Sentenza 19 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2018, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/02/2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Pinelli che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 3 febbraio 2017 ha applicato, su concorde richiesta delle parti, ad NO IO, la pena di anni due mesi quattro di reclusione e le pene accessorie di legge per la durata di anni dieci, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta aggravata e bancarotta semplice contestati.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo e rituale ricorso l'imputato personalmente, chiedendo la riduzione dell'entità della durata delle pene accessorie, rilevando il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con violazione degli artt. 37 e 133 cod. pen.
2.1. Il ricorrente deduce che la durata delle pene accessorie irrogate pari ad anni dieci, sarebbe stata determinata nonostante la durata della pena detentiva principale applicata fosse soltanto di anni due e mesi quattro di reclusione. Il ricorrente si duole dell'entità delle pene accessorie, determinata in modo del tutto automatico, con violazione dell'art. 37 cod. pen. che, invece, prevede che la pena accessoria possa avere durata diversa da quella della pena principale inflitta solo ove per essa siano previsti diversi limiti edittali o appartenga ad una specie per cui tali limiti siano stabiliti dalla legge.
2.2. Infine, il ricorrente sottolinea che nel caso dell'art. 217 legge fall., viene prevista la variabilità della pena accessoria, rilevando, per il caso in esame, un'inevitabile disparità di trattamento, con violazione degli artt. 25 e 27 Cost., 37 e 133 cod. pen. ove si acceda a diversa soluzione rispetto a quella prospettata nel ricorso, alla quale hanno aderito anche alcuni arresti di questa Corte riportati nell'impugnazione.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione, trattandosi di pena accessoria la cui durata è fissa e determinata, in modo inderogabile, dal legislatore, a differenza di quelle previste per la bancarotta semplice per le quali trova applicazione l'art. 37 cod. pen. richiamato dal ricorrente.
4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Come già ritenuto anche in più recenti arresti di questa Corte (Sez. 5, n. 2329 del 26 ottobre 2017, Intrieri;
Sez. 5, n. 42731 del 20/09/2012, Ruzzenente, Rv. 254736, quest'ultima relativa a pene accessorie fisse irrogate all'esito di applicazione di pena principale concordata tra le parti in relazione al reato di bancarotta fraudolenta;
Sez. 5, n. 269 del 10/11/2010, dep. 2011, Rv. 249500; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247319; Sez. 5, 20 settembre 2007, Bucci, Rv. 238211; Sez. 5, 15 marzo 2000, Albini, Rv. 21598) la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dalla Legge fall., art. 216, comma 4, non è indeterminata e si sottrae, alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen. La pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta infatti, è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci, diversamente dalla bancarotta semplice documentale, essendo la pena accessoria prevista dalla Legge fall., art. 217 determinata solo nel massimo, quindi, ai sensi dell'art. 37 citato, da determinarsi in una durata eguale a quella della pena principale inflitta. Del resto la Corte Costituzionale già investita della questione (Corte Cost. n. 134 del 4/04/2012, alla quale si fa riferimento), non si è determinata nel senso dell'illegittimità costituzionale delle citate norme. La decisione adottata dal giudice delle leggi, che ha dichiarato inammissibile la questione proposta, aveva un determinato petitum formulato dai rimettenti (una pronuncia additiva che reputasse applicabile l'art. 37 cod. pen.: si chiedeva infatti alla Corte Costituzionale di aggiungere alle parole "fino a" all'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare, al fine di render possibile l'applicazione dell'art. 37 cod. pen.). Tuttavia si rileva che si è ivi stabilito che "sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato". E' stato, comunque, notato (Sez. 5, n. 2329 del 2017 citata) che in quella sede la Corte Costituzionale non ha esteso la propria indagine alla "pura" costituzionalità delle norme denunciate, come pure era in suo potere fare sul presupposto, implicito, che gli artt. 216 e 223 della legge fallimentare non contrastano con le norme costituzionali richiamate. In ogni caso si osserva che, nella specie, alcuna questione di incostituzionalità è stata sollevata dal ricorrente, il quale si limita a dedurre (cfr. folio 2 dell'impugnazione) che una lettura diversa da quella proposta dell'art.216, comma 4, legge fall. sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e, comunque, con il "volto costituzionale del sistema penale" sollecitando pertanto, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 216, comma 4, legge fall. Sicché non vengono presi in esame gli argomenti sviluppati sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 223, ultimo comma, della legge fallimentare sollevata con ordinanza n. 734 del 6 luglio 2017 della Sez. 1 di questa Corte.
4.2. Anche la questione prospettata relativamente alla necessità di proporzione della pena accessoria rispetto a quella principale, ex art. 133 cod. pen., indipendentemente da ogni automatismo risulta, allo stato, aver già trovato definizione in sede costituzionale. Risulta, infatti, consolidato il principio costituzionale secondo il quale la rigidità del sistema sanzionatorio collide con il volto costituzionale dell'illecito penale allorché concerne pene fisse, nel loro complesso, non anche "trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera da lasciare, comunque, adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini della modulazione della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete" (Corte Cost., ord. n. 91 del 2008, Corte Cost., sent, n. 188 del 8/11/1982 e n. 50 del 2/04/1980, che hanno ritenute legittime pene pecuniarie fisse, anche di importo elevato, congiunte a pene detentive variabili, riportate con il ragionamento ripreso in questa sede, nella recente sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 2329 del 2017 già citata).
5. Consegue a quanto fin qui esposto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato, pertanto, al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/12/2017 I