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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14129/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CERFOGLI DUCCIO NICOLA e C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERFOGLI DUCCIO NICOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 18.11.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 7.5.1995 a Castel Maggiore con atto n. 7 p. 2 s. A anno 1995; dall'unione è nato nel 1993 il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; con verbale di separazione consensuale del 30 giugno1997, ritualmente omologato, le parti si sono separate e da allora non si sono più riconciliate;
con le note scritte ritualmente depositate in sostituzione della partecipazione personale all'udienza del giorno 1.4.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 18.11.2024; trattandosi di condizioni conformi a legge, esse vanno integralmente recepite col presente provvedimento;
trattandosi pagina 1 di 2 di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ), e (C.F. ), il 7.5.1995 a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Castel Maggiore con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 7 p.
2 s. A anno 1995; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni: le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, liberati dai reciproci obblighi di natura economica come per espresso accordo intercorso fra le stesse, a definizione e tombale chiusura di ogni reciproca, presente e futura richiesta economica;
nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14129/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CERFOGLI DUCCIO NICOLA e C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERFOGLI DUCCIO NICOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 18.11.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 7.5.1995 a Castel Maggiore con atto n. 7 p. 2 s. A anno 1995; dall'unione è nato nel 1993 il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; con verbale di separazione consensuale del 30 giugno1997, ritualmente omologato, le parti si sono separate e da allora non si sono più riconciliate;
con le note scritte ritualmente depositate in sostituzione della partecipazione personale all'udienza del giorno 1.4.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 18.11.2024; trattandosi di condizioni conformi a legge, esse vanno integralmente recepite col presente provvedimento;
trattandosi pagina 1 di 2 di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ), e (C.F. ), il 7.5.1995 a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Castel Maggiore con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 7 p.
2 s. A anno 1995; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni: le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, liberati dai reciproci obblighi di natura economica come per espresso accordo intercorso fra le stesse, a definizione e tombale chiusura di ogni reciproca, presente e futura richiesta economica;
nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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