Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, spesa straordinaria di lire 10 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, spesa straordinaria di lire 10 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza beneficenza pubblica.