Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2021
Sentenza 13 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00483/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Tusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso da -OMISSIS-(-OMISSIS-), in data -OMISSIS-prot. -OMISSIS- con cui alla ricorrente viene rigettata, e pertanto negata, la possibilità di andare in aspettativa senza assegni, richiesta avanzata ai sensi dell'art 756 del d.lgs 66/2010 avanzata in data -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali emessi sia dalla stessa -OMISSIS-(-OMISSIS-) che dagli altri enti sovraordinati al ricorrente e preliminarmente necessari alla emanazione del provvedimento oggetto della presente opposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad un sommario esame tipico della presente fase, che i motivi d’impugnazione, complessivamente considerati, non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento e ciò anche a prescindere dalla dedotta tardività delle deduzioni di merito formulate, unitamente alla produzione documentale, dalla difesa erariale;
Ritenuto che l’Amministrazione ha infatti rappresentato una scopertura organica di tale entità da non permettere l’accoglimento dell'istanza, pena la inevitabile compromissione delle esigenze di servizio;
Ritenuto che la suddetta motivazione, posta a fondamento del provvedimento impugnato, appare sufficiente per sostenere l’impugnato diniego (così, in un caso analogo, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1249 del 2021), dovendosi tenere presente che, ai sensi dell’art. 756, comma 1, D. Lgs. n. 66 del 2010, il collocamento in aspettativa dei medici militari, ai fini della loro iscrizione ai corsi triennali di medicina generale, può essere discrezionalmente disposto solo se compatibile con le esigenze organizzative della forza armata;
Ritenuto per quanto precede di respingere l’istanza cautelare;
Ritenuto altresì di compensare le spese della presente fase sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.