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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 301 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. VA , in persona del procuratore speciale dottor Parte_1 P.IVA_1 [...]
la quale, giusta procura speciale del 20.11.2018 in Notar Pt_2 Persona_1
(rep. 360, racc. 279), registrata in Milano il 28.1.2018 al n. 53020, Serie 1 T, agisce in nome e per conto di (p. VA , che a sua volta, giusta CP_1 P.IVA_2
procura speciale del 22.5.2018 in Notar (rep. 195382, racc. 12890), Persona_2
registrata in Siena il 24.5.2018 al n. 2969 Serie 1 T, agisce in nome e per conto di
(p. VA , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Di Miceli per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
(p. VA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_4
1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Lo Giudice in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in totale riforma della sentenza n. 906/2018 del Tribunale di Agrigento, rigettare le domande proposte da con ogni e qualsiasi statuizione poiché Parte_3
infondate in fatto ed in diritto;
condannare controparte alla restituzione della somma di € 6.983,60 corrisposta al legale di controparte a titolo di spese legali relative al primo grado di giudizio.
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
rigettare con qualsiasi statuizione l'avverso appello;
in subordine:
ritenere e dichiarare, in ordine al dedotto rapporto di conto corrente intrattenuto tra l'attrice e la convenuta, la nullità, ai sensi degli articoli 1284, 1283,1419 e 1815 c.c.,
644 c.p. e 4 legge 108/1996, delle clausole di determinazione e applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, di determinazione e applicazione degli interessi anatocistici, di applicazione determinazione degli interessi per giorni-
valuta, di determinazione e applicazione della commissione di massimo scoperto,
nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate, anche perché superano il tasso soglia antiusura;
ritenere dichiarare, altresì, la nullità e inefficacia degli addebiti per interessi, spese,
commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7/3/1996 n. con l'effetto ex artt. 1339, 1419 e 1815 c.c. e 644 c.p. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno o in subordine il tasso legale senza capitalizzazione;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, violati gli artt. 881, 882, 1815, 1283 e 1284 c.c. E
altresì che:
- ai fini del calcolo dell'usura, si deve considerare il taeg, ossia il tasso effettivo globale annuo effettVAmente applicato e pattuito, e vi considerando tutti gli oneri a carico del debitore;
- il tasso effettVAmente applicato dall'Istituto appellante supera il tasso soglia di riferimento sia al momento della stipula del contratto, sia alla data dei pagamenti;
condannare l'appellante al pagamento delle somme accertate CTP di primo grado ipotesi 1 o 2 o a quelle che saranno determinate come non dovute in questo grado di giudizio, oltre al pagamento degli interessi legali creditori dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
procuratrice di , a sua volta procuratrice di Parte_1 CP_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Agrigento n. 906 del 4 luglio 2028 che, accogliendo parzialmente le domande proposte da aveva rideterminato il saldo alla data del Parte_3
31.12.2015 del conto corrente di corrispondenza n. 3971000, acceso presso
[...]
il 25.12002, in € 23.044,42 a credito della società Controparte_2
correntista, in luogo del saldo di € 63.907,00 a debito della correntista registrato dalle scritture contabili della banca. Ha accertato il Tribunale la nullità per
3 indeterminatezza dell'oggetto della clausola in tema di commissione di massimo scoperto;
l'inefficacia della pur convenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi per difetto di specifica approvazione scritta della relatVA clausola;
non dovuto,
perché non pattuito, il "corrispettivo su accorato", non dovute, neppure le variazioni delle condizioni economiche favorevoli alla correntista. Il Tribunale, per contro, ha riscontrato la legittimità, anche rispetto alla normatVA antiusura, delle previsioni negoziali riguardanti il saggio degli interessi debitori e la decorrenza contabile delle diverse operazioni. Infine, ha regolato le spese di lite ponendole a carico dell'istituto bancario.
Articolati tre motivi di impugnazione deduce l'appellante:
I) la violazione dell'art. 1341 c.c., norma tassatVA insuscettibile di applicazione analogica al cui ambito applicativo non era dato ricondurre la previsione in tema di capitalizzazione infrannuale degli interessi;
II) la violazione altresì dell'art. 120 TUB, il quale richiede la stipulazione per iscritto della clausola di capitalizzazione non anche una sua separata e specifica approvazione;
III) l'erronea esclusione delle variazioni di tasso peggiorative per la correntista,
sotto il duplice profilo: a) della violazione dell'art. 118 TUB che, al ricorrere di determinate condizioni, consente alla banca di variare in pejus le condizioni economiche applicate al rapporto;
b) della violazione dell'art. 2697 c.c., norma regolatrice dei criteri di riparto dell'onere probatorio in forza della quale unicamente l'attrice era onerata della "produzione dei contratti completi in Parte_3
ogni loro parte e di tutti gli estratti conto periodici" (pag. 8 dell'atto di appello) .
Ha chiesto quindi disporsi la reintroduzione delle poste debitorie legittimamente
4 convenute tra le parti.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato analiticamente i Parte_3
motivi di impugnazione, sostenendo, con riguardo alla corretta ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che "la banca ha il dovere di produrre in giudizio
tutti gli estratti conto mancanti e, ove esistenti, i contratti" (pag. 6 della comparsa di risposta con appello incidentale). Ha proposto, inoltre, appello incidentale condizionato:
i) denunziando la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente, carente della sottoscrizione del legale rappresentante della banca;
ii) reiterando l'eccezione di usurarietà del carico economico correlato all'operazione di credito -peraltro accertata in fatto dal c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio-
, carico entro il quale sostiene doversi ricomprendere, anche se giudicate nulle e anzi "proprio (per) il fatto che fossero nulle ed illegittime", la commissione di massimo scoperto e la commissione corrispettivo su accordato, "trattandosi
comunque di remunerazioni applicate al rapporto di conto corrente" (pag. 14 della comparsa di risposta con appello incidentale), in quanto tali rilevanti ai fini indicati dall'art. 644 c.p.;
iii) dolendosi dell'omessa statuizione di condanna della banca al pagamento del saldo accertato, quantunque il rapporto di conto corrente fosse stato chiuso in data
(15.5.2015) anteriore all'introduzione del giudizio.
L'appello principale è meritevole di parziale accoglimento, mentre l'appello incidentale è infondato.
La delibazione dell'impugnazione principale non è preclusa dall'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da avendo Parte_3
5 l'appellante depositato entrambi gli atti di conferimento di procura da
[...]
a e da questa a Controparte_2 CP_1 Parte_1
Neppure fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione processuale mossa dalla società appellata nella comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024 in ragione ella comunicazione ricevuta il 7.10.2024 da in Controparte_3
qualità di mandataria per la gestione die crediti di Controparte_4
[...]
La comunicazione ricevuta dall'appellata dà notizia della scissione parziale non proporzionale intervenuta tra AN MP e Controparte_5
(mandataria di il 25.11.2020 la quale avrebbe
[...] Controparte_3
riguardato anche le posizioni di credito di Controparte_2
derVAnti dai contratti stipulati con Deve in proposito Parte_3
rammentarsi che la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss.
c.c. , come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, in quanto non determina l'estinzione della società scissa e il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità
dei rapporti giuridici della prima, si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio,
comporta l'applicabilità della disciplina dell' art. 111 c.p.c., così che, ferma la facoltà del successore di spiegare intervento e ciò anche nel giudizio di appello, ove ciò non avvenga, il processo prosegue in ogni caso tra le parti originarie.
Alla trattazione delle censure è opportuno altresì premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno su:
6 - l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nulla per indeterminatezza dell'oggetto, e della commissione "corrispettivo di accordato",
nulla per difetto di forma scritta ad substantiam;
- piena validità del saggio convenzionale convenuto nei contratti intervenuti, nel tempo, a regolare il rapporto di conto corrente e l'apertura su questo di diverse linee di credito nel tempo confermate o variate.
Ciò chiarito, deve ora osservarsi:
Il I e il II motivo di impugnazione principale sono meritevoli di accoglimento.
L'obbligo della specifica approvazione scritta della clausola che consente la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori e creditori è espressamente sancito dalla delibera CICR 9.2.2000, attuatVA dell'art. 120 TUB che -nel testo vigente all'epoca di conclusione dei contratti- al comma 2, rimandava a tale organo il compito di stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori"): ebbene l'art. 6 ultimo inciso della delibera del
CICR, con formulazione limpida che non lascia adito a dubbi riguardo alla necessità
di un'espressa sottoscrizione della singola clausola ulteriore rispetto alla firma apposta dal correntista in calce al contratto, recita "Le clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente
approvate per iscritto".
Ciò chiarito, tuttavia, non può dirsi nel concreto dimostrato che tutti i contratti nel tempo intercorsi tra le parti fossero privi della specifica approvazione scritta della
7 clausola in questione.
Deve in proposito evidenziarsi che il rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
3971000, avviato con la stipula del contratto istitutivo il 25 gennaio 2002 e modificato il 3 marzo 2005, con trasformazione in Conto Impresa Più, ha registrato nel tempo (17.3.2003, 16.3.2005, 24.6.2011 e 6.12.2013) la concessione e, di seguito, la variazione o conferma di linee di credito. I testi contrattuali, a volte nella loro interezza, a volte limitatamente a una parte del regolamento negoziale, sono stati prodotti in atti dalla banca. L'analisi di quanto prodotto attesta che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità è contemplata nei contratti del 25.1.2002, 3.3.2005 e 6.12.2013 e che negli ultimi due testi negoziali è presente la doppia sottoscrizione della clausola in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi (nel contratto del 3.3.2005, la clausola n.
9 comma I e II;
nel contratto del 6.12.2013 la clausola n. 5).
In ragione di ciò, nel presente grado di giudizio è stata disposta consulenza tecnica contabile onde reinserire gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi con decorrenza dalla variazione contrattuale del marzo 2005. L'esito delle indagini ha consegnato un saldo ricalcolato alla data del 31.12.2015 di € 17.047,53, a credito della società correntista.
Il III motivo di impugnazione principale non è meritevole di accoglimento. Il
Tribunale ha recepito l'esito della consulenza tecnico contabile che, come chiarito dal c.t.u. a pag. 3 della relazione depositata il 28.11.2016, ha rideterminato il saldo finale di rapporto applicando “quei tassi di interesse risultanti dai citati contratti se
indicati e dagli estratti conto rispettosi delle previsioni di cui all'art. 118 del d,lgs.
385/1993 (T.U.B)” (a pag. 1 della nota integratVA depositata a seguito di richiamo il
8 28.6.2018, il c.t.u. ribadisce di aver considerato "i tassi convenzionalmente stabiliti
nonché quelli rispettosi dell'art. 118 del TUB tempo per tempo"). Restano dunque superate le censure dell'appellante, sia quella fondata sull'art. 118 TUB, giacché si è
tenuto conto della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni economiche del rapporto che, come consentitole dalla norma del Testo Unico ANrio, la banca si era riservata, ma a condizione che risultassero rispettati i canoni di efficacia dell'esercizio del diritto potestativo nel tempo introdotti, sia quella imperniata sull'art. 2697 c.c., atteso che proprio dall'analisi dei testi negoziali è stata desunta l'attribuzione alla banca del diritto di modifica unilaterale anche in senso peggiorativo delle condizioni economiche del contratto, mentre dagli estratti conto
(poiché è mediante l'invio di questi che l'istituto comunica le variazioni) è stata ricavato il rispetto delle prescrizioni formali e sostanziali imposte dall'art. 118 TUB.
L'accoglimento parziale dell'impugnazione principale impone l'esame dell'appello incidentale condizionato.
i) Contratto monofirma. Non integra motivo di nullità la circostanza che il contratto prodotto in atti risulti firmato dal solo correntista. Pronunziando ex art. 374 comma
II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno invero affermato che “Il requisito della forma
scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23
del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne
venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione
dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui
consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo
stesso tenuto” (Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898 e Cass. S.U. 23.1.2018 n. 1653, cui si
9 sono conformate, Cass civ 16.7.2018 n. 18828, Cass. civ. 27.8.2019 n. 21750
nonché, più di recente, Cass. Civ. sez. I, ord.
2.4.2021 n. 9196 che espressamente ha esteso l'insegnamento ai contratti di conto corrente di corrispondenza sottolineando in motVAzione l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto, sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto “la prescrizione della forma scritta,
cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a
presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza
dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La
considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad
affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine
alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma -
ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della
sottoscrizione dell'intermediario- che "il requisito della forma scritta del contratto-
quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del
1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla
finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito
deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata
una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e
non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua
di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n.
898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità
per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente
ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della
10 durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle
modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità,
contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono
anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per
essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi
contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non
dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione,
natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione
del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per
difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per
iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di
quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può
desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n.
22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646),
quali ….l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti.).
ii) Usura. Il consulente nominato nel primo grado di giudizio ha rilevato l'usurarietà
dei tassi applicati "sin dall'inizio delle pattuizioni contrattuali solo se considerati
cumulatVAmente con la commissione di massimo scoperto" (pag. 6 della relazione di c.t.u.). Ora, a prescindere dalla correttezza della formula adoperata dal consulente per determinare il TEG -tasso effettivo globale- del singolo rapporto destinato alla comparazione con il TEGM -tasso effettivo globale medio- trimestralmente rilevato dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni della L. n. 108/1996 che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018,
deve essere conformata alle Istruzioni della AN d'Italia, affinchè il confronto, in
11 ossequio al principio di simmetria, sia operato con un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati soggetti a procedimento comparativo, risulta determinante evidenziare che, con statuizione divenuta definitVA, il Tribunale ha dichiarato nulla per indeterminatezza la clausola del contratto di conto corrente relatVA alla commissione di massimo scoperto la quale, proprio perché invalida, non concorre a comporre il carico economico correlato alla linea di credito accordata alla società
correntista. Di tale costo, e così pure del corrispettivo su accordato, applicato in difetto di pattuizione scritta, in altri termini, non può e non deve tenersi conto ai fini della verifica della compatibilità del t.e.g. del rapporto con il tasso soglia.
Non vi è spazio, dunque, per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'articolo 1815 c.c.
ii) Statuizione di condanna al pagamento del saldo al 31.12.2015. Gli estratti conto relativi all'anno 2015 non confermano l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui il rapporto sarebbe cessato per revoca della banca a maggio 2015. Dai
documenti contabili si evince, invero, la costante applicazione, fino a dicembre
2015 di voci afferenti all'ordinario corso del rapporto, quale il canone “rapporto package”. Poiché la correntista non ha ridepositato in appello il proprio fascicolo di parte di primo grado, che è cartaceo quanto ai documenti allegati all'atto di citazione, non vi è riscontro della comunicazione di del 15.5.2015 che CP_6
avrebbe chiuso il conto.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia che registrato l'accoglimento solo parziale dell'appello principale, cui è conseguita una modesta variazione del saldo finale di conto, comunque a credito della società correntista, e il rigetto di quello incidentale, si ravvisano i presupposti per compensare
12 interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 1/3 in capo all'appellante e i restanti 2/3 in capo ad infine, devono essere Parte_3
poste le spese relative alla consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio liquidate con ordinanza conclusVA dell'udienza del 18.1.2024.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitVAmente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 906 del 4 luglio
2018 appellata in qualità di procuratrice di a sua volta Parte_1 CP_1
procuratrice di accerta in € 17.047,53 a Controparte_2
credito della società correntista, alla data del 31 dicembre 2015, il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 3971000;
rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_3
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitVAmente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 1/3
in capo all'appellante e 2/3 in capo ad le spese relative alla Parte_3
consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, liquidate con ordinanza conclusVA dell'udienza del 18.1.2024.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24
13 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
108 in quanto eccedenti il c.d. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento,
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 301 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. VA , in persona del procuratore speciale dottor Parte_1 P.IVA_1 [...]
la quale, giusta procura speciale del 20.11.2018 in Notar Pt_2 Persona_1
(rep. 360, racc. 279), registrata in Milano il 28.1.2018 al n. 53020, Serie 1 T, agisce in nome e per conto di (p. VA , che a sua volta, giusta CP_1 P.IVA_2
procura speciale del 22.5.2018 in Notar (rep. 195382, racc. 12890), Persona_2
registrata in Siena il 24.5.2018 al n. 2969 Serie 1 T, agisce in nome e per conto di
(p. VA , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Di Miceli per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
(p. VA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_4
1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Lo Giudice in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in totale riforma della sentenza n. 906/2018 del Tribunale di Agrigento, rigettare le domande proposte da con ogni e qualsiasi statuizione poiché Parte_3
infondate in fatto ed in diritto;
condannare controparte alla restituzione della somma di € 6.983,60 corrisposta al legale di controparte a titolo di spese legali relative al primo grado di giudizio.
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
rigettare con qualsiasi statuizione l'avverso appello;
in subordine:
ritenere e dichiarare, in ordine al dedotto rapporto di conto corrente intrattenuto tra l'attrice e la convenuta, la nullità, ai sensi degli articoli 1284, 1283,1419 e 1815 c.c.,
644 c.p. e 4 legge 108/1996, delle clausole di determinazione e applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, di determinazione e applicazione degli interessi anatocistici, di applicazione determinazione degli interessi per giorni-
valuta, di determinazione e applicazione della commissione di massimo scoperto,
nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate, anche perché superano il tasso soglia antiusura;
ritenere dichiarare, altresì, la nullità e inefficacia degli addebiti per interessi, spese,
commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7/3/1996 n. con l'effetto ex artt. 1339, 1419 e 1815 c.c. e 644 c.p. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno o in subordine il tasso legale senza capitalizzazione;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, violati gli artt. 881, 882, 1815, 1283 e 1284 c.c. E
altresì che:
- ai fini del calcolo dell'usura, si deve considerare il taeg, ossia il tasso effettivo globale annuo effettVAmente applicato e pattuito, e vi considerando tutti gli oneri a carico del debitore;
- il tasso effettVAmente applicato dall'Istituto appellante supera il tasso soglia di riferimento sia al momento della stipula del contratto, sia alla data dei pagamenti;
condannare l'appellante al pagamento delle somme accertate CTP di primo grado ipotesi 1 o 2 o a quelle che saranno determinate come non dovute in questo grado di giudizio, oltre al pagamento degli interessi legali creditori dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
procuratrice di , a sua volta procuratrice di Parte_1 CP_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Agrigento n. 906 del 4 luglio 2028 che, accogliendo parzialmente le domande proposte da aveva rideterminato il saldo alla data del Parte_3
31.12.2015 del conto corrente di corrispondenza n. 3971000, acceso presso
[...]
il 25.12002, in € 23.044,42 a credito della società Controparte_2
correntista, in luogo del saldo di € 63.907,00 a debito della correntista registrato dalle scritture contabili della banca. Ha accertato il Tribunale la nullità per
3 indeterminatezza dell'oggetto della clausola in tema di commissione di massimo scoperto;
l'inefficacia della pur convenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi per difetto di specifica approvazione scritta della relatVA clausola;
non dovuto,
perché non pattuito, il "corrispettivo su accorato", non dovute, neppure le variazioni delle condizioni economiche favorevoli alla correntista. Il Tribunale, per contro, ha riscontrato la legittimità, anche rispetto alla normatVA antiusura, delle previsioni negoziali riguardanti il saggio degli interessi debitori e la decorrenza contabile delle diverse operazioni. Infine, ha regolato le spese di lite ponendole a carico dell'istituto bancario.
Articolati tre motivi di impugnazione deduce l'appellante:
I) la violazione dell'art. 1341 c.c., norma tassatVA insuscettibile di applicazione analogica al cui ambito applicativo non era dato ricondurre la previsione in tema di capitalizzazione infrannuale degli interessi;
II) la violazione altresì dell'art. 120 TUB, il quale richiede la stipulazione per iscritto della clausola di capitalizzazione non anche una sua separata e specifica approvazione;
III) l'erronea esclusione delle variazioni di tasso peggiorative per la correntista,
sotto il duplice profilo: a) della violazione dell'art. 118 TUB che, al ricorrere di determinate condizioni, consente alla banca di variare in pejus le condizioni economiche applicate al rapporto;
b) della violazione dell'art. 2697 c.c., norma regolatrice dei criteri di riparto dell'onere probatorio in forza della quale unicamente l'attrice era onerata della "produzione dei contratti completi in Parte_3
ogni loro parte e di tutti gli estratti conto periodici" (pag. 8 dell'atto di appello) .
Ha chiesto quindi disporsi la reintroduzione delle poste debitorie legittimamente
4 convenute tra le parti.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato analiticamente i Parte_3
motivi di impugnazione, sostenendo, con riguardo alla corretta ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che "la banca ha il dovere di produrre in giudizio
tutti gli estratti conto mancanti e, ove esistenti, i contratti" (pag. 6 della comparsa di risposta con appello incidentale). Ha proposto, inoltre, appello incidentale condizionato:
i) denunziando la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente, carente della sottoscrizione del legale rappresentante della banca;
ii) reiterando l'eccezione di usurarietà del carico economico correlato all'operazione di credito -peraltro accertata in fatto dal c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio-
, carico entro il quale sostiene doversi ricomprendere, anche se giudicate nulle e anzi "proprio (per) il fatto che fossero nulle ed illegittime", la commissione di massimo scoperto e la commissione corrispettivo su accordato, "trattandosi
comunque di remunerazioni applicate al rapporto di conto corrente" (pag. 14 della comparsa di risposta con appello incidentale), in quanto tali rilevanti ai fini indicati dall'art. 644 c.p.;
iii) dolendosi dell'omessa statuizione di condanna della banca al pagamento del saldo accertato, quantunque il rapporto di conto corrente fosse stato chiuso in data
(15.5.2015) anteriore all'introduzione del giudizio.
L'appello principale è meritevole di parziale accoglimento, mentre l'appello incidentale è infondato.
La delibazione dell'impugnazione principale non è preclusa dall'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da avendo Parte_3
5 l'appellante depositato entrambi gli atti di conferimento di procura da
[...]
a e da questa a Controparte_2 CP_1 Parte_1
Neppure fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione processuale mossa dalla società appellata nella comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024 in ragione ella comunicazione ricevuta il 7.10.2024 da in Controparte_3
qualità di mandataria per la gestione die crediti di Controparte_4
[...]
La comunicazione ricevuta dall'appellata dà notizia della scissione parziale non proporzionale intervenuta tra AN MP e Controparte_5
(mandataria di il 25.11.2020 la quale avrebbe
[...] Controparte_3
riguardato anche le posizioni di credito di Controparte_2
derVAnti dai contratti stipulati con Deve in proposito Parte_3
rammentarsi che la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss.
c.c. , come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, in quanto non determina l'estinzione della società scissa e il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità
dei rapporti giuridici della prima, si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio,
comporta l'applicabilità della disciplina dell' art. 111 c.p.c., così che, ferma la facoltà del successore di spiegare intervento e ciò anche nel giudizio di appello, ove ciò non avvenga, il processo prosegue in ogni caso tra le parti originarie.
Alla trattazione delle censure è opportuno altresì premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno su:
6 - l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nulla per indeterminatezza dell'oggetto, e della commissione "corrispettivo di accordato",
nulla per difetto di forma scritta ad substantiam;
- piena validità del saggio convenzionale convenuto nei contratti intervenuti, nel tempo, a regolare il rapporto di conto corrente e l'apertura su questo di diverse linee di credito nel tempo confermate o variate.
Ciò chiarito, deve ora osservarsi:
Il I e il II motivo di impugnazione principale sono meritevoli di accoglimento.
L'obbligo della specifica approvazione scritta della clausola che consente la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori e creditori è espressamente sancito dalla delibera CICR 9.2.2000, attuatVA dell'art. 120 TUB che -nel testo vigente all'epoca di conclusione dei contratti- al comma 2, rimandava a tale organo il compito di stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori"): ebbene l'art. 6 ultimo inciso della delibera del
CICR, con formulazione limpida che non lascia adito a dubbi riguardo alla necessità
di un'espressa sottoscrizione della singola clausola ulteriore rispetto alla firma apposta dal correntista in calce al contratto, recita "Le clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente
approvate per iscritto".
Ciò chiarito, tuttavia, non può dirsi nel concreto dimostrato che tutti i contratti nel tempo intercorsi tra le parti fossero privi della specifica approvazione scritta della
7 clausola in questione.
Deve in proposito evidenziarsi che il rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
3971000, avviato con la stipula del contratto istitutivo il 25 gennaio 2002 e modificato il 3 marzo 2005, con trasformazione in Conto Impresa Più, ha registrato nel tempo (17.3.2003, 16.3.2005, 24.6.2011 e 6.12.2013) la concessione e, di seguito, la variazione o conferma di linee di credito. I testi contrattuali, a volte nella loro interezza, a volte limitatamente a una parte del regolamento negoziale, sono stati prodotti in atti dalla banca. L'analisi di quanto prodotto attesta che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità è contemplata nei contratti del 25.1.2002, 3.3.2005 e 6.12.2013 e che negli ultimi due testi negoziali è presente la doppia sottoscrizione della clausola in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi (nel contratto del 3.3.2005, la clausola n.
9 comma I e II;
nel contratto del 6.12.2013 la clausola n. 5).
In ragione di ciò, nel presente grado di giudizio è stata disposta consulenza tecnica contabile onde reinserire gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi con decorrenza dalla variazione contrattuale del marzo 2005. L'esito delle indagini ha consegnato un saldo ricalcolato alla data del 31.12.2015 di € 17.047,53, a credito della società correntista.
Il III motivo di impugnazione principale non è meritevole di accoglimento. Il
Tribunale ha recepito l'esito della consulenza tecnico contabile che, come chiarito dal c.t.u. a pag. 3 della relazione depositata il 28.11.2016, ha rideterminato il saldo finale di rapporto applicando “quei tassi di interesse risultanti dai citati contratti se
indicati e dagli estratti conto rispettosi delle previsioni di cui all'art. 118 del d,lgs.
385/1993 (T.U.B)” (a pag. 1 della nota integratVA depositata a seguito di richiamo il
8 28.6.2018, il c.t.u. ribadisce di aver considerato "i tassi convenzionalmente stabiliti
nonché quelli rispettosi dell'art. 118 del TUB tempo per tempo"). Restano dunque superate le censure dell'appellante, sia quella fondata sull'art. 118 TUB, giacché si è
tenuto conto della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni economiche del rapporto che, come consentitole dalla norma del Testo Unico ANrio, la banca si era riservata, ma a condizione che risultassero rispettati i canoni di efficacia dell'esercizio del diritto potestativo nel tempo introdotti, sia quella imperniata sull'art. 2697 c.c., atteso che proprio dall'analisi dei testi negoziali è stata desunta l'attribuzione alla banca del diritto di modifica unilaterale anche in senso peggiorativo delle condizioni economiche del contratto, mentre dagli estratti conto
(poiché è mediante l'invio di questi che l'istituto comunica le variazioni) è stata ricavato il rispetto delle prescrizioni formali e sostanziali imposte dall'art. 118 TUB.
L'accoglimento parziale dell'impugnazione principale impone l'esame dell'appello incidentale condizionato.
i) Contratto monofirma. Non integra motivo di nullità la circostanza che il contratto prodotto in atti risulti firmato dal solo correntista. Pronunziando ex art. 374 comma
II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno invero affermato che “Il requisito della forma
scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23
del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne
venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione
dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui
consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo
stesso tenuto” (Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898 e Cass. S.U. 23.1.2018 n. 1653, cui si
9 sono conformate, Cass civ 16.7.2018 n. 18828, Cass. civ. 27.8.2019 n. 21750
nonché, più di recente, Cass. Civ. sez. I, ord.
2.4.2021 n. 9196 che espressamente ha esteso l'insegnamento ai contratti di conto corrente di corrispondenza sottolineando in motVAzione l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto, sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto “la prescrizione della forma scritta,
cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a
presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza
dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La
considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad
affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine
alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma -
ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della
sottoscrizione dell'intermediario- che "il requisito della forma scritta del contratto-
quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del
1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla
finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito
deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata
una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e
non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua
di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n.
898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità
per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente
ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della
10 durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle
modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità,
contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono
anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per
essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi
contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non
dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione,
natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione
del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per
difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per
iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di
quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può
desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n.
22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646),
quali ….l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti.).
ii) Usura. Il consulente nominato nel primo grado di giudizio ha rilevato l'usurarietà
dei tassi applicati "sin dall'inizio delle pattuizioni contrattuali solo se considerati
cumulatVAmente con la commissione di massimo scoperto" (pag. 6 della relazione di c.t.u.). Ora, a prescindere dalla correttezza della formula adoperata dal consulente per determinare il TEG -tasso effettivo globale- del singolo rapporto destinato alla comparazione con il TEGM -tasso effettivo globale medio- trimestralmente rilevato dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni della L. n. 108/1996 che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018,
deve essere conformata alle Istruzioni della AN d'Italia, affinchè il confronto, in
11 ossequio al principio di simmetria, sia operato con un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati soggetti a procedimento comparativo, risulta determinante evidenziare che, con statuizione divenuta definitVA, il Tribunale ha dichiarato nulla per indeterminatezza la clausola del contratto di conto corrente relatVA alla commissione di massimo scoperto la quale, proprio perché invalida, non concorre a comporre il carico economico correlato alla linea di credito accordata alla società
correntista. Di tale costo, e così pure del corrispettivo su accordato, applicato in difetto di pattuizione scritta, in altri termini, non può e non deve tenersi conto ai fini della verifica della compatibilità del t.e.g. del rapporto con il tasso soglia.
Non vi è spazio, dunque, per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'articolo 1815 c.c.
ii) Statuizione di condanna al pagamento del saldo al 31.12.2015. Gli estratti conto relativi all'anno 2015 non confermano l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui il rapporto sarebbe cessato per revoca della banca a maggio 2015. Dai
documenti contabili si evince, invero, la costante applicazione, fino a dicembre
2015 di voci afferenti all'ordinario corso del rapporto, quale il canone “rapporto package”. Poiché la correntista non ha ridepositato in appello il proprio fascicolo di parte di primo grado, che è cartaceo quanto ai documenti allegati all'atto di citazione, non vi è riscontro della comunicazione di del 15.5.2015 che CP_6
avrebbe chiuso il conto.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia che registrato l'accoglimento solo parziale dell'appello principale, cui è conseguita una modesta variazione del saldo finale di conto, comunque a credito della società correntista, e il rigetto di quello incidentale, si ravvisano i presupposti per compensare
12 interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 1/3 in capo all'appellante e i restanti 2/3 in capo ad infine, devono essere Parte_3
poste le spese relative alla consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio liquidate con ordinanza conclusVA dell'udienza del 18.1.2024.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitVAmente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 906 del 4 luglio
2018 appellata in qualità di procuratrice di a sua volta Parte_1 CP_1
procuratrice di accerta in € 17.047,53 a Controparte_2
credito della società correntista, alla data del 31 dicembre 2015, il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 3971000;
rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_3
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitVAmente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 1/3
in capo all'appellante e 2/3 in capo ad le spese relative alla Parte_3
consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, liquidate con ordinanza conclusVA dell'udienza del 18.1.2024.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24
13 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
108 in quanto eccedenti il c.d. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento,
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