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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2214/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1
REALE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: prestazioni assistenziali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari necessari al riconoscimento della pensione di inabilità civile e dei benefici connessi ad una condizione di handicap grave, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza del requisito sanitario prescritto ai fini delle richieste prestazioni.
Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento positivo dei requisiti sanitari.
Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso e nel merito CP_1
l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note di scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, di una fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
2 Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che, a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, comunicato il 12.05.2025, il ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 13.05.2025, seguita dal ricorso depositato in data 22.05.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Il consulente tecnico nominato nella fase di opposizione, dott. Per_1
diagnosticato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
[...]
“cardiopatia ipertensiva (II - III classe NYHA) con episodio di FA convertito farmacologicamente, forame ovale pervio e aneurisma del setto interatriale e lieve insufficienza mitralica e tricuspidalica, sindrome bronco - asmatica e OSAS di grado medio in trattamento con CPAP, scoliosi dorso - lombare, spondiloartrosi e discopatie multiple con sofferenza radicolare moderata L3 - L4 e severa L2 - L3 bilateralmente, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, note di vasculopatia cerebrale ipossica – ischemica ( TC encefalo del 04.09.24), s. ansiosa depressiva”.
Il CTU ha, quindi, concluso, in applicazione della formula riduzionistica che le patologie diagnosticate danno luogo alla percentuale massima di invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07.08.2024.
Rispondendo alle osservazioni del consulente dell il CTU, CP_1 confermando le precedenti conclusioni, ha analiticamente indicato i codici
3 di cui al DM 05.12.1992 in applicazione dei quali è pervenuto all'accertamento di una invalidità del 100%: “Cod.6442: Miocardiopatia con insuff. cardiaca moderata: 50% - Cod. 6456: Broncopatia cr.ostruttiva: 75 % per analogia: 20% - Cod. 7205: anchilosi ginocchio: 21 - 30% per analogia: 20% - Cod.
7202: anchilosi anca: 41 % per analogia: 20% - Cod. 7006: scoliosi: 31 - 40%: per analogia: 30% - Cod. 2204: s. ansiosa: 10% - Cod. 2301: vascul. cerebrale: 21 - 30
% per analogia: 20%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in ordine alla decorrenza dei requisito sanitario, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per la pensione di inabilità civile.
Il CTU, per contro, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per i benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 e tanto si giustifica pienamente in ragione di quanto risultante dall'esame obiettivo
(deambulazione e passaggi posturali autonomi;
paziente collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, tono dell'umore depresso e ansioso, assenza di segni neurologici di lato. Indenni i nervi cranici per quanto esplorabile).
E', allora, evidente che l'assenza di criticità relativamente all'apparato osteo
– articolare e al sistema nervoso esclude che il ricorrente si trovi in una condizione di isolamento che comporti la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, “è portatore di handicap grave una persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”).
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme
4 dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed
Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del
50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal
DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare
5 semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass.
23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass.
n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà
(così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si determinano in complessivi euro 1.932,00 sono poste a carico dell compensate al 50% atteso il rigetto di un capo della domanda. CP_1
Parimenti devono definitivamente porsi a carico dell' le spese di CTU, CP_1 come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari previsti per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal 07.08.2024.
Dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per fruire del benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
50%, liquida in euro 966,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Cosenza, 16/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
6
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2214/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1
REALE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: prestazioni assistenziali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari necessari al riconoscimento della pensione di inabilità civile e dei benefici connessi ad una condizione di handicap grave, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza del requisito sanitario prescritto ai fini delle richieste prestazioni.
Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento positivo dei requisiti sanitari.
Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso e nel merito CP_1
l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note di scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, di una fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
2 Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che, a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, comunicato il 12.05.2025, il ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 13.05.2025, seguita dal ricorso depositato in data 22.05.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Il consulente tecnico nominato nella fase di opposizione, dott. Per_1
diagnosticato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
[...]
“cardiopatia ipertensiva (II - III classe NYHA) con episodio di FA convertito farmacologicamente, forame ovale pervio e aneurisma del setto interatriale e lieve insufficienza mitralica e tricuspidalica, sindrome bronco - asmatica e OSAS di grado medio in trattamento con CPAP, scoliosi dorso - lombare, spondiloartrosi e discopatie multiple con sofferenza radicolare moderata L3 - L4 e severa L2 - L3 bilateralmente, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, note di vasculopatia cerebrale ipossica – ischemica ( TC encefalo del 04.09.24), s. ansiosa depressiva”.
Il CTU ha, quindi, concluso, in applicazione della formula riduzionistica che le patologie diagnosticate danno luogo alla percentuale massima di invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07.08.2024.
Rispondendo alle osservazioni del consulente dell il CTU, CP_1 confermando le precedenti conclusioni, ha analiticamente indicato i codici
3 di cui al DM 05.12.1992 in applicazione dei quali è pervenuto all'accertamento di una invalidità del 100%: “Cod.6442: Miocardiopatia con insuff. cardiaca moderata: 50% - Cod. 6456: Broncopatia cr.ostruttiva: 75 % per analogia: 20% - Cod. 7205: anchilosi ginocchio: 21 - 30% per analogia: 20% - Cod.
7202: anchilosi anca: 41 % per analogia: 20% - Cod. 7006: scoliosi: 31 - 40%: per analogia: 30% - Cod. 2204: s. ansiosa: 10% - Cod. 2301: vascul. cerebrale: 21 - 30
% per analogia: 20%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in ordine alla decorrenza dei requisito sanitario, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per la pensione di inabilità civile.
Il CTU, per contro, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per i benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 e tanto si giustifica pienamente in ragione di quanto risultante dall'esame obiettivo
(deambulazione e passaggi posturali autonomi;
paziente collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, tono dell'umore depresso e ansioso, assenza di segni neurologici di lato. Indenni i nervi cranici per quanto esplorabile).
E', allora, evidente che l'assenza di criticità relativamente all'apparato osteo
– articolare e al sistema nervoso esclude che il ricorrente si trovi in una condizione di isolamento che comporti la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, “è portatore di handicap grave una persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”).
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme
4 dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed
Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del
50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal
DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare
5 semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass.
23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass.
n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà
(così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si determinano in complessivi euro 1.932,00 sono poste a carico dell compensate al 50% atteso il rigetto di un capo della domanda. CP_1
Parimenti devono definitivamente porsi a carico dell' le spese di CTU, CP_1 come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari previsti per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal 07.08.2024.
Dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per fruire del benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
50%, liquida in euro 966,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Cosenza, 16/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
6