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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 8 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ester Parte_1
RA ND e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8088/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 08/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 13/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , già titolare di pensione di reversibilità, premesso di aver Parte_1 presentato domanda di trattamento di famiglia per sé stessa, trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, e dedotto che l' CP_1 aveva archiviato la domanda e, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso
1 amministrativo, ha agito in giudizio contro il predetto rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il possesso del requisito reddituale e sanitario della ricorrente utile ai fini della domanda presentata con decorrenza di legge
o di giustizia, come da domanda del 23.03.2022, nei limiti della prescrizione CP_ quinquennale E conseguentemente CONDANNARE l in persona del suo Presidente pro-tempore, ad erogare alla ricorrente, sulla sua pensione Cat. SO n. 09691391, il trattamento di famiglia con decorrenza di legge o di giustizia, come da domanda del 23.03.2022 nei limiti della prescrizione quinquennale oltre accessori”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- accoglie il CP_1 CP_ ricorso e, per l'effetto, condanna ad erogare, in favore della parte ricorrente, sulla pensione cat. SO 09691391, il trattamento di famiglia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa (23 Marzo 2022); - condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1400,00, per compensi professionali di avvocato e spese generali, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda, evidenziando come la parte ricorrente avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione richiesta, trattandosi di persona titolare di pensione ai superstiti e di prestazione assistenziale, qual è l'indennità di accompagnamento, sin dal 2011.
1.3. Pertanto, il Tribunale, previa declaratoria del diritto di a Parte_1 percepire l'assegno nucleo familiare quale persona sola titolare di pensione ai superstiti, ha condannato l' ad erogare tale prestazione a decorrere dal primo CP_1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1 unicamente l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei ratei del trattamento di famiglia spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata rispetto alla data della domanda amministrativa.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica CP_1 telematica in data 18/06/2025, rimanendo pertanto contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata dalla parte che ne aveva interesse con riguardo alla pronuncia di condanna dell' CP_1 all'erogazione in favore di del trattamento di famiglia sulla pensione Parte_1 cat. SO 09691391, ragion per cui tale specifica statuizione risulta ormai passata in giudicato, mentre resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione della decorrenza del beneficio già riconosciuto.
3.1. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con l'unico motivo di gravame, la parte appellante sostiene, in sintesi, l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento (anche) dei 2 ratei arretrati del trattamento di famiglia con decorrenza 23/02/2017, ovvero comprendendo l'intero quinquennio antecedente la data della domanda.
4.1. Tale pretesa, sulla quale invero il giudice di prime cure nulla ha argomentato, è solo in parte fondata.
4.2. La questione della decorrenza degli assegni al nucleo familiare va risolta in virtù della previsione legislativa di cui all'art. 11 d.p.r. n. 797/1955, Testo Unico sugli assegni familiari le cui norme sono espressamente richiamate, per tutto quanto non previsto, dall'art. 2, comma 3, d.l. n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988. 4.2.1. L'art. 11 d.p.r. n. 797/1955 afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”: ne consegue che la decorrenza di tale diritto è da ricondursi unicamente alla data in cui si perfezionano i requisiti previsti dalla legge, e, quindi, il diritto decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità, a condizione che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione.
4.3. In altri termini, i requisiti previsti dalla legge - nel caso di specie essere titolare di pensione di reversibilità, essere inabile al lavoro, non superare il limite reddituale - devono tutti coesistere, ed è al momento in cui si perfeziona tale contemporanea sussistenza che decorre il diritto al trattamento di famiglia.
4.4. Sul tema specifico è intervenuta la Corte di Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17922/2011), secondo cui il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare
“sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nei limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti”. I giudici di legittimità, nel richiamare un altro precedente in termini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22051 del 2008), hanno ritenuto manifestamente fondato il ricorso con cui era stata censurata la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare dalla data della domanda amministrativa anziché dal momento in cui, con il riconoscimento della condizione di inabilità, si erano perfezionati i requisiti per ottenere la prestazione.
4.5. Come ritenuto correttamente dal primo giudice, ha, in primo Parte_1 luogo, dimostrato di essere titolare di pensione ai superstiti e di essere titolare, sin dal 2011, di prestazione assistenziale quale è l'indennità di accompagnamento.
4.6. Tuttavia, l'appellante è diventata titolare di pensione di reversibilità nel mese di febbraio 2019, a seguito del decesso del coniuge: come può evincersi dalla disamina della domanda amministrativa del 23/03/2022, è la stessa parte che afferma di aver
“diritto da febbraio 2019 al trattamento di famiglia, solo per me, perché sono titolare di pensione di reversibilità ed invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento”.
3 4.7. Non vi è dubbio, quindi, che i ratei arretrati non possano essere riconosciuti per il periodo antecedente al mese di febbraio 2019: diversamente, per il periodo successivo risultano integrati tutti i requisiti previsti dalla legge, ossia, oltre alla titolarità di pensione di reversibilità e di indennità di accompagnamento, anche il mancato superamento dei limiti reddituali, pari ad € 31.988,93 per il 2019, € 32.148,87 per il 2020 ed € 32.148,88 per il 2021.
4.8. L'appellante ha, invero, dimostrato in via documentale di aver percepito negli anni in questione unicamente la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo inferiore negli anni ai limiti reddituali sopra indicati.
5. Dunque, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato ad erogare in favore di CP_1 Parte_1 il trattamento di famiglia con decorrenza (non dalla data della domanda amministrativa bensì) dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si sono verificate le condizioni prescritte dalla legge, e, quindi, dal 01/02/2019.
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' ad erogare in favore di CP_1 Parte_1 il trattamento di famiglia con decorrenza dal 01/02/2019. Condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado come ivi determinate e per il grado di appello in € 1.984,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 8 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ester Parte_1
RA ND e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8088/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 08/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 13/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , già titolare di pensione di reversibilità, premesso di aver Parte_1 presentato domanda di trattamento di famiglia per sé stessa, trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, e dedotto che l' CP_1 aveva archiviato la domanda e, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso
1 amministrativo, ha agito in giudizio contro il predetto rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il possesso del requisito reddituale e sanitario della ricorrente utile ai fini della domanda presentata con decorrenza di legge
o di giustizia, come da domanda del 23.03.2022, nei limiti della prescrizione CP_ quinquennale E conseguentemente CONDANNARE l in persona del suo Presidente pro-tempore, ad erogare alla ricorrente, sulla sua pensione Cat. SO n. 09691391, il trattamento di famiglia con decorrenza di legge o di giustizia, come da domanda del 23.03.2022 nei limiti della prescrizione quinquennale oltre accessori”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- accoglie il CP_1 CP_ ricorso e, per l'effetto, condanna ad erogare, in favore della parte ricorrente, sulla pensione cat. SO 09691391, il trattamento di famiglia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa (23 Marzo 2022); - condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1400,00, per compensi professionali di avvocato e spese generali, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda, evidenziando come la parte ricorrente avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione richiesta, trattandosi di persona titolare di pensione ai superstiti e di prestazione assistenziale, qual è l'indennità di accompagnamento, sin dal 2011.
1.3. Pertanto, il Tribunale, previa declaratoria del diritto di a Parte_1 percepire l'assegno nucleo familiare quale persona sola titolare di pensione ai superstiti, ha condannato l' ad erogare tale prestazione a decorrere dal primo CP_1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1 unicamente l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei ratei del trattamento di famiglia spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata rispetto alla data della domanda amministrativa.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica CP_1 telematica in data 18/06/2025, rimanendo pertanto contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata dalla parte che ne aveva interesse con riguardo alla pronuncia di condanna dell' CP_1 all'erogazione in favore di del trattamento di famiglia sulla pensione Parte_1 cat. SO 09691391, ragion per cui tale specifica statuizione risulta ormai passata in giudicato, mentre resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione della decorrenza del beneficio già riconosciuto.
3.1. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con l'unico motivo di gravame, la parte appellante sostiene, in sintesi, l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento (anche) dei 2 ratei arretrati del trattamento di famiglia con decorrenza 23/02/2017, ovvero comprendendo l'intero quinquennio antecedente la data della domanda.
4.1. Tale pretesa, sulla quale invero il giudice di prime cure nulla ha argomentato, è solo in parte fondata.
4.2. La questione della decorrenza degli assegni al nucleo familiare va risolta in virtù della previsione legislativa di cui all'art. 11 d.p.r. n. 797/1955, Testo Unico sugli assegni familiari le cui norme sono espressamente richiamate, per tutto quanto non previsto, dall'art. 2, comma 3, d.l. n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988. 4.2.1. L'art. 11 d.p.r. n. 797/1955 afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”: ne consegue che la decorrenza di tale diritto è da ricondursi unicamente alla data in cui si perfezionano i requisiti previsti dalla legge, e, quindi, il diritto decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità, a condizione che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione.
4.3. In altri termini, i requisiti previsti dalla legge - nel caso di specie essere titolare di pensione di reversibilità, essere inabile al lavoro, non superare il limite reddituale - devono tutti coesistere, ed è al momento in cui si perfeziona tale contemporanea sussistenza che decorre il diritto al trattamento di famiglia.
4.4. Sul tema specifico è intervenuta la Corte di Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17922/2011), secondo cui il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare
“sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nei limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti”. I giudici di legittimità, nel richiamare un altro precedente in termini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22051 del 2008), hanno ritenuto manifestamente fondato il ricorso con cui era stata censurata la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare dalla data della domanda amministrativa anziché dal momento in cui, con il riconoscimento della condizione di inabilità, si erano perfezionati i requisiti per ottenere la prestazione.
4.5. Come ritenuto correttamente dal primo giudice, ha, in primo Parte_1 luogo, dimostrato di essere titolare di pensione ai superstiti e di essere titolare, sin dal 2011, di prestazione assistenziale quale è l'indennità di accompagnamento.
4.6. Tuttavia, l'appellante è diventata titolare di pensione di reversibilità nel mese di febbraio 2019, a seguito del decesso del coniuge: come può evincersi dalla disamina della domanda amministrativa del 23/03/2022, è la stessa parte che afferma di aver
“diritto da febbraio 2019 al trattamento di famiglia, solo per me, perché sono titolare di pensione di reversibilità ed invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento”.
3 4.7. Non vi è dubbio, quindi, che i ratei arretrati non possano essere riconosciuti per il periodo antecedente al mese di febbraio 2019: diversamente, per il periodo successivo risultano integrati tutti i requisiti previsti dalla legge, ossia, oltre alla titolarità di pensione di reversibilità e di indennità di accompagnamento, anche il mancato superamento dei limiti reddituali, pari ad € 31.988,93 per il 2019, € 32.148,87 per il 2020 ed € 32.148,88 per il 2021.
4.8. L'appellante ha, invero, dimostrato in via documentale di aver percepito negli anni in questione unicamente la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo inferiore negli anni ai limiti reddituali sopra indicati.
5. Dunque, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato ad erogare in favore di CP_1 Parte_1 il trattamento di famiglia con decorrenza (non dalla data della domanda amministrativa bensì) dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si sono verificate le condizioni prescritte dalla legge, e, quindi, dal 01/02/2019.
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' ad erogare in favore di CP_1 Parte_1 il trattamento di famiglia con decorrenza dal 01/02/2019. Condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado come ivi determinate e per il grado di appello in € 1.984,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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