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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4353/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. DE VECCHI ELEONORA, presso C.F._2
la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“In ottemperanza al decreto di assegnazione di termine per il deposito di nota scritta del
21.10.2025, il procuratore dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
dichiara per conto dei rispettivi assistiti:
- di ribadire la rinuncia alla comparizione personale all'udienza avanti il Giudice Relatore,
fissata per il 18 dicembre 2025;
- che non sussistono possibilità di riconciliazione;
- di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento;
tutto quanto premesso, insiste a che sia pronunciata con sentenza la separazione consensuale dei medesimi e l'omologa della stessa alle condizioni di cui al ricorso ex art.
473-bis.51 c.p.c. depositato il 1 5 ottobre 2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 30.05.2009 a San Donà di Piave, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2009, del medesimo
Comune; che da tale unione nascevano i figli minori in data 23.11.2010 e in Per_1 Per_2
data 17.02.2017. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 21.10.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 16.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale in Ponte Crepaldo — Eraclea (VE), via Morosini nr 35, rimarrà assegnata a , che ivi manterrà la propria residenza assieme ai figli e Parte_1 Per_1
Per_2
3) la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e verrà esercitata Per_1 Per_2
dai ricorrenti in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, ; Parte_1
4) il diritto di visita dei figli verrà esercitato dal padre previo accordo con la Parte_2
madre e nei termini di cui al piano genitoriale allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, tra i quali si specificano i seguenti:
- il padre terra con sé i figli a weekend alternati;
- il padre stara con i figli tutte le settimane e li terra con sé, per quanto riguarda il Per_2
lunedì e il mercoledì, dalle 16.30 alle 21.00, mentre per quanto riguarda fino a Per_1
quando egli frequenterà l'Istituto “Cerletti” di Conegliano con pernotto, il padre si turnerà con la madre per i viaggi di trasporto e ritiro dall'istituto, a prescindere dal week end di competenza;
qualora dovesse cessare la modalità di frequentazione scolastica con pernotto fuori casa, il padre starà con settimanalmente i medesimi giorni e con i medesimi Per_1
orari previsti ordinariamente per Per_2
- le Vacanze scolastiche estive saranno equamente distribuite tra il padre e la madre, che dovranno accordarsi prima dell'inizio dell'estate, mentre permarranno gli impegni settimanali di visita parentale del lunedì e mercoledì, per entrambi i figli, con rientro alle ore
22.00;
- le festività principali quali Ognissanti, Natale, Pasqua e quelle per i compleanni verranno alternate;
5) verserà a , quale contributo al mantenimento della figli Parte_2 Parte_1
e , l'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio entro Persona_3 Persona_4
il giorno 18 di ciascun mese, da rivalutarsi in ragione d'anno secondo l'indice ISTAT;
solo per i mesi di frequentazione del minore dell'Istituto scolastico Cerretti di Persona_3
Conegliano, con formula di convitto dal lunedì al sabato mattina, l'importo mensile di mantenimento a carico di per il figlio suddetto sarà ridotto ad Euro 100,00 Parte_2
mensili;
6) l'Assegno Unico Universale erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale è attribuito a per la quota del 100%, con onere per di fornire Parte_1 Parte_2
a la documentazione utile all'aggiornamento dell'ISEE entro il 10 Parte_1
gennaio di ogni anno;
7) i rimborsi IRPEF maturati e spettanti a uno o ad altro coniuge sono da considerarsi in titolarità di entrambi i coniugi per pari quota, pertanto le somme percepite da uno o dall'altro coniuge dovranno essere riversate per il 50% in favore dell'altro coniuge, fino ad esaurimento;
8) tutte le spese straordinarie relative ai figli (mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche, viaggi studio, attività ricreative e ludico-sportive] siccome dettagliate nel protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia ed il cui stralcio viene qui espressamente richiamato, verranno concordate e sopportate per il 50 % da ciascuno dei ricorrenti;
a parziale deroga, per le spese straordinarie di natura sanitaria e ortodontica si stabilisce che ogni spesa inferiore ad Euro 200,00 sarà da considerarsi reciprocamente autorizzata e, di conseguenza, rimborsabile a semplice richiesta del genitore che l'ha sostenuta, mediante esibizione di documento fiscale;
9) e si dichiarano economicamente autosufficienti, Parte_1 Parte_2
rinunciando reciprocamente e accettando reciprocamente la rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
10) | coniugi si danno reciprocamente atto che sussiste un debito detenuto da entrambi i ricorrenti nei confronti di per complessivi Euro 20.000,00. Tale Parte_3
somma dovrà essere rimborsata dai coniugi in pari quota non appena la CP_1
erogherà il contributo loro spettante per l'installazione della pompa di calore. Qualora il contributo regionale dovesse essere negato o stornato, ed esclusivamente in questo caso, i coniugi si impegnano reciprocamente a restituire la somma di Euro 20.000,00 al signor entro e non oltre il 31.12.2030. Parte_3
11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio — rinnovo del passaporto ove necessario.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4353/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. DE VECCHI ELEONORA, presso C.F._2
la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“In ottemperanza al decreto di assegnazione di termine per il deposito di nota scritta del
21.10.2025, il procuratore dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
dichiara per conto dei rispettivi assistiti:
- di ribadire la rinuncia alla comparizione personale all'udienza avanti il Giudice Relatore,
fissata per il 18 dicembre 2025;
- che non sussistono possibilità di riconciliazione;
- di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento;
tutto quanto premesso, insiste a che sia pronunciata con sentenza la separazione consensuale dei medesimi e l'omologa della stessa alle condizioni di cui al ricorso ex art.
473-bis.51 c.p.c. depositato il 1 5 ottobre 2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 30.05.2009 a San Donà di Piave, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2009, del medesimo
Comune; che da tale unione nascevano i figli minori in data 23.11.2010 e in Per_1 Per_2
data 17.02.2017. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 21.10.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 16.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale in Ponte Crepaldo — Eraclea (VE), via Morosini nr 35, rimarrà assegnata a , che ivi manterrà la propria residenza assieme ai figli e Parte_1 Per_1
Per_2
3) la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e verrà esercitata Per_1 Per_2
dai ricorrenti in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, ; Parte_1
4) il diritto di visita dei figli verrà esercitato dal padre previo accordo con la Parte_2
madre e nei termini di cui al piano genitoriale allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, tra i quali si specificano i seguenti:
- il padre terra con sé i figli a weekend alternati;
- il padre stara con i figli tutte le settimane e li terra con sé, per quanto riguarda il Per_2
lunedì e il mercoledì, dalle 16.30 alle 21.00, mentre per quanto riguarda fino a Per_1
quando egli frequenterà l'Istituto “Cerletti” di Conegliano con pernotto, il padre si turnerà con la madre per i viaggi di trasporto e ritiro dall'istituto, a prescindere dal week end di competenza;
qualora dovesse cessare la modalità di frequentazione scolastica con pernotto fuori casa, il padre starà con settimanalmente i medesimi giorni e con i medesimi Per_1
orari previsti ordinariamente per Per_2
- le Vacanze scolastiche estive saranno equamente distribuite tra il padre e la madre, che dovranno accordarsi prima dell'inizio dell'estate, mentre permarranno gli impegni settimanali di visita parentale del lunedì e mercoledì, per entrambi i figli, con rientro alle ore
22.00;
- le festività principali quali Ognissanti, Natale, Pasqua e quelle per i compleanni verranno alternate;
5) verserà a , quale contributo al mantenimento della figli Parte_2 Parte_1
e , l'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio entro Persona_3 Persona_4
il giorno 18 di ciascun mese, da rivalutarsi in ragione d'anno secondo l'indice ISTAT;
solo per i mesi di frequentazione del minore dell'Istituto scolastico Cerretti di Persona_3
Conegliano, con formula di convitto dal lunedì al sabato mattina, l'importo mensile di mantenimento a carico di per il figlio suddetto sarà ridotto ad Euro 100,00 Parte_2
mensili;
6) l'Assegno Unico Universale erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale è attribuito a per la quota del 100%, con onere per di fornire Parte_1 Parte_2
a la documentazione utile all'aggiornamento dell'ISEE entro il 10 Parte_1
gennaio di ogni anno;
7) i rimborsi IRPEF maturati e spettanti a uno o ad altro coniuge sono da considerarsi in titolarità di entrambi i coniugi per pari quota, pertanto le somme percepite da uno o dall'altro coniuge dovranno essere riversate per il 50% in favore dell'altro coniuge, fino ad esaurimento;
8) tutte le spese straordinarie relative ai figli (mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche, viaggi studio, attività ricreative e ludico-sportive] siccome dettagliate nel protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia ed il cui stralcio viene qui espressamente richiamato, verranno concordate e sopportate per il 50 % da ciascuno dei ricorrenti;
a parziale deroga, per le spese straordinarie di natura sanitaria e ortodontica si stabilisce che ogni spesa inferiore ad Euro 200,00 sarà da considerarsi reciprocamente autorizzata e, di conseguenza, rimborsabile a semplice richiesta del genitore che l'ha sostenuta, mediante esibizione di documento fiscale;
9) e si dichiarano economicamente autosufficienti, Parte_1 Parte_2
rinunciando reciprocamente e accettando reciprocamente la rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
10) | coniugi si danno reciprocamente atto che sussiste un debito detenuto da entrambi i ricorrenti nei confronti di per complessivi Euro 20.000,00. Tale Parte_3
somma dovrà essere rimborsata dai coniugi in pari quota non appena la CP_1
erogherà il contributo loro spettante per l'installazione della pompa di calore. Qualora il contributo regionale dovesse essere negato o stornato, ed esclusivamente in questo caso, i coniugi si impegnano reciprocamente a restituire la somma di Euro 20.000,00 al signor entro e non oltre il 31.12.2030. Parte_3
11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio — rinnovo del passaporto ove necessario.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero