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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4441/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Davide C.F._1
Ascari (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Modena, alla via Begarelli n. 13, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex
lege
- resistente -
Oggetto: ricorso per ricongiungimento familiare pagina 1 Con ricorso depositato in data 30.01.2024, il ricorrente
[...]
, cittadino marocchino regolarmente soggiornante sul Parte_1
territorio italiano, ha lamentato l'illegittimità del silenzio – diniego dell' a , chiedendo di ordinare a parte Controparte_2 CP_2
convenuta la fissazione di appuntamento per la prosecuzione della pratica amministrativa in oggetto e il conseguente rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore della figlia minore.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il nulla osta dalla
Prefettura di Reggio Emilia in data 20.12.2022 in favore della figlia,
nata il [...] in [...]; che, dopo vari tentativi, Persona_1
otteneva appuntamento presso l'Ambasciata a in data CP_2
04.08.2023; che in tale occasione non riusciva a definire l'istanza di rilascio del visto;
che tentava invano numerose volte di fissare un nuovo appuntamento;
che, provvedeva a presentare richiesta di appuntamento tramite mail pec in data 11.12.2023, alla quale l'ufficio consolare rispondeva indicando la necessità di effettuare la prenotazione tramite apposito portale web;
che seguivano altri tentativi e ulteriori pec, rimaste inevase.
Il ricorrente ha in questa sede lamentato in particolare la violazione del procedimento amministrativo e, nel merito, dell'art. 29 d.lgs.
286/98, chiedendo di ordinare la fissazione dell'appuntamento e il rilascio del visto di ingresso.
Il Giudice ha fissato l'udienza al 28.02.2025, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 17.02.2025
rappresentando che con comunicazione pec del 17.09.2024 aveva provveduto a fissare appuntamento al 20.09.2024 e che in tale occasione la richiedente visto si era presentata senza alcuna documentazione;
che, pertanto, veniva invitata a ripresentarsi tre giorni dopo ma che non ne aveva avuto più notizie. Ciò posto, ha rappresentato l'assenza dell'inerzia lamentata da parte ricorrente e, di contro, ha evidenziato la carenza di interesse di quest'ultima, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Con note del 27.02.2025 parte ricorrente ha ripercorso le vicende occorse, evidenziando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento solo in seguito all'instaurazione del presente procedimento e l'impossibilità di produrre l'intera documentazione richiesta nel termine indicato. Ciò
posto, ha precisato quale oggetto della domanda la condanna al rilascio del visto di ingresso.
***
Si ritiene che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento del ricorso nella misura e per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza pagina 3 consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri eventuali requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, nel rispetto della normativa e come documentato in atti, il ricorrente si è rivolto allo Sportello Unico per l'Immigrazione
di Reggio Emilia per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, che gli
è stato rilasciato in data 20.12.2022, mentre le successive richieste volte alla formalizzazione dell'istanza di visto e al relativo rilascio sono documentate in atti tramite copie pec mail ed emergono quali pacifiche dalle allegazioni di entrambe le parti (si veda anche la corrispondenza dell'ufficio consolare).
Ciò nonostante, la domanda di rilascio del visto di ingresso non risulta essere stata mai formalizzata, in primo luogo, per le dedotte difficoltà
di ottenere l'apposito appuntamento e, una volta ottenuto, per un non meglio precisato impedimento legato all'incompletezza della documentazione fornita.
Posto che, in ragione della scadenza nominale del nulla osta, onde non vedere vanificata l'intera procedura, la PA ben potrebbe in ogni caso formalizzare l'istanza o quantomeno rilasciare una qualsivoglia ricevuta della domanda, da quanto in atti emerge con sufficiente evidenza l'impedimento a procedere con la formalizzazione della domanda di visto di ingresso, impedimento che ha determinato nelle more la scadenza nominale del nulla osta prodotto in giudizio e, di fatto, una negazione del diritto stesso.
pagina 4 Tanto rilevato, risulta pacificamente non effettuata la procedura di controllo dell'autenticità della documentazione necessaria al rilascio del visto di ingresso, di competenza delle autorità consolari (art. 29,
co. 7, D.lgs. 286/98), non prodotta di fronte alle autorità consolari, né
alcuna documentazione a tal fine è stata depositata nell'ambito del presente giudizio. Conseguentemente, non è accoglibile la domanda volta all'ordine di rilascio del visto, la quale sottende l'accertamento del diritto al ricongiungimento;
di contro, si ritiene di ordinare la prosecuzione della procedura amministrativa in oggetto tramite la fissazione di apposito appuntamento e, in tale sede, la formalizzazione della domanda di visto, procedura a seguito della quale quest'ultimo sarà eventualmente rilasciato ove nulli osti.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto di quanto dedotto e allegato dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
- in parziale accoglimento della domanda, ordina al
[...]
e Controparte_1
all' a , , l'urgente Controparte_2 CP_2 CP_2
fissazione di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto per ricongiungimento familiare in favore di
, nata il [...] in , e la Persona_1 CP_2
pagina 5 prosecuzione della pratica di sua competenza, nel rispetto dei termini di cui all'art 6, co. 5, DPR 394/99;
- spese compensate.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4441/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Davide C.F._1
Ascari (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Modena, alla via Begarelli n. 13, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex
lege
- resistente -
Oggetto: ricorso per ricongiungimento familiare pagina 1 Con ricorso depositato in data 30.01.2024, il ricorrente
[...]
, cittadino marocchino regolarmente soggiornante sul Parte_1
territorio italiano, ha lamentato l'illegittimità del silenzio – diniego dell' a , chiedendo di ordinare a parte Controparte_2 CP_2
convenuta la fissazione di appuntamento per la prosecuzione della pratica amministrativa in oggetto e il conseguente rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore della figlia minore.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il nulla osta dalla
Prefettura di Reggio Emilia in data 20.12.2022 in favore della figlia,
nata il [...] in [...]; che, dopo vari tentativi, Persona_1
otteneva appuntamento presso l'Ambasciata a in data CP_2
04.08.2023; che in tale occasione non riusciva a definire l'istanza di rilascio del visto;
che tentava invano numerose volte di fissare un nuovo appuntamento;
che, provvedeva a presentare richiesta di appuntamento tramite mail pec in data 11.12.2023, alla quale l'ufficio consolare rispondeva indicando la necessità di effettuare la prenotazione tramite apposito portale web;
che seguivano altri tentativi e ulteriori pec, rimaste inevase.
Il ricorrente ha in questa sede lamentato in particolare la violazione del procedimento amministrativo e, nel merito, dell'art. 29 d.lgs.
286/98, chiedendo di ordinare la fissazione dell'appuntamento e il rilascio del visto di ingresso.
Il Giudice ha fissato l'udienza al 28.02.2025, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 17.02.2025
rappresentando che con comunicazione pec del 17.09.2024 aveva provveduto a fissare appuntamento al 20.09.2024 e che in tale occasione la richiedente visto si era presentata senza alcuna documentazione;
che, pertanto, veniva invitata a ripresentarsi tre giorni dopo ma che non ne aveva avuto più notizie. Ciò posto, ha rappresentato l'assenza dell'inerzia lamentata da parte ricorrente e, di contro, ha evidenziato la carenza di interesse di quest'ultima, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Con note del 27.02.2025 parte ricorrente ha ripercorso le vicende occorse, evidenziando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento solo in seguito all'instaurazione del presente procedimento e l'impossibilità di produrre l'intera documentazione richiesta nel termine indicato. Ciò
posto, ha precisato quale oggetto della domanda la condanna al rilascio del visto di ingresso.
***
Si ritiene che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento del ricorso nella misura e per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza pagina 3 consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri eventuali requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, nel rispetto della normativa e come documentato in atti, il ricorrente si è rivolto allo Sportello Unico per l'Immigrazione
di Reggio Emilia per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, che gli
è stato rilasciato in data 20.12.2022, mentre le successive richieste volte alla formalizzazione dell'istanza di visto e al relativo rilascio sono documentate in atti tramite copie pec mail ed emergono quali pacifiche dalle allegazioni di entrambe le parti (si veda anche la corrispondenza dell'ufficio consolare).
Ciò nonostante, la domanda di rilascio del visto di ingresso non risulta essere stata mai formalizzata, in primo luogo, per le dedotte difficoltà
di ottenere l'apposito appuntamento e, una volta ottenuto, per un non meglio precisato impedimento legato all'incompletezza della documentazione fornita.
Posto che, in ragione della scadenza nominale del nulla osta, onde non vedere vanificata l'intera procedura, la PA ben potrebbe in ogni caso formalizzare l'istanza o quantomeno rilasciare una qualsivoglia ricevuta della domanda, da quanto in atti emerge con sufficiente evidenza l'impedimento a procedere con la formalizzazione della domanda di visto di ingresso, impedimento che ha determinato nelle more la scadenza nominale del nulla osta prodotto in giudizio e, di fatto, una negazione del diritto stesso.
pagina 4 Tanto rilevato, risulta pacificamente non effettuata la procedura di controllo dell'autenticità della documentazione necessaria al rilascio del visto di ingresso, di competenza delle autorità consolari (art. 29,
co. 7, D.lgs. 286/98), non prodotta di fronte alle autorità consolari, né
alcuna documentazione a tal fine è stata depositata nell'ambito del presente giudizio. Conseguentemente, non è accoglibile la domanda volta all'ordine di rilascio del visto, la quale sottende l'accertamento del diritto al ricongiungimento;
di contro, si ritiene di ordinare la prosecuzione della procedura amministrativa in oggetto tramite la fissazione di apposito appuntamento e, in tale sede, la formalizzazione della domanda di visto, procedura a seguito della quale quest'ultimo sarà eventualmente rilasciato ove nulli osti.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto di quanto dedotto e allegato dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
- in parziale accoglimento della domanda, ordina al
[...]
e Controparte_1
all' a , , l'urgente Controparte_2 CP_2 CP_2
fissazione di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto per ricongiungimento familiare in favore di
, nata il [...] in , e la Persona_1 CP_2
pagina 5 prosecuzione della pratica di sua competenza, nel rispetto dei termini di cui all'art 6, co. 5, DPR 394/99;
- spese compensate.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 6