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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2057 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Vesci e Gerardo Vesci, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Aiello, Maria Controparte_1 Controparte_2
Matilde Bidetti, Andrea Circi e De Marchis Carlo, elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
E
, Controparte_3 CP_4
Appellati contumaci Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1033/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 03/02/2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., successivamente riuniti, , Parte_2 CP_1
, e hanno agito nei confronti della
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_4
società per sentire accertare e dichiarare il diritto dei lavoratori Parte_1
a restituire le somme percepite a titolo di indennità sostituiva del preavviso al netto delle ritenute fiscali e per accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta del 9,49% a titolo di contribuzione
CP_ operata dalla società sulle somme liquidate a titolo di indennizzo ex art. 18 legge 300/70.
A sostegno delle loro domande i ricorrenti deducevano di essere stati licenziati dalla società
convenuta in data 21 luglio 2017, a seguito dell'apertura di una procedura di mobilità che aveva interessato 300 dipendenti;
di avere la società corrisposto ai lavoratori, nella busta paga di agosto
2017, il TFR e l'indennità sostituiva del preavviso nelle misure specificate per ognuno;
di avere annullato il Tribunale di Roma il licenziamento, con ordinanze confermate in sede di opposizione e successivo reclamo, ordinando la reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
di avere la società convenuta reintegrato i ricorrenti e compensato, nelle buste paga di luglio 2019, quanto dovuto ai lavoratori a titolo di indennità risarcitoria e quanto in precedenza corrisposto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, detraendo l'importo lordo liquidato in busta paga al momento del licenziamento, e non l'importo netto, trattenendo, inoltre, sulla somma versata a titolo di indennità
risarcitoria il 9,49%, ossia la quota di contribuzione previdenziale a carico del dipendente. Il
ricorrente deduceva, altresì, di essere stato trasferito, tra aprile e luglio 2018, a CP_4
Moncalieri, di avere impugnato il trasferimento, confermato dalla società ma presso la sede di
Genova; di avere sostenuto spese a causa del mutamento del domicilio, per € 4.942,00; di avere impugnato il trasferimento in questione con ricorso al Tribunale di Genova che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per essere stato trasferito il lavoratore a Roma nelle more del giudizio.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “1.- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla causa tra e la soc. Parte_2 [...]
con compensazione delle spese di lite;
2.- condanna la soc. Parte_1 [...]
al pagamento delle seguenti somme: a) € 6.330,07 a favore di Parte_1 [...]
oltre accessori di legge dal mese di luglio 2019 fino al soddisfo;
b) € 7.354,41 a favore CP_1
di oltre accessori di legge dal mese di luglio 2019 fino al soddisfo;
c) € Controparte_3
7.354,41 a favore di oltre accessori di legge dal mese di luglio 2019 fino al Controparte_2
soddisfo; d) € 6.014,57 a favore di oltre accessori di legge dal mese di dicembre CP_4
2019 fino al soddisfo;
3. rigetta la domanda di condanna di rimborso della somma di € 4.942,00
proposta da;
4.- condanna la soc. al pagamento CP_4 Parte_1
in favore di e in solido, delle Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
spese di lite che liquida in complessivi € 4.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), contributi unificati versati ( € 118,50 per ciascuno), IVA e CPA;
5.- dichiara compensate le spese di lite tra
e la soc. . CP_4 Parte_1
Il primo Giudice, preso atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale tra Parte_2
e la resistente, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, con
[...] CP_6
compensazione delle spese di lite;
quanto alle ulteriori posizioni, ha ritenuto fondata la domanda di pagamento delle differenze tra gli importi lordi e quelli netti corrisposti a titolo di indennità di preavviso, richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3584/2019, e l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “il datore di lavoro
non possa pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali allorchè le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”. Il Tribunale ha ritenuto fondata anche la domanda relativa al pagamento della somma trattenuta dal datore di lavoro a titolo di contributi previdenziali sulle indennità risarcitorie versate ex art. 18, comma 4, Legge 300/1970, non dovendo essere l'indennità in questione gravata da ulteriori versamenti contributivi.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la società Parte_1
censurando la sentenza impugnata per: 1) erroneo mancato riconoscimento della correttezza della detrazione al lordo di quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità di mancato preavviso, dovendo essere il datore di lavoro ristorato dell'intera diminuzione patrimoniale subita con conseguente obbligo di restituzione della somma erogata al lordo;
2) erroneo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla restituzione delle somme trattenute dalla Parte_1
a titolo di contributi a carico dei lavoratori, costituendo le indennità per la risoluzione del rapporto di lavoro per illegittimo comportamento del datore di lavoro, redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e ritenuta d'acconto.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande svolte nei ricorsi introduttivi;
in subordine la riduzione degli importi all'esito anche di Ctu
contabile.
Si sono costituiti e , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto, Controparte_1 Controparte_2
mentre per gli appellati e è stato trasmesso telematicamente in CP_4 Controparte_3
data 11/09/2023 il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 06/09/2023 tra i due lavoratori e la società con cui sono stati definiti tutti i contenziosi pendenti Parte_1
tra le parti, con integrale compensazione delle spese.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra CP_4 CP_3
e la società appellante, avendo le parti conciliato la presente controversia in sede sindacale,
[...]
come da verbali del 6 settembre 2023, con integrale compensazione delle spese processuali.
Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.
E' infondato il primo motivo di impugnazione.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp.
att. c.p.c. (ex multiis sentenza n. 3495/2021 pubblicata in data 11/10/2021, sentenza n. 1925/2020,
pubblicata in data 22/10/2020, sentenza n. 1220/2019 pubblicata in data 09/05/2019, sentenza n.
3496/2021 pubblicata in data 11/10/2021), sulla scorta di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e più esattamente: “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602
del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 19735 del 25/07/2018; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13530 del 20/05/2019, e più
di recente Cass. sez. L, ordinanza n. 2691 del 29/01/2024). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “in caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” e che nel caso di specie
– contrariamente a quanto affermato dall'appellante – trova applicazione l'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e di duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21196 del 02/10/2020); e ciò, in quanto l'azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e, dunque, a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità
del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e, pertanto, ad un pagamento non dovuto (Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 21737 del 2020).
Inoltre, è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 82 del 07/01/2014; conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12919 del 15/05/2019) secondo cui “La disciplina del rimborso
d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riporta l'ipotesi in cui il relativo
versamento non sia dovuto "ab origine", mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale
l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, principio ritenuto pacificamente estensibile anche al rapporto di lavoro (Cass. n. 21737/2020 cit.; cfr. sul punto anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4873 del 2020: “In ipotesi di concreta inutilizzabilità da parte di del rimedio previsto dall'art. 38, comma CP_7
1, d. P.R. n. 602 del 1973, per decorso del termine di presentazione dell'istanza di rimborso, ivi stabilito, a pena di decadenza, in quarantotto mesi dalla data del "versamento" delle somme non dovute, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”).
Applicando i principi espressi alla fattispecie in esame il giudice di prime cure, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto fondata la domanda di pagamento delle differenze tra gli importi lordi e quelli netti corrisposti a titolo di indennità di preavviso e condannato la società appellante al pagamento delle somme dovute a tale titolo, sulla cui quantificazione non era stata mossa alcuna contestazione.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto dei lavoratori a vedersi restituire le somme trattenute dall' a titolo di contributi a carico degli stessi. Sostiene che CP_8
“tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità
aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto”, ed il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, provvede ad adempiere un'obbligazione altrui.
Si richiama il consolidato principio ribadito anche di recente dalla Suprema Corte ( sez. L, ordinanza n. 12708 del 25 giugno 2020) in base al quale le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore reintegrato a titolo di risarcimento, devono essere erogate al lordo ( e non al netto) delle quote di contribuzione a carico del lavoratore: “Relativamente alla omissione contributiva del datore
di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di
recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014)
che «La disposizione di cui all'art. 19 della L. n. 218 del 1952>>, innanzi citata, «è stata interpretata
da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico
del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>> «altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa
legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore
rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore
conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della
quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo
obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre
parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del
datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante;
è, innanzitutto,
da premettere che il thema decidendum va circoscritto, come correttamente evidenziato dalla
ricorrente, alla richiesta di quest'ultima di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle
trattenute previdenziali a carico del lavoratore: domanda in merito alla quale i giudici di seconda
istanza nulla hanno argomentato, facendo applicazione, nella fattispecie, di una norma - la Decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 23 - che attiene alle tematiche fiscali e non
autorizza la parte datoriale, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, a trattenere la
quota di previdenza a carico del lavoratore, nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al
pagamento delle mensilità pregresse in caso di reintegrazione nel posto di lavoro;
che, al riguardo,
è altresì da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952,
articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei
contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella
a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta..."; ed
infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione
previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del
pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte
sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito,
anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019) che soltanto il datore di lavoro che
corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versate
all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al
momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva
a suo carico;
che, nella fattispecie, la domanda attiene al contenuto economico del risarcimento del
danno spettante alla (OMISSIS) a seguito della disposta reintegrazione, nel cui ambito va ascritto il
diritto della stessa ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota
previdenziale (pacificamente pari ad Euro 41.469,74) a carico della lavoratrice (cfr., ex multis, Cass.
n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della
sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore"); che, nel caso di annullamento
del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è
esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del
lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di
pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una
valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio
attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore
all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013;
6448/2009; 3872/2009; 8800/2008); che, relativamente alla omissione contributiva del datore di
lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di
recente, questa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n.
19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "è stata
interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute
previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo"
(cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota
contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa
legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore
rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore
conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della
quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo
obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre
parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del
datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.).
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha argomentato che “ in definitiva, se il lavoratore,
grazie alla pronuncia di condanna al versamento dei contributi, vedrà la propria posizione assicurativa interamente ricostituita, l'indennità risarcitoria non deve essere gravata da ulteriori versamenti contributivi ( né a carico del datore di lavoro né del lavoratore) poiché questi sono stati già eseguiti sulla base della retribuzione “ virtuale”. Conclusioni che, alla stregua dei principi di legittimità
richiamati, risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Tali i motivi della decisione per cui, in parziale riforma della gravata sentenza, deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni di e Controparte_3 CP_4
, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado, mentre, in
[...]
relazione alle posizioni di e l'appello deve essere respinto. Controparte_1 Controparte_2
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni di e rigetta l'appello per il resto. Controparte_3 CP_4
Compensa integralmente tra la e e Parte_1 Controparte_3 CP_4
le spese di lite del doppio grado. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese
[...]
processuali del grado in favore di e che si liquidano in complessivi Controparte_1 Controparte_2
€ 2.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2057 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Vesci e Gerardo Vesci, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Aiello, Maria Controparte_1 Controparte_2
Matilde Bidetti, Andrea Circi e De Marchis Carlo, elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
E
, Controparte_3 CP_4
Appellati contumaci Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1033/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 03/02/2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., successivamente riuniti, , Parte_2 CP_1
, e hanno agito nei confronti della
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_4
società per sentire accertare e dichiarare il diritto dei lavoratori Parte_1
a restituire le somme percepite a titolo di indennità sostituiva del preavviso al netto delle ritenute fiscali e per accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta del 9,49% a titolo di contribuzione
CP_ operata dalla società sulle somme liquidate a titolo di indennizzo ex art. 18 legge 300/70.
A sostegno delle loro domande i ricorrenti deducevano di essere stati licenziati dalla società
convenuta in data 21 luglio 2017, a seguito dell'apertura di una procedura di mobilità che aveva interessato 300 dipendenti;
di avere la società corrisposto ai lavoratori, nella busta paga di agosto
2017, il TFR e l'indennità sostituiva del preavviso nelle misure specificate per ognuno;
di avere annullato il Tribunale di Roma il licenziamento, con ordinanze confermate in sede di opposizione e successivo reclamo, ordinando la reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
di avere la società convenuta reintegrato i ricorrenti e compensato, nelle buste paga di luglio 2019, quanto dovuto ai lavoratori a titolo di indennità risarcitoria e quanto in precedenza corrisposto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, detraendo l'importo lordo liquidato in busta paga al momento del licenziamento, e non l'importo netto, trattenendo, inoltre, sulla somma versata a titolo di indennità
risarcitoria il 9,49%, ossia la quota di contribuzione previdenziale a carico del dipendente. Il
ricorrente deduceva, altresì, di essere stato trasferito, tra aprile e luglio 2018, a CP_4
Moncalieri, di avere impugnato il trasferimento, confermato dalla società ma presso la sede di
Genova; di avere sostenuto spese a causa del mutamento del domicilio, per € 4.942,00; di avere impugnato il trasferimento in questione con ricorso al Tribunale di Genova che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per essere stato trasferito il lavoratore a Roma nelle more del giudizio.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “1.- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla causa tra e la soc. Parte_2 [...]
con compensazione delle spese di lite;
2.- condanna la soc. Parte_1 [...]
al pagamento delle seguenti somme: a) € 6.330,07 a favore di Parte_1 [...]
oltre accessori di legge dal mese di luglio 2019 fino al soddisfo;
b) € 7.354,41 a favore CP_1
di oltre accessori di legge dal mese di luglio 2019 fino al soddisfo;
c) € Controparte_3
7.354,41 a favore di oltre accessori di legge dal mese di luglio 2019 fino al Controparte_2
soddisfo; d) € 6.014,57 a favore di oltre accessori di legge dal mese di dicembre CP_4
2019 fino al soddisfo;
3. rigetta la domanda di condanna di rimborso della somma di € 4.942,00
proposta da;
4.- condanna la soc. al pagamento CP_4 Parte_1
in favore di e in solido, delle Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
spese di lite che liquida in complessivi € 4.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), contributi unificati versati ( € 118,50 per ciascuno), IVA e CPA;
5.- dichiara compensate le spese di lite tra
e la soc. . CP_4 Parte_1
Il primo Giudice, preso atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale tra Parte_2
e la resistente, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, con
[...] CP_6
compensazione delle spese di lite;
quanto alle ulteriori posizioni, ha ritenuto fondata la domanda di pagamento delle differenze tra gli importi lordi e quelli netti corrisposti a titolo di indennità di preavviso, richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3584/2019, e l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “il datore di lavoro
non possa pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali allorchè le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”. Il Tribunale ha ritenuto fondata anche la domanda relativa al pagamento della somma trattenuta dal datore di lavoro a titolo di contributi previdenziali sulle indennità risarcitorie versate ex art. 18, comma 4, Legge 300/1970, non dovendo essere l'indennità in questione gravata da ulteriori versamenti contributivi.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la società Parte_1
censurando la sentenza impugnata per: 1) erroneo mancato riconoscimento della correttezza della detrazione al lordo di quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità di mancato preavviso, dovendo essere il datore di lavoro ristorato dell'intera diminuzione patrimoniale subita con conseguente obbligo di restituzione della somma erogata al lordo;
2) erroneo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla restituzione delle somme trattenute dalla Parte_1
a titolo di contributi a carico dei lavoratori, costituendo le indennità per la risoluzione del rapporto di lavoro per illegittimo comportamento del datore di lavoro, redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e ritenuta d'acconto.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande svolte nei ricorsi introduttivi;
in subordine la riduzione degli importi all'esito anche di Ctu
contabile.
Si sono costituiti e , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto, Controparte_1 Controparte_2
mentre per gli appellati e è stato trasmesso telematicamente in CP_4 Controparte_3
data 11/09/2023 il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 06/09/2023 tra i due lavoratori e la società con cui sono stati definiti tutti i contenziosi pendenti Parte_1
tra le parti, con integrale compensazione delle spese.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra CP_4 CP_3
e la società appellante, avendo le parti conciliato la presente controversia in sede sindacale,
[...]
come da verbali del 6 settembre 2023, con integrale compensazione delle spese processuali.
Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.
E' infondato il primo motivo di impugnazione.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp.
att. c.p.c. (ex multiis sentenza n. 3495/2021 pubblicata in data 11/10/2021, sentenza n. 1925/2020,
pubblicata in data 22/10/2020, sentenza n. 1220/2019 pubblicata in data 09/05/2019, sentenza n.
3496/2021 pubblicata in data 11/10/2021), sulla scorta di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e più esattamente: “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602
del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 19735 del 25/07/2018; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13530 del 20/05/2019, e più
di recente Cass. sez. L, ordinanza n. 2691 del 29/01/2024). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “in caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” e che nel caso di specie
– contrariamente a quanto affermato dall'appellante – trova applicazione l'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e di duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21196 del 02/10/2020); e ciò, in quanto l'azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e, dunque, a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità
del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e, pertanto, ad un pagamento non dovuto (Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 21737 del 2020).
Inoltre, è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 82 del 07/01/2014; conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12919 del 15/05/2019) secondo cui “La disciplina del rimborso
d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riporta l'ipotesi in cui il relativo
versamento non sia dovuto "ab origine", mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale
l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, principio ritenuto pacificamente estensibile anche al rapporto di lavoro (Cass. n. 21737/2020 cit.; cfr. sul punto anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4873 del 2020: “In ipotesi di concreta inutilizzabilità da parte di del rimedio previsto dall'art. 38, comma CP_7
1, d. P.R. n. 602 del 1973, per decorso del termine di presentazione dell'istanza di rimborso, ivi stabilito, a pena di decadenza, in quarantotto mesi dalla data del "versamento" delle somme non dovute, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”).
Applicando i principi espressi alla fattispecie in esame il giudice di prime cure, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto fondata la domanda di pagamento delle differenze tra gli importi lordi e quelli netti corrisposti a titolo di indennità di preavviso e condannato la società appellante al pagamento delle somme dovute a tale titolo, sulla cui quantificazione non era stata mossa alcuna contestazione.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto dei lavoratori a vedersi restituire le somme trattenute dall' a titolo di contributi a carico degli stessi. Sostiene che CP_8
“tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità
aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto”, ed il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, provvede ad adempiere un'obbligazione altrui.
Si richiama il consolidato principio ribadito anche di recente dalla Suprema Corte ( sez. L, ordinanza n. 12708 del 25 giugno 2020) in base al quale le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore reintegrato a titolo di risarcimento, devono essere erogate al lordo ( e non al netto) delle quote di contribuzione a carico del lavoratore: “Relativamente alla omissione contributiva del datore
di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di
recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014)
che «La disposizione di cui all'art. 19 della L. n. 218 del 1952>>, innanzi citata, «è stata interpretata
da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico
del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>> «altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa
legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore
rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore
conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della
quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo
obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre
parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del
datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante;
è, innanzitutto,
da premettere che il thema decidendum va circoscritto, come correttamente evidenziato dalla
ricorrente, alla richiesta di quest'ultima di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle
trattenute previdenziali a carico del lavoratore: domanda in merito alla quale i giudici di seconda
istanza nulla hanno argomentato, facendo applicazione, nella fattispecie, di una norma - la Decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 23 - che attiene alle tematiche fiscali e non
autorizza la parte datoriale, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, a trattenere la
quota di previdenza a carico del lavoratore, nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al
pagamento delle mensilità pregresse in caso di reintegrazione nel posto di lavoro;
che, al riguardo,
è altresì da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952,
articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei
contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella
a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta..."; ed
infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione
previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del
pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte
sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito,
anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019) che soltanto il datore di lavoro che
corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versate
all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al
momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva
a suo carico;
che, nella fattispecie, la domanda attiene al contenuto economico del risarcimento del
danno spettante alla (OMISSIS) a seguito della disposta reintegrazione, nel cui ambito va ascritto il
diritto della stessa ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota
previdenziale (pacificamente pari ad Euro 41.469,74) a carico della lavoratrice (cfr., ex multis, Cass.
n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della
sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore"); che, nel caso di annullamento
del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è
esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del
lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di
pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una
valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio
attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore
all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013;
6448/2009; 3872/2009; 8800/2008); che, relativamente alla omissione contributiva del datore di
lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di
recente, questa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n.
19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "è stata
interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute
previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo"
(cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota
contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa
legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore
rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore
conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della
quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo
obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre
parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del
datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.).
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha argomentato che “ in definitiva, se il lavoratore,
grazie alla pronuncia di condanna al versamento dei contributi, vedrà la propria posizione assicurativa interamente ricostituita, l'indennità risarcitoria non deve essere gravata da ulteriori versamenti contributivi ( né a carico del datore di lavoro né del lavoratore) poiché questi sono stati già eseguiti sulla base della retribuzione “ virtuale”. Conclusioni che, alla stregua dei principi di legittimità
richiamati, risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Tali i motivi della decisione per cui, in parziale riforma della gravata sentenza, deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni di e Controparte_3 CP_4
, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado, mentre, in
[...]
relazione alle posizioni di e l'appello deve essere respinto. Controparte_1 Controparte_2
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni di e rigetta l'appello per il resto. Controparte_3 CP_4
Compensa integralmente tra la e e Parte_1 Controparte_3 CP_4
le spese di lite del doppio grado. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese
[...]
processuali del grado in favore di e che si liquidano in complessivi Controparte_1 Controparte_2
€ 2.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa