Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10340 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13926/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13926 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data 29 settembre 2021 n. K10/-OMISSIS- e notificato in data 9 novembre 2021 con cui si decretava il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 16 giugno 2016.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto con DM 29 settembre 2021 la domanda, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello alla concessione della cittadinanza del richiedente, essendo emerso dal Rapporto informativo della competente Questura a carico del richiedente una notizia di reato del 2/04/2017 deferita dalla Stazione dei Carabinieri di NO (BS) per la violazione dell’art. 581 c.p. ( percosse ) e dell‘art. 612 c.p.( minaccia ).
Dal medesimo Rapporto Informativo emergevano, altresì, a carico del coniuge del ricorrente convivente, i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- notizia di reato del 15/01/2014 deferita dalla Stazione dei Carabinieri di NO (BS) all’autorità giudiziaria competente per resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., per istigazione a delinquere ex art. 414 c.p., per minaccia ex art. 612 c.p., per violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza prevista dall’art. 616 c.p., per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsti dall’art. 650 c.p., per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale ex art. 651 c.p., per molestia o disturbo alle persone previsto dall’art. 660 e per oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p.
III. – Avverso il suddetto provvedimento di diniego il ricorrente insorge con l’odierno gravame, chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto dai vizi di:
Violazione di legge sostanziale; eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione.
IV. – In vista dell’udienza pubblica la parte ha depositato documenti e una memoria difensiva, in cui, nel ribadire la richiesta di accoglimento del ricorso, ha evidenziato quanto agli elementi pregiudizievoli contestati nel provvedimento che:
- la notizia di reato a proprio carico del 2 aprile 2017 è stata archiviata con provvedimento depositato in atti del 13 ottobre aprile 2020;
- la notizia di reato a carico della moglie, che peraltro è deceduta in data 16 novembre 2023, è sfociata in un procedimento penale archiviato con provvedimento del 28 dicembre 2020.
V. - L’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
VI. – All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. – Il ricorso è infondato.
II. - Si controverte in ordine alla correttezza della determinazione di rifiutare la concessione della cittadinanza per residenza del Ministero dell’interno a causa della sussistenza di elementi di controindicazione di carattere penale emersi nel corso dell’istruttoria sul conto del richiedente e dell’allora moglie convivente.
Il ricorrente deduce l’irrilevanza delle condotte contestate ai fini della valutazione dell’idoneità all’acquisto dello status , tenuto peraltro conto dei rispettivi provvedimenti di archiviazione.
III. - Il Collegio ritiene, al contrario, non irragionevole la determinazione assunta dall’autorità procedente nell’esercizio del potere altamente discrezionale normativamente attribuito in materia di concessione dello status civitatis , visto che l’ammissione definitiva di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo) è una determinazione che non esaurisce i propri effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato ma incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità.
Al riguardo, si evidenzia, infatti, che nel caso di specie vengono in rilevo a carico dell’istante fatti, integranti gli estremi dei reati di percosse ex art. 581 c.p. e minaccia ex art. 612 c.p., posti in essere nel 2017 in concomitanza con il procedimento concessorio ed è chiaro che una simile circostanza abbia finito non irragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, interessato da procedimenti penali pendenti, malgrado l’intervenuta archiviazione.
È pacifico in giurisprudenza che lo stadio del procedimento penale, la natura del reato commesso, nonché il quando della condotta rispetto al momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta e al procedimento ammnistrativo sono tutti profili che incidono sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
È chiaro dunque che, ai fini della valutazione della significatività dei comportamenti addebitati al richiedente ha inciso anche l’elemento del tempus commissi delicti , in quanto collocati nel c.d. “periodo di osservazione” - che coincide con il decennio antecedente la presentazione dell’istanza e a fortiori con quello successivo rappresentato dal frangente temporale in cui si dipana il procedimento amministrativo fino eventualmente alla concessione dello status e al giuramento – nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”); valore sintomatico che, in effetti, è tanto maggiore quanto più il fatto pregiudizievole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza (addirittura, nel caso in esame, è stato commesso dopo la presentazione della stessa in data 16 giugno 2016), oltre che all’adozione del provvedimento.
D’altronde nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, sussistendo forte incertezza sul possesso del requisito di una condotta irreprensibile.
Tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, le condotte comunque addossate all’istante rilevano per il particolare valore sintomatico che possono assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013). E con specifico riferimento al comportamento concretamente tenuto dal ricorrente, dal provvedimento di archiviazione emerge che, anche se ritenuto, “ seppure certamente censurabile ”, non in grado di giustificare l’esercizio dell’azione penale – visto che peraltro è stato genericamente descritto dalla persona offesa all’interno della denuncia querela, senza i necessari ulteriori approfondimenti per appurare l’entità della paventata azione criminosa - è consistito nella presa per il collo della vittima riconducibile ad uno sfogo d’ira.
Alla luce di quanto ricostruito, la determinazione della p.a. può essere giudicata non irragionevole, se si considera che peraltro il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009).
L’emersione di pregiudizi penale sul conto del ricorrente cronologicamente coevi al procedimento concessorio, in cui viene scandagliato il contegno complessivo del richiedente durante la sua permanenza sul territorio nazionale, ha fornito un quadro personale del ricorrente ritenuto non in grado di dare garanzia di un suo proficuo stabile inserimento nell’ambito della comunità nazionale, tale da escludere per il futuro inconvenienti o, addirittura, la commissione di fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
IV. –
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine, prescritti dall’art. 4, comma 3, e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
V. – La dimostrata ostatività della condotta penalmente rilevante del richiedente al rilascio dello status esonera il Collegio dallo scrutinio dell’ulteriore elemento contestato, rappresentato dai pregiudizi della moglie.
Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse, il che comporta la carenza di interesse della ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e inattaccabile (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, 11/10/2021, n.6392); un atto amministrativo plurimotivato resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/09/2021, n.6470; Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2021, n.6115).
VI. - In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
VII. - Il Collegio ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento immune dai vizi dedotti da parte ricorrente.
VIII. - In conclusione, per quanto osservato, il Collegio respinge il ricorso.
IX. - Sussistono giustificate ragioni, attesa la specificità della fattispecie esaminata, per disporre la composizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.