Art. 3.
Per provvedere alle necessita' urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.
I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.
Resta ferma la necessita' del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti d'intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 .
Per provvedere alle necessita' urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.
I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.
Resta ferma la necessita' del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti d'intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 .