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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/10/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2454/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2454/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Papa Laura ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato, presso l'ufficio dell'Avvocatura, sede di Monza, alla Via Morandi n. 1, angolo Via Correggio;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 04.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, proponendo CP_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000 emesso dall' , recante addebito della somma di € 3.629,88, comprensiva delle spese di CP_1 notifica, a titolo di contributi c.d. a percentuale (eccedenti i minimali di reddito legislativamente stabiliti) e somme aggiuntive di legge per morosità dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2019 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“in via preliminare: 1 ➢ dichiarare l'intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. 25, lett. a), del CP_1
d.lgs. n.46/1999 delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito. n. 368 2024 0006399489000; nel merito, in via principale:
➢ dichiarare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, la nullità e/o l'annullamento e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
➢ dichiarare, comunque, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del ricorrente;
➢ in ogni caso, revocare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'avviso di addebito opposto;
” Con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente, in via preliminare, ha quindi chiesto di accertare l'intervenuta decadenza dell dal diritto al pagamento dei contributi richiesti ai sensi dell'art. CP_1
25 D. L.vo n. 46/1999, nonché la nullità dell'avviso di addebito impugnato per difetto di motivazione.
Nel merito ha contestato la sussistenza dell'obbligo contributivo verso la TI Commercianti in relazione alla sua posizione di socio nella società Arka CP_1
IN di NG IN & C. snc., in quanto per detto ruolo egli non avrebbe avuto alcun obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
ciò in quanto era società di persone la cui attività era limitata alla riscossione di canoni di locazione di immobili di proprietà e in quanto egli non svolgeva in seno ad essa alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza.
si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma dell'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000 e con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 3.629,88, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata in esito al presente giudizio.”
Con vittoria di spese.
In particolare, ha evidenziato che l'eventuale violazione del disposto di cui CP_1 all'art. 25 del D. L.vo n. 46/1999 non priverebbe l' del diritto di ottenere la CP_1 conferma del proprio credito a mezzo di una pronunzia conseguente alla domanda di accertamento positivo del credito, formulata dall'Ente previdenziale con la memoria di costituzione. Con riguardo all'eccezione di difetto di motivazione, ha evidenziato la conformità dell'avviso di addebito opposto al D.M. n. 321 del 03.09.1999.
2 Nel merito, ha dedotto che anche il reddito prodotto da Arka IN di NG IN & C. snc. doveva essere computato, ai sensi degli artt. 51 e 6 del TUIR, ai fini del calcolo dei contributi obbligatori c.d. a percentuale per la TI AR, indipendentemente dal tipo di attività concretamente espletata dalla società.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 3.10.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2. Il ricorrente, come sopra illustrato, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000 emesso dall' , recante addebito della CP_1 somma di € 3.629,88, comprensiva delle spese di notifica, a titolo di contributi c.d. a percentuale (eccedenti i minimali di reddito legislativamente stabiliti) e somme aggiuntive di legge per morosità dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2019.
In via preliminare, a riguardo della domanda di accertamento della intervenuta decadenza ex art .25, co. 1 D.lgs n. 46/1999, occorre in primo luogo richiamare la norma che così dispone:
“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”
Per completezza si osserva che l'intero Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è stato abrogato dall'art. 241 co. 1 lettera aa) Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33
(Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), ma solo a decorrere dal
1.01.2026. Lo stesso Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 all'art. 132 ripropone comunque lo stesso identico testo dell'art. 25 sopra richiamato.
3 Ciò posto va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza disciplinata dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 è di natura processuale e non sostanziale, sicché il mancato rispetto del termine impedisce all'Ente di avvalersi dell'avviso di addebito, quale titolo esecutivo, ma non estingue il diritto al credito (cfr. Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 26395/2013).
In altri termini, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale o, come nel caso di specie, all'avviso di addebito, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che inverte il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell' per tardiva iscrizione dei CP_1 crediti contributivi nei ruoli esecutivi o per tardiva notificazione dell'atto esecutivo previsto dalla normativa in vigore, determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, ha chiesto in giudizio la condanna della parte opponente al CP_1 pagamento delle somme portate dall'avviso impugnato. Ne consegue che va esaminata nel merito la debenza dell'obbligazione sottesa all'avviso di addebito, che, come vedremo nel prosieguo della motivazione, è fondato.
3. Ancora in via preliminare, non può essere neppure accolta la domanda di accertamento della nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione.
Nel caso di specie, è sufficiente evidenziare come la motivazione dell'avviso di addebito opposto è indicata mediante il riferimento a “liquidazione automatica art. 36 bis del dpr 600/73 anno 2019 c.a.38416872018 notificato il 04/10/2022 regime sanzionatorio l. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a)” e alla matricola n. 1671421910 relativa alla “TI artigiani” per l'anno 2019.
Sicché il contribuente era posto in grado di apprendere che la pretesa contributiva scaturiva dall'attivazione delle procedure automatizzate da parte dell'amministrazione finanziaria e che la pretesa riguardava i contributi conteggiati per l'intero anno 2019 per la TI AR alla quale il ricorrente era iscritto.
Lo schema dell'avviso di addebito è conforme al disposto dell'art. 1 del D.M. n. 321 del 3.9.1999 che individua come elemento essenziale l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.
Ne consegue il rigetto dell'azione di accertamento della nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione.
4. Passando al merito della causa, giova evidenziare che l'odierno ricorrente ha esposto di essere socio al 50% dell'immobiliare Arka IN di NG IN
& C. s.n.c., società dedita esclusivamente alla locazione di un unico compendio
4 immobiliare -dunque, non esercente attività commerciale- e di non svolgere per essa alcuna prestazione lavorativa, sicché ha contestato la legittimità della pretesa contributiva. Ha, inoltre, rappresentato di essere socio al 50% e lavoratore di Arka s.r.l. in relazione alla quale è iscritto alla TI AR . Ha poi contestato CP_1 la debenza dei contributi richiesti.
Le contestazioni del ricorrente sono infondate.
L'avviso per cui è causa riguarda i contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuti alla TI AR per l'anno 2019 ovvero quelli dovuti sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti, per la quota eccedente il minimale nell'anno di riferimento. Va sottolineato che la ripresa contributiva oggetto dell'opposto avviso non scaturisce dall'iscrizione dell'opponente alla TI AR per l'attività svolta nell'Arka IN di NG IN & C. s.n.c., bensì dalla qualificazione anche dei redditi da essa prodotti quali redditi di impresa.
Ai sensi dell'art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) Legge 233/1990:
“1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e o a direttori, è pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
Ai sensi dell'art. 3bis D.L. 384/1992, convertito in Legge 438/1992, i contributi per la TI AR sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF prodotti nello stesso anno al quale i contributi si riferiscono (“ A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”).
A tali fini, per “redditi di impresa” devono intendersi quelli rilevanti a fini fiscali definiti dall'art. 6 comma 3 del D.P.R. 917/1986 -sul punto non innovato dalla riforma del 2003- alla cui stregua:
“i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tale redditi”.
Tali redditi devono essere distinti da quelli c.d. “di capitale” che, a mente dell'art. 44 del D.P.R. citato, comprendono “gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.
I redditi di cui all'art. 6 co. 3 del D.P.R. 917/1986 sono inoltre distinti da quelli indicati nell'art. 55 dello stesso DPR (Art. 55 -Redditi d'impresa - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c)
5 del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.)
Emerge, quindi, che nei c.d. redditi d'impresa, rilevanti ai fini del calcolo dei contributi a percentuale eccedenti il minimale, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 384/1992, convertito in Legge 438/1992, letto in combinato disposto con l'art. 6 comma 3 del D.P.R. 917/1986, sono ricompresi quelli scaturenti dalla partecipazione alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, potendosi escludere dalla base imponibile i soli redditi relativi alla partecipazione in società di capitali, non qualificabili come redditi d'impresa.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att cpc. il precedente della Corte di Appello di Milano (sent. 1288/2017) che ha deciso un caso analogo, nonché la sentenza 29779/2017 della Corte di legittimità.
Ne consegue che il reddito prodotto dalla Arka IN di NG IN & C. s.n.c. va computato ai fini del calcolo dei contributi obbligatori c.d. a percentuale indipendentemente dal tipo di attività concretamente espletata dalla società (“da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale”- art. 6 comma 3 D.P.R. 917/1986), con conseguente superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Pur in assenza dell'obbligo di iscrizione alla TI AR con riferimento a detta società, i redditi dalla stessa prodotti rilevano ai fini dell'imponibile contributivo.
Ciò posto, il calcolo del reddito imponibile del ricorrente, calcolato dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei modelli di dichiarazione dei redditi presentati per l'anno 2019, ovvero sommando il reddito ricavato dalla sua partecipazione (50%) alle due società, secondo le regole dettate dal TUIR, risulta immune da censure (cfr doc. 5, 6, 7, 8 ,9 ). CP_1
In conclusione, in accoglimento della domanda di accertamento positivo del credito formulata da va condannato l'opponente al pagamento della somma di € CP_1
3.629,88, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo per i titoli e le ragioni indicate nell'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000, così rigettando il ricorso.
3.In applicazione del principio di soccombenza prevalente, Parte_1 deve essere condannato alla refusione in favore di delle spese di lite che - avuto CP_1 riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di
6 istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in € 1.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 03/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2454/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Papa Laura ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato, presso l'ufficio dell'Avvocatura, sede di Monza, alla Via Morandi n. 1, angolo Via Correggio;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 04.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, proponendo CP_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000 emesso dall' , recante addebito della somma di € 3.629,88, comprensiva delle spese di CP_1 notifica, a titolo di contributi c.d. a percentuale (eccedenti i minimali di reddito legislativamente stabiliti) e somme aggiuntive di legge per morosità dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2019 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“in via preliminare: 1 ➢ dichiarare l'intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. 25, lett. a), del CP_1
d.lgs. n.46/1999 delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito. n. 368 2024 0006399489000; nel merito, in via principale:
➢ dichiarare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, la nullità e/o l'annullamento e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
➢ dichiarare, comunque, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del ricorrente;
➢ in ogni caso, revocare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'avviso di addebito opposto;
” Con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente, in via preliminare, ha quindi chiesto di accertare l'intervenuta decadenza dell dal diritto al pagamento dei contributi richiesti ai sensi dell'art. CP_1
25 D. L.vo n. 46/1999, nonché la nullità dell'avviso di addebito impugnato per difetto di motivazione.
Nel merito ha contestato la sussistenza dell'obbligo contributivo verso la TI Commercianti in relazione alla sua posizione di socio nella società Arka CP_1
IN di NG IN & C. snc., in quanto per detto ruolo egli non avrebbe avuto alcun obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
ciò in quanto era società di persone la cui attività era limitata alla riscossione di canoni di locazione di immobili di proprietà e in quanto egli non svolgeva in seno ad essa alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza.
si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma dell'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000 e con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 3.629,88, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata in esito al presente giudizio.”
Con vittoria di spese.
In particolare, ha evidenziato che l'eventuale violazione del disposto di cui CP_1 all'art. 25 del D. L.vo n. 46/1999 non priverebbe l' del diritto di ottenere la CP_1 conferma del proprio credito a mezzo di una pronunzia conseguente alla domanda di accertamento positivo del credito, formulata dall'Ente previdenziale con la memoria di costituzione. Con riguardo all'eccezione di difetto di motivazione, ha evidenziato la conformità dell'avviso di addebito opposto al D.M. n. 321 del 03.09.1999.
2 Nel merito, ha dedotto che anche il reddito prodotto da Arka IN di NG IN & C. snc. doveva essere computato, ai sensi degli artt. 51 e 6 del TUIR, ai fini del calcolo dei contributi obbligatori c.d. a percentuale per la TI AR, indipendentemente dal tipo di attività concretamente espletata dalla società.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 3.10.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2. Il ricorrente, come sopra illustrato, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000 emesso dall' , recante addebito della CP_1 somma di € 3.629,88, comprensiva delle spese di notifica, a titolo di contributi c.d. a percentuale (eccedenti i minimali di reddito legislativamente stabiliti) e somme aggiuntive di legge per morosità dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2019.
In via preliminare, a riguardo della domanda di accertamento della intervenuta decadenza ex art .25, co. 1 D.lgs n. 46/1999, occorre in primo luogo richiamare la norma che così dispone:
“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”
Per completezza si osserva che l'intero Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è stato abrogato dall'art. 241 co. 1 lettera aa) Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33
(Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), ma solo a decorrere dal
1.01.2026. Lo stesso Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 all'art. 132 ripropone comunque lo stesso identico testo dell'art. 25 sopra richiamato.
3 Ciò posto va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza disciplinata dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 è di natura processuale e non sostanziale, sicché il mancato rispetto del termine impedisce all'Ente di avvalersi dell'avviso di addebito, quale titolo esecutivo, ma non estingue il diritto al credito (cfr. Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 26395/2013).
In altri termini, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale o, come nel caso di specie, all'avviso di addebito, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che inverte il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell' per tardiva iscrizione dei CP_1 crediti contributivi nei ruoli esecutivi o per tardiva notificazione dell'atto esecutivo previsto dalla normativa in vigore, determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, ha chiesto in giudizio la condanna della parte opponente al CP_1 pagamento delle somme portate dall'avviso impugnato. Ne consegue che va esaminata nel merito la debenza dell'obbligazione sottesa all'avviso di addebito, che, come vedremo nel prosieguo della motivazione, è fondato.
3. Ancora in via preliminare, non può essere neppure accolta la domanda di accertamento della nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione.
Nel caso di specie, è sufficiente evidenziare come la motivazione dell'avviso di addebito opposto è indicata mediante il riferimento a “liquidazione automatica art. 36 bis del dpr 600/73 anno 2019 c.a.38416872018 notificato il 04/10/2022 regime sanzionatorio l. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a)” e alla matricola n. 1671421910 relativa alla “TI artigiani” per l'anno 2019.
Sicché il contribuente era posto in grado di apprendere che la pretesa contributiva scaturiva dall'attivazione delle procedure automatizzate da parte dell'amministrazione finanziaria e che la pretesa riguardava i contributi conteggiati per l'intero anno 2019 per la TI AR alla quale il ricorrente era iscritto.
Lo schema dell'avviso di addebito è conforme al disposto dell'art. 1 del D.M. n. 321 del 3.9.1999 che individua come elemento essenziale l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.
Ne consegue il rigetto dell'azione di accertamento della nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione.
4. Passando al merito della causa, giova evidenziare che l'odierno ricorrente ha esposto di essere socio al 50% dell'immobiliare Arka IN di NG IN
& C. s.n.c., società dedita esclusivamente alla locazione di un unico compendio
4 immobiliare -dunque, non esercente attività commerciale- e di non svolgere per essa alcuna prestazione lavorativa, sicché ha contestato la legittimità della pretesa contributiva. Ha, inoltre, rappresentato di essere socio al 50% e lavoratore di Arka s.r.l. in relazione alla quale è iscritto alla TI AR . Ha poi contestato CP_1 la debenza dei contributi richiesti.
Le contestazioni del ricorrente sono infondate.
L'avviso per cui è causa riguarda i contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuti alla TI AR per l'anno 2019 ovvero quelli dovuti sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti, per la quota eccedente il minimale nell'anno di riferimento. Va sottolineato che la ripresa contributiva oggetto dell'opposto avviso non scaturisce dall'iscrizione dell'opponente alla TI AR per l'attività svolta nell'Arka IN di NG IN & C. s.n.c., bensì dalla qualificazione anche dei redditi da essa prodotti quali redditi di impresa.
Ai sensi dell'art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) Legge 233/1990:
“1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e o a direttori, è pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
Ai sensi dell'art. 3bis D.L. 384/1992, convertito in Legge 438/1992, i contributi per la TI AR sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF prodotti nello stesso anno al quale i contributi si riferiscono (“ A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”).
A tali fini, per “redditi di impresa” devono intendersi quelli rilevanti a fini fiscali definiti dall'art. 6 comma 3 del D.P.R. 917/1986 -sul punto non innovato dalla riforma del 2003- alla cui stregua:
“i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tale redditi”.
Tali redditi devono essere distinti da quelli c.d. “di capitale” che, a mente dell'art. 44 del D.P.R. citato, comprendono “gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.
I redditi di cui all'art. 6 co. 3 del D.P.R. 917/1986 sono inoltre distinti da quelli indicati nell'art. 55 dello stesso DPR (Art. 55 -Redditi d'impresa - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c)
5 del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.)
Emerge, quindi, che nei c.d. redditi d'impresa, rilevanti ai fini del calcolo dei contributi a percentuale eccedenti il minimale, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 384/1992, convertito in Legge 438/1992, letto in combinato disposto con l'art. 6 comma 3 del D.P.R. 917/1986, sono ricompresi quelli scaturenti dalla partecipazione alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, potendosi escludere dalla base imponibile i soli redditi relativi alla partecipazione in società di capitali, non qualificabili come redditi d'impresa.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att cpc. il precedente della Corte di Appello di Milano (sent. 1288/2017) che ha deciso un caso analogo, nonché la sentenza 29779/2017 della Corte di legittimità.
Ne consegue che il reddito prodotto dalla Arka IN di NG IN & C. s.n.c. va computato ai fini del calcolo dei contributi obbligatori c.d. a percentuale indipendentemente dal tipo di attività concretamente espletata dalla società (“da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale”- art. 6 comma 3 D.P.R. 917/1986), con conseguente superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Pur in assenza dell'obbligo di iscrizione alla TI AR con riferimento a detta società, i redditi dalla stessa prodotti rilevano ai fini dell'imponibile contributivo.
Ciò posto, il calcolo del reddito imponibile del ricorrente, calcolato dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei modelli di dichiarazione dei redditi presentati per l'anno 2019, ovvero sommando il reddito ricavato dalla sua partecipazione (50%) alle due società, secondo le regole dettate dal TUIR, risulta immune da censure (cfr doc. 5, 6, 7, 8 ,9 ). CP_1
In conclusione, in accoglimento della domanda di accertamento positivo del credito formulata da va condannato l'opponente al pagamento della somma di € CP_1
3.629,88, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo per i titoli e le ragioni indicate nell'avviso di addebito n. 368 2024 00063994 89 000, così rigettando il ricorso.
3.In applicazione del principio di soccombenza prevalente, Parte_1 deve essere condannato alla refusione in favore di delle spese di lite che - avuto CP_1 riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di
6 istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in € 1.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 03/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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