Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9722/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. BOLDRINI SILVIA - Parte_1 C.F._1
LESCA GIACOMO, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. PARISI TOMMASO, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 26.11.2024, ritualmente notificato, la sig.ra nata il [...], ha chiesto la condanna dell' a Parte_1 CP_1 corrisponderle la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1° gennaio 2023 nella misura da accertarsi nel corso del giudizio, oltre accessori di legge.
2. La ricorrente dopo aver premesso di aver vanamente esperito il procedimento amministrativo volto ad ottenere la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1,
c. 8, d.lgs 503/1992 (domanda del 4.10.2023), ha dedotto di essere in possesso del requisito anagrafico del 55° anno di età, dei requisiti
1
(decorrenza 22.9.2022 come da verbale di accertamento dell'invalidità civile).
3. L si è costituito in giudizio ed ha chiesto la reiezione della domanda, CP_1 contestando la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario;
l' , in particolare, ha sostenuto come l'invalidità considerata dalla CP_2 norma citata, debba essere accertata secondo i parametri della "capacità di lavoro" e della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", di cui alla L. 222/1984, non sussistente nel caso di specie;
ha contestato, infine, la decorrenza della prestazione richiesta come indicata in ricorso.
4. La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato:
5. come anticipato, la prima circostanza su cui vi è contrasto tra le parti è quella rappresentata dal requisito sanitario, pacifica la ricorrenza del requisito anagrafico e di quello contributivo.
6. Ebbene, risulta documentalmente che la ricorrente è stata riconosciuta, con verbale di accertamento dell'invalidità civile in data 22.9.2022, “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%; percentuale
80%, data decorrenza 22.9.2022” (cfr. doc. 3 f.r.).
7. Secondo l' quando il legislatore con l'art. 1 c. 8 del d.lgs 503/1992 ha CP_1 disposto che l'elevazione dei limiti di età per il diritto alla pensione non si applica alle persone riconosciute invalide in misura non inferiore all'80 %, si
è voluto riferire alla categoria delle persone invalide di cui alla legge
222/1994.
8. La tesi dell' non può essere accolta come precisato dalla S.C. nella CP_2 sentenza 9081/2013 in cui è stato rilevato che: “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L.
n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento
2 dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.” (conf. Cass
13495/2003). Orientamento confermato dalla S.C. con la sent. n.
32591/2018 ed ancora di recente con l'ordinanza n. 24617/2023.
9. Pertanto, deve essere dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'articolo 1, c. 8, del decreto legislativo 503/1992 per beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata.
10. Con riferimento alla decorrenza della pensione, all'odierna udienza le parti hanno concordemente indicato la data del 1°.1.2024, avendo la parte ricorrente raggiunto il cinquantaseiesimo anno di età il 30 dicembre 2022, maturato il requisito sanitario con decorrenza 22 settembre 2022 e tenuto altresì conto meccanismo delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, c. 1, lett. a del
D.L. 78/2012, conv. dalla L. 122/2010.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi dello scaglione 26.000-52.000 in considerazione della serialità delle questioni proposte e trattate, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, c. 8, del d.lgs. 503/1992 per beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata;
- condanna l alla corresponsione del suddetto trattamento pensionistico con CP_1 decorrenza 1°1.2024 e nella misura di legge.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.290,00, oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, iva, CPA c.u. se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Silvia Boldrini
Torino, 27.3.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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