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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5743 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RICCIARDI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] , C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
SOLARO ANGELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2025 premettendo di Parte_1 aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza di fatto per diversi anni - dalla cui unione nasceva il figlio minore ( nato a [...] il [...]) conclusasi la relazione- Persona_2 rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul predetto minore. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_2 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra avrà la Controparte_1 facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio ma la scelta non potrà limitare e/o rendere più gravoso od oneroso il diritto di visita del Per_2 padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra si impegna a darne notizia Controparte_1 al sig. con congruo preavviso;
2) Il sig. , compatibilmente con i Persona_1 Persona_1 propri impegni di lavoro e con gli impegni di studio, sportivi e sociali della prole, terrà con sé il figlio ino al 30° mese di vita del bambino, senza pernottamento, secondo il calendario che segue: Per_2
a) Il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.00, provvedendo anche alla cena;
b) A settimane alterne il sabato dalle ore 16.30 alle 21.00, provvedendo anche alla merenda e cena o la domenica dalle ore 10.00 alle 19.00 provvedendo al pranzo ed alla merenda pomeridiana;
c) Dal compimento del 30 mese di vita del bambino il padre terrà con sè il figlio nei due giorni infrasettimanali sopra indicati del martedì e del giovedì dalle 18:30 alle 21:00 provvedendo anche alla cena e, a settimane alterne, dalle ore 16:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica successiva, con pernottamento tra la notte del sabato e la domenica successiva. d) Circa le festività e ferie: A) sino al raggiungimento del 30 mese di vita del figlio le festività Natalizie e Pasquali secondo il criterio dell'alternanza senza pernottamento, le ferie per 15 (quindici) giorni non consecutivi avranno luogo senza pernottamento;
B) al raggiungimento del 30 mese di vita del figlio, ferma l'alternanza per le festività Natalizia e
Pasquale, le ferie estive avranno luogo per giorni 15 (quindici) consecutivi con pernottamento. Il periodo di ferie dovrà essere concordato tra le parti entro il mese di maggio. e) Il minore trascorrerà il proprio compleanno e l'onomastico con l'uno e/o l'atro genitore seguendo il criterio dell'alternanza mentre trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma.
3) Il sig. dovrà corrispondere mensilmente, entro il giorno 15 di ciascun mese, alla Persona_1 sig.ra , a titolo di concorso per il mantenimento del figlio l'importo di € Controparte_1 Per_2 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, nonché rimborserà a il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute Controparte_1 nell'interesse del figlio purché previamente concordate e debitamente documentate dalla Per_2 madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. A riguardo le parti dichiarano espressamente di aderire al protocollo d'intesa
COA del Tribunale di Napoli. Le spese ed i compensi della presente procedura resteranno a carico delle parti ricorrenti, con riferimento ai loro procuratori e difensori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] il [...]; Persona_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. ssa Raffaele Sdino