TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 116
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Superamento dell'atto impugnato

    Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché l'atto impugnato è stato superato da un nuovo provvedimento provinciale che ha confermato la determinazione originaria.

  • Rigettato
    Violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi e dell'art. 29 nonies d.lgs. 152/2006

    Il motivo è infondato in quanto la Provincia ha qualificato la modifica come sostanziale e archiviato il procedimento, invitando la ricorrente a presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 29 nonies.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 e dei principi di lealtà procedimentale e buona amministrazione

    Il motivo è fondato in quanto il maggior volume riscontrato da ARPA e il revirement sulla possibilità di recuperare il volume delle coperture giornaliere non erano stati preannunciati. La Provincia dovrà riesaminare la questione con adeguata motivazione.

  • Accolto
    Mancata condivisione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8144/2024

    Il motivo è fondato. La Provincia non può disconoscere un orientamento giurisprudenziale consolidato senza adeguata motivazione.

  • Accolto
    Recupero del volume utilizzato per la realizzazione del fondo e delle pareti dell'invaso

    Il motivo è fondato. Il volume impiegato per realizzare il fondo e le pareti dell'invaso con uno spessore maggiore non è utile per il conferimento dei rifiuti e non incide sulla capacità totale della discarica.

  • Accolto
    Mutamento del profilo della discarica

    Il motivo è fondato. La Provincia non ha fornito adeguata motivazione sul perché il mutamento del profilo della discarica avrebbe effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  • Accolto
    Superamento del volume autorizzato di rifiuti

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quinto motivo aggiunto, in quanto la relazione ARPA su cui si basa tale affermazione non è stata oggetto di contraddittorio procedimentale.

  • Rigettato
    Nuova comunicazione di modifica non sostanziale e silenzio-assenso

    Il motivo è infondato in quanto l'istanza del 29.11.2024 è un'istanza di annullamento in autotutela e non una nuova comunicazione di modifica non sostanziale.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    Il motivo è in parte inammissibile per mancato confronto con le controdeduzioni della Provincia e, nel resto, infondato per assenza di prova di assimilabilità delle situazioni comparate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 116
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 116
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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