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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2606/2022
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
2606/2022 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.09.1984 e residente in Bari alla via delle Azalee ( con domicilio in via Cortese n.5), rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Tedeschi (c.f.: C.F._2
e dall'Avv. Tamara Natilla ) C.F._3
RICORRENTE
1 E
(già Controparte_1 Controparte_2
, P. iva in persona del legale rappr. p.t.,
[...] P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Fortunat (C.F. C.F._4
), (C.F. ) e ER
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5
OL (C.F. ) C.F._6
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il giorno 11.03.2022 e tempestivamente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La pare convenuta, costituendosi in giudizio, invocava il rigetto della domanda. In data odierna, la causa, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l.
n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa , , Per_1 CP_4 CP_5
, , dott. , dott. , dott.ssa , CP_6 CP_7 Per_2 Per_3 Per_4
dott.ssa -, veniva decisa.Per_5
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, la presente decisione (la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Ciò posto si osserva che il ricorrente impugnava il licenziamento irrogato per giusta causa dalla resistente con nota del 15.09.2021 con cui la Società intimava il “licenziamento per giusta causa”, sulla base delle seguenti motivazioni “… circa il maneggio abusivo e non richiesto di denaro in custodia, le giustificazioni da lei fornite sono state del tutto generiche e smentite dai riscontri in nostro possesso.
Ciò anche a prescindere dalle considerazioni da Lei svolte in ordine alle asserite, categoricamente negate e comunque illegittime
“consuetudini di lavoro” e/o disposizioni autorizzative a cui Lei ha fatto riferimento. Alla luce di quanto sopra: valutata la gravità della condotta da Lei posta in essere, visto quanto disciplinato dall'art. 101 del vigente CCNL applicatole, considerato che il rapporto di fiducia reciproca per fattiva collaborazione è irrimediabilmente venuto meno
Le comunichiamo la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente per giusta causa, con decorrenza immediata, ai sensi dall'art. 101 del vigente CCNL applicatole. La invitiamo a restituire con sollecitudine tutte le datazioni in suo possesso presso i nostri uffici. La informiamo infine che sarà nostra cura sporgere denuncia di furto per l'ammanco di denaro registratosi nel corso del suo turno di servizio;
resta pertanto salva ogni azione sul piano civile e penale nei
3 suoi confronti all'esito delle indagini e degli accertamenti che dovessero conseguire.”.
Ne consegue che nel caso di specie, si verte in tema di licenziamento disciplinare per giusta causa.
Orbene, come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva.
Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni
(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8). In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Infatti, a seguito della sentenza n. 204 del 1982 della
Corte Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve
4 essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso;
esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda, ex plurimis, Cass. n. 9953/1991).
Ciò premesso, si rammenta che l'onere probatorio della sussistenza della giusta causa grava sul datore di lavoro.
Orbene, quanto al grave comportamento posto alla base del licenziamento, occorre richiamare la contestazione disciplinare, inoltrata con missiva del 7.7.2021, che così recita: “…durante le attività di controllo che la scrivente svolge presso le proprie sala contazione/area caveau è emerso che in data 8.7.2021, durante il
Suo turno di lavoro e presso l'Unità locale di Bari, Via la Rocca 10, si sia verificato un ammanco di complessivi € 5.000,00 (corrispondenti a una mazzetta di banconote di taglio di € 50,00). Ebbene dalle videoriprese della sala-contazione si può notare che, intorno alle
14.20 del predetto 8 luglio u.s., Lei abbia svolto una serie di operazioni non richieste all'interno del predetto spazio, senza il supporto di alcun collega ( come a Lei ben noto necessario per ogni operazione da svolgersi all'interno della predetta sala contazione). In particolare, La si può notare mentre preleva, senza alcuna ragione operativa, una c.d. “balletta” di banconote dall'armadio dedicato alle operazione di Intesa San Paolo. Successivamente, La si può notare armeggiare all'interno del predetto armadio nonché, successivamente,
5 lasciare l'area del caveu trattenendo fra le mani alcune mazzette di banconote sfuse. Dopo alcuni minuti, La si nota rientrare nel locale appena citato e riporre una balletta di banconote all'interno di uno scaffale del medesimo armadio e sul fondo dello stesso, senza che Vi sia traccia alcuna delle mazzette precedentemente asportate dal caveu. In data 9.7.2021 le ballette contenute nello scaffale dall'armadio citato vengono tutte prelevate e depositate presso diverso armadio ove veniva appositamente creata una c.d.
“multigiacenza”. In data 10.7.2021, come anticipato, all'interno dell'armadio ove era presente la c.d. , veniva reperita Parte_2
una balletta di banconote “anomala” in quanto composta da sole nove mazzette di cartamoneta, in luogo alle usuali dieci. Possiamo affermare con certezza che, di contro, alcuna operazione anomala in area caveu è stata effettuata né in data 9.7.2021, né tanto meno in data 10.7.2021. Come intuibile l'ammanco de quo- causato, quanto meno da una Sua grave negligenza e/o imperizia nel maneggio, peraltro abusivo e non richiesto, di denaro in custodia alla Scrivente, ha creato e sta creando, un grave danno, anche di immagine alla scrivente. …”. Quindi, oggetto della contestazione disciplinare della società è un comportamento anomalo tenuto dal ricorrente in data
8.7.2021, in quanto posto in essere da solo e non in presenza di altro suo collega, con la deduzione che due giorni dopo (il
10.7.2021) l'Azienda aveva riscontrato un ammanco di 5000 Euro.
Orbene, dall'istruttoria svolta emerge che l'Azienda non fornito prova dei fatti posti alla base del licenziamento e contestati al lavoratore.
In primo luogo, va evidenziato il fatto che, a fronte del corretto comportamento processuale del ricorrente, il legale rappresentante della parte resistente ha tenuto un comportamento ingiustificatamente assenteista;
tanto può essere valutato come fonte di “argomento di prova” che contribuisce a formare il
6 convincimento del giudice (Cass. n. 430/99) in aggiunta a quanto risultante dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali, di cui si dirà.
Va, inoltre, rimarcato che il quadro fin qui tratteggiato trova indiretto supporto anche nel comportamento processuale della parte convenuta e, in particolare, nella mancata comparizione di quest'ultima, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale deferitole da controparte. Sul punto, giova infatti rammentare che l'art. 232 c.p.c., seppure non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio l'effetto automatico della fictio confessio, riconnette comunque a tale comportamento della parte una presunzione semplice, consentendo di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale. La citata disposizione prevede infatti che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 20740/2009; Cass. n. 18375/2010;
Cass. 10009/2013).
Ne consegue che, inserito nel quadro istruttorio complessivo, come tra poco si specificherà, il comportamento di parte resistente ben può assurgere ad elemento di giudizio integrativo, contribuendo a determinare, a norma dell'art. 116 c.p.c., il convincimento giudiziale sui fatti dedotti nell'interrogatorio e, in particolare, sulle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio in relazione alla dedotta illegittimità del licenziamento.
Venendo ora alle dichiarazioni dei testi escussi, si osserva che il teste di parte ricorrente ha dichiarato quanto Parte_3
segue: “ ADR confermo la circostanza che mi viene letta sub c pagina
39 del ricorso introduttivo poiché ho sempre svolto le mansioni a cui ero preposto da solo senza nessun collega. Confermo che ciò
7 avveniva per prassi consolidata in azienda … Confermo che poteva succedere che trovavo danneggiate alcune ballette e, da prassi, provvedevo a ripristinare l'imballaggio in maniera corretta.” Il testimone, quindi, ha confermato l'assunto difensivo di parte ricorrente, smentendo che quello tenuto dal in data 8.7.2021 Pt_1 sia stato un “comportamento anomalo” nella routine lavorativa.
L'altro teste di parte ricorrente ha affermato: “ADR: Il Testimone_1
ricorrente si è rivolto alla ns OS per ottenere tutela sindacale in seguito alla contestazione disciplinare per il quale è causa. E in particolare posso riferire che il sottoscritto ha partecipato in veste di sindacalista delegato all'incontro del 20.08 fissato dalla Società al fine di acquisire le giustificazioni orali del sig. ai sensi dell'art. Pt_1
7 dello Statuto dei Lavoratori. A detto incontro era presente il ricorrente e, per parte datoriale, l'avv. Piloni. In detto occasione ricordo che a fronte di una nostra formale richiesta di visionare il filmato di sorveglianza, l'Azienda si rifiutò di farlo visionare al , Pt_1
e solo su mia insistenza acconsentirono a far visionare i suddetti filmati esclusivamente al sottoscritto. Pertanto, li ho visionati soltanto io per la durata di circa 3 ore. Preciso che, nell'incontro fissato per le giustificazione del 20.08, in realtà non fu fatto visionare alcun filmato ( anche perché l'incontro avveniva da remoto
) in tale occasione fu redatto solo il verbale a cui poi furono allegate le note a verbale contestazione disciplinare del 27- 7-2021. Solo successivamente e su mi insistenza, come già detto, l'Azienda mi ha dato la possibilità di visionare i filmati con la presenza del responsabile della sala conta sig. Se mal non Parte_4
ricordo ciò è avvenuto a distanza di circa una settimana e come già detto, dopo che avevamo già chiuso (20.08) il verbale relativo alle giustificazioni ex art. 7 dello Statuto. … Confermo la circostanza sub
27 del ricorso. … Quanto alla circostanza sub 29 posso riferire, perch è riferitomi dai miei iscritti, della loro fondatezza ma, alla mia
8 OS, non è più capitato di assistere iscritti attinti da contestazioni disciplinari per tali fatti. … Sulla circostanza sub 31, se mal non ricordo può essere da me confermata sulla base della mia esperienza. … Quanto alla circostanza capitolata a pagina 39 del ricorso, posso riferire che accadeva di frequente che il ricorrente lavorasse senza alcun collega che lo coadiuvasse e questo, oltre ad avvenire spesso per motivi organizzativi dell'azienda , è stato aggravato all'epoca dei fatti in contestazione, in considerazione del
“giro ferie”, carenza di personale e dalle restrizioni ancora in esser e per la pandemia COVID 19. Posso precisare, inoltre, che il sig.
era uno dei più esperti all'interno della sala conta e l'azienda Pt_1
vi faceva affidamento tutte le volte in cui vi fosse stato bisogno, poiché era in grado di far quadrare al centesimo i conti. Posso anche riferire che all'epoca dei fatti in contestazione, la sala conta fu una di quelle più colpita dai contagi e in ragione della penuria del personale di fiducia, l'azienda si è rivolta al lasciandolo operare anche Pt_1 da solo nella sala conta, proprio in ragione della sua esperienza e fiducia.” Anche il secondo teste, quindi, ha confermato la prassi utilizzata in Azienda nelle varie fasi di lavoro nella sala conta.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “ ADR… Testimone_2
quanto alla circostanza sub 12 (della memoria) non la confermo poiché le operazioni indicate potevano avvenire anche negli altri locali del caveu, specificando che tutti gli ambienti (locali) sono videosorvegliati. … Posso però riferire che quando ci accorgevamo che dopo averle riposte e sistemate, qualche fascetta si era sganciata, dovevamo provvedere a ripristinarla. Questa era la regola impartita dai dirigenti dalla Società. … Nel luglio 2021 per l'effetto dell'emergenza Covid il personale era ridotto. Tant'è che l'Azienda ha fatto entrare nel caveu personale esterno al nostro gruppo, per quanto ho saputo durante il periodo della mia malattia ad aprile.
Posso riferire che anche io ho eseguito le operazioni da solo;
so che il
9 ricorrente è stato lasciato da solo durante quel periodo di luglio
2021, poiché in carenza di personale. Ciò mi è stato riferito da altri colleghi. … ma per prassi, come ho già detto, poteva accadere che per rendere maggiormente efficiente il servizio o per carenza di personale potevamo svolgere da soli le operazioni. … Non è vera la circostanza sub 27 (della memoria) poiché io ero addetto a una diversa mansione. Però posso riferire che un altro operatore mi riferì di un ammanco. … Nulla posso riferire poiché non ho mai visto le videoregistrazioni ivi indicate”. In altri temini, anche il teste di parte resistente ha confermato che le operazioni di preparazione di sovvenzioni potevano essere svolte da un solo lavoratore, contrariamente a quanto affermato dalla società secondo cui le operazioni venivano svolte sempre in due. Dirimente, inoltre, è il fatto che nella circostanza 27 la società afferma che durante le operazioni di levata (una delle fasi richiesta per la preparazione delle sovvenzioni) aveva riscontrato un ammanco di euro Testimone_2
5.000, corrispondente ad una intera mazzetta di denaro. Ebbene, il teste ha invece negato espressamente tale circostanza, Testimone_2
dichiarando: “non è vera la circostanza sub 27 (della memoria) poiché io ero addetto a una diversa mansione….”. A tanto consegue che la società non è stata in grado di dimostrare la riconducibilità dell'avvenuto ammanco al ricorrente. Né vale a sopperire tale lacuna probatoria la successiva dichiarazione: “Però posso riferire che un altro operatore mi riferì di un ammanco.”. Trattasi, com'è evidente, di testimonianza de relato ex parte che, come tale, non ha efficacia probatoria nel presente giudizio. La sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” (in questi termini, per la giurisprudenza di Cassazione cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n.
10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n.
1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n.
3755/1985).
10 In virtù di tutto quanto sinora esposto, si può affermare che la parte resistente non ha fornito prova dei fatti posti alla base del licenziamento che, quindi, vanno ritenuti insussistenti.
Alla medesima conclusione si perviene anche a seguito dell'analisi del video depositato su dispositivo USB. Il video in questione, infatti, al minuto 14.22.02 si blocca sino al minuto 14.22.32, con la conseguenza che i trenta secondi riportati dalla resistente non sono visibili. Pertanto, la circostanza dedotta dalla società a pagina 8 della memoria risulta non provata (“alle ore 14.22.15 il ricorrente con fare sospetto e guardingo si accovaccia con le mazzette sfusa in mano e si appoggia sul ripiano più basso dell'armadietto, armeggiando al suo interno, premurandosi di nascondere sempre la mani dentro l'armadietto facendole ricomparire solo a tratti”). Per il resto, nella stessa pagina della memoria vengono descritte una serie di azioni dalle ore 14.18.32 sino al 14.24.36 sulle quali è impossibile fondare alcuna prova in ragione della scarsa qualità delle immagini.
Ne deriva, in definitiva, che i fatti posti alla base del licenziamento risultano non provati in giudizio e quindi vanno ritenuti insussistenti.
Al fine della individuazione della tutela applicabile, risulta dirimente la considerazione che, stante le accertate carenza di deduzione e inidoneità delle risultanze istruttorie (in particolare di parte convenuta), non è stata offerta prova, della quale era onerata la parte datoriale, del fatto oggetto di addebito, ditalché, sotto questo profilo, la presente fattispecie ricade nell'ambito regolato dall'art.3, comma 2 d. lgs n.
23/2015 implicante l'applicazione della tutela reintegratoria.
In particolare, l'art. 3, comma 2, D.lgs 23/2015 così dispone
“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato
11 al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.”.
Pertanto, l'accertata violazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n.
23/2015 implica la dichiarazione di annullamento del licenziamento de quo per accertata insussistenza del fatto, sicché, in applicazione del regime di tutela di cui alla citata norma, va ordinato alla parte convenuta di reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro;
la stessa convenuta dev'essere, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per
12 il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle suddette spettanze a titolo risarcitorio vanno altresì riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
La rivalutazione monetaria va calcolata su tutte le somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sulle varie componenti della sorte via via rivalutate.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti sino al momento del saldo.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dev'essere annullato il licenziamento intimato al ricorrente, sicché la società convenuta dev'essere condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
13
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- Annulla il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna, infine, la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
14
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
2606/2022 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.09.1984 e residente in Bari alla via delle Azalee ( con domicilio in via Cortese n.5), rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Tedeschi (c.f.: C.F._2
e dall'Avv. Tamara Natilla ) C.F._3
RICORRENTE
1 E
(già Controparte_1 Controparte_2
, P. iva in persona del legale rappr. p.t.,
[...] P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Fortunat (C.F. C.F._4
), (C.F. ) e ER
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5
OL (C.F. ) C.F._6
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il giorno 11.03.2022 e tempestivamente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La pare convenuta, costituendosi in giudizio, invocava il rigetto della domanda. In data odierna, la causa, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l.
n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa , , Per_1 CP_4 CP_5
, , dott. , dott. , dott.ssa , CP_6 CP_7 Per_2 Per_3 Per_4
dott.ssa -, veniva decisa.Per_5
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, la presente decisione (la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Ciò posto si osserva che il ricorrente impugnava il licenziamento irrogato per giusta causa dalla resistente con nota del 15.09.2021 con cui la Società intimava il “licenziamento per giusta causa”, sulla base delle seguenti motivazioni “… circa il maneggio abusivo e non richiesto di denaro in custodia, le giustificazioni da lei fornite sono state del tutto generiche e smentite dai riscontri in nostro possesso.
Ciò anche a prescindere dalle considerazioni da Lei svolte in ordine alle asserite, categoricamente negate e comunque illegittime
“consuetudini di lavoro” e/o disposizioni autorizzative a cui Lei ha fatto riferimento. Alla luce di quanto sopra: valutata la gravità della condotta da Lei posta in essere, visto quanto disciplinato dall'art. 101 del vigente CCNL applicatole, considerato che il rapporto di fiducia reciproca per fattiva collaborazione è irrimediabilmente venuto meno
Le comunichiamo la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente per giusta causa, con decorrenza immediata, ai sensi dall'art. 101 del vigente CCNL applicatole. La invitiamo a restituire con sollecitudine tutte le datazioni in suo possesso presso i nostri uffici. La informiamo infine che sarà nostra cura sporgere denuncia di furto per l'ammanco di denaro registratosi nel corso del suo turno di servizio;
resta pertanto salva ogni azione sul piano civile e penale nei
3 suoi confronti all'esito delle indagini e degli accertamenti che dovessero conseguire.”.
Ne consegue che nel caso di specie, si verte in tema di licenziamento disciplinare per giusta causa.
Orbene, come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva.
Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni
(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8). In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Infatti, a seguito della sentenza n. 204 del 1982 della
Corte Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve
4 essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso;
esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda, ex plurimis, Cass. n. 9953/1991).
Ciò premesso, si rammenta che l'onere probatorio della sussistenza della giusta causa grava sul datore di lavoro.
Orbene, quanto al grave comportamento posto alla base del licenziamento, occorre richiamare la contestazione disciplinare, inoltrata con missiva del 7.7.2021, che così recita: “…durante le attività di controllo che la scrivente svolge presso le proprie sala contazione/area caveau è emerso che in data 8.7.2021, durante il
Suo turno di lavoro e presso l'Unità locale di Bari, Via la Rocca 10, si sia verificato un ammanco di complessivi € 5.000,00 (corrispondenti a una mazzetta di banconote di taglio di € 50,00). Ebbene dalle videoriprese della sala-contazione si può notare che, intorno alle
14.20 del predetto 8 luglio u.s., Lei abbia svolto una serie di operazioni non richieste all'interno del predetto spazio, senza il supporto di alcun collega ( come a Lei ben noto necessario per ogni operazione da svolgersi all'interno della predetta sala contazione). In particolare, La si può notare mentre preleva, senza alcuna ragione operativa, una c.d. “balletta” di banconote dall'armadio dedicato alle operazione di Intesa San Paolo. Successivamente, La si può notare armeggiare all'interno del predetto armadio nonché, successivamente,
5 lasciare l'area del caveu trattenendo fra le mani alcune mazzette di banconote sfuse. Dopo alcuni minuti, La si nota rientrare nel locale appena citato e riporre una balletta di banconote all'interno di uno scaffale del medesimo armadio e sul fondo dello stesso, senza che Vi sia traccia alcuna delle mazzette precedentemente asportate dal caveu. In data 9.7.2021 le ballette contenute nello scaffale dall'armadio citato vengono tutte prelevate e depositate presso diverso armadio ove veniva appositamente creata una c.d.
“multigiacenza”. In data 10.7.2021, come anticipato, all'interno dell'armadio ove era presente la c.d. , veniva reperita Parte_2
una balletta di banconote “anomala” in quanto composta da sole nove mazzette di cartamoneta, in luogo alle usuali dieci. Possiamo affermare con certezza che, di contro, alcuna operazione anomala in area caveu è stata effettuata né in data 9.7.2021, né tanto meno in data 10.7.2021. Come intuibile l'ammanco de quo- causato, quanto meno da una Sua grave negligenza e/o imperizia nel maneggio, peraltro abusivo e non richiesto, di denaro in custodia alla Scrivente, ha creato e sta creando, un grave danno, anche di immagine alla scrivente. …”. Quindi, oggetto della contestazione disciplinare della società è un comportamento anomalo tenuto dal ricorrente in data
8.7.2021, in quanto posto in essere da solo e non in presenza di altro suo collega, con la deduzione che due giorni dopo (il
10.7.2021) l'Azienda aveva riscontrato un ammanco di 5000 Euro.
Orbene, dall'istruttoria svolta emerge che l'Azienda non fornito prova dei fatti posti alla base del licenziamento e contestati al lavoratore.
In primo luogo, va evidenziato il fatto che, a fronte del corretto comportamento processuale del ricorrente, il legale rappresentante della parte resistente ha tenuto un comportamento ingiustificatamente assenteista;
tanto può essere valutato come fonte di “argomento di prova” che contribuisce a formare il
6 convincimento del giudice (Cass. n. 430/99) in aggiunta a quanto risultante dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali, di cui si dirà.
Va, inoltre, rimarcato che il quadro fin qui tratteggiato trova indiretto supporto anche nel comportamento processuale della parte convenuta e, in particolare, nella mancata comparizione di quest'ultima, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale deferitole da controparte. Sul punto, giova infatti rammentare che l'art. 232 c.p.c., seppure non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio l'effetto automatico della fictio confessio, riconnette comunque a tale comportamento della parte una presunzione semplice, consentendo di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale. La citata disposizione prevede infatti che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 20740/2009; Cass. n. 18375/2010;
Cass. 10009/2013).
Ne consegue che, inserito nel quadro istruttorio complessivo, come tra poco si specificherà, il comportamento di parte resistente ben può assurgere ad elemento di giudizio integrativo, contribuendo a determinare, a norma dell'art. 116 c.p.c., il convincimento giudiziale sui fatti dedotti nell'interrogatorio e, in particolare, sulle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio in relazione alla dedotta illegittimità del licenziamento.
Venendo ora alle dichiarazioni dei testi escussi, si osserva che il teste di parte ricorrente ha dichiarato quanto Parte_3
segue: “ ADR confermo la circostanza che mi viene letta sub c pagina
39 del ricorso introduttivo poiché ho sempre svolto le mansioni a cui ero preposto da solo senza nessun collega. Confermo che ciò
7 avveniva per prassi consolidata in azienda … Confermo che poteva succedere che trovavo danneggiate alcune ballette e, da prassi, provvedevo a ripristinare l'imballaggio in maniera corretta.” Il testimone, quindi, ha confermato l'assunto difensivo di parte ricorrente, smentendo che quello tenuto dal in data 8.7.2021 Pt_1 sia stato un “comportamento anomalo” nella routine lavorativa.
L'altro teste di parte ricorrente ha affermato: “ADR: Il Testimone_1
ricorrente si è rivolto alla ns OS per ottenere tutela sindacale in seguito alla contestazione disciplinare per il quale è causa. E in particolare posso riferire che il sottoscritto ha partecipato in veste di sindacalista delegato all'incontro del 20.08 fissato dalla Società al fine di acquisire le giustificazioni orali del sig. ai sensi dell'art. Pt_1
7 dello Statuto dei Lavoratori. A detto incontro era presente il ricorrente e, per parte datoriale, l'avv. Piloni. In detto occasione ricordo che a fronte di una nostra formale richiesta di visionare il filmato di sorveglianza, l'Azienda si rifiutò di farlo visionare al , Pt_1
e solo su mia insistenza acconsentirono a far visionare i suddetti filmati esclusivamente al sottoscritto. Pertanto, li ho visionati soltanto io per la durata di circa 3 ore. Preciso che, nell'incontro fissato per le giustificazione del 20.08, in realtà non fu fatto visionare alcun filmato ( anche perché l'incontro avveniva da remoto
) in tale occasione fu redatto solo il verbale a cui poi furono allegate le note a verbale contestazione disciplinare del 27- 7-2021. Solo successivamente e su mi insistenza, come già detto, l'Azienda mi ha dato la possibilità di visionare i filmati con la presenza del responsabile della sala conta sig. Se mal non Parte_4
ricordo ciò è avvenuto a distanza di circa una settimana e come già detto, dopo che avevamo già chiuso (20.08) il verbale relativo alle giustificazioni ex art. 7 dello Statuto. … Confermo la circostanza sub
27 del ricorso. … Quanto alla circostanza sub 29 posso riferire, perch è riferitomi dai miei iscritti, della loro fondatezza ma, alla mia
8 OS, non è più capitato di assistere iscritti attinti da contestazioni disciplinari per tali fatti. … Sulla circostanza sub 31, se mal non ricordo può essere da me confermata sulla base della mia esperienza. … Quanto alla circostanza capitolata a pagina 39 del ricorso, posso riferire che accadeva di frequente che il ricorrente lavorasse senza alcun collega che lo coadiuvasse e questo, oltre ad avvenire spesso per motivi organizzativi dell'azienda , è stato aggravato all'epoca dei fatti in contestazione, in considerazione del
“giro ferie”, carenza di personale e dalle restrizioni ancora in esser e per la pandemia COVID 19. Posso precisare, inoltre, che il sig.
era uno dei più esperti all'interno della sala conta e l'azienda Pt_1
vi faceva affidamento tutte le volte in cui vi fosse stato bisogno, poiché era in grado di far quadrare al centesimo i conti. Posso anche riferire che all'epoca dei fatti in contestazione, la sala conta fu una di quelle più colpita dai contagi e in ragione della penuria del personale di fiducia, l'azienda si è rivolta al lasciandolo operare anche Pt_1 da solo nella sala conta, proprio in ragione della sua esperienza e fiducia.” Anche il secondo teste, quindi, ha confermato la prassi utilizzata in Azienda nelle varie fasi di lavoro nella sala conta.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “ ADR… Testimone_2
quanto alla circostanza sub 12 (della memoria) non la confermo poiché le operazioni indicate potevano avvenire anche negli altri locali del caveu, specificando che tutti gli ambienti (locali) sono videosorvegliati. … Posso però riferire che quando ci accorgevamo che dopo averle riposte e sistemate, qualche fascetta si era sganciata, dovevamo provvedere a ripristinarla. Questa era la regola impartita dai dirigenti dalla Società. … Nel luglio 2021 per l'effetto dell'emergenza Covid il personale era ridotto. Tant'è che l'Azienda ha fatto entrare nel caveu personale esterno al nostro gruppo, per quanto ho saputo durante il periodo della mia malattia ad aprile.
Posso riferire che anche io ho eseguito le operazioni da solo;
so che il
9 ricorrente è stato lasciato da solo durante quel periodo di luglio
2021, poiché in carenza di personale. Ciò mi è stato riferito da altri colleghi. … ma per prassi, come ho già detto, poteva accadere che per rendere maggiormente efficiente il servizio o per carenza di personale potevamo svolgere da soli le operazioni. … Non è vera la circostanza sub 27 (della memoria) poiché io ero addetto a una diversa mansione. Però posso riferire che un altro operatore mi riferì di un ammanco. … Nulla posso riferire poiché non ho mai visto le videoregistrazioni ivi indicate”. In altri temini, anche il teste di parte resistente ha confermato che le operazioni di preparazione di sovvenzioni potevano essere svolte da un solo lavoratore, contrariamente a quanto affermato dalla società secondo cui le operazioni venivano svolte sempre in due. Dirimente, inoltre, è il fatto che nella circostanza 27 la società afferma che durante le operazioni di levata (una delle fasi richiesta per la preparazione delle sovvenzioni) aveva riscontrato un ammanco di euro Testimone_2
5.000, corrispondente ad una intera mazzetta di denaro. Ebbene, il teste ha invece negato espressamente tale circostanza, Testimone_2
dichiarando: “non è vera la circostanza sub 27 (della memoria) poiché io ero addetto a una diversa mansione….”. A tanto consegue che la società non è stata in grado di dimostrare la riconducibilità dell'avvenuto ammanco al ricorrente. Né vale a sopperire tale lacuna probatoria la successiva dichiarazione: “Però posso riferire che un altro operatore mi riferì di un ammanco.”. Trattasi, com'è evidente, di testimonianza de relato ex parte che, come tale, non ha efficacia probatoria nel presente giudizio. La sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” (in questi termini, per la giurisprudenza di Cassazione cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n.
10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n.
1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n.
3755/1985).
10 In virtù di tutto quanto sinora esposto, si può affermare che la parte resistente non ha fornito prova dei fatti posti alla base del licenziamento che, quindi, vanno ritenuti insussistenti.
Alla medesima conclusione si perviene anche a seguito dell'analisi del video depositato su dispositivo USB. Il video in questione, infatti, al minuto 14.22.02 si blocca sino al minuto 14.22.32, con la conseguenza che i trenta secondi riportati dalla resistente non sono visibili. Pertanto, la circostanza dedotta dalla società a pagina 8 della memoria risulta non provata (“alle ore 14.22.15 il ricorrente con fare sospetto e guardingo si accovaccia con le mazzette sfusa in mano e si appoggia sul ripiano più basso dell'armadietto, armeggiando al suo interno, premurandosi di nascondere sempre la mani dentro l'armadietto facendole ricomparire solo a tratti”). Per il resto, nella stessa pagina della memoria vengono descritte una serie di azioni dalle ore 14.18.32 sino al 14.24.36 sulle quali è impossibile fondare alcuna prova in ragione della scarsa qualità delle immagini.
Ne deriva, in definitiva, che i fatti posti alla base del licenziamento risultano non provati in giudizio e quindi vanno ritenuti insussistenti.
Al fine della individuazione della tutela applicabile, risulta dirimente la considerazione che, stante le accertate carenza di deduzione e inidoneità delle risultanze istruttorie (in particolare di parte convenuta), non è stata offerta prova, della quale era onerata la parte datoriale, del fatto oggetto di addebito, ditalché, sotto questo profilo, la presente fattispecie ricade nell'ambito regolato dall'art.3, comma 2 d. lgs n.
23/2015 implicante l'applicazione della tutela reintegratoria.
In particolare, l'art. 3, comma 2, D.lgs 23/2015 così dispone
“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato
11 al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.”.
Pertanto, l'accertata violazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n.
23/2015 implica la dichiarazione di annullamento del licenziamento de quo per accertata insussistenza del fatto, sicché, in applicazione del regime di tutela di cui alla citata norma, va ordinato alla parte convenuta di reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro;
la stessa convenuta dev'essere, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per
12 il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle suddette spettanze a titolo risarcitorio vanno altresì riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
La rivalutazione monetaria va calcolata su tutte le somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sulle varie componenti della sorte via via rivalutate.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti sino al momento del saldo.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dev'essere annullato il licenziamento intimato al ricorrente, sicché la società convenuta dev'essere condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- Annulla il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna, infine, la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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