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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19268 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NATY FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NATY FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/06/1975, dalla cui
[...]
unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]), ( Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...]), maggiorenni Persona_3
ed economicamente indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una
1 insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi, con obbligo di mutuo rispetto vivranno separati, la moglie già da anni vive in un'altra abitazione, mentre il marito continuerà a vivere nella casa coniugale;
2. Stabilire che la casa coniugale in Napoli alla Via Alessio Mazzocchi 12 resti assegnata al sig. con tutti gli arredi ivi Parte_1
contenuto;
3. Il sig. non corrisponderà alcunchè in favore della moglie non Parte_1
corrisponderà alcunchè in favore dei figli ormai maggiorenni ed indipendenti;
4. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
5. I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Evidenzia il Collegio che, attesa l'insussistenza dei presupposti della assegnazione della casa coniugale -stante l'allegata autosufficienza economica dei figli maggiorenni - la disciplina riguardante l'abitazione familiare deve intendersi come comune volontà delle parti di lasciare la stessa nella disponibilità di . Parte_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 (atto n.357 ,parte II , S. A ,sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 1975 ) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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