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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3154/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, (codice fiscale n. ) P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 elett.te dom.to presso la sede in Via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi cod.fisc. PEC: C.F._1
t fax n. 081 19926255 giusta mandato Email_1 generale alle liti per notar di Fiumicino ( RM) del 23.1.23, rep. 37590 Per_1 racc. 7131
appellante
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Gabriele Rossetti n. 40 C.F. e elett.te dom.to in Napoli al C.F._2
C.so Arnaldo Lucci n.137, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Riccardi, C.F.
e dell' Avv. Francesco Riccardi, C.F. C.F._3
, che lo rapp.tano e difendono , giusto mandato a margine C.F._4 del ricorso introduttivo. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere informazioni al fax 0815548954 ed all' indirizzo p.e.c.
Email_2
Appellato
NONCHE'
Controparte_3
(Corte Cost. 289/2019), p. i.
[...]
con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in P.IVA_2 persona del Dott. C.F. Soggetto Controparte_4 C.F._5
Liquidatore p.t., giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. dall'Avv. Pasquale Galassi C.F._6
C.F. , dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._7 C.F._8
con gli stessi elettivamente domiciliati presso la sede legale del
[...]
, ove saranno possibili le comunicazioni e/o notificazioni al fax CP_3
0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_3
Email_4
Appellato -
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4177/23 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata in data 20.6.23 emessa nella controversia iscritta al ruolo generale con il n. 8978/22
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio adiva il Tribunale di Controparte_2
Napoli , in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare i resistenti e l' , al Controparte_5 Pt_1 pagamento della somma di € € 35.772,97 a titolo di quota di TFS/TFR spettante con decorrenza dal 18.10.2001 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 06.07.2019, oltre interessi e rivalutazione nonché per sentir dichiarare ed accertare l' avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal , con Controparte_3 tutte le conseguenze di legge;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_3
, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...] Controparte_5 passiva ,essendo l' l'unico soggetto giuridico legittimato Controparte_6 all'erogazione dell'indennità chiesta con il ricorso introduttivo. Concludeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare nullo il ricorso ovvero rigettare lo stesso per carenza di legittimazione passiva, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Non si costituiva l' . Pt_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così statuiva : “ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € Pt_1
35.772,97 oltre interessi legali come precisato in motivazione;
liquida le spese di lite in € 3.784,65 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante Pt_1 metà, oltre IVA e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari;
dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese”. Avverso tale decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato in data 19.12.2023 deducendo, in via preliminare, la non regolarità del contraddittorio per non essere il ricorso stato ritualmente notificato con conseguente nullità/inesistenza della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice;
nel merito deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva , sussistendo la legittimazione del datore di lavoro o Parte_2 altra società obbligata al pagamento delle spettanze reclamate;
censurava la sentenza per erronea determinazione del quantum debeatur , essendo l'importo spettante eventualmente pari ad euro 30.078,06 lordo ed euro 24.202,16 netto nonché la erronea corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria in cumulo ex art. 16 L 41271991 ; lamentava inoltre che il primo giudice erroneamente non aveva condannato del al pagamento della CP_3 contribuzione non versata;
infine censurava il governo delle spese di lite , ingiustamente poste a carico dell' , seppure per la metà. Pt_1
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , IN VIA PRELIMINARE dichiarare la inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata per le ragioni esposte con conseguenziale rimessione della causa al giudice di primo grado e, ancora , dichiarare la inammissibilità del ricorso giudiziario di primo grado per carenza di legittimazione passiva dell' per il pagamento del TFS per le ragioni Pt_1 esposte e la sua estromissione dal giudizio e relativa integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro o altra società Parte_2 obbligata al pagamento della spettanza per cui è causa nonché condannare il
in Controparte_3 persona del liquidatore pro tempore, al pagamento in favore dell' dei contributi Pt_1 non versati sulla retribuzione corrisposta al sig. per il periodo Controparte_2 dal 18.10.2001 al 5.7.2019 , in relazione al TFS dovuto al ricorrente, da quantificarsi in separata sede e ,ancora, condannare il datore di lavoro o, in via C gradata , al pagamento dell'importo di E. 30.078,06 lordo ed E. 24.202,16 al Pt_1 netto per TFS in luogo di quello indicato in sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio anche nei confronti del . Controparte_3
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva Controparte_2 che,in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità ; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite con attribuzione . Si costituiva , altresì, il Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...] dell'art. 436 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda di condanna alla regolarizzazione contributive e previdenziale dovuta, con le relative sanzioni civili siccome proposta per la prima volta in grado di appello;
nel merito , ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS a favore del lavoratore;
evidenziava la propria natura di ente pubblico non economico e la soggezione dei rapporti di lavoro alla disciplina contenuta nel D. Lvo 165/2001 con conseguente applicabilità del principio di automatismo di cui all'art. 2116 cod. civ.. Concludeva ,pertanto , per il rigetto dell'appello proposto , con vittoria di spese e competenze del grado . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi che il gravame è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo di gravame inerente la non regolarità del contraddittorio è del tutto privo di fondamento .Ed invero risultano versate in atti sin dal primo grado di giudizio le ricevute in formato eml delle notifiche effettuate all' sia alla Pt_1 sede legale, che alla sede territoriale per cui correttamente il Tribunale ha accertato la ritualità della notifica e dichiarata la contumacia dell'
[...]
. CP_6
Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza inerente la carenza di legittimazione passiva . Mette conto osservare che il Trattamento di Fine Servizio costituisce una prestazione previdenziale a carattere obbligatorio, disciplinata da un impianto normativo che lo ricollega non alla permanenza o meno in stato di occupazione, ma alla cessazione del rapporto giuridico con la specifica amministrazione pubblica. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, “il TFS è una componente del trattamento economico spettante al dipendente pubblico alla cessazione del servizio, con finalità assistenziale e previdenziale” (Corte Cost., sent. n. 234/2011). Tale natura implica che il diritto alla prestazione sorge al momento della cessazione del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, e non può essere subordinato alla condizione che il lavoratore non intraprenda una nuova attività, a maggior conto presso un soggetto giuridico diverso. è d' uopo segnalare che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1032/1973, il diritto al TFS matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica di appartenenza. Nessuna norma subordina l'erogazione del TFS alla condizione che il lavoratore rimanga inattivo o cessi qualsiasi attività lavorativa. Dal 2012, la gestione e l'erogazione del TFS è demandata all' Pt_1 [...]
INPDAP), ai sensi dell'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. Controparte_8
201. In tal senso, il rapporto previdenziale tra dipendente e è del tutto Pt_1 autonomo e distinto rispetto all'eventuale nuovo impiego del lavoratore. L' Pt_1 agisce come ente previdenziale, non come datore di lavoro: il suo compito è erogare prestazioni maturate e finanziate nel corso del servizio pubblico, e ciò indipendentemente dalla successiva collocazione del lavoratore. Come affermato dal Consiglio di Stato: “Il diritto al trattamento di fine servizio matura con la cessazione del rapporto di pubblico impiego, non potendo l' , Pt_1 quale soggetto erogatore, subordinarne l'erogazione alla verifica di nuove occupazioni del lavoratore presso enti o soggetti diversi, anche pubblici” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2377/2020). Ne deriva che Il passaggio da un ente pubblico non economico a una società per azioni – ancorché partecipata pubblicamente – non può essere considerato una prosecuzione del medesimo rapporto lavorativo, essendo soggetto a un regime privatistico, con nuovo contratto, nuovo datore di lavoro e diversa disciplina giuridica Nel caso di specie, l'odierno appellato ha risolto ogni obbligazione e diritto con Contr l'ente di provenienza in data 06.07.2019, allorquando è stato assunto da
[...]
instaurando un nuovo e distinto rapporto con soggetto giuridico CP_10 autonomo. Anche qualora la S.p.A. sia partecipata da enti pubblici, essa opera secondo le regole del diritto privato, e il personale dipendente è assunto con contratti privatistici .tale contesto è giuridicamente distinto da quello dell'impiego presso un ente pubblico non economico, sicchè non impedisce il sorgere del diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR
Parimenti va disattesa la doglianza relativa alla erronea determinazione del quantum.
Tale doglianza prima che infondata , si appalesa del tutto generica in quanto non supportata da alcuna documentazione tecnica idonea a confutare i dati contabili riportati dal ricorrente . Va ricordato che incombe sul soggetto che contesta la quantificazione di un credito l'onere di proporre conteggi diversi o di individuare gli errori materiali o giuridici della ricostruzione effettuata (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12569/2018). Tale onere non risulta adempiuto nel caso di specie;
ed invero l' non ha Pt_1 fornito alcun elaborato alternativo, né ha indicato elementi di fatto o di diritto tali da far ritenere errata la ricostruzione operata dal ricorrente.
Di contro i conteggi allegati in primo grado sono stati redatti in conformità ai criteri normativi vigenti, tenendo conto: . delle buste paga effettivamente emesse dal datore di lavoro (ente pubblico non economico);
• del montante retributivo annuo lordo, comprensivo di tutte le voci rilevanti ai fini previdenziali (stipendio tabellare, indennità fisse e continuative, ecc.), secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modifiche;
• della corretta applicazione delle aliquote di accantonamento pro tempore vigenti, con indicazione del coefficiente di rivalutazione e degli interessi di legge, secondo quanto disciplinato dall'art. 2120 c.c. e dalla normativa di settore (T.U. pubblico impiego, art. 2, comma 5, D.Lgs. 165/2001 Inoltre un dato da valorizzare ai fini della pretestuosità della contestazione è che la somma determinata in base ai conteggi del ricorrente (in primo grado) è stata integralmente erogata dall'ente previdenziale, il quale non ha sollevato eccezioni circa l'erroneità della quantificazione.
Con altro motivo di gravame l' censura la sentenza di primo grado per “ Pt_1 mancata condanna del al pagamento della contribuzione non versata CP_3
“. Sul punto va ricordato che in primo grado l'originaria parte ricorrente aveva agito chiedendo di “dichiarare ed accertare l' avvenuta omissione contributiva previdenziale” perpetrata dal Controparte_11
proponendo solo domanda di accertamento dell'omissione
[...] contributiva mentre l' era rimasto contumace. Pt_1
Ne consegue allora che la domanda di condanna del medesimo al CP_3 pagamento dei contributi non prescritti è inammissibile ex art. 345 c.p.c. poiché avanzata per la prima volta con l'atto di appello. Non appare revocabile in dubbio che si tratti di domanda nuova in senso tecnico giuridico, avendosi riguardo ad un petitum e ad una causa petendi diversi e più ampi della mera richiesta di rigetto della domanda formulata.
Sotto altro profilo va evidenziato che l' proprio al fine di sottrarsi all'obbligo Pt_1
a suo carico aveva opposto , in sede amministrativa, quale fatto impeditivo , il mancato versamento della contribuzione da parte del ( circostanza CP_3 pacifica in giudizio ) e l'inapplicabilità dell'art. 2116 cc sicchè ,in ragione di tale omissione ,egli non era tenuto all'erogazione di quanto preteso. Ebbene in linea con i precedenti di questa Corte, richiamati ex art 118 disp. Att. Cpc ( v. CA Napoli n 2343/2024; n. 1438/2025 ),si osserva che secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato (cfr. tra le altre Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione, la indennità di cui alla legge 152/1968, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria. Correttamente, dunque, il primo Giudice ha qualificato la erogazione come prestazione previdenziale ed applicato l'art. 2116 cod. civ.. La norma, come è noto, al primo comma afferma il principio della automaticità delle prestazioni che, dunque, spettano al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 374 del 1997 ha precisato che il sistema delle leggi speciali in materia di previdenza ed assistenza è retto da questa regola generale e che non è richiesta una norma espressa che lo richiami ma per contro è necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare. La tesi dell' appellante secondo la quale, per contro, il principio in Pt_1 questione necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita pertanto condivisione. In altri termini, la mancata previsione nella legge 152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' la inapplicabilità dell'art. 2116 cod. civ. Pt_1 poiché è la deroga al principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione. Correttamente, pertanto, il primo Giudice, richiamando anche il costante orientamento interpretativo del Giudice di legittimità (Cass. Sez. Lav. n.11329 del 30.5.2005 ed ib. n. 27427 del 1.12.2020) ha condannato l'Istituto al pagamento della prestazione, pur ricorrendo una omissione contributiva del datore di lavoro pubblico.
Per completezza motivazionale si osserva che del tutto infondato è l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla violazione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art 16 L. 412/1991 . Sul punto è sufficiente osservare che il Tribunale ha espressamente previsto che “ sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16 6° co. Legge 412/91 data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24 ° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo “ (v. pag 5 della sent. impugnata). La gravata sentenza, conclusivamente, deve essere confermata anche in punto di spese che il primo giudice ha compensato per la metà in ragione “della serialità della controversia e del ruolo dell' nella fase precontenziosa “ ,ponendo Pt_1 la restante parte a carico dell' in virtù del principio della soccombenza . Tale Pt_1 statuizione non è stata attinta da alcun appello incidentale da parte appellata.
Per gli stessi motivi anche le spese del presente grado di giudizio , possono essere compensate per la metà , ponendosi la restante parte a carico dell' Pt_1 come da successivo dispositivo .
Le spese nei confronti del , considerato che l'omesso versamento CP_3 contributivo ha dato causa all'inadempimento dell' , possono rimanere Pt_1 interamente compensate. Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- compensa tra l' e l'appellato costituito le spese del presente grado di Pt_1 giudizio per la metà e condanna l' alla rifusione ,in favore di Pt_1 CP_2
, della restante parte che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre
[...] spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- spese compensate nei confronti del;
CP_3 Controparte_3
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3154/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, (codice fiscale n. ) P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 elett.te dom.to presso la sede in Via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi cod.fisc. PEC: C.F._1
t fax n. 081 19926255 giusta mandato Email_1 generale alle liti per notar di Fiumicino ( RM) del 23.1.23, rep. 37590 Per_1 racc. 7131
appellante
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Gabriele Rossetti n. 40 C.F. e elett.te dom.to in Napoli al C.F._2
C.so Arnaldo Lucci n.137, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Riccardi, C.F.
e dell' Avv. Francesco Riccardi, C.F. C.F._3
, che lo rapp.tano e difendono , giusto mandato a margine C.F._4 del ricorso introduttivo. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere informazioni al fax 0815548954 ed all' indirizzo p.e.c.
Email_2
Appellato
NONCHE'
Controparte_3
(Corte Cost. 289/2019), p. i.
[...]
con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in P.IVA_2 persona del Dott. C.F. Soggetto Controparte_4 C.F._5
Liquidatore p.t., giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. dall'Avv. Pasquale Galassi C.F._6
C.F. , dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._7 C.F._8
con gli stessi elettivamente domiciliati presso la sede legale del
[...]
, ove saranno possibili le comunicazioni e/o notificazioni al fax CP_3
0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_3
Email_4
Appellato -
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4177/23 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata in data 20.6.23 emessa nella controversia iscritta al ruolo generale con il n. 8978/22
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio adiva il Tribunale di Controparte_2
Napoli , in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare i resistenti e l' , al Controparte_5 Pt_1 pagamento della somma di € € 35.772,97 a titolo di quota di TFS/TFR spettante con decorrenza dal 18.10.2001 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 06.07.2019, oltre interessi e rivalutazione nonché per sentir dichiarare ed accertare l' avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal , con Controparte_3 tutte le conseguenze di legge;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_3
, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...] Controparte_5 passiva ,essendo l' l'unico soggetto giuridico legittimato Controparte_6 all'erogazione dell'indennità chiesta con il ricorso introduttivo. Concludeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare nullo il ricorso ovvero rigettare lo stesso per carenza di legittimazione passiva, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Non si costituiva l' . Pt_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così statuiva : “ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € Pt_1
35.772,97 oltre interessi legali come precisato in motivazione;
liquida le spese di lite in € 3.784,65 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante Pt_1 metà, oltre IVA e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari;
dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese”. Avverso tale decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato in data 19.12.2023 deducendo, in via preliminare, la non regolarità del contraddittorio per non essere il ricorso stato ritualmente notificato con conseguente nullità/inesistenza della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice;
nel merito deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva , sussistendo la legittimazione del datore di lavoro o Parte_2 altra società obbligata al pagamento delle spettanze reclamate;
censurava la sentenza per erronea determinazione del quantum debeatur , essendo l'importo spettante eventualmente pari ad euro 30.078,06 lordo ed euro 24.202,16 netto nonché la erronea corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria in cumulo ex art. 16 L 41271991 ; lamentava inoltre che il primo giudice erroneamente non aveva condannato del al pagamento della CP_3 contribuzione non versata;
infine censurava il governo delle spese di lite , ingiustamente poste a carico dell' , seppure per la metà. Pt_1
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , IN VIA PRELIMINARE dichiarare la inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata per le ragioni esposte con conseguenziale rimessione della causa al giudice di primo grado e, ancora , dichiarare la inammissibilità del ricorso giudiziario di primo grado per carenza di legittimazione passiva dell' per il pagamento del TFS per le ragioni Pt_1 esposte e la sua estromissione dal giudizio e relativa integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro o altra società Parte_2 obbligata al pagamento della spettanza per cui è causa nonché condannare il
in Controparte_3 persona del liquidatore pro tempore, al pagamento in favore dell' dei contributi Pt_1 non versati sulla retribuzione corrisposta al sig. per il periodo Controparte_2 dal 18.10.2001 al 5.7.2019 , in relazione al TFS dovuto al ricorrente, da quantificarsi in separata sede e ,ancora, condannare il datore di lavoro o, in via C gradata , al pagamento dell'importo di E. 30.078,06 lordo ed E. 24.202,16 al Pt_1 netto per TFS in luogo di quello indicato in sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio anche nei confronti del . Controparte_3
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva Controparte_2 che,in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità ; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite con attribuzione . Si costituiva , altresì, il Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...] dell'art. 436 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda di condanna alla regolarizzazione contributive e previdenziale dovuta, con le relative sanzioni civili siccome proposta per la prima volta in grado di appello;
nel merito , ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS a favore del lavoratore;
evidenziava la propria natura di ente pubblico non economico e la soggezione dei rapporti di lavoro alla disciplina contenuta nel D. Lvo 165/2001 con conseguente applicabilità del principio di automatismo di cui all'art. 2116 cod. civ.. Concludeva ,pertanto , per il rigetto dell'appello proposto , con vittoria di spese e competenze del grado . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi che il gravame è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo di gravame inerente la non regolarità del contraddittorio è del tutto privo di fondamento .Ed invero risultano versate in atti sin dal primo grado di giudizio le ricevute in formato eml delle notifiche effettuate all' sia alla Pt_1 sede legale, che alla sede territoriale per cui correttamente il Tribunale ha accertato la ritualità della notifica e dichiarata la contumacia dell'
[...]
. CP_6
Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza inerente la carenza di legittimazione passiva . Mette conto osservare che il Trattamento di Fine Servizio costituisce una prestazione previdenziale a carattere obbligatorio, disciplinata da un impianto normativo che lo ricollega non alla permanenza o meno in stato di occupazione, ma alla cessazione del rapporto giuridico con la specifica amministrazione pubblica. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, “il TFS è una componente del trattamento economico spettante al dipendente pubblico alla cessazione del servizio, con finalità assistenziale e previdenziale” (Corte Cost., sent. n. 234/2011). Tale natura implica che il diritto alla prestazione sorge al momento della cessazione del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, e non può essere subordinato alla condizione che il lavoratore non intraprenda una nuova attività, a maggior conto presso un soggetto giuridico diverso. è d' uopo segnalare che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1032/1973, il diritto al TFS matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica di appartenenza. Nessuna norma subordina l'erogazione del TFS alla condizione che il lavoratore rimanga inattivo o cessi qualsiasi attività lavorativa. Dal 2012, la gestione e l'erogazione del TFS è demandata all' Pt_1 [...]
INPDAP), ai sensi dell'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. Controparte_8
201. In tal senso, il rapporto previdenziale tra dipendente e è del tutto Pt_1 autonomo e distinto rispetto all'eventuale nuovo impiego del lavoratore. L' Pt_1 agisce come ente previdenziale, non come datore di lavoro: il suo compito è erogare prestazioni maturate e finanziate nel corso del servizio pubblico, e ciò indipendentemente dalla successiva collocazione del lavoratore. Come affermato dal Consiglio di Stato: “Il diritto al trattamento di fine servizio matura con la cessazione del rapporto di pubblico impiego, non potendo l' , Pt_1 quale soggetto erogatore, subordinarne l'erogazione alla verifica di nuove occupazioni del lavoratore presso enti o soggetti diversi, anche pubblici” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2377/2020). Ne deriva che Il passaggio da un ente pubblico non economico a una società per azioni – ancorché partecipata pubblicamente – non può essere considerato una prosecuzione del medesimo rapporto lavorativo, essendo soggetto a un regime privatistico, con nuovo contratto, nuovo datore di lavoro e diversa disciplina giuridica Nel caso di specie, l'odierno appellato ha risolto ogni obbligazione e diritto con Contr l'ente di provenienza in data 06.07.2019, allorquando è stato assunto da
[...]
instaurando un nuovo e distinto rapporto con soggetto giuridico CP_10 autonomo. Anche qualora la S.p.A. sia partecipata da enti pubblici, essa opera secondo le regole del diritto privato, e il personale dipendente è assunto con contratti privatistici .tale contesto è giuridicamente distinto da quello dell'impiego presso un ente pubblico non economico, sicchè non impedisce il sorgere del diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR
Parimenti va disattesa la doglianza relativa alla erronea determinazione del quantum.
Tale doglianza prima che infondata , si appalesa del tutto generica in quanto non supportata da alcuna documentazione tecnica idonea a confutare i dati contabili riportati dal ricorrente . Va ricordato che incombe sul soggetto che contesta la quantificazione di un credito l'onere di proporre conteggi diversi o di individuare gli errori materiali o giuridici della ricostruzione effettuata (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12569/2018). Tale onere non risulta adempiuto nel caso di specie;
ed invero l' non ha Pt_1 fornito alcun elaborato alternativo, né ha indicato elementi di fatto o di diritto tali da far ritenere errata la ricostruzione operata dal ricorrente.
Di contro i conteggi allegati in primo grado sono stati redatti in conformità ai criteri normativi vigenti, tenendo conto: . delle buste paga effettivamente emesse dal datore di lavoro (ente pubblico non economico);
• del montante retributivo annuo lordo, comprensivo di tutte le voci rilevanti ai fini previdenziali (stipendio tabellare, indennità fisse e continuative, ecc.), secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modifiche;
• della corretta applicazione delle aliquote di accantonamento pro tempore vigenti, con indicazione del coefficiente di rivalutazione e degli interessi di legge, secondo quanto disciplinato dall'art. 2120 c.c. e dalla normativa di settore (T.U. pubblico impiego, art. 2, comma 5, D.Lgs. 165/2001 Inoltre un dato da valorizzare ai fini della pretestuosità della contestazione è che la somma determinata in base ai conteggi del ricorrente (in primo grado) è stata integralmente erogata dall'ente previdenziale, il quale non ha sollevato eccezioni circa l'erroneità della quantificazione.
Con altro motivo di gravame l' censura la sentenza di primo grado per “ Pt_1 mancata condanna del al pagamento della contribuzione non versata CP_3
“. Sul punto va ricordato che in primo grado l'originaria parte ricorrente aveva agito chiedendo di “dichiarare ed accertare l' avvenuta omissione contributiva previdenziale” perpetrata dal Controparte_11
proponendo solo domanda di accertamento dell'omissione
[...] contributiva mentre l' era rimasto contumace. Pt_1
Ne consegue allora che la domanda di condanna del medesimo al CP_3 pagamento dei contributi non prescritti è inammissibile ex art. 345 c.p.c. poiché avanzata per la prima volta con l'atto di appello. Non appare revocabile in dubbio che si tratti di domanda nuova in senso tecnico giuridico, avendosi riguardo ad un petitum e ad una causa petendi diversi e più ampi della mera richiesta di rigetto della domanda formulata.
Sotto altro profilo va evidenziato che l' proprio al fine di sottrarsi all'obbligo Pt_1
a suo carico aveva opposto , in sede amministrativa, quale fatto impeditivo , il mancato versamento della contribuzione da parte del ( circostanza CP_3 pacifica in giudizio ) e l'inapplicabilità dell'art. 2116 cc sicchè ,in ragione di tale omissione ,egli non era tenuto all'erogazione di quanto preteso. Ebbene in linea con i precedenti di questa Corte, richiamati ex art 118 disp. Att. Cpc ( v. CA Napoli n 2343/2024; n. 1438/2025 ),si osserva che secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato (cfr. tra le altre Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione, la indennità di cui alla legge 152/1968, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria. Correttamente, dunque, il primo Giudice ha qualificato la erogazione come prestazione previdenziale ed applicato l'art. 2116 cod. civ.. La norma, come è noto, al primo comma afferma il principio della automaticità delle prestazioni che, dunque, spettano al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 374 del 1997 ha precisato che il sistema delle leggi speciali in materia di previdenza ed assistenza è retto da questa regola generale e che non è richiesta una norma espressa che lo richiami ma per contro è necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare. La tesi dell' appellante secondo la quale, per contro, il principio in Pt_1 questione necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita pertanto condivisione. In altri termini, la mancata previsione nella legge 152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' la inapplicabilità dell'art. 2116 cod. civ. Pt_1 poiché è la deroga al principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione. Correttamente, pertanto, il primo Giudice, richiamando anche il costante orientamento interpretativo del Giudice di legittimità (Cass. Sez. Lav. n.11329 del 30.5.2005 ed ib. n. 27427 del 1.12.2020) ha condannato l'Istituto al pagamento della prestazione, pur ricorrendo una omissione contributiva del datore di lavoro pubblico.
Per completezza motivazionale si osserva che del tutto infondato è l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla violazione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art 16 L. 412/1991 . Sul punto è sufficiente osservare che il Tribunale ha espressamente previsto che “ sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16 6° co. Legge 412/91 data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24 ° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo “ (v. pag 5 della sent. impugnata). La gravata sentenza, conclusivamente, deve essere confermata anche in punto di spese che il primo giudice ha compensato per la metà in ragione “della serialità della controversia e del ruolo dell' nella fase precontenziosa “ ,ponendo Pt_1 la restante parte a carico dell' in virtù del principio della soccombenza . Tale Pt_1 statuizione non è stata attinta da alcun appello incidentale da parte appellata.
Per gli stessi motivi anche le spese del presente grado di giudizio , possono essere compensate per la metà , ponendosi la restante parte a carico dell' Pt_1 come da successivo dispositivo .
Le spese nei confronti del , considerato che l'omesso versamento CP_3 contributivo ha dato causa all'inadempimento dell' , possono rimanere Pt_1 interamente compensate. Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- compensa tra l' e l'appellato costituito le spese del presente grado di Pt_1 giudizio per la metà e condanna l' alla rifusione ,in favore di Pt_1 CP_2
, della restante parte che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre
[...] spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- spese compensate nei confronti del;
CP_3 Controparte_3
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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