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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere est. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 143/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
15.4.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO BALESTRA, presso il cui studio in Udine, via Savorgnana n. 43, è elettivamente domiciliata, per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE BANO, presso Controparte_2
il cui studio in Tolmezzo (UD), via Q. Ermacora n. 15, è elettivamente domiciliata, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA FERENCICH, presso il cui studio in Trieste, via
Carducci n. 10, è elettivamente domiciliata, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 543/2023 dd. 10-
17.10.2023, non notificata – “appalto”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 30.12.2024, e quindi:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, Sez. Civ., in riforma della sentenza n. 543/2023 di data 10.10.2023, resa nel Giudizio n. 192/2020 R.G. del Tribunale di Trieste depositata in data 17.10.2023, così provvedere:
NEL MERITO: contrariis reiectis
1. - accertare e dichiarare la responsabilità della per la mancata CP_1 Controparte_1 esecuzione a regola d'arte dell'opere di cui al contratto di appalto del 17.02.2016, per la presenza dei vizi e dei difetti oggetto dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n.
4160/2018 R.G. del Tribunale di Trieste, nonché dei vizi e dei difetti manifestatisi nel novembre 2019, indicati in parte narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e di quelli, ulteriori, emersi dopo l'instaurazione dello stesso ed oggetto della esperita consulenza tecnica d'Ufficio;
2. - condannare la società a corrispondere all'attrice le somme Controparte_1 necessarie alla esecuzione delle opere finalizzate all'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati, oggetto dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4160/2018 R.G. del
Tribunale di Trieste e della consulenza tecnica d'Ufficio esperita nel procedimento di primo grado, nella misura stimata di euro 14.317,10 (quattordicimilatrecentodiciasette/10), oltre all'IVA di legge, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi moratori maturati dalla data della domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c.;
3. - condannare la società al risarcimento di tutti gli ulteriori Controparte_1
danni, patiti e patiendi dall'attrice, poiché conseguenza diretta dell'inadempimento ad essa ascrivibile, da determinarsi anche in via equitativa, somma da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi moratori maturati dalla data della domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art.
1284 comma 4° c.c.
4. - accertare e dichiarare che il minor valore delle opere eseguite dalla società convenuta è pari ad euro 3.873,60 (tremilaottocentosettantatre/60), oltre all'IVA di legge, o al diverso, maggiore o minore, importo che sarà ritenuto di giustizia, somma da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi moratori maturati dalla data della domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c.;
5. - per l'effetto, condannarsi la società al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di euro 18.190,70 (diciottomilacentonovanta/70), oltre all'IVA di legge, oltre a quanto sarà liquidato in via equitativa a titolo di danno in accoglimento della domanda formulata al precedente punto 3, somma da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati dalla domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c., e da porsi in compensazione con il credito azionato in via riconvenzionale dalla società convenuta, da rideterminarsi secondo i criteri esposti in parte narrativa del presente atto;
6. - condannare la società alla rifusione delle spese di assistenza Controparte_1
legale, come da separata nota spese, comprensive di quelle del giudizio per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4160/2018 R.G. del Tribunale di Trieste, e comprensive inoltre delle spese riguardanti: i) il consulente tecnico d'Ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate nella misura di euro 5.336,07
(cinquemilatrecentotrentasei/07); ii) il nominato consulente tecnico di parte, nella misura di euro 2.537,60 (duemilacinquecentotrentasette/60), o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
iii) il consulente tecnico d'Ufficio incaricato nel giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 3.806,40 (tremilaottocentosei/40); iv) il nominato consulente tecnico di parte, nella misura di euro 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00), o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
7. - accertare e dichiarare l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dalla Dott.ssa
in adempimento dell'impugnata sentenza, con conseguente condanna della Parte_1 società al pagamento dell'importo di euro 23.571,11 Controparte_1
(ventitremilacinquecentosettantuno/11) o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati dalla domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: per i motivi esposti in parte motiva, ammettere la prova testimoniale capitolata nella memoria istruttoria di data 24.03.2021, agli atti del giudizio di primo grado, con il teste ivi indicato da assumere anche a prova contraria sulle circostanze capitolate dalle controparti, come dedotto nella memoria di replica di data 13.04.2021. Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022), oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio”
Per come da note depositate l'8.1.2025, e quindi: Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
– voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previe declaratorie di rito ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'appello inammissibile per violazione dei precetti di cui all'art. 342 co.1 n.1, 2 e
3 c.p.c. , ovvero comunque manifestamente infondato.
– con vittoria di spese e competenze.
NEL MERITO:
– voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
– con vittoria di spese e competenze.
IN ISTRUTTORIA
– nell'ipotesi in cui venga disposta la riapertura della fase istruttoria, si insiste per
l'ammissione delle prove testimoniali di cui alla seconda memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. sui capitoli ivi formulati e con i testi indicati, da ammettersi a prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi”.
Per come da comparsa di costituzione in appello, e quindi: Controparte_3
“In via principale
1) respingere l'appello svolto dalla dott.ssa in quanto infondato in fatto e Parte_1
diritto confermando così la sentenza impugnata;
2) con il favore delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della impugnazione avversaria, accertare e dichiarare che l'importo dovuto è inferiore a quello libellato ed in ogni caso, in ragione delle quote di responsabilità riconosciute dalla CTU, nei rapporti interni tra
e o di quelle che verranno riconosciute in ipotesi di CP_3 Controparte_1
riapertura della fase istruttoria, accertare e dichiarare che il quantum imputabile alla per i vizi riscontrati per le opere di sua competenza è comunque inferiore a CP_3 quanto trattenuto in garanzia dalla maggiorati dell'IVA e degli Controparte_1
interessi moratori (€ 8.000,00 + interessi moratori + IVA). 2) con il favore delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio
In via Istruttoria
Nelle denegata ipotesi in cui venga ritenuta necessaria la riapertura della fase istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale di cui alla II memoria ex art 183/2 cpc dd
23.03.2021, secondo i capitoli di prova ivi formulati e con i testi ivi indicati;
nonché si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati ove ritenuti ammissibili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24.1.2020 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Trieste, per farne accertare la responsabilità, ai Controparte_1
sensi degli artt. 1667 e ss. c.c., ovvero, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di sua proprietà, ubicata a Trieste, Strada Statale n. 14 Costiera n. 38, nonché dell'unità immobiliare pertinenziale destinata ad abitazione del custode, realizzati in esecuzione del “Contratto di appalto” intercorso tra le parti di data 17.2.2016 e della successiva “Integrazione“ di data
29.3.2016, con allegato computo metrico delle opere.
Esponeva che l'intervento di ristrutturazione era comprensivo anche della fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di contropareti mediante orditura metallica nonché di altre specifiche lavorazioni (tinteggiatura, isolamento termico), la cui realizzazione era stata affidata in subappalto dalla società convenuta alla mediante contratto Controparte_3 dd. 14.03.2016; che, una volta completato l'intervento di ristrutturazione, a partire dall'ottobre 2016 e poi nei mesi successivi il direttore dei lavori e la committente avevano denunciato all'appaltatrice la presenza di fessurazioni nelle contropareti in cartongesso e di pareti fuori piombo;
che tali vizi erano stati oggetto di ripetuto contraddittorio tecnico fra le parti, al cui esito, tuttavia, non erano state individuate con certezza le relative cause e i possibili rimedi definitivi, né si era rivelato risolutivo l'intervento di ripristino eseguito dalla nell'aprile 2018, continuando il fenomeno fessurativo a manifestarsi nel Controparte_3
tempo; che per tali motivi la committente aveva promosso con ricorso di data 21.11.2018 un procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti dell'appaltatrice, esteso, su iniziativa di quest'ultima, anche alla società subappaltatrice e conclusosi con il deposito della relazione tecnica di data 18.10.2019, nella quale la c.t.u., ing. dato atto di Persona_1
avere tentato senza esito la conciliazione delle parti, aveva riscontrato la sussistenza di vizi e di difformità riferibili all'impresa appaltatrice e/o all'ausiliaria , e in particolare la CP_3
presenza di lievi cavillature verticali sulle contropareti in cartongesso e di alcuni difetti di realizzazione del sottoportico o pensilina esterna, escludendo, invece, l'imputabilità alle imprese delle “crepe ben visibili orientate a 45° sulle contropareti opposte del vano scala” in quanto di origine strutturale;
indi aveva quantificato in Euro 4.179,65 (iva inclusa) il costo delle opere di ripristino e in Euro 974,65 (iva esclusa) il minor valore della prestazione e criterio di riduzione del corrispettivo eventualmente ancora dovuto dalla committente, essendo risultato che una certa quantità di cartongessi erano stati posati adottando la tecnica della placcatura anziché quella dell'ordito/telaio metallico, più onerosa, prevista in capitolato.
La committente introduceva pertanto il giudizio meritale riproponendo le doglianze già esposte nel procedimento di a.t.p., evidenziando il carattere progressivo dei vizi rilevati in tale sede, la non adeguatezza di taluni degli interventi di ripristino ivi suggeriti o il maggior costo da correlare alla loro esecuzione, l'esiguità dell'importo quantificato in riferimento al minor valore dei lavori di posa dei cartongessi, nonché la necessità di addebitare alla anche i costi di ripristino delle “crepe ben visibili orientate a 45°, sulle Controparte_3
contropareti opposte del vano scala”.
Esponeva che, successivamente all'avvenuto deposito dell'elaborato peritale, a seguito delle copiose precipitazioni del novembre 2019 erano emersi ulteriori difetti (infiltrazioni nella parete interna della cucina e distacco dei cordoli in pietra di rivestimento della parete esterna, lato mare), prontamente denunciati alla la quale, tuttavia, benché Controparte_1
sollecitata, non aveva dato riscontro alla richiesta di sopralluogo, né aveva accolto la contestuale richiesta di effettuare gli interventi di ripristino oggetto dell'a.t.p..
Elencava, infine, quali ulteriori voci di danno emergente: a) il corrispettivo della fornitura supplementare di n. 2 motori SCS 10/12 resasi necessaria a seguito della sparizione CP_4
dal cantiere di quelli precedentemente forniti nel corso dei lavori e affidati alla custodia dell'appaltatrice; b) i disagi patiti per la prolungata presenza degli operai nell'immobile a causa dei diversi interventi di ripristino effettuati nell'arco di un triennio, con conseguente limitazione nella fruibilità delle unità abitative;
c) i disagi legati ai futuri interventi di ripristino previsti in sede di a.t.p..
Chiedeva condannarsi la società convenuta al pagamento delle somme necessarie all'esecuzione delle opere finalizzate ad eliminare tutti i vizi ed i difetti lamentati, al risarcimento di tutti gli ulteriori danni conseguenti all'inadempimento ad essa ascrivibile, nonché al pagamento della somma di Euro 287,65, pari al corrispettivo pagato dall'attrice per la fornitura supplementare dei due motori SCS 10/12. Chiedeva altresì accertarsi il CP_4
minor valore delle opere eseguite dalla società convenuta nell'importo di Euro 6.569,79, o in quello diverso ritenuto di giustizia, e la rifusione delle spese di lite, incluse quelle relative al procedimento per a.t.p..
2. Si costituiva l'appaltatrice sostenendo l'infondatezza delle Controparte_1 domande attoree, e in ogni caso lamentandone l'esorbitanza, già evidenziata dagli esiti dell'accertamento tecnico preventivo. Evidenziava, in particolare, che gli eventuali difetti di posa dei cartongessi e della scossalina metallica laterale dovevano essere imputati alla committenza, la quale non le aveva fornito alcun progetto o particolare costruttivo su cui lavorare, e contestava le ulteriori domande risarcitorie aventi a oggetto i beni spariti dal cantiere, non essendone stata nominata custode, né avendo firmato la presa in carico del materiale fornito, nonché i danni causati dai ripristini, considerata la modestia dei difetti ed essendo fisiologica, in cantieri importanti, la necessità di interventi di aggiustamento o correzione.
Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per la sua moderazione nei limiti quantificati in sede di a.t.p..
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della committente al pagamento del residuo importo corrispettivo, pari a Euro 30.000,00, detratti gli importi per i necessari interventi di ripristino così come quantificati nell'a.t.p., nonché la somma di Euro 1.401,87 pari ad 1/3 del compenso liquidato al c.t.u. nella fase di a.t.p.
Infine, tenuto conto che le lamentele dell'attrice inerivano tutte a vizi e difetti nella posa dei cartongessi, chiedeva, ottenendola, l'autorizzazione a chiamare in causa la subappaltatrice onde esserne garantita e manlevata da ogni responsabilità e richiesta Controparte_3
risarcitoria dell'attrice.
3. Si costituiva in giudizio precisando di avere avuto in affidamento la Controparte_3
realizzazione non di opere strutturali bensì esclusivamente del cappotto esterno, delle pitturazioni esterne e interne e della realizzazione di pareti in cartongesso. Contestava la consistenza, e comunque, l'imputabilità dei vizi dedotti dall'attrice, insistendo per il rigetto delle domanda dalla stessa formulate, e, in via subordinata, per la riduzione della domanda attorea e, di conseguenza, di quella avanzata in via di manleva nei propri confronti dall'appaltatrice , nei limiti di quanto accertato in sede di a.t.p., e con Controparte_1 ripartizione tra appaltatrice e subappaltatrice in relazione alle rispettive responsabilità. Infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del saldo corrispettivo di Euro 8.000,00 (oltre iva), da decurtare dell'importo coincidente con i costi di ripristino indicati nella relazione di a.t.p. come a sé addebitabili, pari a Euro 2.786,84, oltre iva, e della quota di 1/3 dell'ammontare del compenso liquidato al c.t.u., pari a Euro 1.401,87 per un totale di Euro 4.958,19 iva inclusa.
4. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita mediante acquisizione della relazione di a.t.p. redatta dall'ing. espletamento Persona_1
di c.t.u. affidata a quest'ultima, venendo invece respinte le istanze di ammissione di prove orali dedotte dalle parti.
5. Con sentenza n. 543/2023 del 10.10.2023, pubblicata il 17.10.2023, il Tribunale di Trieste recepiva le conclusioni della c.t.u. che, ferma la riconduzione ad origine strutturale delle crepe sulle contropareti opposte del vano scala, aveva registrato un “lieve peggioramento della situazione fessurativa” (pag. 8) già rilevata in sede di a.t.p., nonché la presenza di problematiche sopraggiunte, e quantificato gli interventi di ripristino in Euro 14.317,10 (iva esclusa), parte dei quali, pari a Euro 5.524,30 (iva esclusa), da associare agli interventi della
, e aveva inoltre, rimeditando il risultato esposto nella prima relazione, stimato il CP_3
minor valore delle opere nell'importo (più elevato) di Euro 3.873,60.
Con particolare riguardo ai difetti presenti nel sottoportico esterno, escludeva che la circostanza che le società appaltatrice e subappaltatrice non avessero mai ricevuto dalla committenza alcun progetto esecutivo e/o particolare costruttivo potesse costituire motivo di esonero da responsabilità, mancando la prova di una segnalazione, da parte delle due imprese, di tali carenze progettuali e della possibile incidenza di esse sulla adeguatezza del risultato promesso, così come la prova di un eventuale ordine impartito dalla committente ad eseguire cionondimeno l'intervento edilizio.
Quanto invece alla riduzione del corrispettivo dovuto alla convenuta in dipendenza dal minor valore dell'opera a causa della posa di una parte di cartongessi attuata con la tecnica della placcatura, invece che dell'ordito/telaio metallico prevista nel capitolato, osservava da un lato che la questione investiva il solo rapporto fra l'attrice e l'appaltatrice convenuta, senza effetti sul rapporto sussistente tra quest'ultima e la subappaltatrice , atteso che la CP_3
pattuizione fra dette società aveva quantificato, ai fini del computo del corrispettivo delle opere subappaltate, l'esecuzione dei cartongessi secondo la tecnica del placcaggio, e constatava dall'altro l'assenza in atti di una evidenza rigorosa che la variazione della tecnica di posa fosse stata ordinata dal committente, o altrimenti concordata, non rilevando a tal fine l'assenza di contestazioni da parte del direttore dei lavori.
Rigettava le ulteriori domande risarcitorie, aventi a oggetto il valore della fornitura dei beni sottratti dal cantiere, nonché tutti i disagi patiti e patiendi dall'attrice per gli interventi di ripristino già effettuati e da effettuarsi, poiché generiche, non provate e comunque infondate.
Accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta di condanna dell'attrice al pagamento del saldo delle opere dei lavori eseguiti, pari all'importo non contestato di Euro 30.000,00, non rilevando in contrario la parziale fondatezza delle domande della dott.ssa le quali, avendo carattere risarcitorio o “costitutivo- Pt_1
determinativo” (il minor valore dell'opera per l'errata posa dei cartongessi;
pag. 11), non configuravano, a differenza dell'azione di condanna dell'appaltatore all'eliminazione diretta di vizi, una speciale applicazione dell'azione generale di adempimento, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 1460 c.c.. Riteneva perciò dovuti gli interessi moratori sul credito per il corrispettivo azionato dall'appaltatrice, calcolati dalla domanda riconvenzionale alla decisione e nel saggio legale previsto dall'art. 1284, 4° co., c.c., quantificando il credito nella complessiva somma di Euro 38.706,16.
Determinato in Euro 19.031,19 iva esclusa alla medesima data il credito dell'attrice, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi al saggio legale, e operata la compensazione tra le due contrapposte ragioni, condannava la dott.ssa al pagamento Pt_1
della somma di Euro 19.674,97.
Quanto ai rapporti tra società appaltatrice e subappaltatrice, operata la compensazione fra il credito della società nei confronti della terza chiamata Controparte_1 CP_3
(Euro 5.524,30 al netto di iva, rivalutato secondo gli indici Istat a Euro 5.779,55), e il
[...]
controcredito di quest'ultima a titolo di residuo corrispettivo (Euro 8.000,00 al netto di iva, che, maggiorato degli interessi moratori, è pari a Euro 9.909,24), condannava la convenuta a pagare alla terza chiamata la somma differenziale di Euro 4.210,69 che, con l'aggiunta dell'iva, ascendeva a Euro 5.137,04.
In punto spese, dato atto che, per un verso, la relazione redatta dal c.t.u. ing. nel Per_1
giudizio meritale aveva esposto valori più che triplicati, quanto ai costi delle opere di ripristino, e quadruplicati, quanto alla voce del minor valore, rispetto a quelli indicati in fase di accertamento tecnico preventivo, e dunque, che l'espletamento del giudizio di merito aveva riconosciuto alla committente un vantaggio tutt'altro che risicato, ma che, per altro verso, all'esito di tale giudizio la committente era risultata debitrice nei confronti dell'appaltatrice di un importo di entità pressoché doppia rispetto a quella individuata Controparte_1
in fase di a.t.p., e che analoghe considerazioni potevano compiersi circa i rapporti fra la convenuta e la terza chiamata, il giudice ravvisava un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale che lo induceva a suddividere per un terzo a carico di ciascuna delle parti gli oneri della c.t.u. svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e nel giudizio di merito, a compensare integralmente tra le parti le spese relative al menzionato procedimento per a.t.p., e a condannare – in virtù della prevalente soccombenza - l'attrice alla rifusione della metà delle spese di lite in favore della convenuta, e quest'ultima alla rifusione della metà delle spese di lite in favore della terza chiamata, con compensazione della residua metà.
6. Avverso detta sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi, Parte_1
individuabili – in mancanza di una loro puntuale numerazione – sulla base del contenuto descrittivo dei paragrafi dell'atto introduttivo.
6.1 Con il primo (rubricato “errata valutazione da parte del Giudice di prime cure della materia del contendere ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'appaltatrice e della quantificazione dei danni”, sottoparagrafo i) del capitolo 2, e sottoparagrafo iii) del capitolo
3), riguardante il mancato riconoscimento del danno derivante dalle “crepe ben visibili orientate a 45° sulle contropareti opposte al vano scale”, l'appellante ha rilevato che la natura strutturale delle stesse, mai contestata, non poteva condurre, come ritenuto erroneamente dalla c.t.u. e dal giudice, a escludere la responsabilità della la quale discendeva Controparte_3 dall'adozione, pur nella consapevolezza del problema strutturale, della modalità di posa del pannello mediante placcaggio, destinata a produrre esiti dannosi, anziché di quella consistente nella posa su orditura metallica.
6.2 Con il secondo motivo (“Errata interpretazione ed applicazione della legge da parte del
Giudice di prime cure”, pagg. 11 ss.), la dott.ssa ha censurato l'interpretazione dell'art. Pt_1
1668, I co. c.c. come di una norma che subordinerebbe l'azione risarcitoria del committente all'infruttuoso esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica, rilevandone la contrarietà rispetto alla consolidata giurisprudenza, la quale consentirebbe invece al committente di chiedere sempre, alternativamente, l'esatto adempimento, la riduzione del prezzo, o il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi. L'interpretazione accolta dal giudice di primo grado sarebbe applicabile, secondo l'appellante, solo nell'ipotesi, qui esclusa, di vizi e/o difetti lievi che non necessitano di immediata soluzione, e non potrebbe in ogni caso invocarsi nel caso di specie, in quanto l'appaltatrice aveva già effettuato spontaneamente reiterati, ma inutili, interventi di ripristino, né sarebbe “plausibile” (pag. 13) richiedere alla committente di attendere l'esito di un triplice giudizio (azione di adempimento, azione esecutiva e azione di condanna al risarcimento) prima di poter procedere direttamente all'eliminazione dei vizi manifestatisi, in quanto da tale attesa sarebbero scaturiti danni ulteriori in termini di impossibilità di utilizzo dell'unità immobiliare, possibili eventi dannosi a cose e/o persone, aggravamento dei vizi.
L'appellante ha infine aggiunto che, non essendo nota l'esatta origine delle cavillature, ed essendo possibile sostenere, alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali estensive della portata dell'art. 1669 c.c., che i vizi ed i difetti in questione potessero essere qualificati come gravi, era stata in ogni caso invocata, oltre alla garanzia contrattuale ex art. 1667 e ss. c.c., operante in caso di vizi lievi, anche l'azione extracontrattuale, non incompatibile con la precedente, di cui all'art. 1669 c.c., applicabile in caso di vizi gravi.
6.3 Con il terzo motivo (proposto all'interno del sottoparagrafo v, pag. 14, rubricato “omesso esame e/o errata valutazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione in atti ed omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno in via equitativa”, pag. 14),
l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti per la prolungata presenza di operai nel proprio immobile, rilevando di avere fornito prova dei disagi patiti, mediante allegazione della relazione dell'ing. dd. 16.11.2018, da cui si evincerebbe la portata degli Per_2
interventi di ripristino eseguiti dalla nell'aprile 2018, nonché la Controparte_3 corrispondenza intercorsa tra le parti a partire dall'ottobre del 2016. Quanto ai disagi futuri, ha lamentato l'omessa o errata valutazione della c.t.u., la quale aveva quantificato in ben venti giorni lavorativi la durata degli ulteriori interventi di ripristino, di cui quindici per quelli interni, con conseguente privazione della fruibilità dell'immobile per un significativo lasso temporale.
6.4 Il quarto motivo (“errata interpretazione ed applicazione della legge da parte del Giudice di prime cure”, sottoparagrafo vi), pagg. 17 ss.) ha a oggetto il capo della sentenza impugnata con cui, esclusa l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento proposta dalla committente, è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta di condanna al pagamento del saldo delle opere dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto.
Lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 1668 c.c., ha sostenuto che in materia trova pacificamente applicazione il principio "inadimplenti non est adimplendum", nella specie giustificato, tenuto conto che mentre l'appaltatrice si era rifiutata di intervenire per l'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati in sede di a.t.p. e di verificare quelli manifestatisi in epoca successiva, la committente aveva sempre mantenuto una condotta improntata a buona fede, provvedendo a pagare la somma di Euro 14.000,00 dopo l'avvio del procedimento per a.t.p. a titolo di parziale corrispettivo, riducendo il proprio debito a Euro 30.000,00 legittimamente trattenuto in garanzia.
Conseguentemente, non potendo la committente essere considerata in mora, dalla somma di
Euro 38.706,16 liquidata in favore di andrebbero dedotti gli Controparte_1
interessi moratori calcolati nella misura di Euro 8.706,16, oltre all'importo pari al minor valore dell'opera, pari a Euro 3.873,60, omesso nel conteggio effettuato dal giudice di primo grado e da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, degli interessi moratori e dell'I.V.A. di legge.
6.5 Con il quinto motivo (“Errata interpretazione ed applicazione della legge da parte del
Giudice di prime cure. Errore nel calcolo delle somme liquidate, sottoparagrafo vii), pag. 21) la dott.ssa ha censurato il capo della sentenza che ha disposto la compensazione tra il Pt_1
credito di valore vantato dalla committente per vizi e minor valore dell'opera e il credito di valuta di spettanza della appaltatrice in quanto viziato sotto due profili: Controparte_1
a) il criterio di liquidazione degli interessi sul credito dell'attrice era stato individuato dal giudice di prime cure negli interessi c.d. compensativi, da liquidarsi al saggio legale individuato in via equitativa, invece che negli interessi moratori di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., disposizione applicabile – secondo ormai pacifica interpretazione giurisprudenziale – a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle derivanti da un rapporto di natura contrattuale;
b) il calcolo del credito dell'attrice era stato erroneamente effettuato al netto dell'IVA al 10%.
6.6 Con il sesto e ultimo motivo (“Errata e/o contraddittoria interpretazione ed applicazione della legge da parte del Giudice di prime cure”, sottoparagrafo viii, pag. 24) l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese legali operata dal primo giudice, sia in quanto fondata su dati numerici errati, per le ragioni esposte nei precedenti due motivi, sia in quanto muoverebbe dall'assunto, errato, della soccombenza parziale dell'attrice, oltre a risultare contraddittoria, non avendo il giudice tenuto conto del fatto che il maggior impiego di risorse era stato sostenuto dalla committente per l'avvio di due procedimenti giudiziari e il previo espletamento di una serie di accertamenti tecnici stragiudiziali, finalizzati al riscontro di doglianze rivelatesi poi in buona misura fondate, e che d'altro canto l'appaltatrice aveva perdurato nell'inadempimento alle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale, rifiutandosi di effettuare i necessari ripristini sia all'esito dell'a.t.p., sia prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
6.7 Infine, in via istruttoria, ha riproposto le istanze formulate nel giudizio di primo grado, in particolare la prova testimoniale articolata nella memoria dd. 24.03.2021.
La dott.ssa ha quindi richiesto, in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
condanna di al pagamento della complessiva somma di Euro Controparte_5
18.190,70, oltre a IVA, di cui Euro 14.317,10 quale costo per l'eliminazione del vizi ed Euro
3.873,60 quale minor valore delle opere eseguite, e oltre al risarcimento dei danni, anche futuri, da liquidarsi in via equitativa, derivanti dai disagi per l'esecuzione dei lavori di ripristino. Ha altresì richiesto la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, incluso il procedimento per a.t.p., e alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
7. Si è costituita anche la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dei precetti di cui all'art. 342, co.1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, chiedendo pertanto l'integrale conferma della sentenza impugnata.
7.1 Quanto al primo motivo, ha evidenziato che in tutti gli atti difensivi l'attrice aveva sempre contestato l'origine strutturale delle crepe e che, in ogni caso, la doglianza era infondata, avendo la c.t.u. chiarito che l'orditura metallica non avrebbe risolto il problema ma soltanto spostato il punto di fessurazione.
7.2 Quanto al secondo motivo, ha contestato l'affermazione dall'appellante, secondo cui all'esito degli accertamenti tecnici disposti mediante c.t.u. il Giudice avrebbe riconosciuto
“piena ragione” all'attrice, rammentando che l'attrice aveva instaurato il procedimento di a.t.p. e il giudizio di merito lamentando la sussistenza e l'insorgenza di gravi danni, per i quali aveva formulato ingentissime richieste risarcitorie, laddove gli accertamenti tecnici avevano, invece, qualificato i vizi come minimi e di carattere fisiologico (oltre che escluso per taluni la responsabilità dell'appaltatore e del posatore in quanto di origine strutturale), quantificando i relativi costi di ripristino in misura molto modesta rispetto al valore complessivo dell'appalto.
Con riferimento all'affermazione avversaria secondo cui l'art. 1668 c.c. troverebbe applicazione nella sola ipotesi di vizi lievi e dunque non anche nel caso di specie, in cui si tratterebbe di danni gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'appellata ha rammentato che tutte le risultanze tecniche avevano qualificato i pochi vizi riscontrati come di modestissima entità ed emendabili con una spesa contenuta, né era stato rilevato alcun pericolo di rovina, risultando pertanto il richiamo all'art. 1669 c.c. del tutto fuori luogo.
7.3 Del pari infondato è stato ritenuto il terzo motivo, risultando le domande risarcitorie generiche, non provate e comunque infondate. Ha inoltre rilevato che, come verificato dalla c.t.u., tutti gli interventi di ripristino erano stati eseguiti prima che l'unità fosse abitata e che, in ogni caso, i vizi marginali manifestatisi dopo la conclusione dei lavori e anche successivamente all'instaurazione della causa non erano tali da impedire o limitare l'uso dell'immobile. Ha concluso, pertanto, che in assenza di danno certo e provato nell'an, non sarebbe stata possibile alcuna liquidazione in via equitativa.
7.4 Con riferimento al quarto motivo, ferma la correttezza delle argomentazioni del primo
Giudice, l'appellata ha evidenziato che la committente non avrebbe in ogni caso potuto invocare l'eccezione di inadempimento per difetto del requisito della buona fede, non avendo essa – diversamente da quanto sostenuto – “legittimamente e proporzionalmente sospeso il pagamento in garanzia”, atteso che la somma trattenuta in garanzia era stata in un primo momento di dieci volte superiore al danno poi riconosciuto in sede di a.t.p. (Euro 44.000,00
a fronte di un danno pari ad Euro 4.179,85), e che, successivamente, versato un acconto all'esito dell'a.t.p. di Euro 14.000,00, la dott.ssa era rimasta debitrice della somma di Pt_1
Euro 30.000,00 a fronte di un danno totale stimato in Euro 5.154,50.
7.5 Con riguardo al quinto motivo, ha ribadito che correttamente il credito dell'attrice era stato aumentato degli interessi compensativi al saggio legale, anziché a quello previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., e, quanto all'asserito errore materiale in cui sarebbe incorso il Giudice nella parte in cui ha utilizzato – ai fini della devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi compensativi – la somma al netto dell'Iva, ha evidenziato che in realtà era stata l'appellante a incorrere in errore avendo indicato in Euro 19.031,19 la somma al netto dell'Iva invece della somma di Euro 18.190,70. 7.6 Ha ribadito, infine, la correttezza delle statuizioni in punto spese.
8. Si è costituita insistendo – in via principale - per il rigetto dell'appello; in Controparte_3
via subordinata ha chiesto che, tenuto conto delle quote di responsabilità riconosciute dalla c.t.u. nei rapporti interni con il proprio debito nei confronti della Controparte_1
committente sia liquidato in misura inferiore a quanto trattenuto in garanzia dall'appaltatrice maggiorati di Iva e interessi moratori.
8.1 Con riferimento al primo motivo, l'appellata ha evidenziato come la dott.ssa avesse Pt_1 sempre contestato, tramite i propri tecnici e anche in corso di causa, l'origine strutturale delle crepe, che era stata invece motivatamente accertata dalla c.t.u., la quale aveva in ogni caso precisato che neppure la posa in opera su orditura metallica suggerita dal c.t. della committente avrebbe risolto il problema, ma unicamente spostato il punto di fessurazione dal centro della parete ai lati.
8.2 Con riferimento al secondo motivo, premessa la sua pertinenza ai rapporti tra committente e appaltatrice, l'appellata ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c., essendo essa stata essa riconosciuta responsabile di difetti di lievissima entità e non certo assimilabili alla rovina di edifici invocata dall'appellante.
8.3 Quanto al terzo motivo, ha dedotto, a ulteriore conferma della correttezza Controparte_3
della statuizione del giudice di prime cure, che buona parte dei ripristini erano stati eseguiti ben prima che l'unità fosse abitata e, in ogni caso, che i minimi difetti manifestatisi successivamente all'instaurazione della causa non avrebbero potuto in alcun modo impedire la normale fruibilità dell'immobile. Né, contrariamente a quanto affermato da controparte, il
Giudice avrebbe potuto liquidare il danno in via equitativa in mancanza di prova certa dell'an debeatur.
8.4 Quanto al quarto motivo, non riguardante la propria posizione, in quanto relativo alla domanda riconvenzionale dell'appaltatrice, ha rappresentato che, quand'anche si ritenesse applicabile l'eccezione di inadempimento, andrebbe verificata la necessaria buona fede della committente, considerato che la stessa aveva trattenuto oltre 30.000,00 Euro a fronte di vizi stimati in misura inferiore a 15.000,00 Euro.
8.5 Con riferimento al quinto motivo, premessa l'estraneità alla propria Controparte_3
posizione, avendo lo stesso a oggetto pretesi errori nel calcolo del credito di valore della committente nei confronti dell'appaltatrice, ha addebitato a errore di calcolo lo scomputo, da parte dell'appellante, degli interessi moratori dal quantum dovuto all'appaltatrice, nonché la richiesta di detrarre da tale importo il minor valore dell'opera, e ha chiarito che – ove si procedesse a tale detrazione – “dall'importo così ottenuto non si potranno detrarre 18.190,70
(=14317,10 + 3873,60) oltre accessori riconosciuti, ma solo l'importo dei vizi (=14317,10
+ accessori)” (pag. 28 della comparsa di risposta).
8.6 L'appellata ha infine ribadito la correttezza della statuizione in punto spese alla stregua dell'esito del giudizio.
9. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
18.3.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
10. Va innanzitutto esaminata, per il suo carattere preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata Controparte_1
L'atto introduttivo è distinto in tre capitoli (1, 2 e 3), corrispondentemente alla numerazione del primo comma dell'art. 342 c.p.c.. Il primo contiene il mero elenco dei cinque capi che si intendono appellare. Il secondo (“indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti..:”) è costituito dal solo paragrafo 1.1, che rimanda al primo capo della decisione impugnata (denominato “fatti salienti e profili processuali”), e che è suddiviso in due sottoparagrafi, che riguardano solo alcuni dei capi impugnati (in particolare, non quelli aventi a oggetto la domanda riconvenzionale della convenuta e le spese di lite). Il terzo (“indicazione delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata …”)
è riferito, attraverso i rispettivi paragrafi (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), a tutti i cinque capi appellati;
ciascuno dei paragrafi è suddiviso, a sua volta, in sottoparagrafi, in numero tra loro variabile.
Una tale, inconsueta, strutturazione dell'atto di appello non facilita certo l'individuazione dei motivi di gravame, anche in considerazione della loro mancata numerazione (carenza che – si nota incidentalmente – riguarda anche le pagine dell'atto di appello).
I motivi appaiono tuttavia, anche se non agevolmente, ricavabili dal complesso dell'atto, essendo segnatamente formulati: il primo nel sottoparagrafo i) del capitolo 2 e nel sottoparagrafo iii) del capitolo 3); il secondo e il terzo, rispettivamente, nei sottoparagrafi iv)
e v) del paragrafo 1.2; il quarto nel sottoparagrafo vi) del paragrafo 1.3; il quinto nel sottoparagrafo vii) del paragrafo 1.3; il sesto nel sottoparagrafo viii) del paragrafo 1.5.
Risultano altresì rispettate le prescrizioni dell'art. 342, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità va quindi respinta, malgrado l'atto di appello non eccella per chiarezza espositiva. 11. Nel merito, in relazione al primo motivo va innanzitutto rilevata la carenza di interesse dell'appellante a dolersi del mancato risarcimento del danno connesso alla presenza delle
“crepe ben visibili orientate a 45° sulle contropareti opposte al vano scale”, non avendo la stessa formulato alcuna domanda al riguardo (la dott.ssa ha chiesto nelle conclusioni Pt_1
che il risarcimento per i vizi e difetti sia determinato in Euro 14.317.10, e quindi nella stessa somma liquidatale con la sentenza impugnata1), tanto da ammettere, in comparsa conclusionale, che “Ad ogni buon conto, si ribadisce che lo specifico motivo di appello non attiene al merito della questione, tant'è che la richiesta di riforma della sentenza non riguarda il mancato riconoscimento di un corrispettivo economico per il mancato ripristino murario, bensì la erronea interpretazione data dal giudicante alla vicenda, in base alla quale
è stata espressa una valutazione a discapito dell'odierna appellante, in particolare per quanto riguarda la fondatezza delle pretese svolte e la conseguente determinazione della soccombenza in giudizio” (pag. 33).
In altri termini, ciò che l'appellante sollecita è un diverso accertamento circa la sussistenza del vizio e la sua addebitabilità a errore esecutivo di ai soli fini della Controparte_3
statuizione sulle spese.
In merito, si osserva che il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità dell'appaltatrice e della subappaltatrice per la presenza delle crepe sulle contropareti del vano scale, rilevandone – in conformità all'accertamento compiuto dalla c.t.u. - l'origine strutturale.
L'assunto della dott. di non avere mai messo in discussione, e anzi di avere condiviso Pt_1
una tale origine, risulta smentita dalle plurime contestazioni dalla stessa svolte sia prima dell'instaurazione del giudizio (v., tra le tante, la relazione dell'ing. nella quale viene Per_3
sostenuto che “le fessure non hanno natura strutturale…”, doc. 15 di parte attrice;
pec dd.
21.10.2018 inviata all'appaltatrice dall'avv. Balestra, il quale “…contesta l'aprioristica affermazione per cui le fessurazioni diagonali sarebbero provocate da un assestamento delle strutture…”, doc. 22), sia nel corso di questo (v. atto di citazione ove, a pag. 13, venne contestata la conclusione della c.t.u. nominata nel procedimento di a.t.p., la quale aveva ritenuto la causa strutturale delle crepe: “Tali considerazioni non sono condivisibili per quanto riguarda la mancata individuazione di responsabilità in capo alla .”, Parte_2
contestazione ribadita dal c.t.p. nel corso delle indagini: “La C.T.U. ritiene che la lesioni sia conseguenza diretta di fenomeni strutturali. Lo scrivente non condivide tale asserzione”, pag.
3 delle controdeduzioni del geom. allegate alla relazione della c.t.u.). CP_6
In secondo luogo e in ogni caso, la c.t.u. ha replicato in modo convincente alle osservazioni del c.t.p. attoreo nella parte in cui questi aveva censurato l'errore di consistito Controparte_3
nella posa del pannello placcato in luogo della posa di un pannello su orditura metallica, rilevando che la soluzione indicata “può essere migliorativa ma se vi sono dei movimenti della parete sottostante a cui è ancorata la controparete in cartongesso la presenza dell'orditura metallica non risolve del tutto il problema ma, semplicemente, sposta il punto di fessurazione dal centro parete ai lati, all'intersezione tra la controparete verticale ed il soffitto o il calpestio” (pag. 21 della relazione), e confermando quindi le conclusioni già espresse circa la non configurabilità quale vizio delle crepe.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
12. Il secondo motivo è diretto contro il capo della decisione riguardante la responsabilità dell'appaltatrice convenuta.
La dott.ssa pur rilevando che il giudice di primo grado avrebbe “riconosciuto la (sua) Pt_1
piena ragione” (pag. 10 dell'atto di appello) liquidando in suo favore, a titolo di risarcimento del danno e riduzione del corrispettivo, un importo complessivo di Euro 18.190,70, lamenta l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 1668 c.c. operata in sentenza, la quale sarebbe contraria a quella della prevalente giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e difetti, riconosce al committente la tutela risarcitoria, senza necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica. L'appellante sostiene inoltre di non poter essere costretta all“esito di un triplice giudizio (azione di adempimento, azione esecutiva e azione di condanna al risarcimento) prima di poter procedere direttamente all'eliminazione dei vizi manifestatisi” (pag. 13 dell'atto di appello).
12.1 Il motivo di gravame non coglie, equivocandole, le ragioni della decisione impugnata.
Contrariamente a quanto lamentato nell'atto di appello, il Tribunale non ha in alcun modo ritenuto la natura subordinata (rispetto all'azione di condanna dell'appaltatore all'esecuzione specifica) dell'azione risarcitoria, né tantomeno ha affermato la necessità, per la committente, di esperire ben tre giudizi onde procedere all'eliminazione dei vizi (tanto da accogliere, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento dei danni provocati dai vizi), ma ha rilevato che “La committente a fronte dell'opera difettosa, non ha invocato il peculiare rimedio Pt_1 sancito dalla suddetta disposizione2, avente ad oggetto l'attività di facere, per ottenere direttamente dall'appaltatore il c.d. ripristino della conformità dell'opera, bensì, nuovamente lo si rammenta, ha chiesto condannarsi la società convenuta al risarcimento di un importo equivalente ai costi di eliminazione dei vizi, costi che, precisando le proprie conclusioni, ha indicato in misura esattamente corrispondente al quantum esposto dal c.t.u. ing. nella sua (seconda) relazione…” (pagg. 9-10). Per_1
Il riferimento all'esecuzione specifica prevista per gli obblighi di fare, contenuto nella nota n.
8 in calce alla pagina 9 della sentenza, non ha assunto alcuna rilevanza nella decisione, ma ha avuto i soli fini di evidenziare le differenze tra il rimedio, non invocato dall'attrice, costituito dalla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore e la tutela risarcitoria effettivamente azionata, e di illustrare quale sia l'interpretazione, condivisa dal giudice di primo grado, dell'inciso <> di cui all'art. 1668, co. 1 c.c..
Il motivo di appello va dunque disatteso, anticipando sin d'ora che la scelta dell'attrice di agire in via risarcitoria anziché con l'azione di garanzia prevista dall'art. 1668 c.c. assume invece specifico rilievo con riferimento al quarto motivo, più avanti esaminato.
13. Con il terzo motivo la dott.ssa ha censurato il rigetto della domanda di risarcimento Pt_1 dei danni patiti e di quelli futuri, derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino necessari all'eliminazione dei vizi accertati.
I danni di cui era stato chiesto il ristoro erano stati così descritti a pagina 23 dell'atto di citazione:
“b) – i disagi patiti dall'attrice per la reiterata e prolungata presenza degli operai che hanno eseguito, nel corso del triennio, diversi interventi diretti al ripristino delle opere con conseguente limitazione nella fruibilità delle unità abitative, sia per quanto riguarda
l'utilizzo diretto - ad esempio l'impossibilità di completare l'arredamento in previsione di dover effettuare i lavori di ripristino dei cartongessi che avrebbero richiesto lo spostamento del mobilio a parete - che per l'impossibilità di accogliere ospiti in un'abitazione che rispetti le abituali condizioni di vita della proprietaria, danni tutti da quantificarsi anche in via equitativa;
c) - i disagi patiendi nel periodo di esecuzione dei futuri interventi di ripristino, poiché dovranno essere spostati e protetti gli arredi ed i corredi, l'unità abitativa non sarà fruibile e saranno altresì necessari interventi di pulizia e di risistemazione, nonché l'asporto di tutti gli oggetti di valore e la sostituzione delle serrature delle porte d'ingresso”.
13.1 E' stata quindi la stessa attrice a qualificare come “disagi” gli asseriti pregiudizi patiti, i quali rivestirebbero natura non patrimoniale, incidendo, secondo la prospettazione svolta, su interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (nella specie si tratterebbe della temporanea riduzione dello spazio abitativo, dell'impossibilità di ospitare, della necessità di effettuare spostamenti di arredi e pulizie dei locali).
Costituisce indirizzo ormai consolidato, inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 26972/2008, quello secondo cui il danno non patrimoniale è bensì risarcibile anche qualora consegua non a fatto illecito, ma – come si assume nel caso in esame – a inadempimento contrattuale, purché sussistano le tre seguenti condizioni:
“a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass., ord. n.
33276/2023).
Nella specie, nessuno dei tre requisiti appare ricorrere, non rivestendo rilevanza costituzionale alcuna delle lesioni lamentate, né potendosi considerare intollerabile la temporanea, e invero breve, riduzione della fruibilità dell'immobile, o la necessità di differire inviti ad amici e parenti, risultando quindi il danno esposto – proprio come allegato dalla stessa dott.ssa Pt_1
– un mero disagio, come tale non meritevole di tutela risarcitoria.
13.2 In secondo luogo, rammentato che il danno, anche quello non patrimoniale, “non è mai in re ipsa, risarcibile essendo solo il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., ord. n. 7594/2018), appare corretta la decisione impugnata laddove ha evidenziato la carenza di prova dei disagi sofferti e di quelli futuri (oltre alla genericità della domanda), considerato che l'attrice non ha offerto di dimostrare, neppure con i mezzi dedotti nella memoria dd. 23.3.2021 di cui è stata reiterata, nel presente grado, la richiesta di ammissione3, quali concrete conseguenze siano derivate sulla fruizione dell'immobile dall'esecuzione dei lavori di ripristino, mentre – quanto ai disagi “patiendi” – la limitata portata e la tempistica degli interventi (parte dei quali riguardante peraltro l'esterno dell'immobile), descritta nella relazione della c.t.u. alle pagine 13-17, esclude, come correttamente evidenziato dal primo giudice, “una franca incidenza sulla fruibilità dell'immobile nel suo complesso (una villa)” (pag. 11 della sentenza).
13.3 Va pertanto respinto anche il terzo motivo di appello.
14. Con il quarto motivo la dott.ssa lamenta che il Tribunale abbia accolto la domanda Pt_1
riconvenzionale dell'appaltatrice, previa compensazione tra i rispettivi crediti, omettendo di valutarne, ai fini di cui all'art. 1460 c.c., la condotta inadempiente, tale da giustificare il proprio rifiuto di adempiere.
14.1 Il giudice di primo grado ha rilevato che, non avendo la dott.ssa proposto nei Pt_1
confronti dell'appaltatrice domanda di condanna alla eliminazione dei vizi, “non rileva la tematica dell'eccezione di inadempimento regolata dall'art. 1460 c.c., e dunque non vi è ragione di indagare se il rifiuto dell'attrice a pagare il saldo alla Pt_1 Controparte_1
sia stato espresso in buona fede” (pag. 12).
Il principio affermato dal Tribunale, secondo cui il mancato esperimento del primo dei rimedi offerti dall'art. 1668 c.c. esclude la proponibilità dell'eccezione di inadempimento, non specificamente censurato dall'appellante, risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “nell'appalto, quando il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretende l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, ma chiede il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso” (Cass., sent. n. 5496/2002; nello stesso senso, v. Cass., sent. n. 6009/2012; conferma, a contrario, del principio è offerta dalla sentenza n. 5892/1979 della Cassazione, la quale ha affermato che “Il committente il quale abbia chiesto l'eliminazione dei vizi dell'opera appaltata non è tenuto alla corresponsione del residuo prezzo, senza per ciò essere considerato in mora, prima che i vizi siano stati eliminati, potendo egli, sino a tale momento, giovarsi del principio inadimplenti non est adimplendum, sancito dall'art 1460 cod civ ed applicabile anche al contratto di appalto”).
E' quindi corretta la decisione del primo giudice, che ha ritenuto sussistente il credito della nella misura azionata (Euro 30.000,00, in seguito ridotto per Controparte_1 effetto della parziale compensazione con quello dell'attrice).
14.2 In ogni caso, si osserva come l'eccezione di inadempimento non sia stata sollevata dall'attrice in primo grado: la dott.ssa prendendo posizione sulla domanda Pt_1 riconvenzionale di pagamento del corrispettivo d'appalto spiegata dalla convenuta, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. ha espressamente allegato che “all'esito dell'accertamento dei vizi e dei difetti, il credito azionato in via riconvenzionale da
[...]
dovrà essere diminuito, in via compensativa, del minor valore delle opere Controparte_1 dalla medesima eseguite pari al costo necessario al loro ripristino a regola d'arte, nonché dei danni patiti e patiendi dall'attrice, per quanto ritenuto di giustizia. La pretesa creditoria dovrà essere inoltre ridotta dell'importo di Euro 648,56, iva compresa, corrispettivo della mancata realizzazione delle pareti di contorno alla finestra tipo velux al piano sottotetto, per la corrispondente stanza deposito al piano primo, prevista al Punto 22c) del computo allegato al contratto integrativo d'appalto (v. doc. 3)” (pagg. 3-4).
L'attrice quindi non oppose alla domanda avversaria l'inadempimento quale fatto impeditivo o estintivo, ma chiese che il credito dell'appaltatrice fosse ridotto limitatamente al minor valore delle opere eseguite e all'ammontare del risarcimento dei danni accertati, operazione che corrisponde proprio a quella effettuata, in via di compensazione, dal giudice di primo grado.
14.3 Non vi è infine ragione di escludere la debenza degli interessi moratori con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, posto che il corrispettivo dell'appaltatore, il quale va pagato alle scadenze contrattuali o quando l'opera è accettata dal committente, diviene inesigibile solo se vengono riscontrati nell'opera difetti legittimanti l'exceptio inadimpleti contractus, e tale inesigibilità si protrae finché i vizi non vengano eliminati o il committente non opti per la riduzione del corrispettivo. Pertanto, nell'ipotesi – come nella specie - di riduzione giudiziale del corrispettivo, gli interessi decorrono dalla data in cui esso avrebbe dovuto essere pagato (nel caso in esame, invece, dalla successiva data della domanda giudiziale, non avendo l'appellata impugnato la decisione adottata sul punto dal giudice di primo grado;
v. Cass., sent. n. 2948/1973; Cass., sent. n. 5734/2019). Va quindi respinto anche il quarto motivo d'appello.
15. E' invece fondato il quinto motivo di impugnazione, il quale contiene due distinte censure.
15.1 La prima doglianza, con la quale si lamenta che relativamente al credito risarcitorio dell'attrice siano stati riconosciuti gli interessi c.d. compensativi al saggio legale (art. 1284, co. 1 c.c.), anziché a quello previsto dal quarto comma dello stesso articolo 1284 c.c., è infondata.
L'obbligazione risarcitoria, vuoi da illecito aquiliano, vuoi da inadempimento contrattuale, costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
Tale essendo la funzione degli interessi compensativi, la scelta di uno dei diversi criteri della loro liquidazione non involge, come erroneamente ritenuto dall'appellante, l'applicazione dell'art. 1284 c.c., ma dell'art. 1223 c.c.. Conseguentemente, il creditore il quale si dolga del riconoscimento di tali interessi ai sensi del primo, anziché del quarto comma dell'art. 1284
c.c., ha l'onere di indicare le ragioni per le quali ritiene errato, e inidoneo a compensare il pregiudizio subito, il saggio applicato dal giudice, rispetto a quello, diverso, invocato (v.
Cass., sent. n. 19063/2023 la quale, muovendo dal rilievo che l'utilizzazione di uno specifico criterio di liquidazione degli interessi compensativi a preferenza di un altro “non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c.”, ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, co. 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
E tali ragioni non sono state esplicitate dalla dott.ssa limitatasi a censurare la mancata Pt_1
applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., sull'errato presupposto dell'avvenuta violazione di tale norma. Né sussiste la lamentata sperequazione rispetto al credito dell'appaltatrice, cui sono stati invece applicati gli interessi al saggio in questione, attesa la diversa natura degli interessi - moratori e non compensativi – che maturano sul corrispettivo dovuto all'appaltatore.
15.2 E' invece fondata la seconda censura, riguardante la mancata applicazione dell'Iva al
10% sul credito risarcitorio dell'attrice.
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato, come nel caso in esame, in base alle spese da affrontare per effettuare i lavori di ripristino, la relativa somma deve ricomprendere anche l'Iva, pur se l'intervento non
è stato ancora eseguito, e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata (si tratta di principio consolidato, v., ad es., in tema di spese per la riparazione di autoveicoli, Cass., sent. n. 1688/2010).
Il credito risarcitorio della dott.ssa pari a Euro 14.317,10, è stato invece quantificato Pt_1
dal Tribunale al netto dell'Iva al 10%, nonostante la sussistenza del diritto della danneggiata al rimborso o alla detrazione dell'Iva non sia stata neppure allegata.
La dovuta applicazione dell'imposta (Euro 1.431,71) comporta la rideterminazione in Euro
15.748,81 del credito risarcitorio.
Non spetta invece l'Iva sulla somma a titolo di riduzione del corrispettivo dovuto all'appaltatrice, sia in quanto si tratta di credito non avente natura risarcitoria, sia in quanto l'ammontare del prezzo dell'appalto, dal quale tale credito va detratto, è stato determinato al netto dell'Iva, in conformità alla domanda della convenuta.
15.3 Deve pertanto essere riquantificata la somma differenziale spettante all'appellata, secondo i calcoli effettuati nella sentenza impugnata, e tenuto conto, ai fini della data di determinazione dei rispettivi crediti, del fatto che la somma liquidata a carico della dott.ssa dal giudice di primo grado è stata già pagata (v. contabile del bonifico allegata sub 3 Pt_1
all'atto di appello).
Il credito dell'attrice, espresso in valori che corrispondono a quelli della data della sentenza di primo grado, è pari a Euro 19.622,41 (Euro 15.748,81 + Euro 3.873,60) va dapprima devalutato alla data della domanda (4.1.2020) in Euro 16.901,30; su quest'ultima somma, via via annualmente rivalutata sino alla data della sentenza di primo grado, vanno quindi applicati gli interessi compensativi al saggio legale, giungendosi quindi all'importo di Euro 20.636,34.
Il credito della convenuta (Euro 30.000,00) maggiorato degli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda sino alla data della sentenza di primo grado è invece pari a Euro 38.706,16. Operata la compensazione tra i contrapposti crediti, la somma differenziale dovuta dalla dott.ssa alla società appellata è quindi pari a Euro 18.069,82. Pt_1
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, la somma differenziale al cui pagamento la dott.ssa è tenuta in favore della società appellata va Parte_1
determinata in Euro 18.069,82, anziché in Euro 19.674,97.
16. L'ultimo motivo di appello attiene al capo relativo alle spese di lite e, segnatamente, alla regolazione delle spese del giudizio di merito tra la dott.ssa da un lato e Pt_1 CP_1 dall'altro, posto che non risulta impugnata la statuizione afferente alle spese del
[...]
procedimento di a.t.p. ante causam, né quella riguardante il rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata.
16.1 Nell'ipotesi – come nella specie – di riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado, si verifica, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la caducazione anche del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v. Cass., sent. n. 26985/2009).
Il potere-dovere del giudice d'appello di provvedere in merito va esercitato sulla base dell'esito complessivo della lite (giurisprudenza pacifica in tal senso, v., ad es., Cass., ord. n.
14916/2020).
Nel caso in esame, un tale esito complessivo non appare evidenziare, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, una prevalente soccombenza dell'attrice.
E, invero, va osservato, quanto alla dott. che i crediti azionati in giudizio, a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni e di minor valore per i vizi e difetti, sono stati ritenuti sussistenti, anche se in misura inferiore a quella richiesta, ed estinti a seguito di compensazione, essendo stata accertata, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, la fondatezza di buona parte delle doglianze di carattere tecnico sollevate, tale da far ritenere giustificata l'iniziativa giudiziale;
che è stata invece respinta l'ulteriore domanda risarcitoria per i disagi patiti e la sottrazione di due motori.
Quanto invece alla è stata accolta solo parzialmente la domanda CP_1 Controparte_1
riconvenzionale, essendo stato quantificato in Euro 18.069,82, anziché nell'importo di Euro
24.140,44 richiesto, il corrispettivo residuo dovuto.
Appare dunque ricorrere una reciproca soccombenza delle parti, che giustifica, in ulteriore parziale riforma della sentenza appellata, l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio. Le medesime considerazioni vanno estese al regolamento delle spese del presente grado, pure interamente compensate.
17. Essendo stato diminuito – per effetto della riduzione del residuo corrispettivo dovuto all'appellata e dell'integrale compensazione delle spese di lite – l'ammontare della somma liquidata nella sentenza impugnata a carico dell'appellante, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda di ripetizione, va condannata a restituire Controparte_1 alla dott.ssa la somma pari alla differenza tra quanto da quest'ultima pagato in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dalla stessa dovuto sulla base della presente sentenza, oltre agli interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. (applicabili anche alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c.; v. Cass., ord. n. 61/2023) dalla data della notifica dell'atto di appello (15.4.2024) al saldo (ed esclusa la chiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stato allegato, né provato, il maggior danno ex art. 1224, co. 2 c.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 143/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
A) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
a) relativamente al capo 1), condanna la dott. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della minor somma differenziale di Euro 18.069,82; Controparte_1
b) relativamente al capo 4), compensa integralmente tra le suddette due parti le spese di lite del primo grado;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
C) condanna a restituire alla dott.ssa la somma pari Controparte_1 Parte_1
alla differenza tra quanto da quest'ultima pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dalla stessa dovuto sulla base della presente sentenza, oltre agli interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dal 15.4.2024 al saldo.
Trieste, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sola differenza riguarda il riconoscimento dell'Iva, oggetto di distinto motivo di appello 2 L'art. 1668 c.c. 3 La prova per testi attiene invero a circostanze estranee ai disagi asseritamente sofferti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere est. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 143/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
15.4.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO BALESTRA, presso il cui studio in Udine, via Savorgnana n. 43, è elettivamente domiciliata, per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE BANO, presso Controparte_2
il cui studio in Tolmezzo (UD), via Q. Ermacora n. 15, è elettivamente domiciliata, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA FERENCICH, presso il cui studio in Trieste, via
Carducci n. 10, è elettivamente domiciliata, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 543/2023 dd. 10-
17.10.2023, non notificata – “appalto”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 30.12.2024, e quindi:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, Sez. Civ., in riforma della sentenza n. 543/2023 di data 10.10.2023, resa nel Giudizio n. 192/2020 R.G. del Tribunale di Trieste depositata in data 17.10.2023, così provvedere:
NEL MERITO: contrariis reiectis
1. - accertare e dichiarare la responsabilità della per la mancata CP_1 Controparte_1 esecuzione a regola d'arte dell'opere di cui al contratto di appalto del 17.02.2016, per la presenza dei vizi e dei difetti oggetto dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n.
4160/2018 R.G. del Tribunale di Trieste, nonché dei vizi e dei difetti manifestatisi nel novembre 2019, indicati in parte narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e di quelli, ulteriori, emersi dopo l'instaurazione dello stesso ed oggetto della esperita consulenza tecnica d'Ufficio;
2. - condannare la società a corrispondere all'attrice le somme Controparte_1 necessarie alla esecuzione delle opere finalizzate all'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati, oggetto dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4160/2018 R.G. del
Tribunale di Trieste e della consulenza tecnica d'Ufficio esperita nel procedimento di primo grado, nella misura stimata di euro 14.317,10 (quattordicimilatrecentodiciasette/10), oltre all'IVA di legge, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi moratori maturati dalla data della domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c.;
3. - condannare la società al risarcimento di tutti gli ulteriori Controparte_1
danni, patiti e patiendi dall'attrice, poiché conseguenza diretta dell'inadempimento ad essa ascrivibile, da determinarsi anche in via equitativa, somma da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi moratori maturati dalla data della domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art.
1284 comma 4° c.c.
4. - accertare e dichiarare che il minor valore delle opere eseguite dalla società convenuta è pari ad euro 3.873,60 (tremilaottocentosettantatre/60), oltre all'IVA di legge, o al diverso, maggiore o minore, importo che sarà ritenuto di giustizia, somma da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi moratori maturati dalla data della domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c.;
5. - per l'effetto, condannarsi la società al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di euro 18.190,70 (diciottomilacentonovanta/70), oltre all'IVA di legge, oltre a quanto sarà liquidato in via equitativa a titolo di danno in accoglimento della domanda formulata al precedente punto 3, somma da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati dalla domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c., e da porsi in compensazione con il credito azionato in via riconvenzionale dalla società convenuta, da rideterminarsi secondo i criteri esposti in parte narrativa del presente atto;
6. - condannare la società alla rifusione delle spese di assistenza Controparte_1
legale, come da separata nota spese, comprensive di quelle del giudizio per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4160/2018 R.G. del Tribunale di Trieste, e comprensive inoltre delle spese riguardanti: i) il consulente tecnico d'Ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate nella misura di euro 5.336,07
(cinquemilatrecentotrentasei/07); ii) il nominato consulente tecnico di parte, nella misura di euro 2.537,60 (duemilacinquecentotrentasette/60), o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
iii) il consulente tecnico d'Ufficio incaricato nel giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 3.806,40 (tremilaottocentosei/40); iv) il nominato consulente tecnico di parte, nella misura di euro 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00), o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
7. - accertare e dichiarare l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dalla Dott.ssa
in adempimento dell'impugnata sentenza, con conseguente condanna della Parte_1 società al pagamento dell'importo di euro 23.571,11 Controparte_1
(ventitremilacinquecentosettantuno/11) o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati dalla domanda al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: per i motivi esposti in parte motiva, ammettere la prova testimoniale capitolata nella memoria istruttoria di data 24.03.2021, agli atti del giudizio di primo grado, con il teste ivi indicato da assumere anche a prova contraria sulle circostanze capitolate dalle controparti, come dedotto nella memoria di replica di data 13.04.2021. Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022), oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio”
Per come da note depositate l'8.1.2025, e quindi: Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
– voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previe declaratorie di rito ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'appello inammissibile per violazione dei precetti di cui all'art. 342 co.1 n.1, 2 e
3 c.p.c. , ovvero comunque manifestamente infondato.
– con vittoria di spese e competenze.
NEL MERITO:
– voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
– con vittoria di spese e competenze.
IN ISTRUTTORIA
– nell'ipotesi in cui venga disposta la riapertura della fase istruttoria, si insiste per
l'ammissione delle prove testimoniali di cui alla seconda memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. sui capitoli ivi formulati e con i testi indicati, da ammettersi a prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi”.
Per come da comparsa di costituzione in appello, e quindi: Controparte_3
“In via principale
1) respingere l'appello svolto dalla dott.ssa in quanto infondato in fatto e Parte_1
diritto confermando così la sentenza impugnata;
2) con il favore delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della impugnazione avversaria, accertare e dichiarare che l'importo dovuto è inferiore a quello libellato ed in ogni caso, in ragione delle quote di responsabilità riconosciute dalla CTU, nei rapporti interni tra
e o di quelle che verranno riconosciute in ipotesi di CP_3 Controparte_1
riapertura della fase istruttoria, accertare e dichiarare che il quantum imputabile alla per i vizi riscontrati per le opere di sua competenza è comunque inferiore a CP_3 quanto trattenuto in garanzia dalla maggiorati dell'IVA e degli Controparte_1
interessi moratori (€ 8.000,00 + interessi moratori + IVA). 2) con il favore delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio
In via Istruttoria
Nelle denegata ipotesi in cui venga ritenuta necessaria la riapertura della fase istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale di cui alla II memoria ex art 183/2 cpc dd
23.03.2021, secondo i capitoli di prova ivi formulati e con i testi ivi indicati;
nonché si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati ove ritenuti ammissibili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24.1.2020 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Trieste, per farne accertare la responsabilità, ai Controparte_1
sensi degli artt. 1667 e ss. c.c., ovvero, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di sua proprietà, ubicata a Trieste, Strada Statale n. 14 Costiera n. 38, nonché dell'unità immobiliare pertinenziale destinata ad abitazione del custode, realizzati in esecuzione del “Contratto di appalto” intercorso tra le parti di data 17.2.2016 e della successiva “Integrazione“ di data
29.3.2016, con allegato computo metrico delle opere.
Esponeva che l'intervento di ristrutturazione era comprensivo anche della fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di contropareti mediante orditura metallica nonché di altre specifiche lavorazioni (tinteggiatura, isolamento termico), la cui realizzazione era stata affidata in subappalto dalla società convenuta alla mediante contratto Controparte_3 dd. 14.03.2016; che, una volta completato l'intervento di ristrutturazione, a partire dall'ottobre 2016 e poi nei mesi successivi il direttore dei lavori e la committente avevano denunciato all'appaltatrice la presenza di fessurazioni nelle contropareti in cartongesso e di pareti fuori piombo;
che tali vizi erano stati oggetto di ripetuto contraddittorio tecnico fra le parti, al cui esito, tuttavia, non erano state individuate con certezza le relative cause e i possibili rimedi definitivi, né si era rivelato risolutivo l'intervento di ripristino eseguito dalla nell'aprile 2018, continuando il fenomeno fessurativo a manifestarsi nel Controparte_3
tempo; che per tali motivi la committente aveva promosso con ricorso di data 21.11.2018 un procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti dell'appaltatrice, esteso, su iniziativa di quest'ultima, anche alla società subappaltatrice e conclusosi con il deposito della relazione tecnica di data 18.10.2019, nella quale la c.t.u., ing. dato atto di Persona_1
avere tentato senza esito la conciliazione delle parti, aveva riscontrato la sussistenza di vizi e di difformità riferibili all'impresa appaltatrice e/o all'ausiliaria , e in particolare la CP_3
presenza di lievi cavillature verticali sulle contropareti in cartongesso e di alcuni difetti di realizzazione del sottoportico o pensilina esterna, escludendo, invece, l'imputabilità alle imprese delle “crepe ben visibili orientate a 45° sulle contropareti opposte del vano scala” in quanto di origine strutturale;
indi aveva quantificato in Euro 4.179,65 (iva inclusa) il costo delle opere di ripristino e in Euro 974,65 (iva esclusa) il minor valore della prestazione e criterio di riduzione del corrispettivo eventualmente ancora dovuto dalla committente, essendo risultato che una certa quantità di cartongessi erano stati posati adottando la tecnica della placcatura anziché quella dell'ordito/telaio metallico, più onerosa, prevista in capitolato.
La committente introduceva pertanto il giudizio meritale riproponendo le doglianze già esposte nel procedimento di a.t.p., evidenziando il carattere progressivo dei vizi rilevati in tale sede, la non adeguatezza di taluni degli interventi di ripristino ivi suggeriti o il maggior costo da correlare alla loro esecuzione, l'esiguità dell'importo quantificato in riferimento al minor valore dei lavori di posa dei cartongessi, nonché la necessità di addebitare alla anche i costi di ripristino delle “crepe ben visibili orientate a 45°, sulle Controparte_3
contropareti opposte del vano scala”.
Esponeva che, successivamente all'avvenuto deposito dell'elaborato peritale, a seguito delle copiose precipitazioni del novembre 2019 erano emersi ulteriori difetti (infiltrazioni nella parete interna della cucina e distacco dei cordoli in pietra di rivestimento della parete esterna, lato mare), prontamente denunciati alla la quale, tuttavia, benché Controparte_1
sollecitata, non aveva dato riscontro alla richiesta di sopralluogo, né aveva accolto la contestuale richiesta di effettuare gli interventi di ripristino oggetto dell'a.t.p..
Elencava, infine, quali ulteriori voci di danno emergente: a) il corrispettivo della fornitura supplementare di n. 2 motori SCS 10/12 resasi necessaria a seguito della sparizione CP_4
dal cantiere di quelli precedentemente forniti nel corso dei lavori e affidati alla custodia dell'appaltatrice; b) i disagi patiti per la prolungata presenza degli operai nell'immobile a causa dei diversi interventi di ripristino effettuati nell'arco di un triennio, con conseguente limitazione nella fruibilità delle unità abitative;
c) i disagi legati ai futuri interventi di ripristino previsti in sede di a.t.p..
Chiedeva condannarsi la società convenuta al pagamento delle somme necessarie all'esecuzione delle opere finalizzate ad eliminare tutti i vizi ed i difetti lamentati, al risarcimento di tutti gli ulteriori danni conseguenti all'inadempimento ad essa ascrivibile, nonché al pagamento della somma di Euro 287,65, pari al corrispettivo pagato dall'attrice per la fornitura supplementare dei due motori SCS 10/12. Chiedeva altresì accertarsi il CP_4
minor valore delle opere eseguite dalla società convenuta nell'importo di Euro 6.569,79, o in quello diverso ritenuto di giustizia, e la rifusione delle spese di lite, incluse quelle relative al procedimento per a.t.p..
2. Si costituiva l'appaltatrice sostenendo l'infondatezza delle Controparte_1 domande attoree, e in ogni caso lamentandone l'esorbitanza, già evidenziata dagli esiti dell'accertamento tecnico preventivo. Evidenziava, in particolare, che gli eventuali difetti di posa dei cartongessi e della scossalina metallica laterale dovevano essere imputati alla committenza, la quale non le aveva fornito alcun progetto o particolare costruttivo su cui lavorare, e contestava le ulteriori domande risarcitorie aventi a oggetto i beni spariti dal cantiere, non essendone stata nominata custode, né avendo firmato la presa in carico del materiale fornito, nonché i danni causati dai ripristini, considerata la modestia dei difetti ed essendo fisiologica, in cantieri importanti, la necessità di interventi di aggiustamento o correzione.
Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per la sua moderazione nei limiti quantificati in sede di a.t.p..
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della committente al pagamento del residuo importo corrispettivo, pari a Euro 30.000,00, detratti gli importi per i necessari interventi di ripristino così come quantificati nell'a.t.p., nonché la somma di Euro 1.401,87 pari ad 1/3 del compenso liquidato al c.t.u. nella fase di a.t.p.
Infine, tenuto conto che le lamentele dell'attrice inerivano tutte a vizi e difetti nella posa dei cartongessi, chiedeva, ottenendola, l'autorizzazione a chiamare in causa la subappaltatrice onde esserne garantita e manlevata da ogni responsabilità e richiesta Controparte_3
risarcitoria dell'attrice.
3. Si costituiva in giudizio precisando di avere avuto in affidamento la Controparte_3
realizzazione non di opere strutturali bensì esclusivamente del cappotto esterno, delle pitturazioni esterne e interne e della realizzazione di pareti in cartongesso. Contestava la consistenza, e comunque, l'imputabilità dei vizi dedotti dall'attrice, insistendo per il rigetto delle domanda dalla stessa formulate, e, in via subordinata, per la riduzione della domanda attorea e, di conseguenza, di quella avanzata in via di manleva nei propri confronti dall'appaltatrice , nei limiti di quanto accertato in sede di a.t.p., e con Controparte_1 ripartizione tra appaltatrice e subappaltatrice in relazione alle rispettive responsabilità. Infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del saldo corrispettivo di Euro 8.000,00 (oltre iva), da decurtare dell'importo coincidente con i costi di ripristino indicati nella relazione di a.t.p. come a sé addebitabili, pari a Euro 2.786,84, oltre iva, e della quota di 1/3 dell'ammontare del compenso liquidato al c.t.u., pari a Euro 1.401,87 per un totale di Euro 4.958,19 iva inclusa.
4. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita mediante acquisizione della relazione di a.t.p. redatta dall'ing. espletamento Persona_1
di c.t.u. affidata a quest'ultima, venendo invece respinte le istanze di ammissione di prove orali dedotte dalle parti.
5. Con sentenza n. 543/2023 del 10.10.2023, pubblicata il 17.10.2023, il Tribunale di Trieste recepiva le conclusioni della c.t.u. che, ferma la riconduzione ad origine strutturale delle crepe sulle contropareti opposte del vano scala, aveva registrato un “lieve peggioramento della situazione fessurativa” (pag. 8) già rilevata in sede di a.t.p., nonché la presenza di problematiche sopraggiunte, e quantificato gli interventi di ripristino in Euro 14.317,10 (iva esclusa), parte dei quali, pari a Euro 5.524,30 (iva esclusa), da associare agli interventi della
, e aveva inoltre, rimeditando il risultato esposto nella prima relazione, stimato il CP_3
minor valore delle opere nell'importo (più elevato) di Euro 3.873,60.
Con particolare riguardo ai difetti presenti nel sottoportico esterno, escludeva che la circostanza che le società appaltatrice e subappaltatrice non avessero mai ricevuto dalla committenza alcun progetto esecutivo e/o particolare costruttivo potesse costituire motivo di esonero da responsabilità, mancando la prova di una segnalazione, da parte delle due imprese, di tali carenze progettuali e della possibile incidenza di esse sulla adeguatezza del risultato promesso, così come la prova di un eventuale ordine impartito dalla committente ad eseguire cionondimeno l'intervento edilizio.
Quanto invece alla riduzione del corrispettivo dovuto alla convenuta in dipendenza dal minor valore dell'opera a causa della posa di una parte di cartongessi attuata con la tecnica della placcatura, invece che dell'ordito/telaio metallico prevista nel capitolato, osservava da un lato che la questione investiva il solo rapporto fra l'attrice e l'appaltatrice convenuta, senza effetti sul rapporto sussistente tra quest'ultima e la subappaltatrice , atteso che la CP_3
pattuizione fra dette società aveva quantificato, ai fini del computo del corrispettivo delle opere subappaltate, l'esecuzione dei cartongessi secondo la tecnica del placcaggio, e constatava dall'altro l'assenza in atti di una evidenza rigorosa che la variazione della tecnica di posa fosse stata ordinata dal committente, o altrimenti concordata, non rilevando a tal fine l'assenza di contestazioni da parte del direttore dei lavori.
Rigettava le ulteriori domande risarcitorie, aventi a oggetto il valore della fornitura dei beni sottratti dal cantiere, nonché tutti i disagi patiti e patiendi dall'attrice per gli interventi di ripristino già effettuati e da effettuarsi, poiché generiche, non provate e comunque infondate.
Accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta di condanna dell'attrice al pagamento del saldo delle opere dei lavori eseguiti, pari all'importo non contestato di Euro 30.000,00, non rilevando in contrario la parziale fondatezza delle domande della dott.ssa le quali, avendo carattere risarcitorio o “costitutivo- Pt_1
determinativo” (il minor valore dell'opera per l'errata posa dei cartongessi;
pag. 11), non configuravano, a differenza dell'azione di condanna dell'appaltatore all'eliminazione diretta di vizi, una speciale applicazione dell'azione generale di adempimento, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 1460 c.c.. Riteneva perciò dovuti gli interessi moratori sul credito per il corrispettivo azionato dall'appaltatrice, calcolati dalla domanda riconvenzionale alla decisione e nel saggio legale previsto dall'art. 1284, 4° co., c.c., quantificando il credito nella complessiva somma di Euro 38.706,16.
Determinato in Euro 19.031,19 iva esclusa alla medesima data il credito dell'attrice, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi al saggio legale, e operata la compensazione tra le due contrapposte ragioni, condannava la dott.ssa al pagamento Pt_1
della somma di Euro 19.674,97.
Quanto ai rapporti tra società appaltatrice e subappaltatrice, operata la compensazione fra il credito della società nei confronti della terza chiamata Controparte_1 CP_3
(Euro 5.524,30 al netto di iva, rivalutato secondo gli indici Istat a Euro 5.779,55), e il
[...]
controcredito di quest'ultima a titolo di residuo corrispettivo (Euro 8.000,00 al netto di iva, che, maggiorato degli interessi moratori, è pari a Euro 9.909,24), condannava la convenuta a pagare alla terza chiamata la somma differenziale di Euro 4.210,69 che, con l'aggiunta dell'iva, ascendeva a Euro 5.137,04.
In punto spese, dato atto che, per un verso, la relazione redatta dal c.t.u. ing. nel Per_1
giudizio meritale aveva esposto valori più che triplicati, quanto ai costi delle opere di ripristino, e quadruplicati, quanto alla voce del minor valore, rispetto a quelli indicati in fase di accertamento tecnico preventivo, e dunque, che l'espletamento del giudizio di merito aveva riconosciuto alla committente un vantaggio tutt'altro che risicato, ma che, per altro verso, all'esito di tale giudizio la committente era risultata debitrice nei confronti dell'appaltatrice di un importo di entità pressoché doppia rispetto a quella individuata Controparte_1
in fase di a.t.p., e che analoghe considerazioni potevano compiersi circa i rapporti fra la convenuta e la terza chiamata, il giudice ravvisava un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale che lo induceva a suddividere per un terzo a carico di ciascuna delle parti gli oneri della c.t.u. svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e nel giudizio di merito, a compensare integralmente tra le parti le spese relative al menzionato procedimento per a.t.p., e a condannare – in virtù della prevalente soccombenza - l'attrice alla rifusione della metà delle spese di lite in favore della convenuta, e quest'ultima alla rifusione della metà delle spese di lite in favore della terza chiamata, con compensazione della residua metà.
6. Avverso detta sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi, Parte_1
individuabili – in mancanza di una loro puntuale numerazione – sulla base del contenuto descrittivo dei paragrafi dell'atto introduttivo.
6.1 Con il primo (rubricato “errata valutazione da parte del Giudice di prime cure della materia del contendere ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'appaltatrice e della quantificazione dei danni”, sottoparagrafo i) del capitolo 2, e sottoparagrafo iii) del capitolo
3), riguardante il mancato riconoscimento del danno derivante dalle “crepe ben visibili orientate a 45° sulle contropareti opposte al vano scale”, l'appellante ha rilevato che la natura strutturale delle stesse, mai contestata, non poteva condurre, come ritenuto erroneamente dalla c.t.u. e dal giudice, a escludere la responsabilità della la quale discendeva Controparte_3 dall'adozione, pur nella consapevolezza del problema strutturale, della modalità di posa del pannello mediante placcaggio, destinata a produrre esiti dannosi, anziché di quella consistente nella posa su orditura metallica.
6.2 Con il secondo motivo (“Errata interpretazione ed applicazione della legge da parte del
Giudice di prime cure”, pagg. 11 ss.), la dott.ssa ha censurato l'interpretazione dell'art. Pt_1
1668, I co. c.c. come di una norma che subordinerebbe l'azione risarcitoria del committente all'infruttuoso esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica, rilevandone la contrarietà rispetto alla consolidata giurisprudenza, la quale consentirebbe invece al committente di chiedere sempre, alternativamente, l'esatto adempimento, la riduzione del prezzo, o il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi. L'interpretazione accolta dal giudice di primo grado sarebbe applicabile, secondo l'appellante, solo nell'ipotesi, qui esclusa, di vizi e/o difetti lievi che non necessitano di immediata soluzione, e non potrebbe in ogni caso invocarsi nel caso di specie, in quanto l'appaltatrice aveva già effettuato spontaneamente reiterati, ma inutili, interventi di ripristino, né sarebbe “plausibile” (pag. 13) richiedere alla committente di attendere l'esito di un triplice giudizio (azione di adempimento, azione esecutiva e azione di condanna al risarcimento) prima di poter procedere direttamente all'eliminazione dei vizi manifestatisi, in quanto da tale attesa sarebbero scaturiti danni ulteriori in termini di impossibilità di utilizzo dell'unità immobiliare, possibili eventi dannosi a cose e/o persone, aggravamento dei vizi.
L'appellante ha infine aggiunto che, non essendo nota l'esatta origine delle cavillature, ed essendo possibile sostenere, alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali estensive della portata dell'art. 1669 c.c., che i vizi ed i difetti in questione potessero essere qualificati come gravi, era stata in ogni caso invocata, oltre alla garanzia contrattuale ex art. 1667 e ss. c.c., operante in caso di vizi lievi, anche l'azione extracontrattuale, non incompatibile con la precedente, di cui all'art. 1669 c.c., applicabile in caso di vizi gravi.
6.3 Con il terzo motivo (proposto all'interno del sottoparagrafo v, pag. 14, rubricato “omesso esame e/o errata valutazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione in atti ed omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno in via equitativa”, pag. 14),
l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti per la prolungata presenza di operai nel proprio immobile, rilevando di avere fornito prova dei disagi patiti, mediante allegazione della relazione dell'ing. dd. 16.11.2018, da cui si evincerebbe la portata degli Per_2
interventi di ripristino eseguiti dalla nell'aprile 2018, nonché la Controparte_3 corrispondenza intercorsa tra le parti a partire dall'ottobre del 2016. Quanto ai disagi futuri, ha lamentato l'omessa o errata valutazione della c.t.u., la quale aveva quantificato in ben venti giorni lavorativi la durata degli ulteriori interventi di ripristino, di cui quindici per quelli interni, con conseguente privazione della fruibilità dell'immobile per un significativo lasso temporale.
6.4 Il quarto motivo (“errata interpretazione ed applicazione della legge da parte del Giudice di prime cure”, sottoparagrafo vi), pagg. 17 ss.) ha a oggetto il capo della sentenza impugnata con cui, esclusa l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento proposta dalla committente, è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta di condanna al pagamento del saldo delle opere dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto.
Lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 1668 c.c., ha sostenuto che in materia trova pacificamente applicazione il principio "inadimplenti non est adimplendum", nella specie giustificato, tenuto conto che mentre l'appaltatrice si era rifiutata di intervenire per l'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati in sede di a.t.p. e di verificare quelli manifestatisi in epoca successiva, la committente aveva sempre mantenuto una condotta improntata a buona fede, provvedendo a pagare la somma di Euro 14.000,00 dopo l'avvio del procedimento per a.t.p. a titolo di parziale corrispettivo, riducendo il proprio debito a Euro 30.000,00 legittimamente trattenuto in garanzia.
Conseguentemente, non potendo la committente essere considerata in mora, dalla somma di
Euro 38.706,16 liquidata in favore di andrebbero dedotti gli Controparte_1
interessi moratori calcolati nella misura di Euro 8.706,16, oltre all'importo pari al minor valore dell'opera, pari a Euro 3.873,60, omesso nel conteggio effettuato dal giudice di primo grado e da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, degli interessi moratori e dell'I.V.A. di legge.
6.5 Con il quinto motivo (“Errata interpretazione ed applicazione della legge da parte del
Giudice di prime cure. Errore nel calcolo delle somme liquidate, sottoparagrafo vii), pag. 21) la dott.ssa ha censurato il capo della sentenza che ha disposto la compensazione tra il Pt_1
credito di valore vantato dalla committente per vizi e minor valore dell'opera e il credito di valuta di spettanza della appaltatrice in quanto viziato sotto due profili: Controparte_1
a) il criterio di liquidazione degli interessi sul credito dell'attrice era stato individuato dal giudice di prime cure negli interessi c.d. compensativi, da liquidarsi al saggio legale individuato in via equitativa, invece che negli interessi moratori di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., disposizione applicabile – secondo ormai pacifica interpretazione giurisprudenziale – a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle derivanti da un rapporto di natura contrattuale;
b) il calcolo del credito dell'attrice era stato erroneamente effettuato al netto dell'IVA al 10%.
6.6 Con il sesto e ultimo motivo (“Errata e/o contraddittoria interpretazione ed applicazione della legge da parte del Giudice di prime cure”, sottoparagrafo viii, pag. 24) l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese legali operata dal primo giudice, sia in quanto fondata su dati numerici errati, per le ragioni esposte nei precedenti due motivi, sia in quanto muoverebbe dall'assunto, errato, della soccombenza parziale dell'attrice, oltre a risultare contraddittoria, non avendo il giudice tenuto conto del fatto che il maggior impiego di risorse era stato sostenuto dalla committente per l'avvio di due procedimenti giudiziari e il previo espletamento di una serie di accertamenti tecnici stragiudiziali, finalizzati al riscontro di doglianze rivelatesi poi in buona misura fondate, e che d'altro canto l'appaltatrice aveva perdurato nell'inadempimento alle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale, rifiutandosi di effettuare i necessari ripristini sia all'esito dell'a.t.p., sia prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
6.7 Infine, in via istruttoria, ha riproposto le istanze formulate nel giudizio di primo grado, in particolare la prova testimoniale articolata nella memoria dd. 24.03.2021.
La dott.ssa ha quindi richiesto, in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
condanna di al pagamento della complessiva somma di Euro Controparte_5
18.190,70, oltre a IVA, di cui Euro 14.317,10 quale costo per l'eliminazione del vizi ed Euro
3.873,60 quale minor valore delle opere eseguite, e oltre al risarcimento dei danni, anche futuri, da liquidarsi in via equitativa, derivanti dai disagi per l'esecuzione dei lavori di ripristino. Ha altresì richiesto la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, incluso il procedimento per a.t.p., e alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
7. Si è costituita anche la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dei precetti di cui all'art. 342, co.1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, chiedendo pertanto l'integrale conferma della sentenza impugnata.
7.1 Quanto al primo motivo, ha evidenziato che in tutti gli atti difensivi l'attrice aveva sempre contestato l'origine strutturale delle crepe e che, in ogni caso, la doglianza era infondata, avendo la c.t.u. chiarito che l'orditura metallica non avrebbe risolto il problema ma soltanto spostato il punto di fessurazione.
7.2 Quanto al secondo motivo, ha contestato l'affermazione dall'appellante, secondo cui all'esito degli accertamenti tecnici disposti mediante c.t.u. il Giudice avrebbe riconosciuto
“piena ragione” all'attrice, rammentando che l'attrice aveva instaurato il procedimento di a.t.p. e il giudizio di merito lamentando la sussistenza e l'insorgenza di gravi danni, per i quali aveva formulato ingentissime richieste risarcitorie, laddove gli accertamenti tecnici avevano, invece, qualificato i vizi come minimi e di carattere fisiologico (oltre che escluso per taluni la responsabilità dell'appaltatore e del posatore in quanto di origine strutturale), quantificando i relativi costi di ripristino in misura molto modesta rispetto al valore complessivo dell'appalto.
Con riferimento all'affermazione avversaria secondo cui l'art. 1668 c.c. troverebbe applicazione nella sola ipotesi di vizi lievi e dunque non anche nel caso di specie, in cui si tratterebbe di danni gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'appellata ha rammentato che tutte le risultanze tecniche avevano qualificato i pochi vizi riscontrati come di modestissima entità ed emendabili con una spesa contenuta, né era stato rilevato alcun pericolo di rovina, risultando pertanto il richiamo all'art. 1669 c.c. del tutto fuori luogo.
7.3 Del pari infondato è stato ritenuto il terzo motivo, risultando le domande risarcitorie generiche, non provate e comunque infondate. Ha inoltre rilevato che, come verificato dalla c.t.u., tutti gli interventi di ripristino erano stati eseguiti prima che l'unità fosse abitata e che, in ogni caso, i vizi marginali manifestatisi dopo la conclusione dei lavori e anche successivamente all'instaurazione della causa non erano tali da impedire o limitare l'uso dell'immobile. Ha concluso, pertanto, che in assenza di danno certo e provato nell'an, non sarebbe stata possibile alcuna liquidazione in via equitativa.
7.4 Con riferimento al quarto motivo, ferma la correttezza delle argomentazioni del primo
Giudice, l'appellata ha evidenziato che la committente non avrebbe in ogni caso potuto invocare l'eccezione di inadempimento per difetto del requisito della buona fede, non avendo essa – diversamente da quanto sostenuto – “legittimamente e proporzionalmente sospeso il pagamento in garanzia”, atteso che la somma trattenuta in garanzia era stata in un primo momento di dieci volte superiore al danno poi riconosciuto in sede di a.t.p. (Euro 44.000,00
a fronte di un danno pari ad Euro 4.179,85), e che, successivamente, versato un acconto all'esito dell'a.t.p. di Euro 14.000,00, la dott.ssa era rimasta debitrice della somma di Pt_1
Euro 30.000,00 a fronte di un danno totale stimato in Euro 5.154,50.
7.5 Con riguardo al quinto motivo, ha ribadito che correttamente il credito dell'attrice era stato aumentato degli interessi compensativi al saggio legale, anziché a quello previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., e, quanto all'asserito errore materiale in cui sarebbe incorso il Giudice nella parte in cui ha utilizzato – ai fini della devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi compensativi – la somma al netto dell'Iva, ha evidenziato che in realtà era stata l'appellante a incorrere in errore avendo indicato in Euro 19.031,19 la somma al netto dell'Iva invece della somma di Euro 18.190,70. 7.6 Ha ribadito, infine, la correttezza delle statuizioni in punto spese.
8. Si è costituita insistendo – in via principale - per il rigetto dell'appello; in Controparte_3
via subordinata ha chiesto che, tenuto conto delle quote di responsabilità riconosciute dalla c.t.u. nei rapporti interni con il proprio debito nei confronti della Controparte_1
committente sia liquidato in misura inferiore a quanto trattenuto in garanzia dall'appaltatrice maggiorati di Iva e interessi moratori.
8.1 Con riferimento al primo motivo, l'appellata ha evidenziato come la dott.ssa avesse Pt_1 sempre contestato, tramite i propri tecnici e anche in corso di causa, l'origine strutturale delle crepe, che era stata invece motivatamente accertata dalla c.t.u., la quale aveva in ogni caso precisato che neppure la posa in opera su orditura metallica suggerita dal c.t. della committente avrebbe risolto il problema, ma unicamente spostato il punto di fessurazione dal centro della parete ai lati.
8.2 Con riferimento al secondo motivo, premessa la sua pertinenza ai rapporti tra committente e appaltatrice, l'appellata ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c., essendo essa stata essa riconosciuta responsabile di difetti di lievissima entità e non certo assimilabili alla rovina di edifici invocata dall'appellante.
8.3 Quanto al terzo motivo, ha dedotto, a ulteriore conferma della correttezza Controparte_3
della statuizione del giudice di prime cure, che buona parte dei ripristini erano stati eseguiti ben prima che l'unità fosse abitata e, in ogni caso, che i minimi difetti manifestatisi successivamente all'instaurazione della causa non avrebbero potuto in alcun modo impedire la normale fruibilità dell'immobile. Né, contrariamente a quanto affermato da controparte, il
Giudice avrebbe potuto liquidare il danno in via equitativa in mancanza di prova certa dell'an debeatur.
8.4 Quanto al quarto motivo, non riguardante la propria posizione, in quanto relativo alla domanda riconvenzionale dell'appaltatrice, ha rappresentato che, quand'anche si ritenesse applicabile l'eccezione di inadempimento, andrebbe verificata la necessaria buona fede della committente, considerato che la stessa aveva trattenuto oltre 30.000,00 Euro a fronte di vizi stimati in misura inferiore a 15.000,00 Euro.
8.5 Con riferimento al quinto motivo, premessa l'estraneità alla propria Controparte_3
posizione, avendo lo stesso a oggetto pretesi errori nel calcolo del credito di valore della committente nei confronti dell'appaltatrice, ha addebitato a errore di calcolo lo scomputo, da parte dell'appellante, degli interessi moratori dal quantum dovuto all'appaltatrice, nonché la richiesta di detrarre da tale importo il minor valore dell'opera, e ha chiarito che – ove si procedesse a tale detrazione – “dall'importo così ottenuto non si potranno detrarre 18.190,70
(=14317,10 + 3873,60) oltre accessori riconosciuti, ma solo l'importo dei vizi (=14317,10
+ accessori)” (pag. 28 della comparsa di risposta).
8.6 L'appellata ha infine ribadito la correttezza della statuizione in punto spese alla stregua dell'esito del giudizio.
9. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
18.3.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
10. Va innanzitutto esaminata, per il suo carattere preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata Controparte_1
L'atto introduttivo è distinto in tre capitoli (1, 2 e 3), corrispondentemente alla numerazione del primo comma dell'art. 342 c.p.c.. Il primo contiene il mero elenco dei cinque capi che si intendono appellare. Il secondo (“indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti..:”) è costituito dal solo paragrafo 1.1, che rimanda al primo capo della decisione impugnata (denominato “fatti salienti e profili processuali”), e che è suddiviso in due sottoparagrafi, che riguardano solo alcuni dei capi impugnati (in particolare, non quelli aventi a oggetto la domanda riconvenzionale della convenuta e le spese di lite). Il terzo (“indicazione delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata …”)
è riferito, attraverso i rispettivi paragrafi (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), a tutti i cinque capi appellati;
ciascuno dei paragrafi è suddiviso, a sua volta, in sottoparagrafi, in numero tra loro variabile.
Una tale, inconsueta, strutturazione dell'atto di appello non facilita certo l'individuazione dei motivi di gravame, anche in considerazione della loro mancata numerazione (carenza che – si nota incidentalmente – riguarda anche le pagine dell'atto di appello).
I motivi appaiono tuttavia, anche se non agevolmente, ricavabili dal complesso dell'atto, essendo segnatamente formulati: il primo nel sottoparagrafo i) del capitolo 2 e nel sottoparagrafo iii) del capitolo 3); il secondo e il terzo, rispettivamente, nei sottoparagrafi iv)
e v) del paragrafo 1.2; il quarto nel sottoparagrafo vi) del paragrafo 1.3; il quinto nel sottoparagrafo vii) del paragrafo 1.3; il sesto nel sottoparagrafo viii) del paragrafo 1.5.
Risultano altresì rispettate le prescrizioni dell'art. 342, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità va quindi respinta, malgrado l'atto di appello non eccella per chiarezza espositiva. 11. Nel merito, in relazione al primo motivo va innanzitutto rilevata la carenza di interesse dell'appellante a dolersi del mancato risarcimento del danno connesso alla presenza delle
“crepe ben visibili orientate a 45° sulle contropareti opposte al vano scale”, non avendo la stessa formulato alcuna domanda al riguardo (la dott.ssa ha chiesto nelle conclusioni Pt_1
che il risarcimento per i vizi e difetti sia determinato in Euro 14.317.10, e quindi nella stessa somma liquidatale con la sentenza impugnata1), tanto da ammettere, in comparsa conclusionale, che “Ad ogni buon conto, si ribadisce che lo specifico motivo di appello non attiene al merito della questione, tant'è che la richiesta di riforma della sentenza non riguarda il mancato riconoscimento di un corrispettivo economico per il mancato ripristino murario, bensì la erronea interpretazione data dal giudicante alla vicenda, in base alla quale
è stata espressa una valutazione a discapito dell'odierna appellante, in particolare per quanto riguarda la fondatezza delle pretese svolte e la conseguente determinazione della soccombenza in giudizio” (pag. 33).
In altri termini, ciò che l'appellante sollecita è un diverso accertamento circa la sussistenza del vizio e la sua addebitabilità a errore esecutivo di ai soli fini della Controparte_3
statuizione sulle spese.
In merito, si osserva che il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità dell'appaltatrice e della subappaltatrice per la presenza delle crepe sulle contropareti del vano scale, rilevandone – in conformità all'accertamento compiuto dalla c.t.u. - l'origine strutturale.
L'assunto della dott. di non avere mai messo in discussione, e anzi di avere condiviso Pt_1
una tale origine, risulta smentita dalle plurime contestazioni dalla stessa svolte sia prima dell'instaurazione del giudizio (v., tra le tante, la relazione dell'ing. nella quale viene Per_3
sostenuto che “le fessure non hanno natura strutturale…”, doc. 15 di parte attrice;
pec dd.
21.10.2018 inviata all'appaltatrice dall'avv. Balestra, il quale “…contesta l'aprioristica affermazione per cui le fessurazioni diagonali sarebbero provocate da un assestamento delle strutture…”, doc. 22), sia nel corso di questo (v. atto di citazione ove, a pag. 13, venne contestata la conclusione della c.t.u. nominata nel procedimento di a.t.p., la quale aveva ritenuto la causa strutturale delle crepe: “Tali considerazioni non sono condivisibili per quanto riguarda la mancata individuazione di responsabilità in capo alla .”, Parte_2
contestazione ribadita dal c.t.p. nel corso delle indagini: “La C.T.U. ritiene che la lesioni sia conseguenza diretta di fenomeni strutturali. Lo scrivente non condivide tale asserzione”, pag.
3 delle controdeduzioni del geom. allegate alla relazione della c.t.u.). CP_6
In secondo luogo e in ogni caso, la c.t.u. ha replicato in modo convincente alle osservazioni del c.t.p. attoreo nella parte in cui questi aveva censurato l'errore di consistito Controparte_3
nella posa del pannello placcato in luogo della posa di un pannello su orditura metallica, rilevando che la soluzione indicata “può essere migliorativa ma se vi sono dei movimenti della parete sottostante a cui è ancorata la controparete in cartongesso la presenza dell'orditura metallica non risolve del tutto il problema ma, semplicemente, sposta il punto di fessurazione dal centro parete ai lati, all'intersezione tra la controparete verticale ed il soffitto o il calpestio” (pag. 21 della relazione), e confermando quindi le conclusioni già espresse circa la non configurabilità quale vizio delle crepe.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
12. Il secondo motivo è diretto contro il capo della decisione riguardante la responsabilità dell'appaltatrice convenuta.
La dott.ssa pur rilevando che il giudice di primo grado avrebbe “riconosciuto la (sua) Pt_1
piena ragione” (pag. 10 dell'atto di appello) liquidando in suo favore, a titolo di risarcimento del danno e riduzione del corrispettivo, un importo complessivo di Euro 18.190,70, lamenta l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 1668 c.c. operata in sentenza, la quale sarebbe contraria a quella della prevalente giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e difetti, riconosce al committente la tutela risarcitoria, senza necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica. L'appellante sostiene inoltre di non poter essere costretta all“esito di un triplice giudizio (azione di adempimento, azione esecutiva e azione di condanna al risarcimento) prima di poter procedere direttamente all'eliminazione dei vizi manifestatisi” (pag. 13 dell'atto di appello).
12.1 Il motivo di gravame non coglie, equivocandole, le ragioni della decisione impugnata.
Contrariamente a quanto lamentato nell'atto di appello, il Tribunale non ha in alcun modo ritenuto la natura subordinata (rispetto all'azione di condanna dell'appaltatore all'esecuzione specifica) dell'azione risarcitoria, né tantomeno ha affermato la necessità, per la committente, di esperire ben tre giudizi onde procedere all'eliminazione dei vizi (tanto da accogliere, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento dei danni provocati dai vizi), ma ha rilevato che “La committente a fronte dell'opera difettosa, non ha invocato il peculiare rimedio Pt_1 sancito dalla suddetta disposizione2, avente ad oggetto l'attività di facere, per ottenere direttamente dall'appaltatore il c.d. ripristino della conformità dell'opera, bensì, nuovamente lo si rammenta, ha chiesto condannarsi la società convenuta al risarcimento di un importo equivalente ai costi di eliminazione dei vizi, costi che, precisando le proprie conclusioni, ha indicato in misura esattamente corrispondente al quantum esposto dal c.t.u. ing. nella sua (seconda) relazione…” (pagg. 9-10). Per_1
Il riferimento all'esecuzione specifica prevista per gli obblighi di fare, contenuto nella nota n.
8 in calce alla pagina 9 della sentenza, non ha assunto alcuna rilevanza nella decisione, ma ha avuto i soli fini di evidenziare le differenze tra il rimedio, non invocato dall'attrice, costituito dalla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore e la tutela risarcitoria effettivamente azionata, e di illustrare quale sia l'interpretazione, condivisa dal giudice di primo grado, dell'inciso <> di cui all'art. 1668, co. 1 c.c..
Il motivo di appello va dunque disatteso, anticipando sin d'ora che la scelta dell'attrice di agire in via risarcitoria anziché con l'azione di garanzia prevista dall'art. 1668 c.c. assume invece specifico rilievo con riferimento al quarto motivo, più avanti esaminato.
13. Con il terzo motivo la dott.ssa ha censurato il rigetto della domanda di risarcimento Pt_1 dei danni patiti e di quelli futuri, derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino necessari all'eliminazione dei vizi accertati.
I danni di cui era stato chiesto il ristoro erano stati così descritti a pagina 23 dell'atto di citazione:
“b) – i disagi patiti dall'attrice per la reiterata e prolungata presenza degli operai che hanno eseguito, nel corso del triennio, diversi interventi diretti al ripristino delle opere con conseguente limitazione nella fruibilità delle unità abitative, sia per quanto riguarda
l'utilizzo diretto - ad esempio l'impossibilità di completare l'arredamento in previsione di dover effettuare i lavori di ripristino dei cartongessi che avrebbero richiesto lo spostamento del mobilio a parete - che per l'impossibilità di accogliere ospiti in un'abitazione che rispetti le abituali condizioni di vita della proprietaria, danni tutti da quantificarsi anche in via equitativa;
c) - i disagi patiendi nel periodo di esecuzione dei futuri interventi di ripristino, poiché dovranno essere spostati e protetti gli arredi ed i corredi, l'unità abitativa non sarà fruibile e saranno altresì necessari interventi di pulizia e di risistemazione, nonché l'asporto di tutti gli oggetti di valore e la sostituzione delle serrature delle porte d'ingresso”.
13.1 E' stata quindi la stessa attrice a qualificare come “disagi” gli asseriti pregiudizi patiti, i quali rivestirebbero natura non patrimoniale, incidendo, secondo la prospettazione svolta, su interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (nella specie si tratterebbe della temporanea riduzione dello spazio abitativo, dell'impossibilità di ospitare, della necessità di effettuare spostamenti di arredi e pulizie dei locali).
Costituisce indirizzo ormai consolidato, inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 26972/2008, quello secondo cui il danno non patrimoniale è bensì risarcibile anche qualora consegua non a fatto illecito, ma – come si assume nel caso in esame – a inadempimento contrattuale, purché sussistano le tre seguenti condizioni:
“a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass., ord. n.
33276/2023).
Nella specie, nessuno dei tre requisiti appare ricorrere, non rivestendo rilevanza costituzionale alcuna delle lesioni lamentate, né potendosi considerare intollerabile la temporanea, e invero breve, riduzione della fruibilità dell'immobile, o la necessità di differire inviti ad amici e parenti, risultando quindi il danno esposto – proprio come allegato dalla stessa dott.ssa Pt_1
– un mero disagio, come tale non meritevole di tutela risarcitoria.
13.2 In secondo luogo, rammentato che il danno, anche quello non patrimoniale, “non è mai in re ipsa, risarcibile essendo solo il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., ord. n. 7594/2018), appare corretta la decisione impugnata laddove ha evidenziato la carenza di prova dei disagi sofferti e di quelli futuri (oltre alla genericità della domanda), considerato che l'attrice non ha offerto di dimostrare, neppure con i mezzi dedotti nella memoria dd. 23.3.2021 di cui è stata reiterata, nel presente grado, la richiesta di ammissione3, quali concrete conseguenze siano derivate sulla fruizione dell'immobile dall'esecuzione dei lavori di ripristino, mentre – quanto ai disagi “patiendi” – la limitata portata e la tempistica degli interventi (parte dei quali riguardante peraltro l'esterno dell'immobile), descritta nella relazione della c.t.u. alle pagine 13-17, esclude, come correttamente evidenziato dal primo giudice, “una franca incidenza sulla fruibilità dell'immobile nel suo complesso (una villa)” (pag. 11 della sentenza).
13.3 Va pertanto respinto anche il terzo motivo di appello.
14. Con il quarto motivo la dott.ssa lamenta che il Tribunale abbia accolto la domanda Pt_1
riconvenzionale dell'appaltatrice, previa compensazione tra i rispettivi crediti, omettendo di valutarne, ai fini di cui all'art. 1460 c.c., la condotta inadempiente, tale da giustificare il proprio rifiuto di adempiere.
14.1 Il giudice di primo grado ha rilevato che, non avendo la dott.ssa proposto nei Pt_1
confronti dell'appaltatrice domanda di condanna alla eliminazione dei vizi, “non rileva la tematica dell'eccezione di inadempimento regolata dall'art. 1460 c.c., e dunque non vi è ragione di indagare se il rifiuto dell'attrice a pagare il saldo alla Pt_1 Controparte_1
sia stato espresso in buona fede” (pag. 12).
Il principio affermato dal Tribunale, secondo cui il mancato esperimento del primo dei rimedi offerti dall'art. 1668 c.c. esclude la proponibilità dell'eccezione di inadempimento, non specificamente censurato dall'appellante, risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “nell'appalto, quando il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretende l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, ma chiede il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso” (Cass., sent. n. 5496/2002; nello stesso senso, v. Cass., sent. n. 6009/2012; conferma, a contrario, del principio è offerta dalla sentenza n. 5892/1979 della Cassazione, la quale ha affermato che “Il committente il quale abbia chiesto l'eliminazione dei vizi dell'opera appaltata non è tenuto alla corresponsione del residuo prezzo, senza per ciò essere considerato in mora, prima che i vizi siano stati eliminati, potendo egli, sino a tale momento, giovarsi del principio inadimplenti non est adimplendum, sancito dall'art 1460 cod civ ed applicabile anche al contratto di appalto”).
E' quindi corretta la decisione del primo giudice, che ha ritenuto sussistente il credito della nella misura azionata (Euro 30.000,00, in seguito ridotto per Controparte_1 effetto della parziale compensazione con quello dell'attrice).
14.2 In ogni caso, si osserva come l'eccezione di inadempimento non sia stata sollevata dall'attrice in primo grado: la dott.ssa prendendo posizione sulla domanda Pt_1 riconvenzionale di pagamento del corrispettivo d'appalto spiegata dalla convenuta, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. ha espressamente allegato che “all'esito dell'accertamento dei vizi e dei difetti, il credito azionato in via riconvenzionale da
[...]
dovrà essere diminuito, in via compensativa, del minor valore delle opere Controparte_1 dalla medesima eseguite pari al costo necessario al loro ripristino a regola d'arte, nonché dei danni patiti e patiendi dall'attrice, per quanto ritenuto di giustizia. La pretesa creditoria dovrà essere inoltre ridotta dell'importo di Euro 648,56, iva compresa, corrispettivo della mancata realizzazione delle pareti di contorno alla finestra tipo velux al piano sottotetto, per la corrispondente stanza deposito al piano primo, prevista al Punto 22c) del computo allegato al contratto integrativo d'appalto (v. doc. 3)” (pagg. 3-4).
L'attrice quindi non oppose alla domanda avversaria l'inadempimento quale fatto impeditivo o estintivo, ma chiese che il credito dell'appaltatrice fosse ridotto limitatamente al minor valore delle opere eseguite e all'ammontare del risarcimento dei danni accertati, operazione che corrisponde proprio a quella effettuata, in via di compensazione, dal giudice di primo grado.
14.3 Non vi è infine ragione di escludere la debenza degli interessi moratori con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, posto che il corrispettivo dell'appaltatore, il quale va pagato alle scadenze contrattuali o quando l'opera è accettata dal committente, diviene inesigibile solo se vengono riscontrati nell'opera difetti legittimanti l'exceptio inadimpleti contractus, e tale inesigibilità si protrae finché i vizi non vengano eliminati o il committente non opti per la riduzione del corrispettivo. Pertanto, nell'ipotesi – come nella specie - di riduzione giudiziale del corrispettivo, gli interessi decorrono dalla data in cui esso avrebbe dovuto essere pagato (nel caso in esame, invece, dalla successiva data della domanda giudiziale, non avendo l'appellata impugnato la decisione adottata sul punto dal giudice di primo grado;
v. Cass., sent. n. 2948/1973; Cass., sent. n. 5734/2019). Va quindi respinto anche il quarto motivo d'appello.
15. E' invece fondato il quinto motivo di impugnazione, il quale contiene due distinte censure.
15.1 La prima doglianza, con la quale si lamenta che relativamente al credito risarcitorio dell'attrice siano stati riconosciuti gli interessi c.d. compensativi al saggio legale (art. 1284, co. 1 c.c.), anziché a quello previsto dal quarto comma dello stesso articolo 1284 c.c., è infondata.
L'obbligazione risarcitoria, vuoi da illecito aquiliano, vuoi da inadempimento contrattuale, costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
Tale essendo la funzione degli interessi compensativi, la scelta di uno dei diversi criteri della loro liquidazione non involge, come erroneamente ritenuto dall'appellante, l'applicazione dell'art. 1284 c.c., ma dell'art. 1223 c.c.. Conseguentemente, il creditore il quale si dolga del riconoscimento di tali interessi ai sensi del primo, anziché del quarto comma dell'art. 1284
c.c., ha l'onere di indicare le ragioni per le quali ritiene errato, e inidoneo a compensare il pregiudizio subito, il saggio applicato dal giudice, rispetto a quello, diverso, invocato (v.
Cass., sent. n. 19063/2023 la quale, muovendo dal rilievo che l'utilizzazione di uno specifico criterio di liquidazione degli interessi compensativi a preferenza di un altro “non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c.”, ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, co. 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
E tali ragioni non sono state esplicitate dalla dott.ssa limitatasi a censurare la mancata Pt_1
applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., sull'errato presupposto dell'avvenuta violazione di tale norma. Né sussiste la lamentata sperequazione rispetto al credito dell'appaltatrice, cui sono stati invece applicati gli interessi al saggio in questione, attesa la diversa natura degli interessi - moratori e non compensativi – che maturano sul corrispettivo dovuto all'appaltatore.
15.2 E' invece fondata la seconda censura, riguardante la mancata applicazione dell'Iva al
10% sul credito risarcitorio dell'attrice.
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato, come nel caso in esame, in base alle spese da affrontare per effettuare i lavori di ripristino, la relativa somma deve ricomprendere anche l'Iva, pur se l'intervento non
è stato ancora eseguito, e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata (si tratta di principio consolidato, v., ad es., in tema di spese per la riparazione di autoveicoli, Cass., sent. n. 1688/2010).
Il credito risarcitorio della dott.ssa pari a Euro 14.317,10, è stato invece quantificato Pt_1
dal Tribunale al netto dell'Iva al 10%, nonostante la sussistenza del diritto della danneggiata al rimborso o alla detrazione dell'Iva non sia stata neppure allegata.
La dovuta applicazione dell'imposta (Euro 1.431,71) comporta la rideterminazione in Euro
15.748,81 del credito risarcitorio.
Non spetta invece l'Iva sulla somma a titolo di riduzione del corrispettivo dovuto all'appaltatrice, sia in quanto si tratta di credito non avente natura risarcitoria, sia in quanto l'ammontare del prezzo dell'appalto, dal quale tale credito va detratto, è stato determinato al netto dell'Iva, in conformità alla domanda della convenuta.
15.3 Deve pertanto essere riquantificata la somma differenziale spettante all'appellata, secondo i calcoli effettuati nella sentenza impugnata, e tenuto conto, ai fini della data di determinazione dei rispettivi crediti, del fatto che la somma liquidata a carico della dott.ssa dal giudice di primo grado è stata già pagata (v. contabile del bonifico allegata sub 3 Pt_1
all'atto di appello).
Il credito dell'attrice, espresso in valori che corrispondono a quelli della data della sentenza di primo grado, è pari a Euro 19.622,41 (Euro 15.748,81 + Euro 3.873,60) va dapprima devalutato alla data della domanda (4.1.2020) in Euro 16.901,30; su quest'ultima somma, via via annualmente rivalutata sino alla data della sentenza di primo grado, vanno quindi applicati gli interessi compensativi al saggio legale, giungendosi quindi all'importo di Euro 20.636,34.
Il credito della convenuta (Euro 30.000,00) maggiorato degli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda sino alla data della sentenza di primo grado è invece pari a Euro 38.706,16. Operata la compensazione tra i contrapposti crediti, la somma differenziale dovuta dalla dott.ssa alla società appellata è quindi pari a Euro 18.069,82. Pt_1
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, la somma differenziale al cui pagamento la dott.ssa è tenuta in favore della società appellata va Parte_1
determinata in Euro 18.069,82, anziché in Euro 19.674,97.
16. L'ultimo motivo di appello attiene al capo relativo alle spese di lite e, segnatamente, alla regolazione delle spese del giudizio di merito tra la dott.ssa da un lato e Pt_1 CP_1 dall'altro, posto che non risulta impugnata la statuizione afferente alle spese del
[...]
procedimento di a.t.p. ante causam, né quella riguardante il rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata.
16.1 Nell'ipotesi – come nella specie – di riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado, si verifica, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la caducazione anche del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v. Cass., sent. n. 26985/2009).
Il potere-dovere del giudice d'appello di provvedere in merito va esercitato sulla base dell'esito complessivo della lite (giurisprudenza pacifica in tal senso, v., ad es., Cass., ord. n.
14916/2020).
Nel caso in esame, un tale esito complessivo non appare evidenziare, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, una prevalente soccombenza dell'attrice.
E, invero, va osservato, quanto alla dott. che i crediti azionati in giudizio, a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni e di minor valore per i vizi e difetti, sono stati ritenuti sussistenti, anche se in misura inferiore a quella richiesta, ed estinti a seguito di compensazione, essendo stata accertata, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, la fondatezza di buona parte delle doglianze di carattere tecnico sollevate, tale da far ritenere giustificata l'iniziativa giudiziale;
che è stata invece respinta l'ulteriore domanda risarcitoria per i disagi patiti e la sottrazione di due motori.
Quanto invece alla è stata accolta solo parzialmente la domanda CP_1 Controparte_1
riconvenzionale, essendo stato quantificato in Euro 18.069,82, anziché nell'importo di Euro
24.140,44 richiesto, il corrispettivo residuo dovuto.
Appare dunque ricorrere una reciproca soccombenza delle parti, che giustifica, in ulteriore parziale riforma della sentenza appellata, l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio. Le medesime considerazioni vanno estese al regolamento delle spese del presente grado, pure interamente compensate.
17. Essendo stato diminuito – per effetto della riduzione del residuo corrispettivo dovuto all'appellata e dell'integrale compensazione delle spese di lite – l'ammontare della somma liquidata nella sentenza impugnata a carico dell'appellante, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda di ripetizione, va condannata a restituire Controparte_1 alla dott.ssa la somma pari alla differenza tra quanto da quest'ultima pagato in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dalla stessa dovuto sulla base della presente sentenza, oltre agli interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. (applicabili anche alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c.; v. Cass., ord. n. 61/2023) dalla data della notifica dell'atto di appello (15.4.2024) al saldo (ed esclusa la chiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stato allegato, né provato, il maggior danno ex art. 1224, co. 2 c.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 143/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
A) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
a) relativamente al capo 1), condanna la dott. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della minor somma differenziale di Euro 18.069,82; Controparte_1
b) relativamente al capo 4), compensa integralmente tra le suddette due parti le spese di lite del primo grado;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
C) condanna a restituire alla dott.ssa la somma pari Controparte_1 Parte_1
alla differenza tra quanto da quest'ultima pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dalla stessa dovuto sulla base della presente sentenza, oltre agli interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dal 15.4.2024 al saldo.
Trieste, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sola differenza riguarda il riconoscimento dell'Iva, oggetto di distinto motivo di appello 2 L'art. 1668 c.c. 3 La prova per testi attiene invero a circostanze estranee ai disagi asseritamente sofferti