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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai Magistrati
Alberto Tilocca Presidente
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. RG AC 351/2022 trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 6.3.2025, vertente t r a
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Letizia Sassi e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia
n. 448, per procura allegata al ricorso in appello appellante
e
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Marco Grazioli e Giuseppina Menicucci e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in
Roma via Ippolito Nievo n. 61, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata
1 e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 701/2021 del Tribunale di Civitavecchia del
29.6.2021
Conclusioni
Parte appellante: “Chiede che l'eccellentissima Corte di appello, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza come impugnata e previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Civitavecchia depositata il 29.06.2021, indicata in epigrafe, e specificamente: revocare l'affido esclusivo dei figli minori precedentemente disposto in favore della sig.ra e disporre che ed CP_1 _1
vengano affidati in modo congiunto alla responsabilità genitoriale della sig.ra Per_2
e del sig. Con vittoria di onorari e spese come per legge del doppio grado CP_1 Pt_1
di giudizio.”
Parte appellata: “Chiede all'Ill.ma Corte d'Appello, ogni avversa istanza e richiesta anche cautelare disattesa: - il rigetto della domanda di sospensiva, per i motivi sopra esposti dell'appello promosso dal sig. il rigetto, nel merito, dell'appello promosso dal Pt_1
padre con conferma integrale della sentenza di primo grado anche sul capo in cui dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre. - Si chiede l'acquisizione del fascicolo di parte del I grado. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Premesso che
con ricorso depositato il 24.5.2017 adiva il Tribunale di Civitavecchia per Parte_1
chiedere la pronuncia di separazione dalla coniuge, con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio il 15.6.2013 e dall'unione con la quale erano nati i figli ed _1
, rispettivamente nel 2014 e nel 2016, avanzando altresì domanda di affidamento Per_2
2 condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e regolamentazione della permanenza presso di sè, assegnazione della casa familiare alla attribuzione di un CP_1
assegno per il mantenimento dei figli quantificato nell'importo mensile di 400,00 euro posto a proprio carico con ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
Costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1
ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento esclusivo dei figli e modalità di frequentazione protette dei figli con il padre, la fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli nell'importo mensile di
600,00 euro con ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
All'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimenti in data 12.2.2018, il Presidente affidava i figli in via esclusiva alla madre, collocandoli presso il Centro
Antiviolenza ove la era ospitata, prevedendo incontri protetti padre-figli, faceva CP_1
obbligo a di versare alla coniuge l'assegno mensile di 600,00 euro a titolo Parte_1
di concorso al mantenimento della prole e disponeva consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott.ssa Persona_3
All'esito della fase istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha così disposto: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
BR (Roma) il 24.11.1980 e nata a [...] il [...]….. 2) Controparte_1
addebita la separazione a 3) respinge l'istanza di sospensione della Parte_1
responsabilità genitoriale di;
4) affida in via esclusiva i minori ed Parte_1 _1
alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità Per_2 Controparte_1
genitoriale; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per due fine -settimane di seguito dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì successivo;
nel fine settimana successivo saranno affidati alla madre e così via;
il padre provvederà a prendere i bambini all'uscita di scuola ed a riaccompagnarli a scuola;
per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno Natale e Vigilia di natale, pasqua e pasquetta, per trenta giorni durante l'estate da dividersi in due periodi, in difetto di diverso accordo la prima metà di luglio e di agosto negli anni pari e la seconda metà di luglio e di agosto negli anni dispari,
3 disponendosi che nei mesi di luglio e di agosto sia sospesa la frequentazione in via ordinaria e che la stessa si applichi invece per i mesi di giugno e settembre;
5) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'assegno di euro 600,00 Parte_1
mensili da corrispondersi a tramite bonifico bancario entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2018 e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio
(rette scolastiche e universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive, spese da documentarsi;
6) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
7) condanna a rifondere a le spese di lite, spese Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore dello Stato stante l'ammissione della al CP_1
gratuito patrocinio;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di .”. Parte_1
Con ricorso depositato il 21.1.2022 ha proposto impugnazione avverso la Parte_1
predetta sentenza in punto di affidamento dei figli;
l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per essersi il giudice discostato immotivatamente dalle conclusioni a cui il consulente tecnico era giunto in merito alla valutazione della capacità genitoriale del ha dedotto che anche il Servizio Sociale incaricato di monitorare il nucleo familiare Pt_1
aveva valutato positivamente la sua capacità di accudimento dei figli e, in particolare, di collaborazione con la per la loro gestione;
chiedeva pertanto che i figli venissero CP_1
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
in via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Non avendo la parte appellante provveduto alla notifica dell'atto, con ordinanza del
25.10.2022 veniva rimessa in termini, fissandosi l'udienza per il 15.6.2023.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta del 13.3.2023, ha Controparte_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
Le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche 4 difensive;
è stato altresì chiesto al Servizio Sociale territorialmente competente di far pervenire una relazione aggiornata sulla condizione della prole minore di età.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 9.10.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo chiedendo al Servizio
Sociale di trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo familiare “nella quale si dia conto dei percorsi intrapresi dai genitori, e della condizione dei figli, ed , anche _1 Per_2
in relazione ai rapporti di ciascuno con il padre non convivente e con il suo nucleo familiare” e ha concesso alle parti termine per depositare note. In data 9.1.2025 è pervenuta la relazione del Servizio Sociale.
L'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Nelle note a tal fine depositate il procuratore del si è riportato ai propri scritti Pt_1
difensivi e il procuratore della ha aggiunto, in via subordinata, alle originarie CP_1
conclusioni che, qualora venisse modificato il regime di affidamento dei figli, fosse mantenuto il monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo familiare con attivazione del percorso di sostegno alla genitorialità; la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
Preliminarmente, deve essere rigetta l'istanza con la quale ha chiesto Parte_1
disporsi lo stralcio delle produzioni documentali effettuate da controparte con le note depositate il 29.1.2024, avuto riguardo, in particolare, alla motivazione della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti del il 29 settembre Pt_1
2023 le cui motivazioni sono state depositate il 21.12.2023. La Corte di cassazione, infatti, ha già da tempo affermato (Cass. 8547/2003; Cass. 11319/2005; Cass. 5876/12; Cass.
27234/2020; Cass. 17931/2022; Cass. 29908/24), senza distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili, che nei procedimenti in materia familiare, soggetti al rito camerale, nella fase di reclamo o appello, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovo mezzi di prova, in specie di documenti, “alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le fattispecie soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti”. Inoltre, in una recentissima 5 pronuncia (Cass. n. 9882 del 15/04/2025, Rv. 674270 - 01), la Suprema Corte, in un procedimento di famiglia trattato con il rito cartolare, ha ritenuto ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti anche con le memorie in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., prevedendo in quel caso, al fine di suscitare il contraddittorio della controparte, la necessità di differire l'udienza o di rimettere la causa sul ruolo.
Nel caso di specie, il contraddittorio sulla produzione documentale effettuata dalla con le memorie del 29.1.2024 si è compiutamente instaurato atteso che il CP_1 Pt_1
ha avuto la possibilità di controdedurre, avendo depositato note il 15.2.2024 ed il 3.2.2025.
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Infatti, il tribunale di Civitavecchia con la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al sulla base Pt_1
dell'istruttoria compiuta, all'esito della quale aveva ritenuto raggiunta la prova di alcune delle condotte che in quel momento erano state oggetto anche di contestazione in sede penale, e per le quali nei confronti del era stata emessa una misura cautelare, ha Pt_1
osservato quanto alla decisione sull'affidamento esclusivo dei figli alla che : CP_1
-“la nonostante le traversie passate, aveva saputo proteggere i figli e preservare CP_1
l'immagine paterna”, aveva “collaborato con i Servizi sociali e mai aveva ostacolato il diritto alla frequentazione paterna” ritenendola, pertanto, del tutto idonea a mantenere l'affido esclusivo dei figli minori, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
-“le gravi violenze commesse dal nei confronti della moglie, il suo comportamento Pt_1
( egli aveva negato a lungo senza plausibili giustificazioni il proprio assenso al trasferimento della residenza dei figli a Roma, benchè la avesse da tempo spostato CP_1
il suo domicilio non per motivi egoistici ma per avvicinarsi al proprio lavoro e per sottrarsi alle numerose aggressioni dello stesso ricorrente) inducono a dubitare seriamente delle sue capacità genitoriali, tanto più che alcuni episodi sarebbero stati commessi innanzi ai figli minori”;
- “il conflitto tra i genitori circa la gestione dei minori non era riconducibile a reciproche incomprensioni, ma essenzialmente alla prepotenza ed all'aggressività che il aveva Pt_1
6 mostrato nei confronti della moglie in tutti gli episodi per i quali gli era stata addebitata la separazione”;
-“la circostanza che da un certo momento in poi il abbia interrotto le sue Pt_1
aggressioni alla moglie, che abbia mantenuto un rapporto positivo con i minori e abbia collaborato con il servizio sociale non vale ad escludere, almeno in questa fase, prima di definitive acquisizioni del giudizio penale, i più gravi provvedimenti sospensivi e ablativi della responsabilità genitoriale, ma non vale certo a giustificare l'affido congiunto dei minori atteso che questa misura presuppone il rispetto dell'altrui figura genitoriale rispetto tutt'altro che assicurato dal ” Pt_1
Il Collegio condivide pienamente il ragionamento del Tribunale ritenendo di confermarlo anche alla luce delle emergenze istruttorie sottoposte al suo esame nel corso di questo giudizio.
Dal momento del deposito della sentenza oggi appellata il primo fatto nuovo intervenuto
è costituito dalla conferma della rilevanza penale dei gravissimi episodi di maltrattamenti e di violenze commessi in presenza dei figli minori e contro la in stato di CP_1
gravidanza, come accertato dalla sentenza del tribunale di Civitavecchia del 29 settembre
2023 che ha condannato il alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati Pt_1
di cui agli artt. 572, 61, n. 11 c.p, (capo A: “Perché maltrattava, anche durante la gravidanza e davanti ai figli minori , nata il [...] ed nato l'8. 7. 2016, la moglie _1 Per_4 [...]
, durante la convivenza e dopo la cessazione della stessa avvenuta nel settembre 2016, CP_1
strappandole gli occhiali di dosso e rompendoli, spintonandola, lanciandole oggetti contro, minacciandola di morte, seguendola a bordo della propria autovettura, afferrandola per i capelli, colpendola con pugni alla nuca e al volto, con calci alle gambe afferrandole il volto e bloccandolo su un tavolo, ingiuriandola con le parole 'bastarda, stronza, cacacazzi, schifosa' sputandole effettuando numerosissime telefonate, Pt_2
pedinandola e minacciandola continuamente di morte. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza dei minori ed in danno di persona in stato di gravidanza in Ladispoli e in Cerveteri dal luglio
2014 sino al 15 dicembre 2017.”) e 582, 585 in relazione all'art. 576, c. 1 n. 3 c.p. capo B:
(“perché pestando con violenza il piede di cagionava alla medesima lesioni personali Controparte_1
7 consistite in ematoma piede destro giudicate guaribili in 5 giorni con l'aggravante di avere commesso il fatto in occasione del delitto di cui al capo a. In Cerveteri il 21/10/2017).
Quanto al resto, nella relazione del Municipio XII del 22 febbraio 2023 si legge che il
4.3.22 si era tenuto un colloquio con la madre dei minori “che riportava perdurante conflittualità nel rapporto genitoriale, sostenendo che tra i due nascevano delle discussioni su ogni decisione da prendere per i figli. I genitori non si incontravano quasi mai di persona e la signora dichiarava che a volte il padre discuteva al telefono con lei davanti ai bambini, non tutelandoli del tutto dal loro conflitto, ribadendo la necessità di usufruire di un percorso di sostegno alla genitorialità per lavorare sulle criticità della comunicazione e del rapporto genitoriale”. Nella stessa relazione la psicologa del centro famiglie ha dato atto di “avere provato più volte a prendere accordi con il signor per l'avvio del percorso Pt_1
di sostegno alla genitorialità, ma, a causa della continua indisponibilità del padre dei minori, si era ritenuto opportuno proseguire con la lista di attesa”. Il 19.12. 2022 si era svolto un colloquio con il signor elativo all'inizio del percorso di sostegno alla genitorialità. Il veva Pt_1 Pt_1
riferito che la sua indisponibilità “ad iniziare il percorso era dovuta ad impegni lavorativi che gli avevano reso impossibile liberarsi nelle giornate e negli orari proposti dal servizio, tuttavia si dichiarava disposto a trovare uno spazio di confronto con la madre dei bambini e disponibile ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità dal mese di aprile, anche presso un centro privato delle cui spese era disponibile a farsi carico”. Il riteneva, comunque, che tra i genitori, vi fosse al Pt_1
momento un pieno confronto sulle scelte da fare per i bambini e che lui andava incontro alle richieste della moglie, facendosi carico peraltro anche in misura superiore a quanto previsto alle spese per i figli. Conclude la relazione affermando di ritenere “utile l'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori anche al fine di consolidare i progressi già realizzati nel loro rapporto.”
Nella relazione del Servizio sociale del 9 gennaio 2025 si legge che, all'esito di un incontro congiunto con il e la “da diversi mesi la situazione è più serena, condividono molto Pt_1 CP_1
da maggio 2024 ad oggi. Riguardo il sostegno alla genitorialità, è vero che non si è mai potuto avviare, ma restano comunque disponibili, avevano una intenzione di rivolgersi a professionisti privati ma poi nulla di fatto”. Il signor riferisce che “ha fatto appello perché anche la c.t.u. ha detto che l'affido Pt_1
condiviso va ripristinato. Rispetto quest'ultimo riferito da parte di osservando la comunicazione Pt_1
soprattutto non verbale, non appare del tutto convinta”. Conclude pertanto, la relazione CP_1
8 affermando che “i fattori di protezione sono molto più numerosi degli esigui fattori di rischio, genitori
e figli non necessitano di un accompagnamento complesso da parte dei servizi sociali. In particolare i genitori sembrano essere giunti ad una capacità di riorganizzazione circa il mantenimento condiviso delle relazioni con i propri figli nonostante la loro separazione”.
La signora nei propri scritti difensivi, pur dando atto di un lieve miglioramento CP_1
delle relazioni con il sottolinea tuttavia, come ciò sia ascrivibile al suo Pt_1
atteggiamento accomodante e per il fatto che, in ragione dell'affidamento esclusivo, sono diminuiti i motivi di scontro e, soprattutto le interferenze del padre nei tempi di permanenza dei figli presso la madre, sottolineando come, tuttavia, “permangano le pressioni esercitate dal nei confronti dei figli”. Il d'altra parte, delinea un Pt_1 Pt_1
quadro scevro da qualunque criticità, sia nelle relazioni con i figli che con la CP_1
affermando nella memoria di costituzione che i fatti violenti dei quali la l'aveva CP_1
accusato, verosimilmente si radicavano “non in fatti subiti” ma “su fatti vissuti come tali dalla medesima” per le sue caratteristiche psicologiche, trattandosi di persona che “tendeva a sentirsi vittimizzata e maltrattata…”, mentre la c.t.u. aveva accertato la sua piena capacità genitoriale, dal che discendeva il necessario ripristino della responsabilità genitoriale congiunta.
Sottolineato che qui non si discute né del collocamento presso la madre né delle modalità
e dei tempi di frequentazione dei minori da parte del padre (emergendo, pacificamente, che il ha un'ampia e condivisa frequentazione con i figli), quanto piuttosto Pt_1
dell'affidamento e dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre,
l'unico criterio che deve ispirare la decisione della Corte è quello del superiore interesse dei minori. Nel caso di specie, tenuto conto dell' estrema gravità delle condotte del Pt_1
perpetrate ai danni della - che, già ritenute provate in parte qua dal tribunale civile, CP_1
avevano portato all'addebito della separazione ( capo della sentenza non impugnato dal e che oggi hanno trovato conferma nella sentenza del tribunale di Civitavecchia Pt_1
- e tenuto conto del fatto che quelle condotte sono state commesse in presenza dei figli minori e mentre la era incinta del terzo figlio, non può prescindersi dalla CP_1
valutazione delle stesse ai fini della decisione sull'affidamento. Ciò non vuol dire certamente che, soprattutto in presenza di un giudizio di sufficienza delle capacità
9 genitoriali formulato per entrambi i genitori da parte della c.t.u. effettuata in primo grado, non sia possibile modificare il regime di affidamento, ritenendo vi sia stata un'evoluzione positiva nei comportamenti del genitore autore di fatti violenti nei confronti dell'altro in presenza dei figli, ma è necessario avere la prova che tale cambiamento sia maturato nella consapevolezza dell'incidenza di quei fatti oltre che nelle relazioni con il partner anche sull'equilibrio psicologico dei minori, ritenendosi in ultima analisi, come correttamente affermato dal tribunale, che il rispetto dell'altrui figura genitoriale sia fattore integrante della capacità genitoriale.
Nel caso di specie ritiene la Corte che tale prova non sia stata raggiunta sotto nessun profilo.
Non risulta, infatti, nulla essendo stato dedotto al riguardo, che il che nei propri Pt_1
scritti difensivi ha attribuito i fatti già accertati in sede di addebito alla particolare percezione della moglie, abbia intrapreso un percorso psicologico individuale, o percorsi di qualunque altro genere come peraltro prescritti dalla sentenza penale, mentre risulta dalla relazione del 22 marzo 2023 del Municipio XII che il percorso di sostegno alla genitorialità proposto dal Servizio non sia mai stato attivato per la sua mancata adesione, senza che sia stato dato seguito alla prospettata disponibilità di accedere a quei percorsi privatamente a proprie spese, pur a fronte delle sollecitazione fatte ai Servizi in tal senso da parte della CP_1
D'altra parte, per le sue caratteristiche di estrema sintesi, scarsamente esplicative, con passaggi talvolta addirittura criptici, l'ultima relazione del Servizio sociale del Municipio
XII - in una situazione in cui, per la delicatezza della situazione e tenuto conto del profilo di personalità di entrambe le parti, si imponeva un feed-back più attento ed approfondito
- non rassicura sull'effettivo conseguimento degli obiettivi necessari alla modifica dell'affidamento ed alla cessazione del monitoraggio da parte dei Servizi, pur sollecitati nella relazione.
Deve precisarsi, infine, che le conclusioni della c.t.u. svolta in primo grado facevano riferimento ad una forma di affidamento che, pur definito “condiviso”, di fatto prevedeva particolarissime prescrizioni per quelle che venivano definite “transizioni dei figli tra i
10 genitori,” che, secondo la c.t.u. avrebbero dovuto essere gestite da “strutture ponte ( come la scuola) o mediante scambi controllati al fine di ridurre “l'escalation del conflitto” ritenendo comunque necessario il monitoraggio del Servizio sociale. Inoltre, la c.t.u. aveva consigliato in relazione ai fattori di rischio riscontrati, il sostegno dei Servizi sociali con interventi di sostegno genitoriale in favore di entrambi i genitori ed un percorso di psicoterapia individuale per entrambi, non escludendo la necessità di un sostegno e di un monitoraggio sui bambini “ non potendosi escludere che [rispetto all'esposizione ad agiti aggressivi nei confronti della madre] essi “abbiano adottato meccanismi di difesa tipici dei primi anni di vita e che successivamente esprimano l'esigenza di una nuova elaborazione, quando le loro competenze cognitive saranno adeguate ad una elaborazione secondaria
(quella primaria infatti si limita a registrare i livelli di pericolosità degli eventi conflittuali).”
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, eccezione respinta, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Civitavecchia del 29.6.2021 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre Controparte_1
al 15% di rimborso di spese forfettarie, iva e c.a.p. come per legge .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Alberto Tilocca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai Magistrati
Alberto Tilocca Presidente
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. RG AC 351/2022 trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 6.3.2025, vertente t r a
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Letizia Sassi e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia
n. 448, per procura allegata al ricorso in appello appellante
e
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Marco Grazioli e Giuseppina Menicucci e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in
Roma via Ippolito Nievo n. 61, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata
1 e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 701/2021 del Tribunale di Civitavecchia del
29.6.2021
Conclusioni
Parte appellante: “Chiede che l'eccellentissima Corte di appello, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza come impugnata e previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Civitavecchia depositata il 29.06.2021, indicata in epigrafe, e specificamente: revocare l'affido esclusivo dei figli minori precedentemente disposto in favore della sig.ra e disporre che ed CP_1 _1
vengano affidati in modo congiunto alla responsabilità genitoriale della sig.ra Per_2
e del sig. Con vittoria di onorari e spese come per legge del doppio grado CP_1 Pt_1
di giudizio.”
Parte appellata: “Chiede all'Ill.ma Corte d'Appello, ogni avversa istanza e richiesta anche cautelare disattesa: - il rigetto della domanda di sospensiva, per i motivi sopra esposti dell'appello promosso dal sig. il rigetto, nel merito, dell'appello promosso dal Pt_1
padre con conferma integrale della sentenza di primo grado anche sul capo in cui dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre. - Si chiede l'acquisizione del fascicolo di parte del I grado. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Premesso che
con ricorso depositato il 24.5.2017 adiva il Tribunale di Civitavecchia per Parte_1
chiedere la pronuncia di separazione dalla coniuge, con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio il 15.6.2013 e dall'unione con la quale erano nati i figli ed _1
, rispettivamente nel 2014 e nel 2016, avanzando altresì domanda di affidamento Per_2
2 condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e regolamentazione della permanenza presso di sè, assegnazione della casa familiare alla attribuzione di un CP_1
assegno per il mantenimento dei figli quantificato nell'importo mensile di 400,00 euro posto a proprio carico con ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
Costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1
ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento esclusivo dei figli e modalità di frequentazione protette dei figli con il padre, la fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli nell'importo mensile di
600,00 euro con ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
All'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimenti in data 12.2.2018, il Presidente affidava i figli in via esclusiva alla madre, collocandoli presso il Centro
Antiviolenza ove la era ospitata, prevedendo incontri protetti padre-figli, faceva CP_1
obbligo a di versare alla coniuge l'assegno mensile di 600,00 euro a titolo Parte_1
di concorso al mantenimento della prole e disponeva consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott.ssa Persona_3
All'esito della fase istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha così disposto: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
BR (Roma) il 24.11.1980 e nata a [...] il [...]….. 2) Controparte_1
addebita la separazione a 3) respinge l'istanza di sospensione della Parte_1
responsabilità genitoriale di;
4) affida in via esclusiva i minori ed Parte_1 _1
alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità Per_2 Controparte_1
genitoriale; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per due fine -settimane di seguito dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì successivo;
nel fine settimana successivo saranno affidati alla madre e così via;
il padre provvederà a prendere i bambini all'uscita di scuola ed a riaccompagnarli a scuola;
per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno Natale e Vigilia di natale, pasqua e pasquetta, per trenta giorni durante l'estate da dividersi in due periodi, in difetto di diverso accordo la prima metà di luglio e di agosto negli anni pari e la seconda metà di luglio e di agosto negli anni dispari,
3 disponendosi che nei mesi di luglio e di agosto sia sospesa la frequentazione in via ordinaria e che la stessa si applichi invece per i mesi di giugno e settembre;
5) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'assegno di euro 600,00 Parte_1
mensili da corrispondersi a tramite bonifico bancario entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2018 e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio
(rette scolastiche e universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive, spese da documentarsi;
6) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
7) condanna a rifondere a le spese di lite, spese Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore dello Stato stante l'ammissione della al CP_1
gratuito patrocinio;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di .”. Parte_1
Con ricorso depositato il 21.1.2022 ha proposto impugnazione avverso la Parte_1
predetta sentenza in punto di affidamento dei figli;
l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per essersi il giudice discostato immotivatamente dalle conclusioni a cui il consulente tecnico era giunto in merito alla valutazione della capacità genitoriale del ha dedotto che anche il Servizio Sociale incaricato di monitorare il nucleo familiare Pt_1
aveva valutato positivamente la sua capacità di accudimento dei figli e, in particolare, di collaborazione con la per la loro gestione;
chiedeva pertanto che i figli venissero CP_1
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
in via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Non avendo la parte appellante provveduto alla notifica dell'atto, con ordinanza del
25.10.2022 veniva rimessa in termini, fissandosi l'udienza per il 15.6.2023.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta del 13.3.2023, ha Controparte_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
Le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche 4 difensive;
è stato altresì chiesto al Servizio Sociale territorialmente competente di far pervenire una relazione aggiornata sulla condizione della prole minore di età.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 9.10.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo chiedendo al Servizio
Sociale di trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo familiare “nella quale si dia conto dei percorsi intrapresi dai genitori, e della condizione dei figli, ed , anche _1 Per_2
in relazione ai rapporti di ciascuno con il padre non convivente e con il suo nucleo familiare” e ha concesso alle parti termine per depositare note. In data 9.1.2025 è pervenuta la relazione del Servizio Sociale.
L'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Nelle note a tal fine depositate il procuratore del si è riportato ai propri scritti Pt_1
difensivi e il procuratore della ha aggiunto, in via subordinata, alle originarie CP_1
conclusioni che, qualora venisse modificato il regime di affidamento dei figli, fosse mantenuto il monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo familiare con attivazione del percorso di sostegno alla genitorialità; la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
Preliminarmente, deve essere rigetta l'istanza con la quale ha chiesto Parte_1
disporsi lo stralcio delle produzioni documentali effettuate da controparte con le note depositate il 29.1.2024, avuto riguardo, in particolare, alla motivazione della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti del il 29 settembre Pt_1
2023 le cui motivazioni sono state depositate il 21.12.2023. La Corte di cassazione, infatti, ha già da tempo affermato (Cass. 8547/2003; Cass. 11319/2005; Cass. 5876/12; Cass.
27234/2020; Cass. 17931/2022; Cass. 29908/24), senza distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili, che nei procedimenti in materia familiare, soggetti al rito camerale, nella fase di reclamo o appello, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovo mezzi di prova, in specie di documenti, “alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le fattispecie soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti”. Inoltre, in una recentissima 5 pronuncia (Cass. n. 9882 del 15/04/2025, Rv. 674270 - 01), la Suprema Corte, in un procedimento di famiglia trattato con il rito cartolare, ha ritenuto ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti anche con le memorie in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., prevedendo in quel caso, al fine di suscitare il contraddittorio della controparte, la necessità di differire l'udienza o di rimettere la causa sul ruolo.
Nel caso di specie, il contraddittorio sulla produzione documentale effettuata dalla con le memorie del 29.1.2024 si è compiutamente instaurato atteso che il CP_1 Pt_1
ha avuto la possibilità di controdedurre, avendo depositato note il 15.2.2024 ed il 3.2.2025.
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Infatti, il tribunale di Civitavecchia con la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al sulla base Pt_1
dell'istruttoria compiuta, all'esito della quale aveva ritenuto raggiunta la prova di alcune delle condotte che in quel momento erano state oggetto anche di contestazione in sede penale, e per le quali nei confronti del era stata emessa una misura cautelare, ha Pt_1
osservato quanto alla decisione sull'affidamento esclusivo dei figli alla che : CP_1
-“la nonostante le traversie passate, aveva saputo proteggere i figli e preservare CP_1
l'immagine paterna”, aveva “collaborato con i Servizi sociali e mai aveva ostacolato il diritto alla frequentazione paterna” ritenendola, pertanto, del tutto idonea a mantenere l'affido esclusivo dei figli minori, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
-“le gravi violenze commesse dal nei confronti della moglie, il suo comportamento Pt_1
( egli aveva negato a lungo senza plausibili giustificazioni il proprio assenso al trasferimento della residenza dei figli a Roma, benchè la avesse da tempo spostato CP_1
il suo domicilio non per motivi egoistici ma per avvicinarsi al proprio lavoro e per sottrarsi alle numerose aggressioni dello stesso ricorrente) inducono a dubitare seriamente delle sue capacità genitoriali, tanto più che alcuni episodi sarebbero stati commessi innanzi ai figli minori”;
- “il conflitto tra i genitori circa la gestione dei minori non era riconducibile a reciproche incomprensioni, ma essenzialmente alla prepotenza ed all'aggressività che il aveva Pt_1
6 mostrato nei confronti della moglie in tutti gli episodi per i quali gli era stata addebitata la separazione”;
-“la circostanza che da un certo momento in poi il abbia interrotto le sue Pt_1
aggressioni alla moglie, che abbia mantenuto un rapporto positivo con i minori e abbia collaborato con il servizio sociale non vale ad escludere, almeno in questa fase, prima di definitive acquisizioni del giudizio penale, i più gravi provvedimenti sospensivi e ablativi della responsabilità genitoriale, ma non vale certo a giustificare l'affido congiunto dei minori atteso che questa misura presuppone il rispetto dell'altrui figura genitoriale rispetto tutt'altro che assicurato dal ” Pt_1
Il Collegio condivide pienamente il ragionamento del Tribunale ritenendo di confermarlo anche alla luce delle emergenze istruttorie sottoposte al suo esame nel corso di questo giudizio.
Dal momento del deposito della sentenza oggi appellata il primo fatto nuovo intervenuto
è costituito dalla conferma della rilevanza penale dei gravissimi episodi di maltrattamenti e di violenze commessi in presenza dei figli minori e contro la in stato di CP_1
gravidanza, come accertato dalla sentenza del tribunale di Civitavecchia del 29 settembre
2023 che ha condannato il alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati Pt_1
di cui agli artt. 572, 61, n. 11 c.p, (capo A: “Perché maltrattava, anche durante la gravidanza e davanti ai figli minori , nata il [...] ed nato l'8. 7. 2016, la moglie _1 Per_4 [...]
, durante la convivenza e dopo la cessazione della stessa avvenuta nel settembre 2016, CP_1
strappandole gli occhiali di dosso e rompendoli, spintonandola, lanciandole oggetti contro, minacciandola di morte, seguendola a bordo della propria autovettura, afferrandola per i capelli, colpendola con pugni alla nuca e al volto, con calci alle gambe afferrandole il volto e bloccandolo su un tavolo, ingiuriandola con le parole 'bastarda, stronza, cacacazzi, schifosa' sputandole effettuando numerosissime telefonate, Pt_2
pedinandola e minacciandola continuamente di morte. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza dei minori ed in danno di persona in stato di gravidanza in Ladispoli e in Cerveteri dal luglio
2014 sino al 15 dicembre 2017.”) e 582, 585 in relazione all'art. 576, c. 1 n. 3 c.p. capo B:
(“perché pestando con violenza il piede di cagionava alla medesima lesioni personali Controparte_1
7 consistite in ematoma piede destro giudicate guaribili in 5 giorni con l'aggravante di avere commesso il fatto in occasione del delitto di cui al capo a. In Cerveteri il 21/10/2017).
Quanto al resto, nella relazione del Municipio XII del 22 febbraio 2023 si legge che il
4.3.22 si era tenuto un colloquio con la madre dei minori “che riportava perdurante conflittualità nel rapporto genitoriale, sostenendo che tra i due nascevano delle discussioni su ogni decisione da prendere per i figli. I genitori non si incontravano quasi mai di persona e la signora dichiarava che a volte il padre discuteva al telefono con lei davanti ai bambini, non tutelandoli del tutto dal loro conflitto, ribadendo la necessità di usufruire di un percorso di sostegno alla genitorialità per lavorare sulle criticità della comunicazione e del rapporto genitoriale”. Nella stessa relazione la psicologa del centro famiglie ha dato atto di “avere provato più volte a prendere accordi con il signor per l'avvio del percorso Pt_1
di sostegno alla genitorialità, ma, a causa della continua indisponibilità del padre dei minori, si era ritenuto opportuno proseguire con la lista di attesa”. Il 19.12. 2022 si era svolto un colloquio con il signor elativo all'inizio del percorso di sostegno alla genitorialità. Il veva Pt_1 Pt_1
riferito che la sua indisponibilità “ad iniziare il percorso era dovuta ad impegni lavorativi che gli avevano reso impossibile liberarsi nelle giornate e negli orari proposti dal servizio, tuttavia si dichiarava disposto a trovare uno spazio di confronto con la madre dei bambini e disponibile ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità dal mese di aprile, anche presso un centro privato delle cui spese era disponibile a farsi carico”. Il riteneva, comunque, che tra i genitori, vi fosse al Pt_1
momento un pieno confronto sulle scelte da fare per i bambini e che lui andava incontro alle richieste della moglie, facendosi carico peraltro anche in misura superiore a quanto previsto alle spese per i figli. Conclude la relazione affermando di ritenere “utile l'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori anche al fine di consolidare i progressi già realizzati nel loro rapporto.”
Nella relazione del Servizio sociale del 9 gennaio 2025 si legge che, all'esito di un incontro congiunto con il e la “da diversi mesi la situazione è più serena, condividono molto Pt_1 CP_1
da maggio 2024 ad oggi. Riguardo il sostegno alla genitorialità, è vero che non si è mai potuto avviare, ma restano comunque disponibili, avevano una intenzione di rivolgersi a professionisti privati ma poi nulla di fatto”. Il signor riferisce che “ha fatto appello perché anche la c.t.u. ha detto che l'affido Pt_1
condiviso va ripristinato. Rispetto quest'ultimo riferito da parte di osservando la comunicazione Pt_1
soprattutto non verbale, non appare del tutto convinta”. Conclude pertanto, la relazione CP_1
8 affermando che “i fattori di protezione sono molto più numerosi degli esigui fattori di rischio, genitori
e figli non necessitano di un accompagnamento complesso da parte dei servizi sociali. In particolare i genitori sembrano essere giunti ad una capacità di riorganizzazione circa il mantenimento condiviso delle relazioni con i propri figli nonostante la loro separazione”.
La signora nei propri scritti difensivi, pur dando atto di un lieve miglioramento CP_1
delle relazioni con il sottolinea tuttavia, come ciò sia ascrivibile al suo Pt_1
atteggiamento accomodante e per il fatto che, in ragione dell'affidamento esclusivo, sono diminuiti i motivi di scontro e, soprattutto le interferenze del padre nei tempi di permanenza dei figli presso la madre, sottolineando come, tuttavia, “permangano le pressioni esercitate dal nei confronti dei figli”. Il d'altra parte, delinea un Pt_1 Pt_1
quadro scevro da qualunque criticità, sia nelle relazioni con i figli che con la CP_1
affermando nella memoria di costituzione che i fatti violenti dei quali la l'aveva CP_1
accusato, verosimilmente si radicavano “non in fatti subiti” ma “su fatti vissuti come tali dalla medesima” per le sue caratteristiche psicologiche, trattandosi di persona che “tendeva a sentirsi vittimizzata e maltrattata…”, mentre la c.t.u. aveva accertato la sua piena capacità genitoriale, dal che discendeva il necessario ripristino della responsabilità genitoriale congiunta.
Sottolineato che qui non si discute né del collocamento presso la madre né delle modalità
e dei tempi di frequentazione dei minori da parte del padre (emergendo, pacificamente, che il ha un'ampia e condivisa frequentazione con i figli), quanto piuttosto Pt_1
dell'affidamento e dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre,
l'unico criterio che deve ispirare la decisione della Corte è quello del superiore interesse dei minori. Nel caso di specie, tenuto conto dell' estrema gravità delle condotte del Pt_1
perpetrate ai danni della - che, già ritenute provate in parte qua dal tribunale civile, CP_1
avevano portato all'addebito della separazione ( capo della sentenza non impugnato dal e che oggi hanno trovato conferma nella sentenza del tribunale di Civitavecchia Pt_1
- e tenuto conto del fatto che quelle condotte sono state commesse in presenza dei figli minori e mentre la era incinta del terzo figlio, non può prescindersi dalla CP_1
valutazione delle stesse ai fini della decisione sull'affidamento. Ciò non vuol dire certamente che, soprattutto in presenza di un giudizio di sufficienza delle capacità
9 genitoriali formulato per entrambi i genitori da parte della c.t.u. effettuata in primo grado, non sia possibile modificare il regime di affidamento, ritenendo vi sia stata un'evoluzione positiva nei comportamenti del genitore autore di fatti violenti nei confronti dell'altro in presenza dei figli, ma è necessario avere la prova che tale cambiamento sia maturato nella consapevolezza dell'incidenza di quei fatti oltre che nelle relazioni con il partner anche sull'equilibrio psicologico dei minori, ritenendosi in ultima analisi, come correttamente affermato dal tribunale, che il rispetto dell'altrui figura genitoriale sia fattore integrante della capacità genitoriale.
Nel caso di specie ritiene la Corte che tale prova non sia stata raggiunta sotto nessun profilo.
Non risulta, infatti, nulla essendo stato dedotto al riguardo, che il che nei propri Pt_1
scritti difensivi ha attribuito i fatti già accertati in sede di addebito alla particolare percezione della moglie, abbia intrapreso un percorso psicologico individuale, o percorsi di qualunque altro genere come peraltro prescritti dalla sentenza penale, mentre risulta dalla relazione del 22 marzo 2023 del Municipio XII che il percorso di sostegno alla genitorialità proposto dal Servizio non sia mai stato attivato per la sua mancata adesione, senza che sia stato dato seguito alla prospettata disponibilità di accedere a quei percorsi privatamente a proprie spese, pur a fronte delle sollecitazione fatte ai Servizi in tal senso da parte della CP_1
D'altra parte, per le sue caratteristiche di estrema sintesi, scarsamente esplicative, con passaggi talvolta addirittura criptici, l'ultima relazione del Servizio sociale del Municipio
XII - in una situazione in cui, per la delicatezza della situazione e tenuto conto del profilo di personalità di entrambe le parti, si imponeva un feed-back più attento ed approfondito
- non rassicura sull'effettivo conseguimento degli obiettivi necessari alla modifica dell'affidamento ed alla cessazione del monitoraggio da parte dei Servizi, pur sollecitati nella relazione.
Deve precisarsi, infine, che le conclusioni della c.t.u. svolta in primo grado facevano riferimento ad una forma di affidamento che, pur definito “condiviso”, di fatto prevedeva particolarissime prescrizioni per quelle che venivano definite “transizioni dei figli tra i
10 genitori,” che, secondo la c.t.u. avrebbero dovuto essere gestite da “strutture ponte ( come la scuola) o mediante scambi controllati al fine di ridurre “l'escalation del conflitto” ritenendo comunque necessario il monitoraggio del Servizio sociale. Inoltre, la c.t.u. aveva consigliato in relazione ai fattori di rischio riscontrati, il sostegno dei Servizi sociali con interventi di sostegno genitoriale in favore di entrambi i genitori ed un percorso di psicoterapia individuale per entrambi, non escludendo la necessità di un sostegno e di un monitoraggio sui bambini “ non potendosi escludere che [rispetto all'esposizione ad agiti aggressivi nei confronti della madre] essi “abbiano adottato meccanismi di difesa tipici dei primi anni di vita e che successivamente esprimano l'esigenza di una nuova elaborazione, quando le loro competenze cognitive saranno adeguate ad una elaborazione secondaria
(quella primaria infatti si limita a registrare i livelli di pericolosità degli eventi conflittuali).”
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, eccezione respinta, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Civitavecchia del 29.6.2021 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre Controparte_1
al 15% di rimborso di spese forfettarie, iva e c.a.p. come per legge .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Alberto Tilocca
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