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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 812/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in Novara, strada Del Sabbione n. 46, elettivamente domiciliato in Novara, via dei Caccia
n. 11, presso lo studio degli avv.ti UGHETTA MARINA e MILANI LUCA dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in Novara, corso Risorgimento n. 39, elettivamente domiciliata in Novara, via Magnani
Ricotti n. 2, presso lo studio dell'avv. GAMBARO MAURIZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“che venga DICHIARATA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Morcone (Bn), in data 2/6/1985 ed iscritto nei registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 8 Parte II, Serie A, anno 1985, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morcone
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza di entrambi i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
a) la IA , maggiorenne ma affetta da handicap grave, continuerà a vivere con il padre Per_1 nella casa familiare, sita in Novara, via Del Sabbione n. 46; b) la madre potrà vedere e tenere con sé , dal lunedì al venerdì, dalla uscita del centro Per_1 diurno frequentato sino alle ore 20.00 nonché a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie potrà trascorrere con la madre, ad anni alterni, una settimana Per_1 dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio, durante la vacanze pasquali ad anni alterni;
dal venerdì Santo alle ore 14,30 sino alla domenica di Pasqua alle ore 20.00 ovvero dalle ore 9 del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 20.00 del mercoledì; infine un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante la vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il 31/5 di ogni anno;
c) ciascun coniuge provvederà alla cura, all'educazione e al mantenimento di quando la Per_1 avrà con sé;
d) la OR concorrerà nella misura del 15% al pagamento delle spese mediche non CP_1 mutuabili, ludiche, sportive necessarie per la IA;
e) i coniugi, nel resto, dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti;
chiedono inoltre che venga
-DICHIARATO il termine del fondo patrimoniale, costituito con atto rep. n. 11.530 e racc. n. 7.324 -
Notaio dott. in data 4.8.2008, con attribuzione ai coniugi delle rispettive quote di Persona_2 proprietà e/o comproprietà degli immobili ivi costituiti
-DICHIARATO il signor tenuto, a seguito del termine del fondo patrimoniale ed a Parte_1 semplice richiesta della sig.ra , a trasferire a titolo gratuito a quest'ultima il 50% della quota CP_1 di sua proprietà dell'immobile sito in Novara, corso Risorgimento n. 39 (foglio 37 mappale 298 sub.
47), attualmente destinato ad abitazione della OR , nonché il 50% della quota di sua CP_1 proprietà dell'immobile sito in Novara, via Leonardo da Vinci n. 12 (foglio 162/d mapp. 1085 sub
17). La OR si accollerà, in via esclusiva, le spese necessarie per il Controparte_1 trasferimento della quota di entrambi gli immobili e dell'atto notarile che verrà stipulato da professionista scelto dalla stessa;
-Le parti dichiarano che si faranno carico delle spese del presente giudizio al 50%, con rinuncia alla solidarietà dei loro legali ex art. 13 L.P.F.”.
Per il P.M.
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
MORCONE in data 02/06/1985 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 66, parte II, serie A, anno 1985.
Dall'unione matrimoniale è nata la IA (24/06/1998) maggiorenne e portatrice di handicap Per_1 grave.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 13/06/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 2 di 3 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite saranno poste a loro carico nella misura del 50% ciascuno con rinuncia alla solidarietà dei loro difensori ex art. 13 L. n. 247/2012.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MORCONE in data
02/06/1985 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 66, parte II, serie A, anno 1985;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MORCONE di provvedere alle incombenze di legge;
6. pone le spese di lite a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno con rinuncia alla solidarietà dei loro difensori ex art. 13 L. n. 247/2012.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21/12/2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 812/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in Novara, strada Del Sabbione n. 46, elettivamente domiciliato in Novara, via dei Caccia
n. 11, presso lo studio degli avv.ti UGHETTA MARINA e MILANI LUCA dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in Novara, corso Risorgimento n. 39, elettivamente domiciliata in Novara, via Magnani
Ricotti n. 2, presso lo studio dell'avv. GAMBARO MAURIZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“che venga DICHIARATA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Morcone (Bn), in data 2/6/1985 ed iscritto nei registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 8 Parte II, Serie A, anno 1985, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morcone
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza di entrambi i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
a) la IA , maggiorenne ma affetta da handicap grave, continuerà a vivere con il padre Per_1 nella casa familiare, sita in Novara, via Del Sabbione n. 46; b) la madre potrà vedere e tenere con sé , dal lunedì al venerdì, dalla uscita del centro Per_1 diurno frequentato sino alle ore 20.00 nonché a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie potrà trascorrere con la madre, ad anni alterni, una settimana Per_1 dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio, durante la vacanze pasquali ad anni alterni;
dal venerdì Santo alle ore 14,30 sino alla domenica di Pasqua alle ore 20.00 ovvero dalle ore 9 del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 20.00 del mercoledì; infine un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante la vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il 31/5 di ogni anno;
c) ciascun coniuge provvederà alla cura, all'educazione e al mantenimento di quando la Per_1 avrà con sé;
d) la OR concorrerà nella misura del 15% al pagamento delle spese mediche non CP_1 mutuabili, ludiche, sportive necessarie per la IA;
e) i coniugi, nel resto, dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti;
chiedono inoltre che venga
-DICHIARATO il termine del fondo patrimoniale, costituito con atto rep. n. 11.530 e racc. n. 7.324 -
Notaio dott. in data 4.8.2008, con attribuzione ai coniugi delle rispettive quote di Persona_2 proprietà e/o comproprietà degli immobili ivi costituiti
-DICHIARATO il signor tenuto, a seguito del termine del fondo patrimoniale ed a Parte_1 semplice richiesta della sig.ra , a trasferire a titolo gratuito a quest'ultima il 50% della quota CP_1 di sua proprietà dell'immobile sito in Novara, corso Risorgimento n. 39 (foglio 37 mappale 298 sub.
47), attualmente destinato ad abitazione della OR , nonché il 50% della quota di sua CP_1 proprietà dell'immobile sito in Novara, via Leonardo da Vinci n. 12 (foglio 162/d mapp. 1085 sub
17). La OR si accollerà, in via esclusiva, le spese necessarie per il Controparte_1 trasferimento della quota di entrambi gli immobili e dell'atto notarile che verrà stipulato da professionista scelto dalla stessa;
-Le parti dichiarano che si faranno carico delle spese del presente giudizio al 50%, con rinuncia alla solidarietà dei loro legali ex art. 13 L.P.F.”.
Per il P.M.
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
MORCONE in data 02/06/1985 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 66, parte II, serie A, anno 1985.
Dall'unione matrimoniale è nata la IA (24/06/1998) maggiorenne e portatrice di handicap Per_1 grave.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 13/06/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 2 di 3 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite saranno poste a loro carico nella misura del 50% ciascuno con rinuncia alla solidarietà dei loro difensori ex art. 13 L. n. 247/2012.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MORCONE in data
02/06/1985 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 66, parte II, serie A, anno 1985;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MORCONE di provvedere alle incombenze di legge;
6. pone le spese di lite a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno con rinuncia alla solidarietà dei loro difensori ex art. 13 L. n. 247/2012.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21/12/2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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