Articolo 6 della Legge 8 luglio 1903, n. 312
Articolo 5Articolo 7
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7 agosto 1903
Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 3 , 4 , 10 , 11 e 21 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 , sono applicabili alle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3.

Alle strade di cui nell'art. 3 saranno anche applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della citata legge e l' articolo 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338 , qualora sia stabilito di fare uso delle prestazioni di opera.

Con deliberazione della Giunta comunale saranno dichiarati esenti dalle dette prestazioni gli abitanti che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza.

L'interesse dovuto dal Comune, ai termini del citato articolo 11, sul prezzo dei beni espropriati, corrispondera' alla ragione legale.
Entrata in vigore il 7 agosto 1903
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