondo cui acquistando i CP_10
crediti de quibus, avrebbe inteso tutelare il patrimonio di (come si Controparte_1 evincerebbe, appunto, dal fatto che l'amministratore unico di tale società era il figlio dell'odierno appellato e che il capitale sociale era partecipato dal di lui nipote) si pone in frontale contrasto con la circostanza – pacifica – per cui lo stesso ente, dopo aver acquisito la titolarità dei crediti per cui è causa, ha intrapreso nei confronti di plurime Controparte_1
azioni esecutive, anche aventi ad oggetto il suo stipendio e la sua pensione.
Inoltre, si condividono le argomentazioni svolte da alle pagg. 20 e 21 della Controparte_1
comparsa di risposta, ossia che la posizione creditoria della società nei confronti Pt_1 dell'odierno appellato, a prescindere dalla cessione di crediti conclusa tra (quale CP_10
mandante di , GE e , sarebbe stata destinata, con ogni probabilità, Controparte_15 Pt_3
a rimanere insoddisfatta, a causa della presenza delle ipoteche giudiziali (aventi grado superiore a quella iscritta dall'odierno appellante) ottenute dai due citati istituti di credito nell'anno 2008
a seguito dell'emissione dei decreti ingiuntivi nn. 4375 e 4480 del 2008.
Si osserva – solo incidentalmente, per quanto si dirà in appresso – che tale circostanza appare decisiva anche al fine di escludere la sussistenza, nel caso di specie, dell'eventus damni nell'azione revocatoria attivata da , poiché, appunto, nonostante gli atti dispositivi posti Pt_1
in essere da nel 2020 e nel 2021, il debitore non sarebbe comunque riuscito Controparte_1
a soddisfare integralmente il creditore in ragione della sussistenza delle ipoteche giudiziali sopra menzionate, peraltro iscritte per debiti ammontanti a complessivi euro tre milioni, importo pacificamente superiore al valore di realizzo degli immobili de quibus (euro
114.000,00).
In conclusione, questa Corte, confermando sul punto la sentenza impugnata, ritiene che gli atti con cui in data 17.7.2009 e 21.7.2009, in esecuzione del mandato ricevuto da Controparte_21
ha acquistato, rispettivamente, da e da i Controparte_10 CP_22 Parte_7 crediti di cui ai decreti ingiuntivi nn. 4375 e 4480 del 2008, e l'atto con cui, in data 13.5.2019,
19 ha trasferito i medesimi crediti a siano validi ed Controparte_15 Controparte_10
efficaci e non abbiano perseguito altro scopo se non quello traslativo loro proprio.
Pertanto, il primo e il secondo motivo d'appello sono infondati.
12.2. Quanto al terzo motivo, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava
l'unico modo per poter saldare il debito.” (Cass. Civ., Sez. III, 16.11.23, n. 31941).
Ora, nel caso di specie, deve anzitutto osservarsi che la società , col motivo in esame, Pt_1
non ha preso specificamente posizione sulle seguenti osservazioni svolte dal Tribunale di
EN nella sentenza impugnata: “Parte convenuta ha poi dato conto della complessiva situazione reddituale del producendo: - dichiarazione mod. 730 relativa ai redditi CP_1
2020, da cui risulta un reddito complessivo annuo imponibile di € 34.451,00 al lordo delle imposte (doc.33); - dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (doc. 34) da cui risulta per CP_23 il 2020 un reddito mensile di € 1.360,00 circa;
- dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Controparte_24
(doc.35) da cui risulta per il 2020 un reddito mensile di € 1.1.250,00; - verbale di
[...]
separazione consensuale omologato in data 5.10.2017 da cui risulta l'assegnazione alla moglie
di un assegno mensile di € 1.000,00 rivalutabili (doc.22); - pignoramento dei Parte_8
Contro suddetti redditi da parte di e di (doc. 15, 24 e 25).” (pag. 11). Parte_8
Si aggiunga che l'originaria attrice, nel procedimento di primo grado, a fronte delle produzioni avversarie, non ha versato in atti alcun documento idoneo a dimostrare che Controparte_1
avrebbe potuto saldare i propri debiti scaduti nei confronti di utilizzando provviste CP_10 diverse da quelle ricavate dalla vendita degli immobili in Masone (GE), oggetto dell'odierna azione revocatoria.
Peraltro, a ben vedere, la stessa appellante, sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che in quello del presente procedimento di impugnazione, ha svolto allegazioni che parrebbero confermare, più che smentire, quanto statuito sul punto dal primo Giudice.
In particolare, l'odierna appellante:
- a pag. 7 dell'atto di citazione ha sostenuto che “ , con l'alienazione a terzi Controparte_1
dei beni oggetto di causa così come preannunziata mediante la stipulazione dei visti preliminari
20 di compravendita, si è definitivamente spogliato di ogni bene già nella sua piena proprietà esclusiva, restando titolare, unicamente, delle incapienti quote di comproprietà vantate al 50% con la moglie su immobile in EN-Pegli e sulla casetta di montagna di San Parte_8
Giacomo di Rouburent (docc. 34 e 35)”;
- a pag. 21 dell'atto d'appello, ha sostenuto che“il era ed è comproprietario con la CP_1
moglie di altri cespiti (pure ipotecati da ancorché parimenti irrisori rispetto, in specie, Pt_1 ad un asserito credito di oltre tre milioni di euro del 2009”. CP_10
Quindi, per ammissione della stessa società , gli immobili oggetto dei contratti da essa Pt_1
impugnati ex art. 2901 c.c. erano rimasti gli unici ad essere nella proprietà esclusiva del debitore
, essendo gli altri due cespiti siti in EN e in San Giacomo di Roburent Controparte_1
in comproprietà con la coniuge.
In tale contesto, pertanto, appare immune da censure la decisione del Tribunale di EN, secondo cui “Alla luce di tali risultanze documentali appare provato che la vendita degli immobili per cui è causa fosse indispensabile per il pagamento del debito scaduto verso
[...]
(pag. 11). Parte_9
In definitiva, il terzo motivo deve giudicarsi infondato.
12.3. Quanto al quarto motivo, appare sufficiente rilevare che, con esso, l'appellante si è limitata ad auspicare una diversa distribuzione degli oneri relativi alle spese del procedimento di primo grado in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
Tuttavia, in virtù delle considerazioni sopra svolte, l'appello è infondato e deve essere rigettato, ragion per cui la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nella parte in cui ha condannato la società alla rifusione in favore delle controparti delle spese di lite. Pt_1
Pertanto, anche il quarto motivo è infondato, sicché l'intero gravame deve essere respinto.
13. La riconosciuta operatività, nel caso di specie, dell'esenzione stabilita dall'art. 2901, c. 3
c.c., già affermata dal Tribunale di EN nella sentenza impugnata e ribadita in questa sede, rende superfluo l'esame delle difese svolte dagli appellati in punto eventus damni e scientia damni.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 e applicando i valori minimi per tutte
21 le fasi, stanti l'identica posizione processuale delle parti appellate e il tenore comune delle loro difese.
15. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 3141/23 del Tribunale di EN, pubblicata in data
16.12.23 e notificata in data 18.12.23;
- Condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e le spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_3 Parte_10
liquidano, in favore di ciascun gruppo processuale, in euro 10.060,00, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in EN, il 15.01.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni
22